Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 489 /2024 da:
L'avv. DONADIO LUCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, a seguito di discussione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 489 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, vertente
TRA
(C.F. , nella qualità di trasgressore e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nella qualità di obbligato in solido, rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'avv. Luca Donadio
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonella Coscarella
RESISTENTE
Discussione come da note sostitutive dell'udienza del 21 maggio 2025
FATTO E DIRITTO
1.1. Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza -ingiunzione n. 109902 del 13 febbraio 2024 della , avente ad oggetto la sanzione amministrativa di euro Controparte_1
466,66, applicata per la violazione dell'art. 8 RDL 3267/23, sanzionata dall'art. 1 legge
950/67, accertata con verbale n. 7/2016 del 25 agosto 2016 del Corpo Forestale dello Stato,
Stazione di Fagnano Castello, per aver il trasgressore, sul fondo utilizzato dall'obbligato in solido, estirpato 28 ceppaie di quer cia e cerro senza la prescritta autorizzazione.
Ha dedotto: a) la mancata definizione del procedimento nel termine di legge;
b) la mancata audizione del ricorrente;
c) l'inesistenza della norma violata;
d) che la condotta è consistita nella pulizia e nel ripristino di una pista forestale che ha interessato qualche ceppaia di specie arbustive, quali RA e rosa AN.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento della citata ordinanza -ingiunzione.
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2. Nel merito si osserva quanto segue.
2.1. In primo luogo, è infondato il motivo relativo alla violazione del termine di conclusione del procedimento, in quanto “la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36 -bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981 , n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così b reve” (Cass. civ., Sez. U,
27 aprile 2006, n. 9591).
2.2. E' infondato anche il motivo relativo alla mancata audizione del ricorrente, in quanto “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa no n comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben poss ono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. civ., sez. VI, 7 agosto 2019, n. 21146).
2.3. E' infondato anche il motivo relativo all'inesistenza della norma violata.
Infatti, l'art. 8 RDL 3267/23 prevede che “per i terreni predetti il Comitato fo restale 16 dovrà prescrivere le modalità del governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissod amento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1”.
L'art. 1, poi, dispone che “sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”.
Ebbene, è del tutto eviden te che lo sradicamento di ceppaie rientra nel concetto di “governo e della utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive” e che una simile attività, eliminando delle radici, che notoriamente contribuiscono a mantenere saldo il terreno, può
2 comportare la perdita di stabilità del terreno medesimo (è sufficiente il pericolo che ciò si verifichi e non anche la concreta verificazione del danno).
E', quindi, proprio per tale ragione che è richiesta l'autorizzazione dell'autorità competente, la quale, previa valutazione del rischio, stabilisce se autorizzare o meno l'intervento.
Pertanto, la condotta sanzionata rientra pienamente nella fattispecie norma tiva richiamata.
2.4. Da ultimo, va respinto anche il motivo relativo all'insussistenza della violazione.
Infatti, gli operanti hanno accertato, con efficacia fidefaciente, in considerazione della diretta percezione del fatto, che il trasgressore ha estirp ato con mezzo meccanico 28 ceppaie di quercia e cerro e non di RA e rosa AN, in un bosco e non già su una pista forestale, per cui del tutto inconsistenti e inconferenti, nonché prive di qualsiasi sostegno probatorio, sono le argomentazioni di pa rte ricorrente, secondo cui l'attività in corso consisteva nella pulizia di una pista con interessamento di ceppaie di RA e rosa AN.
L'opposizione è, quindi, respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 340,00 (di cui euro 70,00 per la fase di studio, euro
70,00 per la fase introduttiva, euro 100,00 per la fase di trattazione ed euro 100,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e altri oneri come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 21 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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