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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 639/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Minutella Lucia Giudice
Dott. NT TA OR Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 639/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MASCIAGA Parte_1 STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PRIZZI BRUNA Controparte_1 AN che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra , non Per_1 Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 14/01/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che che frequenta la prima media inferiore presso l'Istituto Maria Persona_2
Ausiliatrice di Giaveno, venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che Il padre, sig. compatibilmente con i propri impegni lavorativi, Parte_1 abbiail diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore con la più ampia disponibilità, fermi gli impegni scolastici della ragazza e la sua volontà, previo accordo tra i genitori. In difetto di accordo, il padre terrà con sé la figlia nelle giornate ordinarie con le seguenti modalità:
- 1° settimana: da giovedì alle ore 19.30 a venerdì mattina, con accompagnamento a scuola o in orario equipollente presso l'abitazione della madre (nel caso in cui il venerdì di spettanza del padre fosse festivo questi la riaccompagnerebbe a casa della madre alle ore 21.00), oltreché da sabato sera alle ore 19.30 sino a lunedì mattina, con accompagnamento a scuola (laddove il lunedì fosse festivo, con accompagnamento alle ore 9 presso la casa materna;
- 2° settimana: martedì sera e venerdì sera dalle ore 17.00 con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo;
- il padre terrà con sé la figlia durante il periodo pasquale di seguito meglio specificato, ad anni alterni con la madre ed in particolare: un anno venerdì, sabato e domenica di Pasqua e l'anno successivo lunedì martedì e mercoledì, con accompagnamento a scuola. In caso di mancato accordo, l'anno 2025 verrà così suddiviso: primo periodo con il padre e secondo con la madre e così alternativamente ogni anno;
- il periodo natalizio verrà suddiviso in due tranches, la prima dal 23/12 al 31/12 e la seconda dal
31/12 al 6/01 compreso;
trascorrerà il 24 dicembre sempre con la mamma (essendo anche il Per_1 compleanno della genitrice) e il 26 dicembre con il padre. Il 25 dicembre sarà di spettanza del genitore che ha diritto al primo periodo. Nel 2024 è stata con la madre dal 23/12 al 31/12 alle ore 9 e Per_1 con il padre dal 31/12 alle ore 9 sino al rientro a scuola il 7/1/25, salvo il giorno di Santo Stefano trascorso con il padre dalle ore 10 alle ore 21;
- le parti concordano che le altre festività infrasettimanali, scolastiche e non scolastiche, (comprensive di eventuali “ponti”) verranno gestite base al principio dell'alternanza;
- anche il giorno del compleanno di seguirà la regola dell'alternanza; Per_1
- , compatibilmente con le proprie esigenze ed i propri desideri, trascorrerà il compleanno di Per_1 ciascun genitore con questo.
- le vacanze scolastiche relative al periodo di carnevale verranno considerate giorni ordinari.
- durante le vacanze estive, sempre individuate sulla base del calendario scolastico, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, trascorrerà almeno due settimane anche consecutive Per_1 con entrambi i genitori con sospensione durante tale periodo degli incontri con l'altro genitore. I genitori si accorderanno sul calendario estivo entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, nell'anno 2025 i primi quindici giorni del mese di agosto saranno di spettanza della madre ed i secondi quindici del padre e così alternativamente. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare dove si recheranno in vacanza con la figlia, garantendo quantomeno la reperibilità telefonica;
- i genitori, se possibile, si accorderanno per far trascorrere a uno o più periodi estivi anche Per_1 con i nonni, laddove questi possano portarla presso località balneari o montane nel periodo in cui gli stessi sono impegnati lavorativamente, nell'interesse della minore e fermo il diritto di andarla a trovare nei modi e tempi da concordare.
- le parti convengono, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza, che nel caso in cui una festività infrasettimanale (a titolo esemplificativo e non esaustivo 1°maggio, 25 aprile, ecc) dovesse cadere nel giorno immediatamente precedente o successivo al week end di spettanza di uno dei genitori, questi avrà diritto a richiedere, l'anticipazione e/o del fine settimana di pertinenza, includendovi anche il giorno di vacanza.
DISPONE che il padre versi alla madre, quale contributo al mantenimento della figlia, l'importo di
Euro 650,00 mensili oltre ISTAT come per Legge, oltre all'integrale costo delle rette scolastiche e dei mezzi di trasporto (pullman o mezzo equipollente). Il Signor si impegna ed obbliga altresì Pt_1
a versare il 100% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Torino, sino alla conclusione del ciclo di scuola media superiore ed al conseguimento del relativo diploma. Il pagamento delle spese scolastiche da parte del padre avverrà in via diretta all'istituto.
Conseguito il diploma, le spese straordinarie afferenti saranno a carico del padre nella misura Per_1 del 70% e della madre nella misura del 30%, sino al raggiungimento dell'autonomia economica.
PRENDE ATTO che le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
PRENDE ATTO che i genitori concordano nel partecipare attivamente alla vita quotidiana della minore, garantendo – compatibilmente ai rispettivi impegni di lavoro – la loro presenza alle attività scolastiche ed extrascolastiche che lo richiedono, ai colloqui con gli insegnanti, ai saggi sportivi e ludici.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
03/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. NT TA OR Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Minutella Lucia Giudice
Dott. NT TA OR Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 639/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MASCIAGA Parte_1 STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PRIZZI BRUNA Controparte_1 AN che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra , non Per_1 Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 14/01/2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che che frequenta la prima media inferiore presso l'Istituto Maria Persona_2
Ausiliatrice di Giaveno, venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
DISPONE che Il padre, sig. compatibilmente con i propri impegni lavorativi, Parte_1 abbiail diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore con la più ampia disponibilità, fermi gli impegni scolastici della ragazza e la sua volontà, previo accordo tra i genitori. In difetto di accordo, il padre terrà con sé la figlia nelle giornate ordinarie con le seguenti modalità:
- 1° settimana: da giovedì alle ore 19.30 a venerdì mattina, con accompagnamento a scuola o in orario equipollente presso l'abitazione della madre (nel caso in cui il venerdì di spettanza del padre fosse festivo questi la riaccompagnerebbe a casa della madre alle ore 21.00), oltreché da sabato sera alle ore 19.30 sino a lunedì mattina, con accompagnamento a scuola (laddove il lunedì fosse festivo, con accompagnamento alle ore 9 presso la casa materna;
- 2° settimana: martedì sera e venerdì sera dalle ore 17.00 con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo;
- il padre terrà con sé la figlia durante il periodo pasquale di seguito meglio specificato, ad anni alterni con la madre ed in particolare: un anno venerdì, sabato e domenica di Pasqua e l'anno successivo lunedì martedì e mercoledì, con accompagnamento a scuola. In caso di mancato accordo, l'anno 2025 verrà così suddiviso: primo periodo con il padre e secondo con la madre e così alternativamente ogni anno;
- il periodo natalizio verrà suddiviso in due tranches, la prima dal 23/12 al 31/12 e la seconda dal
31/12 al 6/01 compreso;
trascorrerà il 24 dicembre sempre con la mamma (essendo anche il Per_1 compleanno della genitrice) e il 26 dicembre con il padre. Il 25 dicembre sarà di spettanza del genitore che ha diritto al primo periodo. Nel 2024 è stata con la madre dal 23/12 al 31/12 alle ore 9 e Per_1 con il padre dal 31/12 alle ore 9 sino al rientro a scuola il 7/1/25, salvo il giorno di Santo Stefano trascorso con il padre dalle ore 10 alle ore 21;
- le parti concordano che le altre festività infrasettimanali, scolastiche e non scolastiche, (comprensive di eventuali “ponti”) verranno gestite base al principio dell'alternanza;
- anche il giorno del compleanno di seguirà la regola dell'alternanza; Per_1
- , compatibilmente con le proprie esigenze ed i propri desideri, trascorrerà il compleanno di Per_1 ciascun genitore con questo.
- le vacanze scolastiche relative al periodo di carnevale verranno considerate giorni ordinari.
- durante le vacanze estive, sempre individuate sulla base del calendario scolastico, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, trascorrerà almeno due settimane anche consecutive Per_1 con entrambi i genitori con sospensione durante tale periodo degli incontri con l'altro genitore. I genitori si accorderanno sul calendario estivo entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, nell'anno 2025 i primi quindici giorni del mese di agosto saranno di spettanza della madre ed i secondi quindici del padre e così alternativamente. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare dove si recheranno in vacanza con la figlia, garantendo quantomeno la reperibilità telefonica;
- i genitori, se possibile, si accorderanno per far trascorrere a uno o più periodi estivi anche Per_1 con i nonni, laddove questi possano portarla presso località balneari o montane nel periodo in cui gli stessi sono impegnati lavorativamente, nell'interesse della minore e fermo il diritto di andarla a trovare nei modi e tempi da concordare.
- le parti convengono, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza, che nel caso in cui una festività infrasettimanale (a titolo esemplificativo e non esaustivo 1°maggio, 25 aprile, ecc) dovesse cadere nel giorno immediatamente precedente o successivo al week end di spettanza di uno dei genitori, questi avrà diritto a richiedere, l'anticipazione e/o del fine settimana di pertinenza, includendovi anche il giorno di vacanza.
DISPONE che il padre versi alla madre, quale contributo al mantenimento della figlia, l'importo di
Euro 650,00 mensili oltre ISTAT come per Legge, oltre all'integrale costo delle rette scolastiche e dei mezzi di trasporto (pullman o mezzo equipollente). Il Signor si impegna ed obbliga altresì Pt_1
a versare il 100% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Torino, sino alla conclusione del ciclo di scuola media superiore ed al conseguimento del relativo diploma. Il pagamento delle spese scolastiche da parte del padre avverrà in via diretta all'istituto.
Conseguito il diploma, le spese straordinarie afferenti saranno a carico del padre nella misura Per_1 del 70% e della madre nella misura del 30%, sino al raggiungimento dell'autonomia economica.
PRENDE ATTO che le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rinnovo ed il rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
PRENDE ATTO che i genitori concordano nel partecipare attivamente alla vita quotidiana della minore, garantendo – compatibilmente ai rispettivi impegni di lavoro – la loro presenza alle attività scolastiche ed extrascolastiche che lo richiedono, ai colloqui con gli insegnanti, ai saggi sportivi e ludici.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
03/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. NT TA OR Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.