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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 820/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 9.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giulio Giraudo, Vittorio Giraudo, Elisa C.F._2
Giraudo e Sandro Pardossi, presso il cui studio sito in Pisa, Via S. Orsola 34, elettivamente domiciliano
RICORRENTI
CONTRO
(C.F.: , in qualità di socio, amministratore unico Controparte_1 C.F._3
e liquidatore della società Bar Gambrinus s.r.l., cancellata dal registro delle imprese il 16.2.2022, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retribuzione e risarcimento del danno.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9.10.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 22.08.2022, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa “accerti e dichiari che la sig.ra
è creditrice della società Bar Gabrinus srl in liquidazione, ora cancellata, della Parte_1 somma complessiva di €.16.473,29 a titolo di mancata retribuzione e comprensiva di €.8.768,81 per
TFR non corrisposto;
conseguentemente accerti che il suddetto debito societario si è trasferito in capo al socio unico (che ne risponde fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione) e per l'effetto e visto il bilancio di fine liquidazione, condanni la sig.ra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €.0,00; 2, accerti e Controparte_1
dichiari che il sig. è creditore della società Bar Gabrinus srl in liquidazione, ora Parte_2 cancellata, della somma complessiva di €.9.351,98 a titolo di mancata retribuzione e comprensiva di €.3.151,63 per TFR non corrisposto;
conseguentemente accerti che il suddetto debito societario si è trasferito in capo al socio unico (che ne risponde fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione) e per l'effetto e visto il bilancio di fine liquidazione, condanni la sig.ra al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.0,00; Controparte_1
3, accertata e dichiarata la violazione dell'obbligo imposto dall'art.2086 cod. civ., accertato il danno subito dai ricorrenti nella misura di €.16.473,29, oltre rivalutazione ed interessi, per la sig.ra
[...]
e di €.9.351,98, oltre rivalutazione ed interessi, per il sig. , condanni Parte_1 Parte_2
la sig.ra quale socio unico ed amministratore unico a risarcire i ricorrenti dei Controparte_1
danni subiti e nella misura sopra indicata o negli importi che il Giudice riterrà di giustizia. In ogni caso con condanna della resistente al pagamento delle spese del presente giudizio”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, hanno dedotto che:
a) entrambi i ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze della società Bar Gambrinus s.r.l., di cui era socio unico e amministratore unico, poi anche il liquidatore;
Controparte_1
b) la società era stata posta in liquidazione in data 18 gennaio 2022 e poi cancellata dal registro delle imprese il 16 febbraio 2022, a seguito dell'approvazione del bilancio di fine liquidazione;
c) aveva lavorato, in qualità di operaio con mansioni di barista e con orario part- Parte_1
time al 60%, dal 1 gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2021 e non aveva percepito le retribuzioni per complessivi € 16.473,29;
d) aveva lavorato, in qualità di operaio con mansioni di barista e con orario Parte_2
part-time al 60%, dall'8 marzo 2016 sino al 30 aprile 2019 e non aveva percepito le retribuzioni per complessivi € 9.351,98;
e) l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese non aveva permesso l'accertamento giudiziale dei crediti dei lavoratori nei confronti della società medesima né, a maggior ragione, il loro soddisfacimento, malgrado anche l'avvenuta proposizione di un ricorso volto alla dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, rigettato dal
Tribunale fallimentare di questo Tribunale in data 1.7.2022, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati era risultato inferiore alla soglia prevista dall'art.15 L.F ;
f) le domande erano stata dunque avanzate contro la resistente, ex articolo 2495 c.c. in qualità di socio e liquidatore, nonché ex articolo 2476 c.c. per violazione degli obblighi di cui all'articolo 2086 c.c., in qualità di amministratore;
g) l'accertamento credito dei ricorrenti era necessario al fine di accedere alle prestazioni offerte dal Fondo di Garanzia gestito dall' . CP_2
1.2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, CP_1
non si è costituita in giudizio, onde ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di seguito esposti.
I ricorrenti lamentano in questa sede di non aver ricevuto dalla società Bar Gabrinus s.r.l. il TFR e parte della retribuzione loro dovuta. Con note di trattazione scritta del 1 ottobre 2024 hanno ribadito la domanda di accertamento dei rispettivi crediti nei confronti del socio unico, con condanna al pagamento della somma di 0,00 €, manifestando interesse, in subordine, per la pronuncia volta al solo accertamento del credito, senza condanna.
2.1. In via preliminare, si evidenzia che il terzo comma dell'articolo 2495 c.c. prevede che “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite (così, sentenza n. 6070/2013), nel caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, questa si estingue e la titolarità passiva dei debiti sociali insoluti – e con essa la legittimazione passiva – si trasferisce ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate.
In questo caso, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza del riparto andato a loro favore, oppure, nei confronti dei liquidatori solamente, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
La Suprema Corte, in particolare, ha evidenziato che "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero
o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali …” (cfr . Cass. Sez. Unite, Sentenza n.
6070/2013).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dimostrato documentalmente che Bar Gambrinus s.r.l. è stato cancellato dal registro delle imprese in data 16 febbraio 2022 e che la resistente è stata socio unico, amministratore unico e liquidatore di tale società.
Per i motivi esposti, la causa è stata correttamente istaurata nei confronti del soggetto che detiene la legittimazione passiva, ossia . Controparte_1
2.2. Entrando nel merito, i crediti vantati dai ricorrenti sono stati documentalmente provati, tramite il deposito delle buste paga di e di che dimostrano la fonte negoziale del credito Parte_1 Pt_2
e l'ammontare dello stesso, inoltre, i ricorrenti hanno affermato che il datore non avrebbe corrisposto alcun pagamento.
La giurisprudenza ha chiarito che spetta al datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti, in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore, della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (in tal senso: Cass. civ., ordinanza n. 115/20). Orbene, in mancanza di prova del pagamento, cui era onerata controparte, si deve ritiene acclarato che le somme non siano state corrisposte agli odierni ricorrenti dal datore di lavoro.
Di conseguenza, devono dichiararsi i diritti di credito a titolo di mancate retribuzioni di
[...]
pari ad € 16.473,29, di cui € 8.768,81 a titolo di Tfr, e di , pari ad € Parte_1 Parte_2
9.351,98, di cui €.3.151,63 per TFR, vantati nei confronti della società Gambrinus s.r.l., ora cancellata e quindi esercitabili contro nella qualità di socia unica. Controparte_1
2.3. Ciò posto, deve essere rigettata la domanda di condanna della resistente, formulata ex art. 2495 c.c., poiché quest'ultima, nella qualità di socia unica, non ha ricevuto alcuna somma in base al bilancio finale di liquidazione.
2.4. Malgrado il rigetto delle domande di condanna formulate, sussiste comunque l'interesse delle parti ricorrenti ad ottenere la pronuncia di accertamento dei crediti di cui supra, anche nella prospettiva di attivare le procedure giudiziali per il recupero delle somme presso il Fondo di Garanzia gestito dall' . CP_2
2.5. Deve essere rigettata la domanda di condanna, promossa ex articolo 2476 c.c. comma 6, per violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 2086 c.c., in particolare di quello volto alla istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, a cui la resistente era tenuta quale amministratrice unica della società.
La prima norma richiamata prevede che la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità patrimoniale, può essere proposta quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
A ben vedere, non risulta la sussistenza dei presupposti richiesti per affermare la responsabilità della resistente, e più in particolare difetta la sussistenza del nesso di causa tra la violazione dell'art. 2086
c.c. ed i danni patiti dai ricorrenti.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione del parziale accoglimento delle domande formulate in ricorso e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
accerta che è creditrice, per il mancato pagamento delle retribuzioni, nei confronti Parte_1 della società Bar Gambrinus s.r.l., cancellata dal registro delle imprese, della somma complessiva di
€ 16.473,29, di cui €.8.768,81 dovuta a titolo di TFR;
accerta che è creditore, per il mancato pagamento delle retribuzioni, nei Parte_2
confronti della società Bar Gambrinus s.r.l., cancellata dal registro delle imprese, della somma complessiva di € 9.351,98, di cui €.3.151,63 dovuta a titolo di TFR;
rigetta le altre domande;
compensa spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 820/2022
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 9.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giulio Giraudo, Vittorio Giraudo, Elisa C.F._2
Giraudo e Sandro Pardossi, presso il cui studio sito in Pisa, Via S. Orsola 34, elettivamente domiciliano
RICORRENTI
CONTRO
(C.F.: , in qualità di socio, amministratore unico Controparte_1 C.F._3
e liquidatore della società Bar Gambrinus s.r.l., cancellata dal registro delle imprese il 16.2.2022, contumace
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retribuzione e risarcimento del danno.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 9.10.2024
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 22.08.2022, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa “accerti e dichiari che la sig.ra
è creditrice della società Bar Gabrinus srl in liquidazione, ora cancellata, della Parte_1 somma complessiva di €.16.473,29 a titolo di mancata retribuzione e comprensiva di €.8.768,81 per
TFR non corrisposto;
conseguentemente accerti che il suddetto debito societario si è trasferito in capo al socio unico (che ne risponde fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione) e per l'effetto e visto il bilancio di fine liquidazione, condanni la sig.ra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €.0,00; 2, accerti e Controparte_1
dichiari che il sig. è creditore della società Bar Gabrinus srl in liquidazione, ora Parte_2 cancellata, della somma complessiva di €.9.351,98 a titolo di mancata retribuzione e comprensiva di €.3.151,63 per TFR non corrisposto;
conseguentemente accerti che il suddetto debito societario si è trasferito in capo al socio unico (che ne risponde fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione) e per l'effetto e visto il bilancio di fine liquidazione, condanni la sig.ra al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €.0,00; Controparte_1
3, accertata e dichiarata la violazione dell'obbligo imposto dall'art.2086 cod. civ., accertato il danno subito dai ricorrenti nella misura di €.16.473,29, oltre rivalutazione ed interessi, per la sig.ra
[...]
e di €.9.351,98, oltre rivalutazione ed interessi, per il sig. , condanni Parte_1 Parte_2
la sig.ra quale socio unico ed amministratore unico a risarcire i ricorrenti dei Controparte_1
danni subiti e nella misura sopra indicata o negli importi che il Giudice riterrà di giustizia. In ogni caso con condanna della resistente al pagamento delle spese del presente giudizio”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse, hanno dedotto che:
a) entrambi i ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze della società Bar Gambrinus s.r.l., di cui era socio unico e amministratore unico, poi anche il liquidatore;
Controparte_1
b) la società era stata posta in liquidazione in data 18 gennaio 2022 e poi cancellata dal registro delle imprese il 16 febbraio 2022, a seguito dell'approvazione del bilancio di fine liquidazione;
c) aveva lavorato, in qualità di operaio con mansioni di barista e con orario part- Parte_1
time al 60%, dal 1 gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2021 e non aveva percepito le retribuzioni per complessivi € 16.473,29;
d) aveva lavorato, in qualità di operaio con mansioni di barista e con orario Parte_2
part-time al 60%, dall'8 marzo 2016 sino al 30 aprile 2019 e non aveva percepito le retribuzioni per complessivi € 9.351,98;
e) l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese non aveva permesso l'accertamento giudiziale dei crediti dei lavoratori nei confronti della società medesima né, a maggior ragione, il loro soddisfacimento, malgrado anche l'avvenuta proposizione di un ricorso volto alla dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, rigettato dal
Tribunale fallimentare di questo Tribunale in data 1.7.2022, in quanto l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati era risultato inferiore alla soglia prevista dall'art.15 L.F ;
f) le domande erano stata dunque avanzate contro la resistente, ex articolo 2495 c.c. in qualità di socio e liquidatore, nonché ex articolo 2476 c.c. per violazione degli obblighi di cui all'articolo 2086 c.c., in qualità di amministratore;
g) l'accertamento credito dei ricorrenti era necessario al fine di accedere alle prestazioni offerte dal Fondo di Garanzia gestito dall' . CP_2
1.2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, CP_1
non si è costituita in giudizio, onde ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
2. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto, nei limiti di seguito esposti.
I ricorrenti lamentano in questa sede di non aver ricevuto dalla società Bar Gabrinus s.r.l. il TFR e parte della retribuzione loro dovuta. Con note di trattazione scritta del 1 ottobre 2024 hanno ribadito la domanda di accertamento dei rispettivi crediti nei confronti del socio unico, con condanna al pagamento della somma di 0,00 €, manifestando interesse, in subordine, per la pronuncia volta al solo accertamento del credito, senza condanna.
2.1. In via preliminare, si evidenzia che il terzo comma dell'articolo 2495 c.c. prevede che “ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite (così, sentenza n. 6070/2013), nel caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, questa si estingue e la titolarità passiva dei debiti sociali insoluti – e con essa la legittimazione passiva – si trasferisce ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate.
In questo caso, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza del riparto andato a loro favore, oppure, nei confronti dei liquidatori solamente, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.
La Suprema Corte, in particolare, ha evidenziato che "qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero
o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali …” (cfr . Cass. Sez. Unite, Sentenza n.
6070/2013).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dimostrato documentalmente che Bar Gambrinus s.r.l. è stato cancellato dal registro delle imprese in data 16 febbraio 2022 e che la resistente è stata socio unico, amministratore unico e liquidatore di tale società.
Per i motivi esposti, la causa è stata correttamente istaurata nei confronti del soggetto che detiene la legittimazione passiva, ossia . Controparte_1
2.2. Entrando nel merito, i crediti vantati dai ricorrenti sono stati documentalmente provati, tramite il deposito delle buste paga di e di che dimostrano la fonte negoziale del credito Parte_1 Pt_2
e l'ammontare dello stesso, inoltre, i ricorrenti hanno affermato che il datore non avrebbe corrisposto alcun pagamento.
La giurisprudenza ha chiarito che spetta al datore di lavoro l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti, in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore, della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (in tal senso: Cass. civ., ordinanza n. 115/20). Orbene, in mancanza di prova del pagamento, cui era onerata controparte, si deve ritiene acclarato che le somme non siano state corrisposte agli odierni ricorrenti dal datore di lavoro.
Di conseguenza, devono dichiararsi i diritti di credito a titolo di mancate retribuzioni di
[...]
pari ad € 16.473,29, di cui € 8.768,81 a titolo di Tfr, e di , pari ad € Parte_1 Parte_2
9.351,98, di cui €.3.151,63 per TFR, vantati nei confronti della società Gambrinus s.r.l., ora cancellata e quindi esercitabili contro nella qualità di socia unica. Controparte_1
2.3. Ciò posto, deve essere rigettata la domanda di condanna della resistente, formulata ex art. 2495 c.c., poiché quest'ultima, nella qualità di socia unica, non ha ricevuto alcuna somma in base al bilancio finale di liquidazione.
2.4. Malgrado il rigetto delle domande di condanna formulate, sussiste comunque l'interesse delle parti ricorrenti ad ottenere la pronuncia di accertamento dei crediti di cui supra, anche nella prospettiva di attivare le procedure giudiziali per il recupero delle somme presso il Fondo di Garanzia gestito dall' . CP_2
2.5. Deve essere rigettata la domanda di condanna, promossa ex articolo 2476 c.c. comma 6, per violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 2086 c.c., in particolare di quello volto alla istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, a cui la resistente era tenuta quale amministratrice unica della società.
La prima norma richiamata prevede che la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità patrimoniale, può essere proposta quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
A ben vedere, non risulta la sussistenza dei presupposti richiesti per affermare la responsabilità della resistente, e più in particolare difetta la sussistenza del nesso di causa tra la violazione dell'art. 2086
c.c. ed i danni patiti dai ricorrenti.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione del parziale accoglimento delle domande formulate in ricorso e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
accerta che è creditrice, per il mancato pagamento delle retribuzioni, nei confronti Parte_1 della società Bar Gambrinus s.r.l., cancellata dal registro delle imprese, della somma complessiva di
€ 16.473,29, di cui €.8.768,81 dovuta a titolo di TFR;
accerta che è creditore, per il mancato pagamento delle retribuzioni, nei Parte_2
confronti della società Bar Gambrinus s.r.l., cancellata dal registro delle imprese, della somma complessiva di € 9.351,98, di cui €.3.151,63 dovuta a titolo di TFR;
rigetta le altre domande;
compensa spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli