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19 aprile 2016
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15 luglio 2016
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24 giugno 2017
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1 luglio 2023
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Art. 27. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) ((48)) ----------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 31
- 1. Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionalehttps://www.brocardi.it/ · 10.051967
1. (1)Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 del presente decreto per le finalità di cui al comma 3. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. CGARS, sez. I, sentenza 18/09/2023, n. 587Provvedimento: […] Oggetto dell'impugnativa dell'odierna appellante non accolta dal giudice di prime cure sono i provvedimenti con i quali l'Amministrazione comunale, in asserita violazione dal dettato normativo dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici, ha allocato illegittimamente i costi dei lavori per la risoluzione delle interferenze in capo agli enti gestori dei sotto servizi a rete. […] 1 – Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato applicabile alla fattispecie oggetto di causa l'art. 28, d.lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della strada), violazione e falsa applicazione del medesimo articolo e dell'art. 27, d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). […] IV – La questione prospettata dalle parti attiene essenzialmente all'interpretazione dell'art. 27 Codice dei contratti pubblici.Leggi di più...
- ripartizione dei costi·
- conferenza di servizi·
- compensazione delle spese di lite·
- buona amministrazione·
- art. 27 del Codice dei contratti pubblici·
- interpretazione normativa·
- annullamento di determinazioni dirigenziali·
- interferenze con linee di alta tensione·
- responsabilità patrimoniale degli enti gestori·
- principio di specialità delle norme·
- onere della prova·
- improcedibilità del ricorso