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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 36/2021 promossa con ricorso depositato in data 11.01.2021 da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.12.1972 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Taffoni e Antonella Liberati, entrambi del
Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(AP) il 02.08.1971 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elettra Romandini del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 18.03.2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con “rito concordatario il 01 febbraio 1998 tra nato a [...]_1
“Benedetto del Tronto il 16 dicembre 1972 (c.f. ) e C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...] (c.f.
[...]
“ ), matrimonio iscritto nel Registro degli Atti del “Matrimonio C.F._2 del Comune di San Benedetto del Tronto, dell'anno 2008, atto “n. 6, parte 2, serie A, deleg. 1, alle condizioni che di seguito si riportano. “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. “2) Venga ordinato a di rilasciare CP_1 la casa sita in Acquaviva “Picena alla Via Fratelli S. e V. Mattei n. 2, la cui unità immobiliare è “peraltro di proprietà esclusiva di libera da ogni cosa Parte_1 che le “appartenesse entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della “sentenza.
“3) trasferirà la propria residenza nella casa di cui è “proprietario sita Parte_1 in Acquaviva Picena alla Via Fratelli S. e V. Mattei n.
2. I “beni mobili, i complementi di arredo, gli elettrodomestici e i suppellettili “vari ivi presenti, peraltro tutti di proprietà esclusiva di “rimarranno nella piena disponibilità e nel pieno Parte_1 possesso di “sono invece di proprietà esclusiva di i Parte_1 CP_1 seguenti beni “mobili: madia antica, cassettiera antica, mobile basso in radica, cameretta “bianca; i beni mobili appena sopra descritti di proprietà di CP_1
“verranno da alla stessa restituiti entro il 30 aprile 2020. “4) Le figlie Parte_1 rimarranno a vivere con il padre nella residenza sita in “Acquaviva Picena alla Via Fratelli S. e V. Mattei n. 2. “5) Per il mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2
(entrambe maggiorenni “ma ancora non economicamente autosufficienti), la madre
“verserà direttamente alle figlie e , entro il giorno 10 di CP_1 Per_1 Per_2 ogni “mese, la somma di € 300,00 per ciascuna figlia, e ciò a partire dal giorno “10 del mese successivo alla pubblicazione della sentenza, e allo stesso “modo il padre verserà direttamente alle figlie e “ , entro il giorno 10 di Parte_1 Per_1 Per_2 ogni mese, la somma di € 300,00 per ciascuna “figlia. Tale somma sarà adeguata e rivalutata annualmente in base “all'aumento del costo della vita come risultante dagli indici ISTAT. Il “pagamento dovrà avvenire a mezzo operazioni di bonifico bancario
“permanente sui rispettivi conti correnti intestati a e di Controparte_2 Per_2 Pt_1 cui di seguito si indicano le coordinate bancarie: “ “istituto di credito: Controparte_2 UBI Banca s.p.a.; “- codice IBAN: [...]; “ CP_3
“istituto di credito: UBI Banca s.p.a.; “- codice IBAN: [...]. “6) Le spese scolastiche e mediche non mutuabili e tutte le altre spese “straordinarie, riguardanti le figlie e , sono a carico Per_1 Per_2 di “entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie
“verranno determinate nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo “d'intesa tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli “Avvocati di Ascoli Piceno per la determinazione e ripartizione delle spese “straordinarie in favore dei figli. “7) La moglie è economicamente autosufficiente, per cui “nulla è dovuto CP_1 da per il suo mantenimento. “8) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare Parte_1 sempre il proprio recapito, “anche telefonico;
e comunque gli stessi devono esser sempre a conoscenza “degli eventuali spostamenti in altre località. “9) Parte_1
e si danno reciprocamente atto di aver “proceduto alla divisione dei CP_1 beni mobili in comunione, e comunque di tutti “i beni mobili e di non avere più nessuna pretesa da avanzare al riguardo. “B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Benedetto “del Tronto di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui “al R.D. del 09 luglio 1939 n.1238”
PER LA RESISTENTE: “Non si oppone alla pronuncia di divorzio, - Dà atto di aver già restituito a febbraio 2021 la casa coniugale al tant'è che con l'ordinanza Pt_1 presidenziale del 5 maggio 2021 l'assegnazione della stessa è già stata oggetto di revoca, -Chiede il rigetto delle ulteriori richieste avversarie, A tal fine, insiste affinchè, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, -sia posta a proprio carico la minor somma di euro 50,00 mensili a titolo di mantenimento di ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, - il proprio contributo alle spese straordinarie per le figlie sia determinato nella percentuale del 20% con obbligo di rendicontazione nonchè, per le spese superiori ad euro 100,00, di previo accordo Altresì, chiede che - sia confermato l'obbligo del sig. di corrisponderle la somma di euro 200,00 a Pt_1 titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Ad ogni buon conto ed all'occorrenza, senza inversione dell'onere della prova e senza rinuncia agli effetti già prodottisi ex art. 115 c.p.c. considerate -sia la persistente assenza di tempestiva e specifica contestazione delle molteplici e precise circostanze allegate dalla resistente sin dalla costituzione davanti al Presidente del Tribunale, sicchè le stesse possono ritenersi pacifiche, -sia l'ammissione delle circostanze capitolate dalla resistente, derivante ex art. 232, co. 1, cpc, dalla mancata comparizione senza legittimo impedimento del ricorrente all'udienza del 13.01.2023 fissata per il di lui interrogatorio formale, come tempestivamente eccepito e ribadito sia alla suddetta udienza sia a quella del 12.05.2023, si insiste in tutte le richieste istruttorie articolate in atti e non ammesse. Con il favore delle spese” ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 01.02.1998 contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio C.F._2
del Comune di San Benedetto del Tronto, dell'anno 1998, atto n. 6, parte 2, serie A, deleg. 1, con regime patrimoniale scelto di separazione dei beni;
- dall'unione coniugale erano nate le figlie il 02.07.1998 e Controparte_2 CP_3
il 25.08.2002;
- in data 16.01.2008 il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione consensuale che prevedeva, tra le altre condizioni, che la sig.ra , madre CP_1
delle due minori, rimanesse ad occupare l'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, sita in Acquaviva Picena alla Via Fratelli S. e V. Mattei n. 2.
- dalla data di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, non vi era stato alcun ricongiungimento o riconciliazione tra le parti e non era possibile ricostituire tra le stesse la comunione materiale e spirituale;
- sussistevano, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, n. 2 lettera b) della
Legge n. 898 del 1° dicembre 1970 e successive modificazioni.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte.
I coniugi comparivano personalmente all'udienza del 14.04.2021 dinanzi al Presidente del Tribunale;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 05.05.2021 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole. In particolare il Presidente del Tribunale, preso atto che la in data CP_1 01.02.2021 aveva rilasciato l'immobile senza più chiederne l'assegnazione e che le figlie risultavano convivere con il padre o comunque nell'abitazione, assegnava la casa coniugale al in considerazione degli esigui redditi percepiti dalla resistente, Pt_1
poneva a carico di quest'ultima un contributo per il mantenimento delle figlie di euro
200 (euro 100 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, veniva posto a carico del un assegno divorzile provvisorio pari ad euro 200 mensili, da versare Pt_1
alla ex moglie entro il giorno 5 di ogni mese.
I coniugi si costituivano nella successiva fase davanti al Giudice Istruttore ove, all'udienza del 24.09.2021, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
e la causa veniva rinviata al 14.03.2022 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 17.08.2022 il G.I., a scioglimento della riserva precedentemente assunta, ammetteva i capitoli di prova orale proposti dalla resistente ritenuti rilevanti ai fini della decisione, disponeva un accertamento da parte della Guardia di Finanza sulla situazione economico-patrimoniale dei coniugi e fissava per l'assunzione delle prove orali ammesse l'udienza del 11.10.2022.
In data 15.10.2023 il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
14.03.2024, disponendone la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In quella sede, le parti depositavano le note autorizzate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
Tanto premesso, in merito all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Collegio come, già prima della pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti, questa era stata rilasciata da la quale, sin dalla costituzione dinanzi al Presidente CP_1
del Tribunale, non ha infatti mai chiesto l'assegnazione dell'immobile in questione in suo favore. Ciononostante, il ricorrente, ancora in sede di precisazione delle conclusioni – ove richiama quelle rassegnate nella memoria integrativa e nella I memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – insiste per l'accoglimento della richiesta di ordinare all'ex moglie il rilascio dell'immobile. Peraltro, su tale domanda aveva già provveduto il Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti emessi in data 05.05.2021. Ad ogni modo, ai fini di una maggiore tutela delle figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, che hanno la residenza in detta abitazione e che, come risulta dal verbale di rilascio sottoscritto dalle stesse e dalla madre (allegato sub doc. 11 fascicolo parte resistente), hanno fatto richiesta di restituzione dell'immobile alla per viverci con il padre e, comunque, nei periodi CP_1
in cui tornano dall'università, hanno in quell'abitazione il centro dei loro interessi, si ritiene opportuno confermare l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, affinché ci viva con le figlie e Resta inteso che, quando le giovani Per_1 CP_3
saranno indipendenti economicamente, all'immobile saranno applicate la normale normativa in merito al diritto di proprietà e degli altri diritti reali eventualmente trascritti.
Con riferimento alla quantificazione del contributo a carico della madre per il mantenimento delle figlie, va premesso che, stante la precipua domanda concorde delle parti e in considerazione del fatto che è incontestato che le ragazze, per la maggior parte dell'anno, vivono a Firenze, ove studiano all'università, appare giustificata la richiesta di versare l'assegno direttamente alle figlie.
Ciò posto, dalla relazione della Guardia di Finanza, acquisita agli atti, risulta che nell'anno 2021 (ultimo periodo di imposta preso in considerazione CP_1
dalla polizia tributaria) ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro
1.315,25 e la somma di € 5.040,00 a titolo di reddito di cittadinanza (in realtà di emergenza). Ella è inoltre socia accomandataria, con una quota di partecipazione del
25,990%, della “Tecnoriviera di Ferrari MO & C. S.a.s.”, la quale risulta intestataria di n. 9 beni immobili e che nel 2020 ha avuto un reddito di impresa di euro
31.055,00 e un volume di affari di euro 72.350, mentre nel 2021 di euro 69.624,00.
Pertanto, seppure i redditi direttamente percepiti siano molto esigui, la sig.ra CP_1
può comunque ricavare potenzialmente un reddito dagli utili, commisurati alla sua quota di partecipazione, ottenuti attraverso l'attività di gestione immobiliare della società di cui è socia accomandataria.
Si deve inoltre ritenere che negli anni 2023-2024 i redditi della siano aumentati, CP_1
arrivando quantomeno a superare la soglia fissata dalla legge per l'ammissione al gratuito patrocinio (pari attualmente ad euro 12.838,01), come si può presumere dalla dichiarazione sottoscritta dalla resistente in data 03.06.2024, acquisita agli atti, di rinuncia al beneficio in parola. Pertanto, allo stato, non vi sono le condizioni per ridurre l'importo dell'assegno determinato dal Presidente del Tribunale, pari ad euro 100,00 per ciascuna figlia, che si ritiene congruo e che dovrà, per l'effetto, essere confermato.
Quanto alla ripartizione pro quota delle spese straordinarie, la Corte di Cassazione ha già chiarito in più occasioni che queste non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ciascuna parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore. Va, tuttavia, considerato che, all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese scolastiche, spese mediche ordinarie), e le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento. Da ciò consegue che la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza anche direttamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all'interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione (cfr. in questi termini, Cassazione civile, sez. I, 08/03/2023, n.6933).
Tenuto conto della sproporzione tra i redditi dei coniugi, nella misura di uno (moglie)
a tre (marito), della proprietà esclusiva della casa familiare da parte del del Pt_1
patrimonio immobiliare della società di cui la è socia accomandataria con una CP_1
quota di partecipazione di circa il 25%, appare equo ripartire le spese straordinarie nell'interesse delle figlie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
il tutto secondo i tempi, le voci e le modalità di cui al vigente Protocollo
d'Intesta stipulato, al riguardo, tra la Corte di Appellò di Ancona, i Tribunali di questo distretto e tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto.
In merito, invece, al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, va rilevato quanto segue.
A seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio
2018, è stata abbandonata la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e si è optato per un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, L.
898/1970, orientata al rispetto del quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Le Sezioni Unite, infatti, se da un lato, si sono discostate dal precedente orientamento che, per decenni, ha riconosciuto un peso notevole al parametro del tenore di vita (a partire da Cass., Sezioni Unite, 29 novembre 1990, n. 11490), dall'altro, hanno escluso che possa non riconoscersi alcun diritto all'ex coniuge che ha contribuito, in accordo con l'altro, alla conduzione della vita familiare mediante un lavoro di tipo casalingo, rinunciando pertanto ad una propria indipendenza economica.
Ha sostenuto la Cassazione che, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, in quanto declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Ad avviso delle Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento dell'assegno, va applicato un criterio composito che, ferma la valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia rilievo al contributo reso dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari, in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 cod. civ.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità, sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Secondo le Sezioni Unite è necessario valorizzare i sacrifici del coniuge debole;
è così riconosciuta all'assegno non solo una funzione assistenziale ma anche una funzione compensativa, quale strumento di protezione del coniuge economicamente più debole, che ha tuttavia contribuito alla conduzione della vita familiare. Il diritto all'assegno non è più condizionato, quindi, dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede, o dalla necessità di assicurare al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: il diritto va riconosciuto anche allorché è necessario porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico- patrimoniale delle parti.
L'assegno di divorzio presuppone, dunque, l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali- reddituali (si veda in questi termini, Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24795).
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 32198/2021, hanno affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova “del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”), “dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e
“dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Peraltro, non “ può ritenersi che, per valutare l'an dell'assegno divorzile, il contributo del coniuge debba comportare il sacrificio “totale” (id est l'abbandono) di ogni attività lavorativa per dedicarsi “in via esclusiva” alla famiglia, essendo, invece,
“necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia” (ad es., optando per un part time o per un lavoro meno remunerativo, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, o, ad es., rinunciando, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera)” (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, sent. n. 32198/2021 cit.).
Sempre in tema di onere probatorio, la Suprema Corte ha inoltre chiarito, nelle pronunce successive alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, che la prova che la scelta del coniuge economicamente più debole di dedicarsi alla famiglia sia stata il frutto di una scelta condivisa può essere offerta anche mediante presunzioni, sicché detto assegno deve essere riconosciuto non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cass., n. 4328/24).
Nel caso di specie, risulta agli atti l'evidente squilibrio economico tra gli ex coniugi, atteso che, come emerge dalla relazione della Guardia di Finanza, il reddito più elevato percepito dalla (negli anni accertati dalla polizia tributaria) è stato pari, per il CP_1
2020, ad euro 8.822,00, mentre quello più elevato del è stato, sempre per il Pt_1
2020, di euro 27.917,00, vale a dire oltre il triplo di quello guadagnato, nel medesimo anno, dalla moglie. Peraltro, anche a voler ritenere che, attualmente, la resistente, con i propri redditi, abbia superato la soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio, questi sarebbero comunque pari ad oltre la metà di quelli ricevuti dal marito.
D'altra parte, appaiono episodici i bassi redditi dei coniugi relativi al 2021, atteso che quelli della resistente, come sopra evidenziato, sono successivamente aumentati tanto da avere ella rinunciato, con dichiarazione sottoscritta in data 03.06.2024, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, cui pure era stata inizialmente ammessa.
La diminuzione dei redditi del ricorrente per il 2021 (ove risulta aver percepito euro
9.986,00), si ritiene invece probabilmente legata alla pandemia da Covid-19 allora in corso, non avendo il provato la crisi persistente del suo settore di lavoro, Pt_1
neanche mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi al
2021. Invero, seppure il termine di preclusione per le istanze istruttorie, decorrente dal
24.09.2021, era scaduto in data 24.11.2021, si deve considerare che, trattandosi di documenti certamente sopravvenuti (nel senso che si erano formati successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) e rilevanti per la decisione, il ricorrente, tenuto conto che l'udienza di p.c. si è tenuta in data 14.03.2024, ben avrebbe potuto, fino a quel momento, produrre le dichiarazioni attestanti i redditi dallo stesso percepiti nel 2022 e nel 2023, al fine di dimostrare la perdurante crisi della sua azienda con conseguente notevole diminuzione dei propri redditi. Diversamente, il si è limitato ad allegare genericamente una persistente grave difficoltà del suo Pt_1
settore lavorativo che avrebbe riverberato i suoi effetti sui suoi guadagni, senza tuttavia produrre alcun documento a supporto, atteso che tale circostanza non costituisce certamente un fatto notorio secondo la definizione di cui all'art. 115 c.p.c..
Peraltro, che non si trattasse di una crisi e di una diminuzione dei ricavi economici irreversibile lo dimostra sia la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. della “Frigotre snc” datata 31.01.2022, prodotta dalla resistente, ove la società dichiara infatti di erogare mensilmente al circa euro 1.500; sia il fatto che, sempre nel 2022 – e, quindi, Pt_1
neanche un anno dopo l'accertamento della Guardia di Finanza sui redditi percepiti nel
2021 –, la società del – che è una società di persone di cui egli è socio al 50% - Pt_1
ha venduto un immobile al prezzo di euro 242.000,00, come documentato dalla resistente, con la conseguenza che il ricorrente ha ricavato, quale sua quota parte, perlomeno la somma di euro 121.000,00, non essendo stato provato che quel denaro sia stato utilizzato interamente, o comunque per buona parte, per pagare eventuali debiti della società.
Rileva inoltre il Collegio che entrambi i documenti sopra richiamati (dichiarazione ex art. 547 c.p.c. della Frigotre snc e atto notarile) sono pienamente ammissibili e valutabili, in quanto sopravvenuti, nel senso che si sono formatisi successivamente al
24.11.2021, ossia la data di scadenza del termine per la produzione documentale e la formulazione di istanze istruttorie.
Al contrario di quanto è stato dimostrato dalla resistente in merito ai ricavi ottenuti dal marito successivamente all'accertamento della Guardia di Finanza, il ricorrente non ha provato che la sig.ra abbia, nel corso del presente giudizio, percepito ingenti CP_1
somme dall'eventuale vendita degli immobili intestati alla società di cui è socia accomandataria.
In buona sostanza, ad oggi il ricorrente, oltre ad avere la disponibilità esclusiva della casa coniugale (di sua proprietà ma in cui la sig.ra ha vissuto per circa CP_1
vent'anni), ha un reddito almeno tre volte superiore – o comunque il doppio volendo ritenere che la moglie attualmente abbia, con i propri guadagni, superato la soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio –, rispetto a quello della resistente. Tale divario si ritiene causalmente riconducibile alle scelte di vita condivise dalla coppia durante il matrimonio.
Invero, le prove testimoniali raccolte nel corso di questo procedimento (si vedano dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
13.01.2023) hanno confermato che la sig.ra ha ritardato il CP_1
conseguimento della laurea per l'opposizione del marito e per occuparsi in via esclusiva della casa e delle figlie, in quanto il era sempre fuori per lavoro – che Pt_1
talvolta lo impegnava anche nei fine settimana – e ha preferito che la moglie si dedicasse al ménage familiare piuttosto che a lavori part-time (come, ad esempio, presso un negozio di abbigliamento).
Risulta, dunque, che la resistente ha rinunciato alla propria carriera lavorativa, malgrado fosse riuscita, durante il matrimonio, a prendere una laurea, per dedicarsi in via esclusiva alla famiglia e alla cura della casa.
D'altro canto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non può essere devalutata la deposizione resa dal testimone, il quale risponde alle domande solo “è vero”, senza aggiungere alcun concreto riscontro, laddove, tuttavia, sia il giudice stesso a non chiedere siffatti riscontri e domande più specifiche (cfr. Cass. civile, sentenza 28 agosto 2020, n. 17981). Invero, il giudice di merito non è un “mero registratore passivo” di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, in primo luogo, di sondare con zelo l'attendibilità del testimone ed, in secondo luogo, di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione (Cass. civile, sez. III, sentenza 24.09.2015, n. 18896).
Nel caso di specie, il Giudice cui era stata delegata l'assunzione delle prove orali non ha ritenuto di dover chiedere ai testimoni approfondimenti o specificazioni, di talché le testimonianze delle sig.re e sono da reputare Testimone_1 Testimone_2
pienamente attendibili.
Si consideri, inoltre, che è stato provato, mediante le medesime prove orali, che la resistente si è occupata in via esclusiva delle figlie e della casa anche dopo la separazione dal di talché è pacifico che ella, per vent'anni, si sia dedicata Pt_1
unicamente, o comunque prevalentemente, alla famiglia.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, ritiene il Collegio che lo squilibrio economico esistente tra i coniugi sia causalmente riconducibile alla scelta della resistente di sacrificare la propria attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia. Tale scelta, anche laddove non fosse stata imposta dal deve reputarsi in ogni caso essere stata Pt_1
condivisa, non avendo il ricorrente fornito la prova contraria. D'altra parte, il fatto che la sig.ra si sia dedicata alla famiglia ha indubbiamente consentito al ricorrente CP_1
di avere più tempo per il proprio lavoro oltre che minori spese (ad esempio, baby-sitter, asili nido, collaboratrici domestiche ecc.), con conseguente crescita del suo patrimonio personale e di quello della famiglia.
La resistente ha quindi diritto alla corresponsione di un assegno divorzile da parte del in funzione perequativo-compensativa, che, tenuto conto dei redditi delle parti Pt_1
e della durata del matrimonio, deve essere confermato nella misura, ritenuta congrua, di euro 200 mensili, già disposta dal Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti.
Tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio – che ha visto l'accoglimento della domanda di assegno divorzile e il rigetto, in termini di quantificazione, della domanda di pagamento dell'assegno di mantenimento per le figlie e della ripartizione delle spese straordinarie avanzate dalla resistente – ritiene il
Collegio di dover compensare, nella misura di 1/3, le spese processuali, ponendo i restanti 2/3 a carico del ricorrente e in favore della resistente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri , C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 16.12.1972 e C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
Benedetto del Tronto (AP) il 02.08.1971, unitisi in matrimonio in data 01.02.1998 in
San Benedetto del Tronto (AP);
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Benedetto del Tronto, per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1998, Atto n. 6, Parte 2, Serie A deleg. 1;
3) dispone l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Acquaviva Picena, Via Fratelli
S. e V. Mattei n. 2 a , per viverci con le due figlie maggiorenni e Parte_1 Per_1
Per_2
4) dispone che la sig.ra corrisponda direttamente a ciascuna delle due CP_1
figlie maggiorenni, non ancora economicamente indipendenti, entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al loro mantenimento, un assegno mensile di € 100,00, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di marzo 2026;
5) dispone che ciascun genitore contribuisca, nella misura del 60% a carico del Pt_1
e del 40% a carico della alle spese straordinarie che si rendessero necessarie CP_1
nell'interesse delle figlie maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte di Appello di Ancona, i Tribunali di questo distretto e tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto;
6) dispone che il corrisponda in favore della entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese ed a titolo di assegno divorzile, la somma di € 200,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura di tale somma secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal mese di marzo 2026;
7) rigetta ogni altra domanda;
8) condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, da compensare per 1/3, con i restanti 2/3 a carico del Pt_1
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 36/2021 promossa con ricorso depositato in data 11.01.2021 da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.12.1972 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Taffoni e Antonella Liberati, entrambi del
Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
(AP) il 02.08.1971 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Elettra Romandini del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 18.03.2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con “rito concordatario il 01 febbraio 1998 tra nato a [...]_1
“Benedetto del Tronto il 16 dicembre 1972 (c.f. ) e C.F._1 CP_1
nata a [...] il [...] (c.f.
[...]
“ ), matrimonio iscritto nel Registro degli Atti del “Matrimonio C.F._2 del Comune di San Benedetto del Tronto, dell'anno 2008, atto “n. 6, parte 2, serie A, deleg. 1, alle condizioni che di seguito si riportano. “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. “2) Venga ordinato a di rilasciare CP_1 la casa sita in Acquaviva “Picena alla Via Fratelli S. e V. Mattei n. 2, la cui unità immobiliare è “peraltro di proprietà esclusiva di libera da ogni cosa Parte_1 che le “appartenesse entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione della “sentenza.
“3) trasferirà la propria residenza nella casa di cui è “proprietario sita Parte_1 in Acquaviva Picena alla Via Fratelli S. e V. Mattei n.
2. I “beni mobili, i complementi di arredo, gli elettrodomestici e i suppellettili “vari ivi presenti, peraltro tutti di proprietà esclusiva di “rimarranno nella piena disponibilità e nel pieno Parte_1 possesso di “sono invece di proprietà esclusiva di i Parte_1 CP_1 seguenti beni “mobili: madia antica, cassettiera antica, mobile basso in radica, cameretta “bianca; i beni mobili appena sopra descritti di proprietà di CP_1
“verranno da alla stessa restituiti entro il 30 aprile 2020. “4) Le figlie Parte_1 rimarranno a vivere con il padre nella residenza sita in “Acquaviva Picena alla Via Fratelli S. e V. Mattei n. 2. “5) Per il mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2
(entrambe maggiorenni “ma ancora non economicamente autosufficienti), la madre
“verserà direttamente alle figlie e , entro il giorno 10 di CP_1 Per_1 Per_2 ogni “mese, la somma di € 300,00 per ciascuna figlia, e ciò a partire dal giorno “10 del mese successivo alla pubblicazione della sentenza, e allo stesso “modo il padre verserà direttamente alle figlie e “ , entro il giorno 10 di Parte_1 Per_1 Per_2 ogni mese, la somma di € 300,00 per ciascuna “figlia. Tale somma sarà adeguata e rivalutata annualmente in base “all'aumento del costo della vita come risultante dagli indici ISTAT. Il “pagamento dovrà avvenire a mezzo operazioni di bonifico bancario
“permanente sui rispettivi conti correnti intestati a e di Controparte_2 Per_2 Pt_1 cui di seguito si indicano le coordinate bancarie: “ “istituto di credito: Controparte_2 UBI Banca s.p.a.; “- codice IBAN: [...]; “ CP_3
“istituto di credito: UBI Banca s.p.a.; “- codice IBAN: [...]. “6) Le spese scolastiche e mediche non mutuabili e tutte le altre spese “straordinarie, riguardanti le figlie e , sono a carico Per_1 Per_2 di “entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
le spese straordinarie
“verranno determinate nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo “d'intesa tra il Tribunale di Ascoli Piceno e il Consiglio dell'Ordine degli “Avvocati di Ascoli Piceno per la determinazione e ripartizione delle spese “straordinarie in favore dei figli. “7) La moglie è economicamente autosufficiente, per cui “nulla è dovuto CP_1 da per il suo mantenimento. “8) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare Parte_1 sempre il proprio recapito, “anche telefonico;
e comunque gli stessi devono esser sempre a conoscenza “degli eventuali spostamenti in altre località. “9) Parte_1
e si danno reciprocamente atto di aver “proceduto alla divisione dei CP_1 beni mobili in comunione, e comunque di tutti “i beni mobili e di non avere più nessuna pretesa da avanzare al riguardo. “B) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Benedetto “del Tronto di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui “al R.D. del 09 luglio 1939 n.1238”
PER LA RESISTENTE: “Non si oppone alla pronuncia di divorzio, - Dà atto di aver già restituito a febbraio 2021 la casa coniugale al tant'è che con l'ordinanza Pt_1 presidenziale del 5 maggio 2021 l'assegnazione della stessa è già stata oggetto di revoca, -Chiede il rigetto delle ulteriori richieste avversarie, A tal fine, insiste affinchè, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, -sia posta a proprio carico la minor somma di euro 50,00 mensili a titolo di mantenimento di ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, - il proprio contributo alle spese straordinarie per le figlie sia determinato nella percentuale del 20% con obbligo di rendicontazione nonchè, per le spese superiori ad euro 100,00, di previo accordo Altresì, chiede che - sia confermato l'obbligo del sig. di corrisponderle la somma di euro 200,00 a Pt_1 titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Ad ogni buon conto ed all'occorrenza, senza inversione dell'onere della prova e senza rinuncia agli effetti già prodottisi ex art. 115 c.p.c. considerate -sia la persistente assenza di tempestiva e specifica contestazione delle molteplici e precise circostanze allegate dalla resistente sin dalla costituzione davanti al Presidente del Tribunale, sicchè le stesse possono ritenersi pacifiche, -sia l'ammissione delle circostanze capitolate dalla resistente, derivante ex art. 232, co. 1, cpc, dalla mancata comparizione senza legittimo impedimento del ricorrente all'udienza del 13.01.2023 fissata per il di lui interrogatorio formale, come tempestivamente eccepito e ribadito sia alla suddetta udienza sia a quella del 12.05.2023, si insiste in tutte le richieste istruttorie articolate in atti e non ammesse. Con il favore delle spese” ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.01.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 01.02.1998 contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1
nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio C.F._2
del Comune di San Benedetto del Tronto, dell'anno 1998, atto n. 6, parte 2, serie A, deleg. 1, con regime patrimoniale scelto di separazione dei beni;
- dall'unione coniugale erano nate le figlie il 02.07.1998 e Controparte_2 CP_3
il 25.08.2002;
- in data 16.01.2008 il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione consensuale che prevedeva, tra le altre condizioni, che la sig.ra , madre CP_1
delle due minori, rimanesse ad occupare l'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente, sita in Acquaviva Picena alla Via Fratelli S. e V. Mattei n. 2.
- dalla data di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, non vi era stato alcun ricongiungimento o riconciliazione tra le parti e non era possibile ricostituire tra le stesse la comunione materiale e spirituale;
- sussistevano, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, n. 2 lettera b) della
Legge n. 898 del 1° dicembre 1970 e successive modificazioni.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte.
I coniugi comparivano personalmente all'udienza del 14.04.2021 dinanzi al Presidente del Tribunale;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 05.05.2021 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole. In particolare il Presidente del Tribunale, preso atto che la in data CP_1 01.02.2021 aveva rilasciato l'immobile senza più chiederne l'assegnazione e che le figlie risultavano convivere con il padre o comunque nell'abitazione, assegnava la casa coniugale al in considerazione degli esigui redditi percepiti dalla resistente, Pt_1
poneva a carico di quest'ultima un contributo per il mantenimento delle figlie di euro
200 (euro 100 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, veniva posto a carico del un assegno divorzile provvisorio pari ad euro 200 mensili, da versare Pt_1
alla ex moglie entro il giorno 5 di ogni mese.
I coniugi si costituivano nella successiva fase davanti al Giudice Istruttore ove, all'udienza del 24.09.2021, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
e la causa veniva rinviata al 14.03.2022 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 17.08.2022 il G.I., a scioglimento della riserva precedentemente assunta, ammetteva i capitoli di prova orale proposti dalla resistente ritenuti rilevanti ai fini della decisione, disponeva un accertamento da parte della Guardia di Finanza sulla situazione economico-patrimoniale dei coniugi e fissava per l'assunzione delle prove orali ammesse l'udienza del 11.10.2022.
In data 15.10.2023 il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
14.03.2024, disponendone la trattazione in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In quella sede, le parti depositavano le note autorizzate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
Tanto premesso, in merito all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Collegio come, già prima della pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti, questa era stata rilasciata da la quale, sin dalla costituzione dinanzi al Presidente CP_1
del Tribunale, non ha infatti mai chiesto l'assegnazione dell'immobile in questione in suo favore. Ciononostante, il ricorrente, ancora in sede di precisazione delle conclusioni – ove richiama quelle rassegnate nella memoria integrativa e nella I memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – insiste per l'accoglimento della richiesta di ordinare all'ex moglie il rilascio dell'immobile. Peraltro, su tale domanda aveva già provveduto il Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti emessi in data 05.05.2021. Ad ogni modo, ai fini di una maggiore tutela delle figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, che hanno la residenza in detta abitazione e che, come risulta dal verbale di rilascio sottoscritto dalle stesse e dalla madre (allegato sub doc. 11 fascicolo parte resistente), hanno fatto richiesta di restituzione dell'immobile alla per viverci con il padre e, comunque, nei periodi CP_1
in cui tornano dall'università, hanno in quell'abitazione il centro dei loro interessi, si ritiene opportuno confermare l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, affinché ci viva con le figlie e Resta inteso che, quando le giovani Per_1 CP_3
saranno indipendenti economicamente, all'immobile saranno applicate la normale normativa in merito al diritto di proprietà e degli altri diritti reali eventualmente trascritti.
Con riferimento alla quantificazione del contributo a carico della madre per il mantenimento delle figlie, va premesso che, stante la precipua domanda concorde delle parti e in considerazione del fatto che è incontestato che le ragazze, per la maggior parte dell'anno, vivono a Firenze, ove studiano all'università, appare giustificata la richiesta di versare l'assegno direttamente alle figlie.
Ciò posto, dalla relazione della Guardia di Finanza, acquisita agli atti, risulta che nell'anno 2021 (ultimo periodo di imposta preso in considerazione CP_1
dalla polizia tributaria) ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari ad euro
1.315,25 e la somma di € 5.040,00 a titolo di reddito di cittadinanza (in realtà di emergenza). Ella è inoltre socia accomandataria, con una quota di partecipazione del
25,990%, della “Tecnoriviera di Ferrari MO & C. S.a.s.”, la quale risulta intestataria di n. 9 beni immobili e che nel 2020 ha avuto un reddito di impresa di euro
31.055,00 e un volume di affari di euro 72.350, mentre nel 2021 di euro 69.624,00.
Pertanto, seppure i redditi direttamente percepiti siano molto esigui, la sig.ra CP_1
può comunque ricavare potenzialmente un reddito dagli utili, commisurati alla sua quota di partecipazione, ottenuti attraverso l'attività di gestione immobiliare della società di cui è socia accomandataria.
Si deve inoltre ritenere che negli anni 2023-2024 i redditi della siano aumentati, CP_1
arrivando quantomeno a superare la soglia fissata dalla legge per l'ammissione al gratuito patrocinio (pari attualmente ad euro 12.838,01), come si può presumere dalla dichiarazione sottoscritta dalla resistente in data 03.06.2024, acquisita agli atti, di rinuncia al beneficio in parola. Pertanto, allo stato, non vi sono le condizioni per ridurre l'importo dell'assegno determinato dal Presidente del Tribunale, pari ad euro 100,00 per ciascuna figlia, che si ritiene congruo e che dovrà, per l'effetto, essere confermato.
Quanto alla ripartizione pro quota delle spese straordinarie, la Corte di Cassazione ha già chiarito in più occasioni che queste non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ciascuna parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore. Va, tuttavia, considerato che, all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento (spese scolastiche, spese mediche ordinarie), e le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento. Da ciò consegue che la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza anche direttamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all'interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione (cfr. in questi termini, Cassazione civile, sez. I, 08/03/2023, n.6933).
Tenuto conto della sproporzione tra i redditi dei coniugi, nella misura di uno (moglie)
a tre (marito), della proprietà esclusiva della casa familiare da parte del del Pt_1
patrimonio immobiliare della società di cui la è socia accomandataria con una CP_1
quota di partecipazione di circa il 25%, appare equo ripartire le spese straordinarie nell'interesse delle figlie nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
il tutto secondo i tempi, le voci e le modalità di cui al vigente Protocollo
d'Intesta stipulato, al riguardo, tra la Corte di Appellò di Ancona, i Tribunali di questo distretto e tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto.
In merito, invece, al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, va rilevato quanto segue.
A seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell'11 luglio
2018, è stata abbandonata la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e si è optato per un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, L.
898/1970, orientata al rispetto del quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Le Sezioni Unite, infatti, se da un lato, si sono discostate dal precedente orientamento che, per decenni, ha riconosciuto un peso notevole al parametro del tenore di vita (a partire da Cass., Sezioni Unite, 29 novembre 1990, n. 11490), dall'altro, hanno escluso che possa non riconoscersi alcun diritto all'ex coniuge che ha contribuito, in accordo con l'altro, alla conduzione della vita familiare mediante un lavoro di tipo casalingo, rinunciando pertanto ad una propria indipendenza economica.
Ha sostenuto la Cassazione che, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, in quanto declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Ad avviso delle Sezioni Unite, ai fini del riconoscimento dell'assegno, va applicato un criterio composito che, ferma la valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia rilievo al contributo reso dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari, in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 cod. civ.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità, sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
Secondo le Sezioni Unite è necessario valorizzare i sacrifici del coniuge debole;
è così riconosciuta all'assegno non solo una funzione assistenziale ma anche una funzione compensativa, quale strumento di protezione del coniuge economicamente più debole, che ha tuttavia contribuito alla conduzione della vita familiare. Il diritto all'assegno non è più condizionato, quindi, dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede, o dalla necessità di assicurare al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: il diritto va riconosciuto anche allorché è necessario porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico- patrimoniale delle parti.
L'assegno di divorzio presuppone, dunque, l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare. Ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, l'assegno deve essere riconosciuto ed adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali- reddituali (si veda in questi termini, Cassazione civile sez. I - 16/09/2024, n. 24795).
Con particolare riferimento all'onere della prova, la Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 32198/2021, hanno affermato che il richiedente l'assegno divorzile deve fornire la prova “del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”), “dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” e
“dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Peraltro, non “ può ritenersi che, per valutare l'an dell'assegno divorzile, il contributo del coniuge debba comportare il sacrificio “totale” (id est l'abbandono) di ogni attività lavorativa per dedicarsi “in via esclusiva” alla famiglia, essendo, invece,
“necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia” (ad es., optando per un part time o per un lavoro meno remunerativo, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, o, ad es., rinunciando, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera)” (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, sent. n. 32198/2021 cit.).
Sempre in tema di onere probatorio, la Suprema Corte ha inoltre chiarito, nelle pronunce successive alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, che la prova che la scelta del coniuge economicamente più debole di dedicarsi alla famiglia sia stata il frutto di una scelta condivisa può essere offerta anche mediante presunzioni, sicché detto assegno deve essere riconosciuto non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (cfr. Cass., n. 4328/24).
Nel caso di specie, risulta agli atti l'evidente squilibrio economico tra gli ex coniugi, atteso che, come emerge dalla relazione della Guardia di Finanza, il reddito più elevato percepito dalla (negli anni accertati dalla polizia tributaria) è stato pari, per il CP_1
2020, ad euro 8.822,00, mentre quello più elevato del è stato, sempre per il Pt_1
2020, di euro 27.917,00, vale a dire oltre il triplo di quello guadagnato, nel medesimo anno, dalla moglie. Peraltro, anche a voler ritenere che, attualmente, la resistente, con i propri redditi, abbia superato la soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio, questi sarebbero comunque pari ad oltre la metà di quelli ricevuti dal marito.
D'altra parte, appaiono episodici i bassi redditi dei coniugi relativi al 2021, atteso che quelli della resistente, come sopra evidenziato, sono successivamente aumentati tanto da avere ella rinunciato, con dichiarazione sottoscritta in data 03.06.2024, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, cui pure era stata inizialmente ammessa.
La diminuzione dei redditi del ricorrente per il 2021 (ove risulta aver percepito euro
9.986,00), si ritiene invece probabilmente legata alla pandemia da Covid-19 allora in corso, non avendo il provato la crisi persistente del suo settore di lavoro, Pt_1
neanche mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi al
2021. Invero, seppure il termine di preclusione per le istanze istruttorie, decorrente dal
24.09.2021, era scaduto in data 24.11.2021, si deve considerare che, trattandosi di documenti certamente sopravvenuti (nel senso che si erano formati successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) e rilevanti per la decisione, il ricorrente, tenuto conto che l'udienza di p.c. si è tenuta in data 14.03.2024, ben avrebbe potuto, fino a quel momento, produrre le dichiarazioni attestanti i redditi dallo stesso percepiti nel 2022 e nel 2023, al fine di dimostrare la perdurante crisi della sua azienda con conseguente notevole diminuzione dei propri redditi. Diversamente, il si è limitato ad allegare genericamente una persistente grave difficoltà del suo Pt_1
settore lavorativo che avrebbe riverberato i suoi effetti sui suoi guadagni, senza tuttavia produrre alcun documento a supporto, atteso che tale circostanza non costituisce certamente un fatto notorio secondo la definizione di cui all'art. 115 c.p.c..
Peraltro, che non si trattasse di una crisi e di una diminuzione dei ricavi economici irreversibile lo dimostra sia la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. della “Frigotre snc” datata 31.01.2022, prodotta dalla resistente, ove la società dichiara infatti di erogare mensilmente al circa euro 1.500; sia il fatto che, sempre nel 2022 – e, quindi, Pt_1
neanche un anno dopo l'accertamento della Guardia di Finanza sui redditi percepiti nel
2021 –, la società del – che è una società di persone di cui egli è socio al 50% - Pt_1
ha venduto un immobile al prezzo di euro 242.000,00, come documentato dalla resistente, con la conseguenza che il ricorrente ha ricavato, quale sua quota parte, perlomeno la somma di euro 121.000,00, non essendo stato provato che quel denaro sia stato utilizzato interamente, o comunque per buona parte, per pagare eventuali debiti della società.
Rileva inoltre il Collegio che entrambi i documenti sopra richiamati (dichiarazione ex art. 547 c.p.c. della Frigotre snc e atto notarile) sono pienamente ammissibili e valutabili, in quanto sopravvenuti, nel senso che si sono formatisi successivamente al
24.11.2021, ossia la data di scadenza del termine per la produzione documentale e la formulazione di istanze istruttorie.
Al contrario di quanto è stato dimostrato dalla resistente in merito ai ricavi ottenuti dal marito successivamente all'accertamento della Guardia di Finanza, il ricorrente non ha provato che la sig.ra abbia, nel corso del presente giudizio, percepito ingenti CP_1
somme dall'eventuale vendita degli immobili intestati alla società di cui è socia accomandataria.
In buona sostanza, ad oggi il ricorrente, oltre ad avere la disponibilità esclusiva della casa coniugale (di sua proprietà ma in cui la sig.ra ha vissuto per circa CP_1
vent'anni), ha un reddito almeno tre volte superiore – o comunque il doppio volendo ritenere che la moglie attualmente abbia, con i propri guadagni, superato la soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio –, rispetto a quello della resistente. Tale divario si ritiene causalmente riconducibile alle scelte di vita condivise dalla coppia durante il matrimonio.
Invero, le prove testimoniali raccolte nel corso di questo procedimento (si vedano dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
13.01.2023) hanno confermato che la sig.ra ha ritardato il CP_1
conseguimento della laurea per l'opposizione del marito e per occuparsi in via esclusiva della casa e delle figlie, in quanto il era sempre fuori per lavoro – che Pt_1
talvolta lo impegnava anche nei fine settimana – e ha preferito che la moglie si dedicasse al ménage familiare piuttosto che a lavori part-time (come, ad esempio, presso un negozio di abbigliamento).
Risulta, dunque, che la resistente ha rinunciato alla propria carriera lavorativa, malgrado fosse riuscita, durante il matrimonio, a prendere una laurea, per dedicarsi in via esclusiva alla famiglia e alla cura della casa.
D'altro canto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non può essere devalutata la deposizione resa dal testimone, il quale risponde alle domande solo “è vero”, senza aggiungere alcun concreto riscontro, laddove, tuttavia, sia il giudice stesso a non chiedere siffatti riscontri e domande più specifiche (cfr. Cass. civile, sentenza 28 agosto 2020, n. 17981). Invero, il giudice di merito non è un “mero registratore passivo” di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, in primo luogo, di sondare con zelo l'attendibilità del testimone ed, in secondo luogo, di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione (Cass. civile, sez. III, sentenza 24.09.2015, n. 18896).
Nel caso di specie, il Giudice cui era stata delegata l'assunzione delle prove orali non ha ritenuto di dover chiedere ai testimoni approfondimenti o specificazioni, di talché le testimonianze delle sig.re e sono da reputare Testimone_1 Testimone_2
pienamente attendibili.
Si consideri, inoltre, che è stato provato, mediante le medesime prove orali, che la resistente si è occupata in via esclusiva delle figlie e della casa anche dopo la separazione dal di talché è pacifico che ella, per vent'anni, si sia dedicata Pt_1
unicamente, o comunque prevalentemente, alla famiglia.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, ritiene il Collegio che lo squilibrio economico esistente tra i coniugi sia causalmente riconducibile alla scelta della resistente di sacrificare la propria attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia. Tale scelta, anche laddove non fosse stata imposta dal deve reputarsi in ogni caso essere stata Pt_1
condivisa, non avendo il ricorrente fornito la prova contraria. D'altra parte, il fatto che la sig.ra si sia dedicata alla famiglia ha indubbiamente consentito al ricorrente CP_1
di avere più tempo per il proprio lavoro oltre che minori spese (ad esempio, baby-sitter, asili nido, collaboratrici domestiche ecc.), con conseguente crescita del suo patrimonio personale e di quello della famiglia.
La resistente ha quindi diritto alla corresponsione di un assegno divorzile da parte del in funzione perequativo-compensativa, che, tenuto conto dei redditi delle parti Pt_1
e della durata del matrimonio, deve essere confermato nella misura, ritenuta congrua, di euro 200 mensili, già disposta dal Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti.
Tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio – che ha visto l'accoglimento della domanda di assegno divorzile e il rigetto, in termini di quantificazione, della domanda di pagamento dell'assegno di mantenimento per le figlie e della ripartizione delle spese straordinarie avanzate dalla resistente – ritiene il
Collegio di dover compensare, nella misura di 1/3, le spese processuali, ponendo i restanti 2/3 a carico del ricorrente e in favore della resistente.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri , C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 16.12.1972 e C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2
Benedetto del Tronto (AP) il 02.08.1971, unitisi in matrimonio in data 01.02.1998 in
San Benedetto del Tronto (AP);
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Benedetto del Tronto, per le prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1998, Atto n. 6, Parte 2, Serie A deleg. 1;
3) dispone l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Acquaviva Picena, Via Fratelli
S. e V. Mattei n. 2 a , per viverci con le due figlie maggiorenni e Parte_1 Per_1
Per_2
4) dispone che la sig.ra corrisponda direttamente a ciascuna delle due CP_1
figlie maggiorenni, non ancora economicamente indipendenti, entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al loro mantenimento, un assegno mensile di € 100,00, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura dei suddetti assegni secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di marzo 2026;
5) dispone che ciascun genitore contribuisca, nella misura del 60% a carico del Pt_1
e del 40% a carico della alle spese straordinarie che si rendessero necessarie CP_1
nell'interesse delle figlie maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte di Appello di Ancona, i Tribunali di questo distretto e tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto;
6) dispone che il corrisponda in favore della entro il giorno 5 di ogni Pt_1 CP_1
mese ed a titolo di assegno divorzile, la somma di € 200,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura di tale somma secondo gli indici ISTAT
a decorrere dal mese di marzo 2026;
7) rigetta ogni altra domanda;
8) condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, da compensare per 1/3, con i restanti 2/3 a carico del Pt_1
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo