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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1879 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da
, assistita dall'avv. Nicola Stefanini Parte_1
OPPONENTE contro
, contumace Controparte_1
contumace Controparte_2
, assistita dall'avv. Francesco Scalvini Controparte_3 Controparte_1
RESISTENTI
Le parti concludevano come da verbale del 27.3.2025.
Fatto e diritto.
La provvedeva a pignorare i crediti che Parte_1 Controparte_1 vantava nei confronti della società a Controparte_2 titolo di retribuzioni.
Con ordinanza del 17.2.2023, il giudice dell'esecuzione assegnava alla la Pt_1 somma pari ad un quinto della retribuzione.
pagina 1 di 4 , poiché, con decreto del 10.2.2023, aveva ottenuto l'esdebitazione Controparte_1 del debitore incapiente ex art 283 CCII, chiedeva la revoca dell'ordinanza di assegnazione.
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 17.2.2023, revocava l'ordinanza.
Il provvedimento di revoca era opposto, ex art 617 cpc, dalla Parte_1
.
[...]
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 19.12.2023, sospendeva il provvedimento impugnato.
In data 2.1.2024, dopo che la Corte di Appello aveva revocato il decreto ex art 283
CCII, era ammessa alla procedura di liquidazione controllata. Controparte_1
La instaurava il giudizio di merito ex art 618 cpc e Parte_1 chiedeva che fosse dichiarato illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione, che aveva revocato l'ordinanza di assegnazione del credito.
La Banca chiedeva altresì che fosse accertato che lo Controparte_2 avrebbe dovuto corrispondere alla procedura di liquidazione controllata
[...] le somme già assegnate alla Banca.
La liquidazione controllata di si costituiva in giudizio e chiedeva Controparte_1 che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda e, comunque, la sua infondatezza.
All'udienza del 27.3.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - - - -
La liquidazione controllata di ha eccepito l'inammissibilità della Controparte_1
Contr domanda introdotta dalla
Con l'apertura della liquidazione controllata il liquidatore giudiziale deve decidere se costituirsi nell'esecuzione in sostituzione del creditore procedente o far dichiarare improcedibile l'esecuzione.
L'apertura della liquidazione controllata non determina di per sé alcun effetto sui giudizi di opposizione all'esecuzione, dovendosi valutare, caso per caso, la permanenza dell'interesse ex art. 100 cpc.
pagina 2 di 4 Nel caso in esame, la ha proposto opposizione ex art 617 cpc avverso il Pt_1 provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva revocato l'ordinanza di assegnazione del credito.
La anche tenuto conto che la sentenza di apertura della liquidazione Pt_1 controllata di era stata impugnata, aveva interesse a coltivare il Controparte_1 presente giudizio.
E', infatti, evidente che la sarebbe stata pregiudicata dalla mancata Pt_1 introduzione del giudizio di merito, qualora la Corte avesse revocato la liquidazione controllata.
L'eccezione di inammissibilità formulata dalla procedura di liquidazione controllata di è, pertanto, infondata. Controparte_1
Nel merito, la domanda, con cui la ha chiesto che fosse dichiarato illegittimo Pt_1 il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva revocato l'ordinanza di assegnazione del credito, è fondata.
Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che “nell'espropriazione presso terzi,
l'ordinanza di assegnazione del credito emessa in presenza della dichiarazione positiva del terzo rappresenta l'atto giurisdizionale conclusivo del procedimento, determinando il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, e di conseguenza non è reclamabile al giudice dell'esecuzione ne' revocabile da questo, restando soggetta soltanto all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.”(Cass. 7248/1992; vedi anche Cass.
1568/1997).
In applicazione dell'indicato principio di diritto, va dichiarato illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui era stata revocata l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato.
La Banca ha anche chiesto a questo Tribunale di accertare che la società
[...]
è tenuta a pagare alla liquidazione controllata Controparte_2
Contr di le somme assegnate alla Controparte_1
La domanda è inammissibile, atteso che una siffatta domanda avrebbe dovuto, al più, essere proposta dalla convenuta Liquidazione Controllata.
Le spese di lite sono interamente compensate. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione n. 2489/2022 R.G. del
24/27 marzo 2023 che ha revocato, ex art. 487 c.p.c., quella del 17 febbraio 2023 ex art. 553 c.p.c. di assegnazione del credito pignorato;
dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte attrice;
dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 27.3.2025.
Il giudice
Gianluigi Canali
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1879 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa da
, assistita dall'avv. Nicola Stefanini Parte_1
OPPONENTE contro
, contumace Controparte_1
contumace Controparte_2
, assistita dall'avv. Francesco Scalvini Controparte_3 Controparte_1
RESISTENTI
Le parti concludevano come da verbale del 27.3.2025.
Fatto e diritto.
La provvedeva a pignorare i crediti che Parte_1 Controparte_1 vantava nei confronti della società a Controparte_2 titolo di retribuzioni.
Con ordinanza del 17.2.2023, il giudice dell'esecuzione assegnava alla la Pt_1 somma pari ad un quinto della retribuzione.
pagina 1 di 4 , poiché, con decreto del 10.2.2023, aveva ottenuto l'esdebitazione Controparte_1 del debitore incapiente ex art 283 CCII, chiedeva la revoca dell'ordinanza di assegnazione.
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 17.2.2023, revocava l'ordinanza.
Il provvedimento di revoca era opposto, ex art 617 cpc, dalla Parte_1
.
[...]
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 19.12.2023, sospendeva il provvedimento impugnato.
In data 2.1.2024, dopo che la Corte di Appello aveva revocato il decreto ex art 283
CCII, era ammessa alla procedura di liquidazione controllata. Controparte_1
La instaurava il giudizio di merito ex art 618 cpc e Parte_1 chiedeva che fosse dichiarato illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione, che aveva revocato l'ordinanza di assegnazione del credito.
La Banca chiedeva altresì che fosse accertato che lo Controparte_2 avrebbe dovuto corrispondere alla procedura di liquidazione controllata
[...] le somme già assegnate alla Banca.
La liquidazione controllata di si costituiva in giudizio e chiedeva Controparte_1 che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda e, comunque, la sua infondatezza.
All'udienza del 27.3.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - - - -
La liquidazione controllata di ha eccepito l'inammissibilità della Controparte_1
Contr domanda introdotta dalla
Con l'apertura della liquidazione controllata il liquidatore giudiziale deve decidere se costituirsi nell'esecuzione in sostituzione del creditore procedente o far dichiarare improcedibile l'esecuzione.
L'apertura della liquidazione controllata non determina di per sé alcun effetto sui giudizi di opposizione all'esecuzione, dovendosi valutare, caso per caso, la permanenza dell'interesse ex art. 100 cpc.
pagina 2 di 4 Nel caso in esame, la ha proposto opposizione ex art 617 cpc avverso il Pt_1 provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva revocato l'ordinanza di assegnazione del credito.
La anche tenuto conto che la sentenza di apertura della liquidazione Pt_1 controllata di era stata impugnata, aveva interesse a coltivare il Controparte_1 presente giudizio.
E', infatti, evidente che la sarebbe stata pregiudicata dalla mancata Pt_1 introduzione del giudizio di merito, qualora la Corte avesse revocato la liquidazione controllata.
L'eccezione di inammissibilità formulata dalla procedura di liquidazione controllata di è, pertanto, infondata. Controparte_1
Nel merito, la domanda, con cui la ha chiesto che fosse dichiarato illegittimo Pt_1 il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva revocato l'ordinanza di assegnazione del credito, è fondata.
Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che “nell'espropriazione presso terzi,
l'ordinanza di assegnazione del credito emessa in presenza della dichiarazione positiva del terzo rappresenta l'atto giurisdizionale conclusivo del procedimento, determinando il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, e di conseguenza non è reclamabile al giudice dell'esecuzione ne' revocabile da questo, restando soggetta soltanto all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.”(Cass. 7248/1992; vedi anche Cass.
1568/1997).
In applicazione dell'indicato principio di diritto, va dichiarato illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui era stata revocata l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato.
La Banca ha anche chiesto a questo Tribunale di accertare che la società
[...]
è tenuta a pagare alla liquidazione controllata Controparte_2
Contr di le somme assegnate alla Controparte_1
La domanda è inammissibile, atteso che una siffatta domanda avrebbe dovuto, al più, essere proposta dalla convenuta Liquidazione Controllata.
Le spese di lite sono interamente compensate. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiara illegittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione n. 2489/2022 R.G. del
24/27 marzo 2023 che ha revocato, ex art. 487 c.p.c., quella del 17 febbraio 2023 ex art. 553 c.p.c. di assegnazione del credito pignorato;
dichiara inammissibili le ulteriori domande di parte attrice;
dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 27.3.2025.
Il giudice
Gianluigi Canali
pagina 4 di 4