CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione civile quinta riunita in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, iscritto al n. 1595 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , e pendente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GERARDO PISAPIA ( c.f. ) C.F._2
- Appellante -
E
( già Controparte_1 [...]
in persona del legale CodiceFiscale_3 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA PETAGNA (c.f.
) C.F._4
Appellata
Nonché in Controparte_2
persona del liquidatore rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Petagna 1 Nonché
in persona del legale rappresentante, rappresentato e Controparte_3 difeso nel presente giudizio dal Responsabile del Servizio Avvocatura Avv. Maurizio
Pasetto ( CF con procura conferita a norma del vigente C.F._5
Statuto Comunale della pubblicato all' Albo Pretorio del Controparte_4 _3
[...]
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la citazione notificata il 10.9.2019, conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa la
[...]
, il Controparte_5 Controparte_6 ed il allegando quanto segue:
[...] Controparte_3
“1) In data 11/04/1980 si costituiva in Sorrento la Controparte_5 riconosciuta con la denominazione “ , Controparte_5
originariamente con sede a alla Piazza S. Antonino n.6, successivamente in Via _3
Rota, n. 5 sempre a . Il motivo della costituzione, cioè l'oggetto sociale della società di _3
cui innanzi – così come agevolmente si evince dall'atto di costituzione identificato con n. Rep.
10186 (atto tra vivi/n. Raccolta 12516 – si configurava nella costituzione, gestione, vendita, nonché assegnazione di immobili ad uso abitativo”. A tal fine la NO , nella Parte_1 qualità di socia costituita, versava annualmente la somma di L. 100.000 (LIRE centomila/00);
2) La NO nella prefata qualità, versava, altresì, regolarmente le “quote Pt_1
”periodiche nei termini stabiliti, nel corso degli anni a seguire. Giova evidenziare che la medesima NO rivestiva all'interno dell' “ Pt_1 Controparte_5
, almeno fino al 14/03/1988, altresì, il ruolo di “consigliere”;
[...]
3) Successivamente, la società “ , a seguito di Controparte_5
sottoscrizioni relative a quote societarie, entrava a far parte del “
[...]
(cd. C.E.P.S.); Controparte_6
4) Con atto pubblico n. Rep. 214719, Raccolta n. 21715, rogito per Notaio Dott. Per_1
2 , in data 26/03/1993 il “ Per_2 Controparte_6
(cd. C.E.P.S.), legalmente rappresentato dal Presidente del Consiglio di
[...]
Amministrazione, tal Prof. acquisiva le proprietà immobiliari Persona_3
composte da un appezzamento di terreno in Sorrento (NA) alla località “Atigliana”, riportato nel N.C.T. di alla partita 3362, foglio 5 (varie particelle) corrispondendo la somma _3
di L. 178.800.000 (LIRE centosettantottomilioniottocentomila/00);
5) In data 19/03/2014 la società “ veniva Controparte_5
posta in liquidazione;
6) Sulla scorta di tale ricostruzione dei fatti ne consegue che, essendo la NO Parte_1
socia della predetta ed avendo la stessa Società, come Controparte_2
innanzi detto, acquisito quote del C.E.P.S. s.c. a r.l., l'attrice, quale socia dell' , vanta CP_5
diritti sulle realizzazioni del C.E.P.S. s.c. a r.l. anche tese a sopperire le esigenze di chi si trova in situazione di disagio abitativo;
7) A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che l'attrice, pur essendo già socia dell'
[...]
, in data 19/02/2018 ha presentato Controparte_5
istanza d'iscrizione/ammissione quale socia del “ Controparte_6
ed, in tale veste, in data 22/02/2018 ha effettuato il pagamento di €
[...]
1.758,23 (EURO millesettecentocinquantotto/23) relativamente alla quota d'iscrizione al C.E.P.S., così suddiviso (quota socio per € 258,23 e tassa d'iscrizione per € 1.500,00), come da causale bonifico bancario;
8) La NO era ed è invalida civile al 100%, è stata colpita da patologia Parte_1
oncologica, è beneficiaria delle prerogativa della L. n. 104 del 1992, è residente in _3
“senza fissa dimora” e versa in una situazione di disagio abitativo per subito sfratto;
9) Risulta alla NO che, a seguito dell'istanza di cui al punto 7) ed all'insaputa Pt_1
dell'attrice, il Consiglio di Amministrazione del Controparte_6
pur prendendo atto della richiesta di iscrizione della al medesimo
[...] Pt_1
C.E.P.S. e del relativo bonifico regolarmente effettuato,ha escluso immotivatamente la medesima dalla partecipazione al senza comunicare all'istante la relativa delibera CP_6
3 né, tantomeno, a rendere formalmente edotta la della causa di “diniego di ammissione Pt_1
al , mai specificata, con ciò rendendo impossibile una puntuale contestazione e difesa CP_6 sul punto;
10) Con atto di diffida stragiudiziale del 17/07/2018 ritualmente notificato in data 20-
26/07/2018 alla al Controparte_5
(C.E.P.S.) ed al Controparte_6 _3
la NO ha provveduto ad impugnare, estensivamente ed in maniera
[...] Parte_1
formale, qualsiasi atto/provvedimento reso dal Controparte_6
nei termini descritti innanzi, in quanto illegittimo, tamquam non esset,
[...]
inefficace, nullo ed annullabile;
11) Con lo stesso atto la NO ha invitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
1219 c.c., sia la sia il Controparte_5 [...]
nonché il ad Controparte_6 Controparte_3 effettuare i seguenti dovuti adempimenti:
- a comunicare, formalmente, all'attrice – già quale socia dell'
[...]
ed in quanto già proponente istanza d'iscrizione/ammissione Controparte_5
quale socia del l'esito di tale Controparte_6 istanza risalente al 19/02/2018;
- ad accogliere, in ogni caso, l'istanza di iscrizione/ammissione quale socia del
[...] per come presentata dalla NO Controparte_6 Parte_1
in data 19/02/2018 e, conseguentemente, ammettere fin d'ora la stessa a far parte del
[...]
C.E.P.S. s.c. a r.l., ove dovessero essere confermate le informali notizie assunte dall'istante in merito alla propria esclusione da tale Consorzio, in quanto non sussistenti legittimi motivi di esclusione della dal su menzionato Consorzio. Pt_1
In via subordinata la NO ha diffidato le menzionate persone giuridiche, in Pt_1
persona dei rispettivi r.l.p.t., ad indicare specificatamente ed analiticamente i motivi – al momento sconosciuti – che avrebbero indotto il C.d.A. del C.E.P.S. a non accogliere l'istanza presentata dalla scrivente.
4 In via meramente gradata l'attrice ha intimato le due citate società cooperative, ove dovesse essere fondatamente e specificamente motivata l'esclusione della da entrambe le Pt_1
Cooperative su citate, previa riserva e solo a seguito della valutazione della effettiva fondatezza di siffatto eventuale provvedimento, a rimborsare alla NO tutte Parte_1 le quote, sia quelle di iscrizione che le relative quote associative versate nel corso degli anni, sia alla che, da ultimo, al Controparte_5
oltre gli interessi maturati dal Controparte_6
dì del relativo pagamento alla concessa restituzione, previo rilascio di specifico ed analitico conteggio da approvare da parte dell'attrice.
Con lo stesso atto di diffida stragiudiziale la NO ha fatto espressa riserva di Pt_1
agire in via risarcitoria.
Nessun riscontro ha ricevuto l'attrice da parte dei citati soggetti a tale formale invito e diffida.
Da quanto innanzi dedotto e rappresentato, pertanto, non è dato sapere, né si comprende, quale siano, ad oggi, il ruolo e le prerogative della NO non solo in seno al C.E.P.S. s.c. Pt_1
a r.l. ma, altresì, in seno alla stessa Controparte_5
in quanto, essendone ancora socia, dovrebbe vantare tutti i diritti, allo stato
[...]
negati, di cui al precedente punto 6.
Per siffatte ragioni l'attrice, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, intende adire in giudizio sia la sia il Controparte_5 [...] per tutelare i propri imprescindibili diritti Controparte_6
di socia costituita avente diritto, come tale, all'assegnazione di un alloggio abitativo prenotato e personalmente pagato o , in subordine, alla restituzione di quanto corrisposto ad entrambe le
Cooperative a titolo di quote sociali e di corrispettivo per la futura cessione degli immobili ed al risarcimento del danno.
È, altresì, evidente ed indiscutibile la responsabilità del , stante il rilevante Controparte_3
ruolo propulsivo, di indirizzo, di vigilanza e di controllo svolto, nella condotta tenuta in relazione alle vicende sociali.
5 È, d'altronde, innegabile, icto oculi, il comportamento colposo della anzidetta
[...]
e del Controparte_5 Controparte_6 che hanno omesso di dare alcun riscontro
[...]
alle legittime istanze dell'attrice, reiterate da ultimo con diffida del 17/07/2018 e dello stesso che nessun controllo ha esercitato, benché normativamente tenutovi, Controparte_3
sull'azione delle stesse”.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“ dare atto e dichiarare che la NO , essendo socia della Parte_1 [...]
che ha acquisito quote del C.E.P.S. s.c. a r.l., vanta diritti sulle Controparte_5
realizzazioni abitative del C.E.P.S. s.c. a r.l tese a sopperire alle esigenze di chi trovansi in situazione di disagio abitativo;
2) Voglia in via parimenti principale l'ill.mo Tribunale adito dare atto e dichiarare che la NO , pur essendo già socia della Parte_1 Controparte_5
ha diritto ad essere iscritta al C.E.P.S. avendo presentato in data 19/02/2018 istanza di iscrizione ammissione quale socia del e Controparte_6 versato in data 22/02/2018 la quota di iscrizione;
3) Voglia, per l'effetto, l'ill.mo Tribunale adito ordinare al C.E.P.S. s.c. a r.l. di ammettere la NO a far parte del C.E.P.S. s.c. a r.l. in quanto non sussistono legittimi Parte_1
motivi di esclusione della medesima dal suddetto Consorzio;
4) Voglia, sempre in via principale, l'ill.mo Giudice adito dare atto e dichiarare che la NO
vanta legittimi diritti sulle realizzazioni abitative del C.E.P.S., essendo Parte_1 invalida civile al 100% , beneficiaria delle prerogative della L. n. 104/92, residente in senza fissa dimora e versando in una situazione di disagio abitativo per subito _3
sfratto;
5) Voglia l'ill.mo Giudice adito condannare altresì il Controparte_6
(C.E.P.S.) al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni
[...]
patrimoniali, morali ed esistenziali patiti a cagione della condotta omissiva e negligente che si quantificano in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
6 6) Voglia, sempre in via principale, l'ill.mo Giudice adito dare atto e dichiarare che la NO
ha corrisposto fin dal 1980 alla Parte_1 Controparte_5 regolarmente le quote associative periodicamente previste, nonché ha versato su libretti bancari intestati alla stessa anzidetta RA delle somme consistenti a titolo di caparra per la prenotazione degli alloggi edificandi;
7) Voglia, parimenti in via principale, l'ill.mo Giudice adito dare atto e dichiarare che il ha omesso di esercitare fin dalla loro costituzione le funzioni di controllo Controparte_3
e di vigilanza sulla e sul Controparte_5 [...]
arrecando tale condotta omissiva e negligente alla Controparte_6
NO danni di carattere patrimoniale, esistenziale e morale;
Parte_1
8) Voglia l'ill.mo Giudice adito, per l'effetto, condannare il in persona Controparte_3 del p.t. , al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni dalla medesima subiti CP_7
in conseguenza delle condotte innanzi descritte, che si quantificano in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
9) In via subordinata voglia l'ill.mo Giudice adito, ove dovesse essere fondatamente e specificamente motivata l'esclusione dell'attrice da entrambe le Cooperative in questione, ordinare alla ed al Controparte_5 [...] di rimborsare alla NO tutte le quote, Controparte_6 Parte_1
sia quelle di iscrizione che le relative quote associative versate nel corso degli anni dal 1980 in poi, sia alla che al Controparte_5 [...]
oltre interessi maturati dal dì del relativo pagamento Controparte_6 alla concreta restituzione, previo rilascio di specifico ed analitico conteggio.
In via istruttoria si chiede ammettersi A) interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della domiciliato in Controparte_5
alla Via Bernardino Rota n. 5, presso lo studio del Dott. Petagna sulla seguente _3
circostanza: 1) “Vero è che la NO ha regolarmente corrisposto alla Parte_1
dalla sua costituzione l' 11/04/1980 e fino Controparte_5
all'anno 2017 le quote periodiche associative nei termini stabiliti, nonché a titolo di caparra delle somme depositate su libretti bancari intestati alla RA corrisposte dalla medesima;
7 B) Interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. del Controparte_6
domiciliato in alla Via Bernardino Rota n. 5, presso
[...] _3 lo studio del Dott. Petagna sulla seguente circostanza: “ Vero è che in data 19/02/2018 la NO ha presentato istanza di iscrizione/ammissione quale socia del Parte_1
e che in data 22/02/2018 ha Controparte_6
effettuato a tale titolo il pagamento della somma di € 1758,23
(millesettecentocinquantotto/23);
C) Disporsi acquisizione agli atti del procedimento ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contabile, fiscale, tecnica, urbanistica ed amministrativa della
[...]
e del Controparte_5 Controparte_6
dal momento della costituzione di entrambe ordinandone ai legali rappresentanti p.t.
[...] il relativo deposito al fine di verificare la regolarità, legittimità e correttezza formale e sostanziale”.
Con separate comparse depositate il 23.12.2019 si costituivano tutte le parti convenute per resistere alla domanda.
La allegava che l'attrice era stata Controparte_1
socia della cooperativa , costituita per atto notarile dinanzi al Notaio CP_5 Per_4
del 11.4.1980 rep. n. 101856, avente ad oggetto “la costruzione, la gestione, la
[...]
vendita, l'assegnazione col patto di futura vendita e riscatto di abitazione ed altri immobili ai soci prenotatari ti quartini dello stesso numero di vani senza scopo di lucro, siano esse costruite sia col concorso statale sia in applicazione dell'art. 8 della
Legge sul secondo settennale INA casa, sia contraendo operazioni di mutui ordinari con Istituti bancari ed Esteri che esercitando il credito fondiario sia in applicazione delle legge sulla casa n. 865 e successive modifiche, sia contraendo mutui per finanziamenti statali o regionali”. In quanto socia, la aveva versato, sia pur Pt_1
in minima parte, le quote associative di gestione. In data 19.5.2014 la era CP_5
posta in liquidazione ( atto iscritto nel R.I. il 26.6.2014), di conseguenza le quote versate non erano ripetibili poiché regolarmente esposte nei bilanci della società ed approvate dalle relative assemblee. Aggiungeva che “ La cooperativa Controparte_5
edilizia faceva parte, unitamente ad altre cooperative edilizie del consorzio cooperative
8 edilizie PE EN soc coop a r.l. .In data 26 marzo 1993 il
[...]
acquistava l'appezzamento di terreno sito in Controparte_8 _3 alla località Atigliana della superficie complessiva di are 26,82 riportato in N.C.T. di alla partita 3362 foglio 5, particella 930 senza però riuscire mai ad edificare gli _3 immobili per i singoli soci delle cooperative aderenti. Con atto del 27 luglio 2017 il
[...]
modificava il proprio statuto e veniva Controparte_8 trasformato in a cui potevano aderire sia persone Controparte_1
fisiche che giuridiche Per effetto di tale trasformazione ed al fine di semplificare i rapporti tra soci e proprietario del suolo, tutti i soci delle cooperative che costituivano il Consorzio, tra cui i soci dell' , venivano invitati a far domanda di ammissione alla nuova CP_5
cooperativa PS in modo da semplificare la realizzazione dei singoli atti amministrativi da porre in essere. Molti soci aderivano e chiedevano pertanto di essere ammessi alla cooperativa edilizia PE EN, altri, tra cui la NO , sebbene più Parte_1 volte invitata, non presentavano domanda di ammissione alla cooperativa edilizia PE NA . Dopo innumerevoli peripezie amministrative la Controparte_5 [...]
riusciva ad ottenere dal il permesso a costruire sul suolo CP_6 Controparte_3
acquistato dall'allora consorzio Ceps firmando in data 31 ottobre 2017 apposita convenzione per la realizzazione del progetto di trasformazione urbana suolo località Atigliana della art. L.R. 19/2009, depositata agli atti nel presente Controparte_1 giudizio ed in cui venivano specificamente indicati i requisiti che avrebbero avuto sia gli immobili a realizzarsi che quelli richiesti per i beneficiari degli stessi ed in particolare, tra l'altro, la necessità per i futuri assegnatari di non essere proprietari di immobili né in proprio né di parenti conviventi. Detti requisiti, venivano successivamente riprodotti dalla CP_5
nel fac simile di domanda di ammissione ad esso PS e quindi Controparte_1
nella dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata alla domanda di ammissione dei singoli soci Nella specie, la NO , con domanda datata gennaio 2018 compilava il Parte_1
relativo facsimile di dichiarazione di notorietà redatto da esso PS modificando però i requisiti ivi indicati e sostenendo di essere residente a da 40 anni, di essere invalida _3
al 100% da svariati anni, di essere socia della cooperativa edilizia dal 1980 e di CP_5
essere in una situazione di disagio abitativo da svariati anni a causa di sfratto. Nelle more che il consiglio di amministrazione del PS esprimesse parere favorevole alla sua
9 ammissione versava, di sua spontanea volontà, la somma di euro 1.750,00. Successivamente con verbale del 21 marzo 2018 la cooperativa ……deliberava che la domanda di ammissione della NO non poteva essere accolta perché essa risultava Parte_1 Pt_1
proprietaria di immobili siti in Castellammare di Stabia e quindi non era in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione sottoscritta tra il PS ed il Il Controparte_3
verbale di mancato accoglimento della domanda è stato regolarmente e tempestivamente consegnato a mani alla NO dal legale rapp.te p.t. del PS tanto che oggi Parte_1
è depositato in atti di parte attrice. Tale consegna in particolare è avvenuta presso gli uffici del dove è impiegato il signor , legale rapp.te p.t. della Controparte_3 Controparte_9
cooperativa edilizia , in seguito agli inutili tentativi di recapitare lo stesso Controparte_6
alla NO che dichiarava di essere senza fissa dimora. Nel corso di tale incontro Pt_1
la NO è stata altresì informata che la quota da lei versata sarebbe stata restituita Pt_1
previo recapito del relativo assegno da consegnarsi presso l'ufficio del dott. Persona_5 alla via Rota, 5 – . In ogni caso, la società convenuta a mezzo del sottoscritto _3
procuratore offre in via transattiva del presente giudizio a parte attrice la somma di euro
1.758,23 pari all'importo versato dalla NO in data 22 febbraio 2018 così Parte_1
come risulta dall'estratto conto che si allega”.
Analoghe difese introduceva la . Controparte_5
Il resisteva chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione Controparte_3 dell'AGO, l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore di quello di Torre
Annunziata, la prescrizione del diritto della l'inammissibilità della domanda Pt_1
e la sua infondatezza.
Con la sentenza n. 8431/2022 pubblicata il 27/09/2022, il Tribunale di Napoli –
Sezione Specializzata in materia di Impresa - adito da così disponeva: Parte_1
“rigetta le domande, compensa le spese tra tutte le parti”.
A sostegno della decisione il Tribunale motivava “ , con domanda datata Parte_1 gennaio 2018 compilava un modulo di dichiarazione di notorietà redatto dalla PS indicando di essere residente a da 40 anni, di essere invalida al 100% da svariati _3 anni, di essere socia della dal 1980 e di essere in una situazione Controparte_5
di disagio abitativo da svariati anni a causa di sfratto. Successivamente con verbale del 21 10 marzo 2018 la cooperativa edilizia PE EN PS deliberava che la domanda di ammissione della NO non poteva essere accolta. Invero, l'art. 3 della Parte_1 convenzione per la realizzazione del progetto di trasformazione urbana sottoscritta tra il
PS ed il prevedeva che gli affidatari dovessero avere tutti i requisiti Controparte_3 di legge previsti dalla legislazione vigente per l'Edilizia Residenziale Sociale, e anche ulteriori requisiti, tra i quali non essere in possesso di altra unità immobiliare in qualità di proprietario e/o usufruttuario. La NO dunque, veniva a ragione esclusa perché Pt_1
è proprietaria di immobili siti in Castellammare di Stabia e quindi non era in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione. Non appare, pertanto, che la NO , pur Parte_1
essendo già socia della che ha acquisito quote Controparte_5
del C.E.P.S. s.c. a r.l., possa vantare diritti sulle realizzazioni abitative del C.E.P.S. s.c. a r.l. tese a sopperire alle esigenze di chi trovansi in situazione di disagio abitativo, di conseguenza, i motivi di esclusione della medesima dal suddetto Consorzio appaiono fondati.
Dunque, l'azione individuale di responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c., spiegata nei confronti del PS, presentando natura extracontrattuale, non può trovare accoglimento in assenza degli elementi in fatto ed in diritto costituenti la fattispecie ex art. 2043 c.c.. In ordine alla responsabilità del , invece, la NO deduce che il notevole Controparte_3 Pt_1 ritardo nell'assegnazione dei suoli, nell'edificazione degli immobili, e nell'attribuzione degli stessi da parte della e del C.E.P.S., è dipesa anche e soprattutto dalla Controparte_5 condotta omissiva e negligente dell' che in Controparte_10
quasi non avrebbe mai esercitato alcuna funzione di controllo e/o di impulso circa la regolamentazione della funzione mutualistica esercitata dalle anzidette Cooperative. Parte attrice lamenta, inoltre, il silenzio e l'inerzia del dopo aver ricevuto Controparte_3
formale diffida stragiudiziale del 17/07/2018, diffida che in ogni caso non viene prodotta in giudizio. Anche tale azione risulta sfornita di prova in quanto, nulla è stato provato in merito alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della prospettata responsabilità civile, nonché in relazione all'obbligo giuridico sussistente in capo alla PA di verificare e controllare l'operato delle convenute Società, anche in termini di inerzia relativa all'edificazione dei manufatti da parte di tali soggetti.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello la introducendo le seguenti Pt_1 censure:
11 1) erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'attrice, pur essendo già socia della
-che ha acquisito quote del C.E.P.S. s.c. Controparte_5
a r.l.-, non potesse vantare diritti sulle realizzazioni abitative del C.E.P.S. s.c. a r.l. tese a sopperire alle esigenze di chi trovansi in situazione di disagio abitativo, in quanto essa appellante era proprietaria di immobili siti in Castellammare di Stabia e, quindi, non in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 3 della Convenzione per la realizzazione del progetto di trasformazione urbana sottoscritta tra il PS ed il
; Controparte_3
2) erroneamente il Tribunale ha respinto l'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c –avente natura extracontrattuale- spiegata da nei confronti del Parte_1
C.E.P.S., in assenza degli elementi in fatto ed in diritto costituenti la fattispecie ex art. 2043 c.c.;
3) allo stesso modo, erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda proposta contro il in quanto nulla era stato provato in Controparte_3
merito alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della prospettata responsabilità civile, nonché in relazione all'obbligo giuridico sussistente in capo alla
PA di verificare e controllare l'operato delle convenute Società, anche in termini di inerzia relativa all'edificazione dei manufatti da parte di tali soggetti;
4) ha errato il Tribunale nel ritenere giustificata l'esclusione dell'attrice dal C.E.P.S. perché proprietaria di immobili siti in Castellammare di Stabia e quindi non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della Convenzione per la realizzazione del progetto di trasformazione urbana sottoscritta tra il PS ed il , Controparte_3
senza ordinare la restituzione all'attrice di tutte le quote, sia quelle di iscrizione che le relative quote associative versate alle medesime società nel corso degli anni dal
1980 in poi;
5) erroneamente il Tribunale non aveva effettuato alcuna attività istruttoria, pur a fronte di richieste istruttorie ritualmente formulate dall'attrice (interrogatorio formale e prova testimoniale), inserite nella memoria istruttoria ex art. 183 V comma c.p.c. e debitamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: 12 “IN VIA PRINCIPALE in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata n. 8431/2022 pronunciata dal Tribunale di Napoli-Sezione Specializzata dell'Impresa, in composizione collegiale, in data 26/09/2022, pubblicata in data
27/09/2022 e mai notificata, dando atto e dichiarando che la NO , essendo Parte_1 socia della che ha acquisito quote del C.E.P.S. Controparte_5
s.c. a r.l., vanta diritti sulle realizzazioni abitative del C.E.P.S. s.c. a r.l tese a sopperire alle esigenze di chi trovansi in situazione di disagio abitativo;
3) IN VIA PARIMENTI PRINCIPALE, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata, dando atto e dichiarando che la NO , pur essendo già Parte_1
socia della ha diritto ad essere iscritta al Controparte_5
C.E.P.S. avendo presentato in data 19/02/2018 istanza di iscrizione ammissione quale socia del e versato in data 22/02/2018 la Controparte_6
quota di iscrizione;
4) PER L'EFFETTO, ordinare al C.E.P.S. s.c. a r.l. di ammettere la NO Parte_1
a far parte del C.E.P.S. s.c. a r.l. in quanto non sussistono legittimi motivi di esclusione della medesima dal suddetto Consorzio;
5) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata, dando atto e dichiarando che la NO vanta legittimi Parte_1
diritti sulle realizzazioni abitative del C.E.P.S., essendo invalida civile al 100% beneficiaria delle prerogative della L. n. 104/92, residente in senza fissa dimora e versando in _3
una situazione di disagio abitativo per subito sfratto;
6) CONDANNARE, in accoglimento del proposto appello, altresì, il
[...]
(C.E.P.S.) al risarcimento in favore dell'attrice di tutti Controparte_6
i danni patrimoniali, morali ed esistenziali patiti a cagione della condotta omissiva e negligente che si quantificano in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
7) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata, dichiarando che la NO ha corrisposto fin dal 1980 alla Parte_1
regolarmente le quote associative Controparte_5
periodicamente previste, nonché ha versato su libretti bancari intestati alla stessa anzidetta 13 RA delle somme consistenti a titolo di caparra per la prenotazione degli alloggi edificandi;
8) PARIMENTI IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata, dando atto e dichiarando che il ha omesso di Controparte_3 esercitare fin dalla loro costituzione le funzioni di controllo e di vigilanza sulla
[...]
e sul Controparte_5 Controparte_6
arrecando tale condotta omissiva e negligente alla NO danni di
[...] Parte_1
carattere patrimoniale, esistenziale e morale;
9) PER L'EFFETTO, condannare il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_3
risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni dalla medesima subiti in conseguenza delle condotte innanzi descritte, che si quantificano in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
10) IN VIA SUBORDINATA, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata e, ove dovesse essere fondatamente e specificamente motivata l'esclusione dell'attrice da entrambe le Cooperative in questione, ordinare alla Controparte_5 ed al di
[...] Controparte_6
rimborsare alla NO tutte le quote, sia quelle di iscrizione che le relative quote Parte_1 associative versate nel corso degli anni dal 1980 in poi, sia alla Controparte_5
che al oltre
[...] Controparte_6 interessi maturati dal dì del relativo pagamento alla concreta restituzione, previo rilascio di specifico ed analitico conteggio;
11) Nella malaugurata ipotesi di mancata ammissione della NO al beneficio Parte_1
del patrocinio a spese dello Stato, con vittoria di spese del presente giudizio, compenso professionale, maggiorazione del 15%, CAP ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario dell'appellante.”
Dinanzi alla Corte si sono costituite la la Controparte_5 [...]
( già ) ed il reiterando le Controparte_1 CP_6 Controparte_3
eccezioni e le difese proposte in primo grado, tese a resistere all'appello.
14 Il ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nel senso di Controparte_3
dichiarare il difetto di giurisdizione del GO nonché l'incompetenza per territorio del giudice adito. Nel merito ha, tra l'altro, reiterato l'eccezione di prescrizione. Ha resistito anche nel merito della pretesa risarcitoria.
Con ordinanza depositata il 23.4.2025, la Corte ha fissato la comparizione personale delle parti, preso atto del fatto che l'appellante aveva reiterato in appello la domanda subordinata di restituzione degli importi versati e che la ( già Controparte_5
) aveva reiterato l'offerta di restituzione di € 1.758,23 . CP_6
All'udienza del 24.6.2025, comparsa l'appellante, ella ha rifiutato l'offerta della formulata “banco iudicis”, come aveva già fatto nel giudizio di primo CP_5
grado.
Sulle conclusioni precisate in udienza, la Corte ha trattenuto l'appello in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente osservarsi che il con la comparsa Controparte_3
depositata il 30.8.2023, ha invocato la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha, sia pur implicitamente, respinto le eccezioni di carenza di giurisdizione e di incompetenza del Tribunale di Napoli nonché l'eccezione di prescrizione. Ed infatti la lettura della decisione di primo grado rivela che il Tribunale
è passato all'esame del merito della domanda risarcitoria formulata dalla nei Pt_1 confronti del sul presupposto logico, benché non espresso, dell'infondatezza _3
delle questioni preliminari di rito e di merito sollevate dalla difesa del Ne _3
consegue che quest'ultimo, rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, per rimettere in discussione – come mostra chiaramente di voler fare il – le _3
suddette sollevate questioni avrebbe dovuto affidarsi ad un tempestivo appello incidentale ( cfr. Cass. 9505/2024), sia pure defininendolo in senso letterale
“comparsa di risposta”. Nel nostro caso la sentenza di primo grado non è stata notificata quindi avrebbe dovuto essere impugnata dal nel termine lungo di _3
cui all'art. 327 c.p.c., scaduto al 27.3.2023 . La comparsa di costituzione del è _3 stata depositata il 30.8.2023, quindi in ritardo rispetto al termine di legge.
15 Passando all'esame dell'appello principale, esso si rivela del tutto infondato.
In particolare, pur sintetizzando eccessivamente la motivazione, il Tribunale ha correttamente disconosciuto il diritto di ad essere iscritta alla Parte_1
, a vedere ordinata la sua iscrizione essendo Controparte_1 insussistenti i motivi della sua esclusione, ad ottenere la declaratoria del suo buon diritto sulle realizzazioni abitative della ad ottenere la condanna della CP_5
al risarcimento del danno patrimoniale, morale ed esistenziale nonché la CP_5
condanna del al risarcimento dei danni determinati dall'omissione dei doveri _3
di vigilanza sulla cooperativa – di cui era socia – e sulla PS;
queste le CP_5
domande introdotte dinanzi al Tribunale.
Sul piano della ricostruzione fattuale, la mostra di non inquadrare il fatto che Pt_1 ella era socia della e che questa è stata posta in liquidazione il Controparte_5
19.3.2014; le operazioni di liquidazione non sono terminate, di conseguenza, eventuali
“quote associative” – il cui pagamento non risulta dimostrato né nell'an né nel quantum – potranno essere dalla socia recuperate nelle forme di legge sulla base degli attivi eventualmente risultanti.
Viceversa, della , nuova denominazione a Controparte_1 seguito di trasformazione del Consorzio Cooperative Edilizie PE EN
(CPS), la non è stata mai socia, per essere stata respinta la sua domanda Pt_1 di associazione. Tale rifiuto è oggetto della domanda della anche sul piano Pt_1
risarcitorio.
Tanto premesso, i motivi di appello vanno esaminati congiuntamente, stante la connessione esistente tra i due diversi profili oggetto di doglianza, l'esclusione dalla
PS e l'asserita responsabilità risarcitoria della stessa e del CP_5 _3
.
[...]
Ebbene, le doglianze introdotte con l'appello superano di stretta misura i requisiti minimi di ammissibilità dettati dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione riformata dal
D.Lgs. 149/2022.
16 L'appellante lamenta l'illegittimità della sua esclusione dalla Controparte_1
, motivata dal mancato possesso dei requisiti di ammissione
[...] risultanti dalla convenzione intervenuta tra la suddetta PS ed il _3
, cioè il fatto di non essere proprietaria/usufruttuaria di altri immobili.
[...]
In sostanza l'appellante contesta la decisione sulla base del rilievo che gli immobili di cui riconosce di essere proprietaria in Castellammare di Stabia sono “fatiscenti” e sostiene che la propria condizione di invalidità varrebbe, unitamente allo stato manutentivo delle sue proprietà, a superare il requisito ritenuto manchevole.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla NO, lo stato manutentivo in cui versano le sue proprietà ( ma anche il suo stato di salute ) non esplica alcun rilievo sul requisito di ammissione alla PS e tanto basta per ritenere infondate le domande proposte nei confronti della , che legittimamente ha Controparte_1
deliberato la sua esclusione.
Di quanto affermato la non ha offerto alcuna prova, come ritenuto dal Pt_1
Tribunale; per contro, la PS ha dato prova di aver legittimamente escluso l'odierna appellante dalle “realizzazioni edilizie “della stessa sulla base di quanto CP_5
previsto nella Convenzione/Contratto “per la realizzazione del progetto di trasformazione urbana suolo località Atigliana” ai sensi dell'art. 7 comma 2 L.R.
19/2009 stipulata il 31.10.2017 tra la ed il Commissario ad Acta CP_5 nominato dalla Regione Campania in virtù della sentenza n. 51571/2016 del Tar
Campania. All'art. 3 della Convenzione, la RA ( già
[...]
, quale proprietario del suolo in forza di atto di acquisto Controparte_6
per notaio del 26.3.1993) espressamente era previsto che gli affidatari Persona_6
dei costruendi alloggi di “edilizia sociale” avrebbero dovuti possedere specifici requisiti tra cui, lettera b) dell'art. 3 “di non essere in possesso né il richiedente né altro membro del suo stato di famiglia di altra unità immobiliare su tutto il territorio nazionale in qualità di proprietario e/o di usufruttuario” . Nessun dubbio, pertanto, sussiste sul mancato possesso di tale requisito da parte della ragion per cui ella Pt_1 legittimamente era esclusa dalla RA con verbale del CdA del 21.3.2018.
17 Né vale a superare la suddetta circostanza il fatto che, come allegato dalla NO
tale verbale non le sarebbe stato comunicato, tema oggetto delle Pt_1 inammissibili, in quanto superflue, richieste di prova orale, tenuto conto del fatto che almeno a far tempo dal 17.7.2018 – data della sua diffida ad adempiere alla
– ella era a conoscenza della sua esclusione ed aveva il diritto di CP_5
impugnarla, ma nel termine decadenziale di giorni trenta, a norma dell'art. 2527 c.c..
Sul tema la giurisprude4nza di legittimità ha stabilmente indicato tale rimedio come l'unico accordato al socio escluso dalla cooperativa edilizia, stante l'estensione alle cooperative, a norma dell'art. 2519 c.c., della disciplina dettata dalla norma suddetta (
Cass. 10804/2020, Cass. 25945/2011, Cass. 26211/2013 ) .
Ne consegue che anche sotto questo profilo il diritto della non può essere Pt_1 riconosciuto e ciò vale a superare anche il rilievo dell'appellante relativo alla asserita erroneità della pronunzia di rigetto sulla scorta della mancata prova della responsabilità “dell'amministratore” della RA configurabile ex art. 2395 c.c..
In definitiva, il diritto della va disconosciuto sia se si condivide – come fa Pt_1
l'appellante – l'inquadramento della domanda nell'ambito dell'azione individuale del socio sia se opta – come ritiene la Corte - per il richiamo all'opposizione di cui all'art. 2527 comma 3 c.c..
Altrettanto infondate sono le domande risarcitorie proposte nei confronti della PS
e del – cui la addebita una responsabilità puramente Controparte_3 Pt_1
omissiva che, tuttavia, non si preoccupa di riconnettere ad un obbligo di legge.
La grave lacunosità dell'impianto probatorio della posizione attorea ha correttamente indotto il Tribunale a rigettare tali domande. Ed infatti, trattandosi di domanda risarcitoria iscritta nel perimetro della responsabilità aquiliana delineato dall'art. 2043
c.c., l'istante era tenuta ad offrire idonea prova della ricorrenza dei requisiti dettati dalla legge quindi, oltre al fatto, della condotta dolosa o colposa dei danneggianti e del nesso causale tra tale condotta ed il “danno ingiusto” asseritamente patito. Tale prova è del tutto mancata.
Quanto alla domanda di restituzione “di tutte le quote associative versate dal 1980 in poi”, la non ha documentato in alcun modo tali importi;
sull'importo Pt_1
18 incontestatamente versato di € 1758,23 ha già disposto il Tribunale e la decisione è coperta da giudicato.
In definitiva, l'appello principale va interamente respinto con rigetto di tutte le domande proposte dall''attrice; l'appello incidentale del va dichiarato _3 inammissibile in quanto tardivo.
Spese del grado compensate nel rapporto tra e . Parte_1 Controparte_3
A carico dell'appellante soccombente vanno poste le spese del grado sostenute dalla e dalla Controparte_5 [...]
tali parti sono state assistite dallo stesso avvocato che Controparte_1
ha esposto per le stesse le medesime difese, ragion per cui si opta per un'unica liquidazione, effettuata d'ufficio in dispositivo mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile
(indeterminabile), spettano per la difesa delle due cooperative appellate, avvinte in un'unica difesa, € 6.600,00 per compensi relativi alle quattro fasi in tariffa ( € 2000,00
+ 1.000,00 + 1600,00 + 2000,00 ) nonché € 990,00 per rimborso delle spese generali nella misura di legge. In totale € 7.590,00 .
Il difensore della non ha documentato l'ammissione dell'assistita al beneficio Pt_1
del PSS per l'appello.
Infine, considerato l'esito degli appelli, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della e del di un Pt_1 Controparte_3
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, della Controparte_5 Controparte_1
( già ) e del
[...] Controparte_11
19 , nonchè sull'appello incidentale del avverso la sentenza Controparte_3 _3
del Tribunale di n. 8431/2022 del 27/09/2022, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello del _3
b) Conferma interamente la decisione appellata;
c) Condanna al rimborso delle spese del grado sostenute dalla Parte_1
e dalla Controparte_5 Controparte_1
liquidate in complessivi € 7.590,00 oltre diversi oneri se dovuti;
[...]
d) Compensa le spese del grado nel rapporto tra appellante principale e appellante incidentale;
e) Secondo quanto disposto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei due appellanti – principale e incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9/7/2025
Il Presidente estensore
Dott. Caterina Molfino
20
Sezione civile quinta riunita in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott. Caterina Molfino Presidente rel. dott. Paolo Celentano Consigliere dott. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, iscritto al n. 1595 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , e pendente
TRA
( c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GERARDO PISAPIA ( c.f. ) C.F._2
- Appellante -
E
( già Controparte_1 [...]
in persona del legale CodiceFiscale_3 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA PETAGNA (c.f.
) C.F._4
Appellata
Nonché in Controparte_2
persona del liquidatore rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Petagna 1 Nonché
in persona del legale rappresentante, rappresentato e Controparte_3 difeso nel presente giudizio dal Responsabile del Servizio Avvocatura Avv. Maurizio
Pasetto ( CF con procura conferita a norma del vigente C.F._5
Statuto Comunale della pubblicato all' Albo Pretorio del Controparte_4 _3
[...]
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la citazione notificata il 10.9.2019, conveniva dinanzi al Tribunale Parte_1
di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Impresa la
[...]
, il Controparte_5 Controparte_6 ed il allegando quanto segue:
[...] Controparte_3
“1) In data 11/04/1980 si costituiva in Sorrento la Controparte_5 riconosciuta con la denominazione “ , Controparte_5
originariamente con sede a alla Piazza S. Antonino n.6, successivamente in Via _3
Rota, n. 5 sempre a . Il motivo della costituzione, cioè l'oggetto sociale della società di _3
cui innanzi – così come agevolmente si evince dall'atto di costituzione identificato con n. Rep.
10186 (atto tra vivi/n. Raccolta 12516 – si configurava nella costituzione, gestione, vendita, nonché assegnazione di immobili ad uso abitativo”. A tal fine la NO , nella Parte_1 qualità di socia costituita, versava annualmente la somma di L. 100.000 (LIRE centomila/00);
2) La NO nella prefata qualità, versava, altresì, regolarmente le “quote Pt_1
”periodiche nei termini stabiliti, nel corso degli anni a seguire. Giova evidenziare che la medesima NO rivestiva all'interno dell' “ Pt_1 Controparte_5
, almeno fino al 14/03/1988, altresì, il ruolo di “consigliere”;
[...]
3) Successivamente, la società “ , a seguito di Controparte_5
sottoscrizioni relative a quote societarie, entrava a far parte del “
[...]
(cd. C.E.P.S.); Controparte_6
4) Con atto pubblico n. Rep. 214719, Raccolta n. 21715, rogito per Notaio Dott. Per_1
2 , in data 26/03/1993 il “ Per_2 Controparte_6
(cd. C.E.P.S.), legalmente rappresentato dal Presidente del Consiglio di
[...]
Amministrazione, tal Prof. acquisiva le proprietà immobiliari Persona_3
composte da un appezzamento di terreno in Sorrento (NA) alla località “Atigliana”, riportato nel N.C.T. di alla partita 3362, foglio 5 (varie particelle) corrispondendo la somma _3
di L. 178.800.000 (LIRE centosettantottomilioniottocentomila/00);
5) In data 19/03/2014 la società “ veniva Controparte_5
posta in liquidazione;
6) Sulla scorta di tale ricostruzione dei fatti ne consegue che, essendo la NO Parte_1
socia della predetta ed avendo la stessa Società, come Controparte_2
innanzi detto, acquisito quote del C.E.P.S. s.c. a r.l., l'attrice, quale socia dell' , vanta CP_5
diritti sulle realizzazioni del C.E.P.S. s.c. a r.l. anche tese a sopperire le esigenze di chi si trova in situazione di disagio abitativo;
7) A ciò si aggiunga, ad abundantiam, che l'attrice, pur essendo già socia dell'
[...]
, in data 19/02/2018 ha presentato Controparte_5
istanza d'iscrizione/ammissione quale socia del “ Controparte_6
ed, in tale veste, in data 22/02/2018 ha effettuato il pagamento di €
[...]
1.758,23 (EURO millesettecentocinquantotto/23) relativamente alla quota d'iscrizione al C.E.P.S., così suddiviso (quota socio per € 258,23 e tassa d'iscrizione per € 1.500,00), come da causale bonifico bancario;
8) La NO era ed è invalida civile al 100%, è stata colpita da patologia Parte_1
oncologica, è beneficiaria delle prerogativa della L. n. 104 del 1992, è residente in _3
“senza fissa dimora” e versa in una situazione di disagio abitativo per subito sfratto;
9) Risulta alla NO che, a seguito dell'istanza di cui al punto 7) ed all'insaputa Pt_1
dell'attrice, il Consiglio di Amministrazione del Controparte_6
pur prendendo atto della richiesta di iscrizione della al medesimo
[...] Pt_1
C.E.P.S. e del relativo bonifico regolarmente effettuato,ha escluso immotivatamente la medesima dalla partecipazione al senza comunicare all'istante la relativa delibera CP_6
3 né, tantomeno, a rendere formalmente edotta la della causa di “diniego di ammissione Pt_1
al , mai specificata, con ciò rendendo impossibile una puntuale contestazione e difesa CP_6 sul punto;
10) Con atto di diffida stragiudiziale del 17/07/2018 ritualmente notificato in data 20-
26/07/2018 alla al Controparte_5
(C.E.P.S.) ed al Controparte_6 _3
la NO ha provveduto ad impugnare, estensivamente ed in maniera
[...] Parte_1
formale, qualsiasi atto/provvedimento reso dal Controparte_6
nei termini descritti innanzi, in quanto illegittimo, tamquam non esset,
[...]
inefficace, nullo ed annullabile;
11) Con lo stesso atto la NO ha invitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
1219 c.c., sia la sia il Controparte_5 [...]
nonché il ad Controparte_6 Controparte_3 effettuare i seguenti dovuti adempimenti:
- a comunicare, formalmente, all'attrice – già quale socia dell'
[...]
ed in quanto già proponente istanza d'iscrizione/ammissione Controparte_5
quale socia del l'esito di tale Controparte_6 istanza risalente al 19/02/2018;
- ad accogliere, in ogni caso, l'istanza di iscrizione/ammissione quale socia del
[...] per come presentata dalla NO Controparte_6 Parte_1
in data 19/02/2018 e, conseguentemente, ammettere fin d'ora la stessa a far parte del
[...]
C.E.P.S. s.c. a r.l., ove dovessero essere confermate le informali notizie assunte dall'istante in merito alla propria esclusione da tale Consorzio, in quanto non sussistenti legittimi motivi di esclusione della dal su menzionato Consorzio. Pt_1
In via subordinata la NO ha diffidato le menzionate persone giuridiche, in Pt_1
persona dei rispettivi r.l.p.t., ad indicare specificatamente ed analiticamente i motivi – al momento sconosciuti – che avrebbero indotto il C.d.A. del C.E.P.S. a non accogliere l'istanza presentata dalla scrivente.
4 In via meramente gradata l'attrice ha intimato le due citate società cooperative, ove dovesse essere fondatamente e specificamente motivata l'esclusione della da entrambe le Pt_1
Cooperative su citate, previa riserva e solo a seguito della valutazione della effettiva fondatezza di siffatto eventuale provvedimento, a rimborsare alla NO tutte Parte_1 le quote, sia quelle di iscrizione che le relative quote associative versate nel corso degli anni, sia alla che, da ultimo, al Controparte_5
oltre gli interessi maturati dal Controparte_6
dì del relativo pagamento alla concessa restituzione, previo rilascio di specifico ed analitico conteggio da approvare da parte dell'attrice.
Con lo stesso atto di diffida stragiudiziale la NO ha fatto espressa riserva di Pt_1
agire in via risarcitoria.
Nessun riscontro ha ricevuto l'attrice da parte dei citati soggetti a tale formale invito e diffida.
Da quanto innanzi dedotto e rappresentato, pertanto, non è dato sapere, né si comprende, quale siano, ad oggi, il ruolo e le prerogative della NO non solo in seno al C.E.P.S. s.c. Pt_1
a r.l. ma, altresì, in seno alla stessa Controparte_5
in quanto, essendone ancora socia, dovrebbe vantare tutti i diritti, allo stato
[...]
negati, di cui al precedente punto 6.
Per siffatte ragioni l'attrice, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, intende adire in giudizio sia la sia il Controparte_5 [...] per tutelare i propri imprescindibili diritti Controparte_6
di socia costituita avente diritto, come tale, all'assegnazione di un alloggio abitativo prenotato e personalmente pagato o , in subordine, alla restituzione di quanto corrisposto ad entrambe le
Cooperative a titolo di quote sociali e di corrispettivo per la futura cessione degli immobili ed al risarcimento del danno.
È, altresì, evidente ed indiscutibile la responsabilità del , stante il rilevante Controparte_3
ruolo propulsivo, di indirizzo, di vigilanza e di controllo svolto, nella condotta tenuta in relazione alle vicende sociali.
5 È, d'altronde, innegabile, icto oculi, il comportamento colposo della anzidetta
[...]
e del Controparte_5 Controparte_6 che hanno omesso di dare alcun riscontro
[...]
alle legittime istanze dell'attrice, reiterate da ultimo con diffida del 17/07/2018 e dello stesso che nessun controllo ha esercitato, benché normativamente tenutovi, Controparte_3
sull'azione delle stesse”.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“ dare atto e dichiarare che la NO , essendo socia della Parte_1 [...]
che ha acquisito quote del C.E.P.S. s.c. a r.l., vanta diritti sulle Controparte_5
realizzazioni abitative del C.E.P.S. s.c. a r.l tese a sopperire alle esigenze di chi trovansi in situazione di disagio abitativo;
2) Voglia in via parimenti principale l'ill.mo Tribunale adito dare atto e dichiarare che la NO , pur essendo già socia della Parte_1 Controparte_5
ha diritto ad essere iscritta al C.E.P.S. avendo presentato in data 19/02/2018 istanza di iscrizione ammissione quale socia del e Controparte_6 versato in data 22/02/2018 la quota di iscrizione;
3) Voglia, per l'effetto, l'ill.mo Tribunale adito ordinare al C.E.P.S. s.c. a r.l. di ammettere la NO a far parte del C.E.P.S. s.c. a r.l. in quanto non sussistono legittimi Parte_1
motivi di esclusione della medesima dal suddetto Consorzio;
4) Voglia, sempre in via principale, l'ill.mo Giudice adito dare atto e dichiarare che la NO
vanta legittimi diritti sulle realizzazioni abitative del C.E.P.S., essendo Parte_1 invalida civile al 100% , beneficiaria delle prerogative della L. n. 104/92, residente in senza fissa dimora e versando in una situazione di disagio abitativo per subito _3
sfratto;
5) Voglia l'ill.mo Giudice adito condannare altresì il Controparte_6
(C.E.P.S.) al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni
[...]
patrimoniali, morali ed esistenziali patiti a cagione della condotta omissiva e negligente che si quantificano in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
6 6) Voglia, sempre in via principale, l'ill.mo Giudice adito dare atto e dichiarare che la NO
ha corrisposto fin dal 1980 alla Parte_1 Controparte_5 regolarmente le quote associative periodicamente previste, nonché ha versato su libretti bancari intestati alla stessa anzidetta RA delle somme consistenti a titolo di caparra per la prenotazione degli alloggi edificandi;
7) Voglia, parimenti in via principale, l'ill.mo Giudice adito dare atto e dichiarare che il ha omesso di esercitare fin dalla loro costituzione le funzioni di controllo Controparte_3
e di vigilanza sulla e sul Controparte_5 [...]
arrecando tale condotta omissiva e negligente alla Controparte_6
NO danni di carattere patrimoniale, esistenziale e morale;
Parte_1
8) Voglia l'ill.mo Giudice adito, per l'effetto, condannare il in persona Controparte_3 del p.t. , al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni dalla medesima subiti CP_7
in conseguenza delle condotte innanzi descritte, che si quantificano in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
9) In via subordinata voglia l'ill.mo Giudice adito, ove dovesse essere fondatamente e specificamente motivata l'esclusione dell'attrice da entrambe le Cooperative in questione, ordinare alla ed al Controparte_5 [...] di rimborsare alla NO tutte le quote, Controparte_6 Parte_1
sia quelle di iscrizione che le relative quote associative versate nel corso degli anni dal 1980 in poi, sia alla che al Controparte_5 [...]
oltre interessi maturati dal dì del relativo pagamento Controparte_6 alla concreta restituzione, previo rilascio di specifico ed analitico conteggio.
In via istruttoria si chiede ammettersi A) interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della domiciliato in Controparte_5
alla Via Bernardino Rota n. 5, presso lo studio del Dott. Petagna sulla seguente _3
circostanza: 1) “Vero è che la NO ha regolarmente corrisposto alla Parte_1
dalla sua costituzione l' 11/04/1980 e fino Controparte_5
all'anno 2017 le quote periodiche associative nei termini stabiliti, nonché a titolo di caparra delle somme depositate su libretti bancari intestati alla RA corrisposte dalla medesima;
7 B) Interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. del Controparte_6
domiciliato in alla Via Bernardino Rota n. 5, presso
[...] _3 lo studio del Dott. Petagna sulla seguente circostanza: “ Vero è che in data 19/02/2018 la NO ha presentato istanza di iscrizione/ammissione quale socia del Parte_1
e che in data 22/02/2018 ha Controparte_6
effettuato a tale titolo il pagamento della somma di € 1758,23
(millesettecentocinquantotto/23);
C) Disporsi acquisizione agli atti del procedimento ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contabile, fiscale, tecnica, urbanistica ed amministrativa della
[...]
e del Controparte_5 Controparte_6
dal momento della costituzione di entrambe ordinandone ai legali rappresentanti p.t.
[...] il relativo deposito al fine di verificare la regolarità, legittimità e correttezza formale e sostanziale”.
Con separate comparse depositate il 23.12.2019 si costituivano tutte le parti convenute per resistere alla domanda.
La allegava che l'attrice era stata Controparte_1
socia della cooperativa , costituita per atto notarile dinanzi al Notaio CP_5 Per_4
del 11.4.1980 rep. n. 101856, avente ad oggetto “la costruzione, la gestione, la
[...]
vendita, l'assegnazione col patto di futura vendita e riscatto di abitazione ed altri immobili ai soci prenotatari ti quartini dello stesso numero di vani senza scopo di lucro, siano esse costruite sia col concorso statale sia in applicazione dell'art. 8 della
Legge sul secondo settennale INA casa, sia contraendo operazioni di mutui ordinari con Istituti bancari ed Esteri che esercitando il credito fondiario sia in applicazione delle legge sulla casa n. 865 e successive modifiche, sia contraendo mutui per finanziamenti statali o regionali”. In quanto socia, la aveva versato, sia pur Pt_1
in minima parte, le quote associative di gestione. In data 19.5.2014 la era CP_5
posta in liquidazione ( atto iscritto nel R.I. il 26.6.2014), di conseguenza le quote versate non erano ripetibili poiché regolarmente esposte nei bilanci della società ed approvate dalle relative assemblee. Aggiungeva che “ La cooperativa Controparte_5
edilizia faceva parte, unitamente ad altre cooperative edilizie del consorzio cooperative
8 edilizie PE EN soc coop a r.l. .In data 26 marzo 1993 il
[...]
acquistava l'appezzamento di terreno sito in Controparte_8 _3 alla località Atigliana della superficie complessiva di are 26,82 riportato in N.C.T. di alla partita 3362 foglio 5, particella 930 senza però riuscire mai ad edificare gli _3 immobili per i singoli soci delle cooperative aderenti. Con atto del 27 luglio 2017 il
[...]
modificava il proprio statuto e veniva Controparte_8 trasformato in a cui potevano aderire sia persone Controparte_1
fisiche che giuridiche Per effetto di tale trasformazione ed al fine di semplificare i rapporti tra soci e proprietario del suolo, tutti i soci delle cooperative che costituivano il Consorzio, tra cui i soci dell' , venivano invitati a far domanda di ammissione alla nuova CP_5
cooperativa PS in modo da semplificare la realizzazione dei singoli atti amministrativi da porre in essere. Molti soci aderivano e chiedevano pertanto di essere ammessi alla cooperativa edilizia PE EN, altri, tra cui la NO , sebbene più Parte_1 volte invitata, non presentavano domanda di ammissione alla cooperativa edilizia PE NA . Dopo innumerevoli peripezie amministrative la Controparte_5 [...]
riusciva ad ottenere dal il permesso a costruire sul suolo CP_6 Controparte_3
acquistato dall'allora consorzio Ceps firmando in data 31 ottobre 2017 apposita convenzione per la realizzazione del progetto di trasformazione urbana suolo località Atigliana della art. L.R. 19/2009, depositata agli atti nel presente Controparte_1 giudizio ed in cui venivano specificamente indicati i requisiti che avrebbero avuto sia gli immobili a realizzarsi che quelli richiesti per i beneficiari degli stessi ed in particolare, tra l'altro, la necessità per i futuri assegnatari di non essere proprietari di immobili né in proprio né di parenti conviventi. Detti requisiti, venivano successivamente riprodotti dalla CP_5
nel fac simile di domanda di ammissione ad esso PS e quindi Controparte_1
nella dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata alla domanda di ammissione dei singoli soci Nella specie, la NO , con domanda datata gennaio 2018 compilava il Parte_1
relativo facsimile di dichiarazione di notorietà redatto da esso PS modificando però i requisiti ivi indicati e sostenendo di essere residente a da 40 anni, di essere invalida _3
al 100% da svariati anni, di essere socia della cooperativa edilizia dal 1980 e di CP_5
essere in una situazione di disagio abitativo da svariati anni a causa di sfratto. Nelle more che il consiglio di amministrazione del PS esprimesse parere favorevole alla sua
9 ammissione versava, di sua spontanea volontà, la somma di euro 1.750,00. Successivamente con verbale del 21 marzo 2018 la cooperativa ……deliberava che la domanda di ammissione della NO non poteva essere accolta perché essa risultava Parte_1 Pt_1
proprietaria di immobili siti in Castellammare di Stabia e quindi non era in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione sottoscritta tra il PS ed il Il Controparte_3
verbale di mancato accoglimento della domanda è stato regolarmente e tempestivamente consegnato a mani alla NO dal legale rapp.te p.t. del PS tanto che oggi Parte_1
è depositato in atti di parte attrice. Tale consegna in particolare è avvenuta presso gli uffici del dove è impiegato il signor , legale rapp.te p.t. della Controparte_3 Controparte_9
cooperativa edilizia , in seguito agli inutili tentativi di recapitare lo stesso Controparte_6
alla NO che dichiarava di essere senza fissa dimora. Nel corso di tale incontro Pt_1
la NO è stata altresì informata che la quota da lei versata sarebbe stata restituita Pt_1
previo recapito del relativo assegno da consegnarsi presso l'ufficio del dott. Persona_5 alla via Rota, 5 – . In ogni caso, la società convenuta a mezzo del sottoscritto _3
procuratore offre in via transattiva del presente giudizio a parte attrice la somma di euro
1.758,23 pari all'importo versato dalla NO in data 22 febbraio 2018 così Parte_1
come risulta dall'estratto conto che si allega”.
Analoghe difese introduceva la . Controparte_5
Il resisteva chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione Controparte_3 dell'AGO, l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore di quello di Torre
Annunziata, la prescrizione del diritto della l'inammissibilità della domanda Pt_1
e la sua infondatezza.
Con la sentenza n. 8431/2022 pubblicata il 27/09/2022, il Tribunale di Napoli –
Sezione Specializzata in materia di Impresa - adito da così disponeva: Parte_1
“rigetta le domande, compensa le spese tra tutte le parti”.
A sostegno della decisione il Tribunale motivava “ , con domanda datata Parte_1 gennaio 2018 compilava un modulo di dichiarazione di notorietà redatto dalla PS indicando di essere residente a da 40 anni, di essere invalida al 100% da svariati _3 anni, di essere socia della dal 1980 e di essere in una situazione Controparte_5
di disagio abitativo da svariati anni a causa di sfratto. Successivamente con verbale del 21 10 marzo 2018 la cooperativa edilizia PE EN PS deliberava che la domanda di ammissione della NO non poteva essere accolta. Invero, l'art. 3 della Parte_1 convenzione per la realizzazione del progetto di trasformazione urbana sottoscritta tra il
PS ed il prevedeva che gli affidatari dovessero avere tutti i requisiti Controparte_3 di legge previsti dalla legislazione vigente per l'Edilizia Residenziale Sociale, e anche ulteriori requisiti, tra i quali non essere in possesso di altra unità immobiliare in qualità di proprietario e/o usufruttuario. La NO dunque, veniva a ragione esclusa perché Pt_1
è proprietaria di immobili siti in Castellammare di Stabia e quindi non era in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione. Non appare, pertanto, che la NO , pur Parte_1
essendo già socia della che ha acquisito quote Controparte_5
del C.E.P.S. s.c. a r.l., possa vantare diritti sulle realizzazioni abitative del C.E.P.S. s.c. a r.l. tese a sopperire alle esigenze di chi trovansi in situazione di disagio abitativo, di conseguenza, i motivi di esclusione della medesima dal suddetto Consorzio appaiono fondati.
Dunque, l'azione individuale di responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c., spiegata nei confronti del PS, presentando natura extracontrattuale, non può trovare accoglimento in assenza degli elementi in fatto ed in diritto costituenti la fattispecie ex art. 2043 c.c.. In ordine alla responsabilità del , invece, la NO deduce che il notevole Controparte_3 Pt_1 ritardo nell'assegnazione dei suoli, nell'edificazione degli immobili, e nell'attribuzione degli stessi da parte della e del C.E.P.S., è dipesa anche e soprattutto dalla Controparte_5 condotta omissiva e negligente dell' che in Controparte_10
quasi non avrebbe mai esercitato alcuna funzione di controllo e/o di impulso circa la regolamentazione della funzione mutualistica esercitata dalle anzidette Cooperative. Parte attrice lamenta, inoltre, il silenzio e l'inerzia del dopo aver ricevuto Controparte_3
formale diffida stragiudiziale del 17/07/2018, diffida che in ogni caso non viene prodotta in giudizio. Anche tale azione risulta sfornita di prova in quanto, nulla è stato provato in merito alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della prospettata responsabilità civile, nonché in relazione all'obbligo giuridico sussistente in capo alla PA di verificare e controllare l'operato delle convenute Società, anche in termini di inerzia relativa all'edificazione dei manufatti da parte di tali soggetti.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello la introducendo le seguenti Pt_1 censure:
11 1) erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'attrice, pur essendo già socia della
-che ha acquisito quote del C.E.P.S. s.c. Controparte_5
a r.l.-, non potesse vantare diritti sulle realizzazioni abitative del C.E.P.S. s.c. a r.l. tese a sopperire alle esigenze di chi trovansi in situazione di disagio abitativo, in quanto essa appellante era proprietaria di immobili siti in Castellammare di Stabia e, quindi, non in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 3 della Convenzione per la realizzazione del progetto di trasformazione urbana sottoscritta tra il PS ed il
; Controparte_3
2) erroneamente il Tribunale ha respinto l'azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c –avente natura extracontrattuale- spiegata da nei confronti del Parte_1
C.E.P.S., in assenza degli elementi in fatto ed in diritto costituenti la fattispecie ex art. 2043 c.c.;
3) allo stesso modo, erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda proposta contro il in quanto nulla era stato provato in Controparte_3
merito alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della prospettata responsabilità civile, nonché in relazione all'obbligo giuridico sussistente in capo alla
PA di verificare e controllare l'operato delle convenute Società, anche in termini di inerzia relativa all'edificazione dei manufatti da parte di tali soggetti;
4) ha errato il Tribunale nel ritenere giustificata l'esclusione dell'attrice dal C.E.P.S. perché proprietaria di immobili siti in Castellammare di Stabia e quindi non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della Convenzione per la realizzazione del progetto di trasformazione urbana sottoscritta tra il PS ed il , Controparte_3
senza ordinare la restituzione all'attrice di tutte le quote, sia quelle di iscrizione che le relative quote associative versate alle medesime società nel corso degli anni dal
1980 in poi;
5) erroneamente il Tribunale non aveva effettuato alcuna attività istruttoria, pur a fronte di richieste istruttorie ritualmente formulate dall'attrice (interrogatorio formale e prova testimoniale), inserite nella memoria istruttoria ex art. 183 V comma c.p.c. e debitamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: 12 “IN VIA PRINCIPALE in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata n. 8431/2022 pronunciata dal Tribunale di Napoli-Sezione Specializzata dell'Impresa, in composizione collegiale, in data 26/09/2022, pubblicata in data
27/09/2022 e mai notificata, dando atto e dichiarando che la NO , essendo Parte_1 socia della che ha acquisito quote del C.E.P.S. Controparte_5
s.c. a r.l., vanta diritti sulle realizzazioni abitative del C.E.P.S. s.c. a r.l tese a sopperire alle esigenze di chi trovansi in situazione di disagio abitativo;
3) IN VIA PARIMENTI PRINCIPALE, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata, dando atto e dichiarando che la NO , pur essendo già Parte_1
socia della ha diritto ad essere iscritta al Controparte_5
C.E.P.S. avendo presentato in data 19/02/2018 istanza di iscrizione ammissione quale socia del e versato in data 22/02/2018 la Controparte_6
quota di iscrizione;
4) PER L'EFFETTO, ordinare al C.E.P.S. s.c. a r.l. di ammettere la NO Parte_1
a far parte del C.E.P.S. s.c. a r.l. in quanto non sussistono legittimi motivi di esclusione della medesima dal suddetto Consorzio;
5) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata, dando atto e dichiarando che la NO vanta legittimi Parte_1
diritti sulle realizzazioni abitative del C.E.P.S., essendo invalida civile al 100% beneficiaria delle prerogative della L. n. 104/92, residente in senza fissa dimora e versando in _3
una situazione di disagio abitativo per subito sfratto;
6) CONDANNARE, in accoglimento del proposto appello, altresì, il
[...]
(C.E.P.S.) al risarcimento in favore dell'attrice di tutti Controparte_6
i danni patrimoniali, morali ed esistenziali patiti a cagione della condotta omissiva e negligente che si quantificano in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
7) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata, dichiarando che la NO ha corrisposto fin dal 1980 alla Parte_1
regolarmente le quote associative Controparte_5
periodicamente previste, nonché ha versato su libretti bancari intestati alla stessa anzidetta 13 RA delle somme consistenti a titolo di caparra per la prenotazione degli alloggi edificandi;
8) PARIMENTI IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata, dando atto e dichiarando che il ha omesso di Controparte_3 esercitare fin dalla loro costituzione le funzioni di controllo e di vigilanza sulla
[...]
e sul Controparte_5 Controparte_6
arrecando tale condotta omissiva e negligente alla NO danni di
[...] Parte_1
carattere patrimoniale, esistenziale e morale;
9) PER L'EFFETTO, condannare il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_3
risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni dalla medesima subiti in conseguenza delle condotte innanzi descritte, che si quantificano in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
10) IN VIA SUBORDINATA, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata e, ove dovesse essere fondatamente e specificamente motivata l'esclusione dell'attrice da entrambe le Cooperative in questione, ordinare alla Controparte_5 ed al di
[...] Controparte_6
rimborsare alla NO tutte le quote, sia quelle di iscrizione che le relative quote Parte_1 associative versate nel corso degli anni dal 1980 in poi, sia alla Controparte_5
che al oltre
[...] Controparte_6 interessi maturati dal dì del relativo pagamento alla concreta restituzione, previo rilascio di specifico ed analitico conteggio;
11) Nella malaugurata ipotesi di mancata ammissione della NO al beneficio Parte_1
del patrocinio a spese dello Stato, con vittoria di spese del presente giudizio, compenso professionale, maggiorazione del 15%, CAP ed IVA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario dell'appellante.”
Dinanzi alla Corte si sono costituite la la Controparte_5 [...]
( già ) ed il reiterando le Controparte_1 CP_6 Controparte_3
eccezioni e le difese proposte in primo grado, tese a resistere all'appello.
14 Il ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nel senso di Controparte_3
dichiarare il difetto di giurisdizione del GO nonché l'incompetenza per territorio del giudice adito. Nel merito ha, tra l'altro, reiterato l'eccezione di prescrizione. Ha resistito anche nel merito della pretesa risarcitoria.
Con ordinanza depositata il 23.4.2025, la Corte ha fissato la comparizione personale delle parti, preso atto del fatto che l'appellante aveva reiterato in appello la domanda subordinata di restituzione degli importi versati e che la ( già Controparte_5
) aveva reiterato l'offerta di restituzione di € 1.758,23 . CP_6
All'udienza del 24.6.2025, comparsa l'appellante, ella ha rifiutato l'offerta della formulata “banco iudicis”, come aveva già fatto nel giudizio di primo CP_5
grado.
Sulle conclusioni precisate in udienza, la Corte ha trattenuto l'appello in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente osservarsi che il con la comparsa Controparte_3
depositata il 30.8.2023, ha invocato la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha, sia pur implicitamente, respinto le eccezioni di carenza di giurisdizione e di incompetenza del Tribunale di Napoli nonché l'eccezione di prescrizione. Ed infatti la lettura della decisione di primo grado rivela che il Tribunale
è passato all'esame del merito della domanda risarcitoria formulata dalla nei Pt_1 confronti del sul presupposto logico, benché non espresso, dell'infondatezza _3
delle questioni preliminari di rito e di merito sollevate dalla difesa del Ne _3
consegue che quest'ultimo, rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, per rimettere in discussione – come mostra chiaramente di voler fare il – le _3
suddette sollevate questioni avrebbe dovuto affidarsi ad un tempestivo appello incidentale ( cfr. Cass. 9505/2024), sia pure defininendolo in senso letterale
“comparsa di risposta”. Nel nostro caso la sentenza di primo grado non è stata notificata quindi avrebbe dovuto essere impugnata dal nel termine lungo di _3
cui all'art. 327 c.p.c., scaduto al 27.3.2023 . La comparsa di costituzione del è _3 stata depositata il 30.8.2023, quindi in ritardo rispetto al termine di legge.
15 Passando all'esame dell'appello principale, esso si rivela del tutto infondato.
In particolare, pur sintetizzando eccessivamente la motivazione, il Tribunale ha correttamente disconosciuto il diritto di ad essere iscritta alla Parte_1
, a vedere ordinata la sua iscrizione essendo Controparte_1 insussistenti i motivi della sua esclusione, ad ottenere la declaratoria del suo buon diritto sulle realizzazioni abitative della ad ottenere la condanna della CP_5
al risarcimento del danno patrimoniale, morale ed esistenziale nonché la CP_5
condanna del al risarcimento dei danni determinati dall'omissione dei doveri _3
di vigilanza sulla cooperativa – di cui era socia – e sulla PS;
queste le CP_5
domande introdotte dinanzi al Tribunale.
Sul piano della ricostruzione fattuale, la mostra di non inquadrare il fatto che Pt_1 ella era socia della e che questa è stata posta in liquidazione il Controparte_5
19.3.2014; le operazioni di liquidazione non sono terminate, di conseguenza, eventuali
“quote associative” – il cui pagamento non risulta dimostrato né nell'an né nel quantum – potranno essere dalla socia recuperate nelle forme di legge sulla base degli attivi eventualmente risultanti.
Viceversa, della , nuova denominazione a Controparte_1 seguito di trasformazione del Consorzio Cooperative Edilizie PE EN
(CPS), la non è stata mai socia, per essere stata respinta la sua domanda Pt_1 di associazione. Tale rifiuto è oggetto della domanda della anche sul piano Pt_1
risarcitorio.
Tanto premesso, i motivi di appello vanno esaminati congiuntamente, stante la connessione esistente tra i due diversi profili oggetto di doglianza, l'esclusione dalla
PS e l'asserita responsabilità risarcitoria della stessa e del CP_5 _3
.
[...]
Ebbene, le doglianze introdotte con l'appello superano di stretta misura i requisiti minimi di ammissibilità dettati dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione riformata dal
D.Lgs. 149/2022.
16 L'appellante lamenta l'illegittimità della sua esclusione dalla Controparte_1
, motivata dal mancato possesso dei requisiti di ammissione
[...] risultanti dalla convenzione intervenuta tra la suddetta PS ed il _3
, cioè il fatto di non essere proprietaria/usufruttuaria di altri immobili.
[...]
In sostanza l'appellante contesta la decisione sulla base del rilievo che gli immobili di cui riconosce di essere proprietaria in Castellammare di Stabia sono “fatiscenti” e sostiene che la propria condizione di invalidità varrebbe, unitamente allo stato manutentivo delle sue proprietà, a superare il requisito ritenuto manchevole.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla NO, lo stato manutentivo in cui versano le sue proprietà ( ma anche il suo stato di salute ) non esplica alcun rilievo sul requisito di ammissione alla PS e tanto basta per ritenere infondate le domande proposte nei confronti della , che legittimamente ha Controparte_1
deliberato la sua esclusione.
Di quanto affermato la non ha offerto alcuna prova, come ritenuto dal Pt_1
Tribunale; per contro, la PS ha dato prova di aver legittimamente escluso l'odierna appellante dalle “realizzazioni edilizie “della stessa sulla base di quanto CP_5
previsto nella Convenzione/Contratto “per la realizzazione del progetto di trasformazione urbana suolo località Atigliana” ai sensi dell'art. 7 comma 2 L.R.
19/2009 stipulata il 31.10.2017 tra la ed il Commissario ad Acta CP_5 nominato dalla Regione Campania in virtù della sentenza n. 51571/2016 del Tar
Campania. All'art. 3 della Convenzione, la RA ( già
[...]
, quale proprietario del suolo in forza di atto di acquisto Controparte_6
per notaio del 26.3.1993) espressamente era previsto che gli affidatari Persona_6
dei costruendi alloggi di “edilizia sociale” avrebbero dovuti possedere specifici requisiti tra cui, lettera b) dell'art. 3 “di non essere in possesso né il richiedente né altro membro del suo stato di famiglia di altra unità immobiliare su tutto il territorio nazionale in qualità di proprietario e/o di usufruttuario” . Nessun dubbio, pertanto, sussiste sul mancato possesso di tale requisito da parte della ragion per cui ella Pt_1 legittimamente era esclusa dalla RA con verbale del CdA del 21.3.2018.
17 Né vale a superare la suddetta circostanza il fatto che, come allegato dalla NO
tale verbale non le sarebbe stato comunicato, tema oggetto delle Pt_1 inammissibili, in quanto superflue, richieste di prova orale, tenuto conto del fatto che almeno a far tempo dal 17.7.2018 – data della sua diffida ad adempiere alla
– ella era a conoscenza della sua esclusione ed aveva il diritto di CP_5
impugnarla, ma nel termine decadenziale di giorni trenta, a norma dell'art. 2527 c.c..
Sul tema la giurisprude4nza di legittimità ha stabilmente indicato tale rimedio come l'unico accordato al socio escluso dalla cooperativa edilizia, stante l'estensione alle cooperative, a norma dell'art. 2519 c.c., della disciplina dettata dalla norma suddetta (
Cass. 10804/2020, Cass. 25945/2011, Cass. 26211/2013 ) .
Ne consegue che anche sotto questo profilo il diritto della non può essere Pt_1 riconosciuto e ciò vale a superare anche il rilievo dell'appellante relativo alla asserita erroneità della pronunzia di rigetto sulla scorta della mancata prova della responsabilità “dell'amministratore” della RA configurabile ex art. 2395 c.c..
In definitiva, il diritto della va disconosciuto sia se si condivide – come fa Pt_1
l'appellante – l'inquadramento della domanda nell'ambito dell'azione individuale del socio sia se opta – come ritiene la Corte - per il richiamo all'opposizione di cui all'art. 2527 comma 3 c.c..
Altrettanto infondate sono le domande risarcitorie proposte nei confronti della PS
e del – cui la addebita una responsabilità puramente Controparte_3 Pt_1
omissiva che, tuttavia, non si preoccupa di riconnettere ad un obbligo di legge.
La grave lacunosità dell'impianto probatorio della posizione attorea ha correttamente indotto il Tribunale a rigettare tali domande. Ed infatti, trattandosi di domanda risarcitoria iscritta nel perimetro della responsabilità aquiliana delineato dall'art. 2043
c.c., l'istante era tenuta ad offrire idonea prova della ricorrenza dei requisiti dettati dalla legge quindi, oltre al fatto, della condotta dolosa o colposa dei danneggianti e del nesso causale tra tale condotta ed il “danno ingiusto” asseritamente patito. Tale prova è del tutto mancata.
Quanto alla domanda di restituzione “di tutte le quote associative versate dal 1980 in poi”, la non ha documentato in alcun modo tali importi;
sull'importo Pt_1
18 incontestatamente versato di € 1758,23 ha già disposto il Tribunale e la decisione è coperta da giudicato.
In definitiva, l'appello principale va interamente respinto con rigetto di tutte le domande proposte dall''attrice; l'appello incidentale del va dichiarato _3 inammissibile in quanto tardivo.
Spese del grado compensate nel rapporto tra e . Parte_1 Controparte_3
A carico dell'appellante soccombente vanno poste le spese del grado sostenute dalla e dalla Controparte_5 [...]
tali parti sono state assistite dallo stesso avvocato che Controparte_1
ha esposto per le stesse le medesime difese, ragion per cui si opta per un'unica liquidazione, effettuata d'ufficio in dispositivo mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022. Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile
(indeterminabile), spettano per la difesa delle due cooperative appellate, avvinte in un'unica difesa, € 6.600,00 per compensi relativi alle quattro fasi in tariffa ( € 2000,00
+ 1.000,00 + 1600,00 + 2000,00 ) nonché € 990,00 per rimborso delle spese generali nella misura di legge. In totale € 7.590,00 .
Il difensore della non ha documentato l'ammissione dell'assistita al beneficio Pt_1
del PSS per l'appello.
Infine, considerato l'esito degli appelli, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della e del di un Pt_1 Controparte_3
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, della Controparte_5 Controparte_1
( già ) e del
[...] Controparte_11
19 , nonchè sull'appello incidentale del avverso la sentenza Controparte_3 _3
del Tribunale di n. 8431/2022 del 27/09/2022, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello del _3
b) Conferma interamente la decisione appellata;
c) Condanna al rimborso delle spese del grado sostenute dalla Parte_1
e dalla Controparte_5 Controparte_1
liquidate in complessivi € 7.590,00 oltre diversi oneri se dovuti;
[...]
d) Compensa le spese del grado nel rapporto tra appellante principale e appellante incidentale;
e) Secondo quanto disposto dall'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dei due appellanti – principale e incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9/7/2025
Il Presidente estensore
Dott. Caterina Molfino
20