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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1812/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa IA Vittoria IN Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1812/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Venezia - Lido, via dei Remondini, n. 4,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_2 C.F._2
Venezia – Lido, via Costa, n. 1,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Bullo del foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Via Verdi, n. 5 – Email_1
i ricorrenti eleggono domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 22.04.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data 10.07.2025 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 17.07.2025;
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.” N. 1812/2025 V.G.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nato il figlio
(nato a [...] il [...]); Persona_1 visto il decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 27.04.2011 che ha regolamentato il regime di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio allora minore;
premesso che le parti hanno proposto ricorso congiunto per la modifica di tali condizioni nei seguenti termini:
“-Revocare l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale per i Minorenni il 27.4.11 a carico del padre e corrisposto alla madre in favore del figlio;
-Spese del presente giudizio a esclusivo carico del sig a fronte della rinuncia Parte_2 da parte della sig.r a crediti non prescritti derivanti dal mancato pagamento sino Parte_1 ad oggi di assegni di mantenimento per il figlio”; considerato, pertanto, che le parti, all'udienza cartolare del 17.07.2025, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra formulate, sicchè il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio;
considerato che
il P.M. è intervenuto in giudizio e ha concluso come in epigrafe;
considerato che
non vi è motivo di disattendere le richieste avanzate dalle parti, espressione della concorde volontà di queste ultime, in quanto congrue e conformi a legge, essendo oramai il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1 ritenuto che,su accordo delle parti, le spese di lite saranno integralmente sostenute da Parte_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- Ratifica gli accordi tra le parti in punto di mantenimento del figlio (nato a Persona_1
Venezia il 26.08.2003) così come sopra indicati e da intendersi qui integralmente richiamati;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti in punto di spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA Vittoria IN
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa IA Vittoria IN Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1812/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Venezia - Lido, via dei Remondini, n. 4,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_2 C.F._2
Venezia – Lido, via Costa, n. 1,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Bullo del foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Via Verdi, n. 5 – Email_1
i ricorrenti eleggono domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 22.04.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data 10.07.2025 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 17.07.2025;
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.” N. 1812/2025 V.G.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nato il figlio
(nato a [...] il [...]); Persona_1 visto il decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 27.04.2011 che ha regolamentato il regime di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio allora minore;
premesso che le parti hanno proposto ricorso congiunto per la modifica di tali condizioni nei seguenti termini:
“-Revocare l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale per i Minorenni il 27.4.11 a carico del padre e corrisposto alla madre in favore del figlio;
-Spese del presente giudizio a esclusivo carico del sig a fronte della rinuncia Parte_2 da parte della sig.r a crediti non prescritti derivanti dal mancato pagamento sino Parte_1 ad oggi di assegni di mantenimento per il figlio”; considerato, pertanto, che le parti, all'udienza cartolare del 17.07.2025, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra formulate, sicchè il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio;
considerato che
il P.M. è intervenuto in giudizio e ha concluso come in epigrafe;
considerato che
non vi è motivo di disattendere le richieste avanzate dalle parti, espressione della concorde volontà di queste ultime, in quanto congrue e conformi a legge, essendo oramai il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1 ritenuto che,su accordo delle parti, le spese di lite saranno integralmente sostenute da Parte_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- Ratifica gli accordi tra le parti in punto di mantenimento del figlio (nato a Persona_1
Venezia il 26.08.2003) così come sopra indicati e da intendersi qui integralmente richiamati;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti in punto di spese di lite.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA Vittoria IN
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca