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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/07/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Continua dal verbale udienza del 1.7.2025
Il Giudice Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente RG 265 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
EZ Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Massimo Pistilli ( del foro di Viterbo, Email_1
e presso il suo studio in Viterbo, via Belluno 69, elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
Contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- resistente contumace–
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari.
Il difensore all'odierna udienza di discussione ha concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 03/04/2025 , alle dipendenze del Parte_1
resistente quale docente di Sostegno ad alunni diversamente abili negli anni CP_1 scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (vedi contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di €
3.115,12 ( di cui € 1.504,91 nell'anno scolastico 2020/2021; € 1.610,21 nell'anno scolastico
2021/2022) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pag. 7.
Il non si è costituito in giudizio rinunciando così a Controparte_1 contestare nel merito la domanda azionata.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalla parte ricorrente.
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 24 nell'anno scolastico 2020/2021 e 25 gg nell'anno scolastico 2021/2022 e richiamato il principio secondo il quale il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema
Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata.
Sul quantum.
Parte ricorrente ha determinato il quantum richiesto nella somma di € 3.115,12 come risultanti nella tabella di calcolo di pag. 7 di ricorso.
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di € 3.115,12 oltre interessi.
CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 per CP_1 compenso, oltre € 49,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 01/07/2025 IL Giudice Patrizia Baici
Il Giudice Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente RG 265 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
EZ Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Massimo Pistilli ( del foro di Viterbo, Email_1
e presso il suo studio in Viterbo, via Belluno 69, elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
Contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- resistente contumace–
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari.
Il difensore all'odierna udienza di discussione ha concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 03/04/2025 , alle dipendenze del Parte_1
resistente quale docente di Sostegno ad alunni diversamente abili negli anni CP_1 scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (vedi contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di €
3.115,12 ( di cui € 1.504,91 nell'anno scolastico 2020/2021; € 1.610,21 nell'anno scolastico
2021/2022) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pag. 7.
Il non si è costituito in giudizio rinunciando così a Controparte_1 contestare nel merito la domanda azionata.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalla parte ricorrente.
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande EZ (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 24 nell'anno scolastico 2020/2021 e 25 gg nell'anno scolastico 2021/2022 e richiamato il principio secondo il quale il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema
Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata.
Sul quantum.
Parte ricorrente ha determinato il quantum richiesto nella somma di € 3.115,12 come risultanti nella tabella di calcolo di pag. 7 di ricorso.
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CONDANNA il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di € 3.115,12 oltre interessi.
CONDANNA il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 per CP_1 compenso, oltre € 49,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 01/07/2025 IL Giudice Patrizia Baici