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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5364/2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 12.02.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(P.I. e C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avvocato P.IVA_1
Michela Rega (C.F. ) presso il cui studio in Nola (NA), alla C.F._1 via G. Fonseca n° 100, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., dall'avv. Valentina Centonze (C.F.
) presso il cui studio in Acerra (NA), alla via Luigi Vanvitelli C.F._3
n° 3, è elettivamente domiciliato
-APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
già Controparte_2
(C.F. , in Controparte_3 P.IVA_2
particolare
[...]
Controparte_4
del
[...]
RGn°5364/22 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Consumatore, in persona del p.t., rappresentato e difeso ope legis CP_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. presso cui è P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Diaz n.11
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso notificato il 30.6.2017 proponeva opposizione ex artt. Controparte_1
615 comma 1 c.p.c. e 618 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avverso l'estratto di ruolo n. 4249/2002 del 19.04.2017, relativo alla cartella di pagamento n. 02820020025243455001 emessa da Equitalia Servizi di Riscossione
S.p.A., chiedendo accertarsi l'infondatezza del credito recato dalla suindicata cartella per intervenuta prescrizione.
1.2 Si costituiva in data 17.10.2017 l'ente impositore
[...]
il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso. Controparte_3
1.3 Si costituiva, altresì, l' , già Equitalia Servizi di Parte_1
Riscossione s.p.a., la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza;
nel merito negava l'intervenuta prescrizione, richiamando l'esistenza di atti interruttivi;
concludeva per il rigetto dell'opposizione avversaria con vittoria di spese, diritti ed onorari.
1.4 Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 02.03.2022, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.5 Con sentenza n° 2804/2022 pubblicata il 13.07.2022 il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha annullato il ruolo n°4249/2002 del 19.04.2007 relativo alla cartella di pagamento n.
02820020025243455001 e dichiarato inesistente il diritto di procedere alla riscossione sulla base della suindicata cartella.
Segnatamente il giudice di prime cure ha ritenuto viziata la notifica della cartella di pagamento posta a fondamento dell'estratto di ruolo impugnato, non avendo l'ente di riscossione prodotto la comunicazione di avvenuta notificazione (CAN), necessaria per il perfezionamento della notifica ricevuta a mani di soggetto diverso dal
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda destinatario;
ha, quindi, ritenuto che fosse maturata la prescrizione Controparte_1 decennale della pretesa creditoria consacrata nell'ordinanza ingiunzione notificata il
19.4.1999, confermata con sentenza del 20.9.2011 di rigetto della opposizione promossa avverso la stessa dal ha precisato sul punto che, pur a voler CP_1 considerare, quali atti interruttivi, le notifiche dell'avviso di iscrizione ipotecaria del
20.07.2004, dell'intimazione di pagamento del 5.11.2004 nonché dell'avviso di vendita immobiliare del 21.3.2005, il credito vantato risulta, in ogni caso, prescritto, essendo decorsi oltre 12 anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione senza che fosse stata intrapresa alcuna esecuzione.
1.6 Avverso tale pronuncia, con appello notificato in data 14.12.22, l' Pt_1 [...]
ha proposto gravame affidato a quattro motivi. Parte_1
1.7 Con il primo motivo l'appellante lamenta che, considerata la regolarità della notifica della cartella di pagamento n° 028200225243455001 e non essendo stata proposta opposizione nel termine di sessanta giorni all'uopo previsto, è inammissibile l'azione di accertamento negativo proposta con l'opposizione all'estratto di ruolo;
richiama, a riguardo, il principio secondo cui l'opposizione all'estratto di ruolo è ammissibile solo nell'ipotesi in cui si alleghi e comprovi l'inesistenza e/o invalidità della notifica della sottostante cartella, in funzione recuperatoria del rimedio teso a far valere vizi proponibili appunto con l'opposizione a cartella;
nella specie, il Tribunale, verificata la regolarità della notifica della cartella, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione.
1.8 Con il secondo motivo l'appellante protesta che il giudice di prime cure non ha correttamente valutato la documentazione prodotta, comprovante la validità della notifica della cartella esattoriale n° 02820020025243455001, oggetto dell'estratto di ruolo;
adduce che il plico relativo a siffatta cartella risulta consegnato presso il domicilio di dal messo notificatore in data 20.11.2002 a “ Controparte_1 Parte_2
”, qualificatasi “sorella convivente” e che, ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73-
[...] richiamato dall'art. 26 DPR 602/73- nella formulazione antecedente alle modifiche recate dall'articolo 37, comma 27, lettera a), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non sussiste(va) l'obbligo dell'invio
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della raccomandata informativa per il caso dell'omessa consegna a mani del destinatario.
1.9 Con il terzo motivo l'appellante sostiene, per la gradata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'opposizione, che il credito esattoriale non è comunque prescritto nemmeno avendo riguardo al tempo decorso successivamente alla notifica della cartella esattoriale;
infatti, l'esponente ha prodotto l'intimazione di pagamento n°
02820139035084464000 notificata in data 12.12.2013, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento come prescritto dall'art. 26 D.P.R. n°
602/73, con efficacia interruttiva del termine di prescrizione decennale.
1.10 Con il quarto motivo l'appellante sollecita la consequenziale riforma del capo sulle spese di lite da porre a carico del secondo la regola della CP_1 soccombenza.
1.11 Con comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2023 si è costituito in giudizio il già Controparte_2 [...]
il quale ha aderito all'impugnazione Controparte_3 proposta da chiedendo dichiararsi Pt_1 Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria;
in via subordinata, ha chiesto rigettarsi nel merito l'opposizione proposta in prime cure dal poiché infondata in CP_1 fatto ed in diritto.
1.12 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
03.03.2023, si è costituito in giudizio , il quale, in via preliminare, ha Controparte_1
chiesto dichiararsi improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da
[...]
; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello poiché Parte_1 infondato.
1.13 All'udienza cartolare del 12.02.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 14.12.2022, risultando rispettato il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 13.07.2022.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.1 I primi due motivi di appello, di cui procede ad una disamina congiunta in quanto vertenti su profili strettamente connessi, sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Come correttamente sostenuto dall'odierna appellante, la giurisprudenza della
Suprema Corte, dopo alcune prime oscillazioni sulla ammissibilità o meno di una autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, si è consolidata nel senso che l'impugnazione della cartella appresa a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento relativamente al credito in esso riportato, e non anche per eccepire fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di obiettiva incertezza, nel caso in cui nessuna iniziativa esecutiva sia stata posta in essere dall'amministrazione. (in tal senso, Cass. 19165/2023; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723).
Ripercorrendo le tappe dell'excursus giurisprudenziale e normativo registrato in materia, si osserva che la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite
2/10/2015 n. 19704, aveva ammesso l'impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo, precisando in quella sede che a ciò non osta(va) l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava, dunque, la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza egli fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
La portata di questo principio è stata successivamente precisata nel senso che deve trattarsi di un'opposizione “recuperatoria”, ovvero che recupera, senz'attendere la conoscenza di ulteriori atti, la tutela avverso l'atto, ossia la cartella, invalidamente notificato, e in ragione di questa invalidità non (ancora) conosciuto
(Cass., 25/02/2019, n. 5443, che, peraltro, equipara l'invalida notifica all'assenza di notifica, e ribadisce la natura di atto meramente interno propria dell'estratto di ruolo).
In altri termini, l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, è ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi e comprovi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza (Cass., 10/11/2016, n. 22946).
Nella stessa e anzi più rigorosa prospettiva è intervenuto il legislatore ordinario che, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2021 con L. n. 215 del 2021, ha ribadito, con norma collocata nel "corpus" della disciplina tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis), la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo che resta ferma, diversamente, l'impugnabilità del "ruolo” e della “cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata" in specificate e tassative eccezioni legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione. A seguito della modifica normativa l'art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n. 29 settembre
1973, n. 602, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, così recita: "L'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla corretta esegesi di questa norma è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni
Unite, che con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, ha enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire a tale conclusione possono così sintetizzarsi: l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Così ricomposto il quadro di riferimento, coglie nel segno la censura dell'appellante sull'errore in cui è incorso il giudice a quo nel ritenere ammissibile l'opposizione sul presupposto di una invalida notificazione della cartella esattoriale posta a fondamento dell'estratto di ruolo.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Dalla documentazione prodotta dall risulta, Parte_1 invero, che la cartella esattoriale n° 02820020025243455001 è stata notificata a dal messo notificatore in data 20.11.2002 presso l'indirizzo di Controparte_1
residenza di Maddaloni, via Carmignano 171, mediante consegna del plico a
“ ”, qualificatasi “sorella convivente” (vedi relata di notifica affoliata Parte_2
quale doc. n. 5 all'indice di produzione di parte di primo grado dell'odierna appellante, da cui risulta la sottoscrizione della consegnataria, l'indicazione della relativa qualità e la firma del notificatore).
All'epoca in cui la notifica veniva eseguita non sussisteva, poi, l'obbligo di inviare una raccomandata informativa per il caso di omesso recapito a mani del destinatario, introdotto soltanto in epoca successiva in forza dell'articolo 37, comma 27, lettera a), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che, novellando l'art. 60 DPR 600/73 (richiamato dall'art. 26 DPR 602/73 disciplinante la notifica della cartella esattoriale), ha inserito un comma b-bis) che così recita: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Contrariamente, dunque, a quanto affermato dal giudice a quo, non vi era, alla luce della disciplina normativa ratione temporis applicabile, alcun ulteriore adempimento formale da curare ai fini del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale de qua.
Accertata l'esistenza di una valida notifica della cartella esattoriale, deve escludersi l'ammissibilità del rimedio intentato dal che, per la fase antecedente a detta CP_1
notifica, avrebbe l'effetto di rimettere in termini l'opponente nella deduzione di vizi da far valere, invece, a pena di decadenza mediante l'opposizione alla cartella medesima e, per la fase successiva (eventuale prescrizione maturata nel periodo successivo alla notifica), incontra, per le ragioni sopra illustrate, il limite del difetto
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di interesse ad un'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito, in assenza di atti esecutivi intrapresi dall'agente della riscossione.
Sono conseguentemente assorbite le argomentazioni difensive con cui l'appellato invoca una rimessione in termini per dimostrare la sussistenza di uno degli CP_1 stringenti presupposti cui la sopravvenuta disposizione normativa subordina l'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, nella specie individuato nell'interesse del a non vedere paralizzato il diritto all'erogazione dei ratei CP_1
di pensione INPS a causa dell'esito negativo della verifica che i soggetti pubblici sono tenuti ad eseguire ai sensi dell'art. 48 bis del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 prima di erogare somme in favore dei contribuenti.
Come, invero, già sopra chiarito, l'applicabilità di siffatta disposizione postula, pur sempre, che l'opposizione a ruolo abbia una funzione recuperatoria di una opposizione a cartella, che l'intimato non abbia potuto esperire a causa della inesistente o invalida notificazione della cartella medesima, condizione che, nella specie, difetta per i motivi sopra esposti.
In conclusione, in riforma della statuizione di primo grado deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo proposta da con ricorso Controparte_1 notificato il 30.6.2017
2.2 E' assorbita la disamina del terzo motivo di gravame, articolato per la gradata ipotesi di rigetto dei precedenti mezzi tesi alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avversaria.
3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, con conseguente assorbimento del quarto motivo di gravame (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso,
l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Giova rammentare che l'art. 92 comma 2 cit. stabilisce, nella formulazione novellata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato, in sede di conversione, dalla l.
10 novembre 2014, n. 162, che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione totale o parziale, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Corte ha osservato, invero, che, negli interventi normativi susseguitisi sull'art. 92 comma 2 c.p.c. a partire dalla legge n. 263/2005, sia rintracciabile l'intento del legislatore di restringere sempre di più il perimetro del potere del giudice di compensare le spese di lite, lasciando, invece, alla più ampia estensione possibile l'applicazione della regola generale della soccombenza.
La progressiva delimitazione dell'ambito di ammissibilità della compensazione rinviene la sua evidente ratio nella volontà di rafforzare il principio di responsabilità di chi promuove una lite o resiste ad essa, al fine di conseguire un effetto deflativo sul contenzioso civile.
Il legislatore del 2014, ponendosi nel solco della tendenza restrittiva segnalata, ha circoscritto ulteriormente il perimetro della compensabilità delle spese, sostituendo alla clausola delle «gravi ed eccezionali ragioni» (introdotta dall'art. 45, comma 11,
l. 18 giugno 2009, n. 69). le due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda reciproca che non è mai mutata), ossia l'“assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
E, tuttavia, la Corte Costituzionale, con la pronunzia sopra citata, ha censurato l'art. 92 comma 2 c.p.c, nel testo modificato dall'art. 13 cit., evidenziando che la rigidità delle due sole ipotesi tassative, considerate dalla norma, violasse il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, lasciando fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
La Corte ha osservato in proposito, che “la prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate e come tali necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia”. “..Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata - l'assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
Orbene, nella specie, viene in rilievo che le condizioni di ammissibilità di una autonoma impugnazione del ruolo -in sé ritenuta praticabile dall'arresto nomofilattico della Suprema Corte 2/10/2015 n. 19704- sono state meglio precisate da pronunce intervenute successivamente all'introduzione del presente giudizio (vedi, segnatamente, Cass. 5443/2019 cit) e, poi, definitivamente dal legislatore con
RGn°5364/22 -Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'inserimento del comma 4 bis all'art. 12 DPR 602/73 in forza del D.L. n. 146 del
2021 convertito con L. n. 215 del 2021.
Il quadro normativo e giurisprudenziale sulla questione dirimente dell'opposizione si
è, dunque, stabilizzato in epoca posteriore all'incardinamento del giudizio, allorquando essa si presentava ancora opinabile. Ricorrono, pertanto, gli estremi di una “sopravvenienza” idonea ad incidere sui termini della controversia, che giustifica, pur nel rigore dell'attuale formulazione dell'art. 92 cit., la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 2804/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della statuizione impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo n. 4249/2002 proposta da con ricorso notificato il 30.6.2017; Controparte_1
2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°5364/22 -Sentenza
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5364/2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 12.02.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(P.I. e C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura, dall'avvocato P.IVA_1
Michela Rega (C.F. ) presso il cui studio in Nola (NA), alla C.F._1 via G. Fonseca n° 100, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., dall'avv. Valentina Centonze (C.F.
) presso il cui studio in Acerra (NA), alla via Luigi Vanvitelli C.F._3
n° 3, è elettivamente domiciliato
-APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
già Controparte_2
(C.F. , in Controparte_3 P.IVA_2
particolare
[...]
Controparte_4
del
[...]
RGn°5364/22 -Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Consumatore, in persona del p.t., rappresentato e difeso ope legis CP_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. presso cui è P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Diaz n.11
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso notificato il 30.6.2017 proponeva opposizione ex artt. Controparte_1
615 comma 1 c.p.c. e 618 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avverso l'estratto di ruolo n. 4249/2002 del 19.04.2017, relativo alla cartella di pagamento n. 02820020025243455001 emessa da Equitalia Servizi di Riscossione
S.p.A., chiedendo accertarsi l'infondatezza del credito recato dalla suindicata cartella per intervenuta prescrizione.
1.2 Si costituiva in data 17.10.2017 l'ente impositore
[...]
il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso. Controparte_3
1.3 Si costituiva, altresì, l' , già Equitalia Servizi di Parte_1
Riscossione s.p.a., la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza;
nel merito negava l'intervenuta prescrizione, richiamando l'esistenza di atti interruttivi;
concludeva per il rigetto dell'opposizione avversaria con vittoria di spese, diritti ed onorari.
1.4 Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 02.03.2022, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.5 Con sentenza n° 2804/2022 pubblicata il 13.07.2022 il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha annullato il ruolo n°4249/2002 del 19.04.2007 relativo alla cartella di pagamento n.
02820020025243455001 e dichiarato inesistente il diritto di procedere alla riscossione sulla base della suindicata cartella.
Segnatamente il giudice di prime cure ha ritenuto viziata la notifica della cartella di pagamento posta a fondamento dell'estratto di ruolo impugnato, non avendo l'ente di riscossione prodotto la comunicazione di avvenuta notificazione (CAN), necessaria per il perfezionamento della notifica ricevuta a mani di soggetto diverso dal
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda destinatario;
ha, quindi, ritenuto che fosse maturata la prescrizione Controparte_1 decennale della pretesa creditoria consacrata nell'ordinanza ingiunzione notificata il
19.4.1999, confermata con sentenza del 20.9.2011 di rigetto della opposizione promossa avverso la stessa dal ha precisato sul punto che, pur a voler CP_1 considerare, quali atti interruttivi, le notifiche dell'avviso di iscrizione ipotecaria del
20.07.2004, dell'intimazione di pagamento del 5.11.2004 nonché dell'avviso di vendita immobiliare del 21.3.2005, il credito vantato risulta, in ogni caso, prescritto, essendo decorsi oltre 12 anni dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione senza che fosse stata intrapresa alcuna esecuzione.
1.6 Avverso tale pronuncia, con appello notificato in data 14.12.22, l' Pt_1 [...]
ha proposto gravame affidato a quattro motivi. Parte_1
1.7 Con il primo motivo l'appellante lamenta che, considerata la regolarità della notifica della cartella di pagamento n° 028200225243455001 e non essendo stata proposta opposizione nel termine di sessanta giorni all'uopo previsto, è inammissibile l'azione di accertamento negativo proposta con l'opposizione all'estratto di ruolo;
richiama, a riguardo, il principio secondo cui l'opposizione all'estratto di ruolo è ammissibile solo nell'ipotesi in cui si alleghi e comprovi l'inesistenza e/o invalidità della notifica della sottostante cartella, in funzione recuperatoria del rimedio teso a far valere vizi proponibili appunto con l'opposizione a cartella;
nella specie, il Tribunale, verificata la regolarità della notifica della cartella, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione.
1.8 Con il secondo motivo l'appellante protesta che il giudice di prime cure non ha correttamente valutato la documentazione prodotta, comprovante la validità della notifica della cartella esattoriale n° 02820020025243455001, oggetto dell'estratto di ruolo;
adduce che il plico relativo a siffatta cartella risulta consegnato presso il domicilio di dal messo notificatore in data 20.11.2002 a “ Controparte_1 Parte_2
”, qualificatasi “sorella convivente” e che, ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73-
[...] richiamato dall'art. 26 DPR 602/73- nella formulazione antecedente alle modifiche recate dall'articolo 37, comma 27, lettera a), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non sussiste(va) l'obbligo dell'invio
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della raccomandata informativa per il caso dell'omessa consegna a mani del destinatario.
1.9 Con il terzo motivo l'appellante sostiene, per la gradata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'opposizione, che il credito esattoriale non è comunque prescritto nemmeno avendo riguardo al tempo decorso successivamente alla notifica della cartella esattoriale;
infatti, l'esponente ha prodotto l'intimazione di pagamento n°
02820139035084464000 notificata in data 12.12.2013, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento come prescritto dall'art. 26 D.P.R. n°
602/73, con efficacia interruttiva del termine di prescrizione decennale.
1.10 Con il quarto motivo l'appellante sollecita la consequenziale riforma del capo sulle spese di lite da porre a carico del secondo la regola della CP_1 soccombenza.
1.11 Con comparsa di costituzione e risposta del 28.02.2023 si è costituito in giudizio il già Controparte_2 [...]
il quale ha aderito all'impugnazione Controparte_3 proposta da chiedendo dichiararsi Pt_1 Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione avversaria;
in via subordinata, ha chiesto rigettarsi nel merito l'opposizione proposta in prime cure dal poiché infondata in CP_1 fatto ed in diritto.
1.12 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
03.03.2023, si è costituito in giudizio , il quale, in via preliminare, ha Controparte_1
chiesto dichiararsi improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da
[...]
; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello poiché Parte_1 infondato.
1.13 All'udienza cartolare del 12.02.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 14.12.2022, risultando rispettato il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 13.07.2022.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2.1 I primi due motivi di appello, di cui procede ad una disamina congiunta in quanto vertenti su profili strettamente connessi, sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Come correttamente sostenuto dall'odierna appellante, la giurisprudenza della
Suprema Corte, dopo alcune prime oscillazioni sulla ammissibilità o meno di una autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, si è consolidata nel senso che l'impugnazione della cartella appresa a mezzo estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento relativamente al credito in esso riportato, e non anche per eccepire fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di obiettiva incertezza, nel caso in cui nessuna iniziativa esecutiva sia stata posta in essere dall'amministrazione. (in tal senso, Cass. 19165/2023; Cass. 13/09/2019, n. 22925; Cass. 07/03/2019, n. 6723).
Ripercorrendo le tappe dell'excursus giurisprudenziale e normativo registrato in materia, si osserva che la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite
2/10/2015 n. 19704, aveva ammesso l'impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo, precisando in quella sede che a ciò non osta(va) l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. Nel caso esaminato dalle Sezioni Unite si affermava, dunque, la possibilità per il privato di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza egli fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
La portata di questo principio è stata successivamente precisata nel senso che deve trattarsi di un'opposizione “recuperatoria”, ovvero che recupera, senz'attendere la conoscenza di ulteriori atti, la tutela avverso l'atto, ossia la cartella, invalidamente notificato, e in ragione di questa invalidità non (ancora) conosciuto
(Cass., 25/02/2019, n. 5443, che, peraltro, equipara l'invalida notifica all'assenza di notifica, e ribadisce la natura di atto meramente interno propria dell'estratto di ruolo).
In altri termini, l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, è ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi e comprovi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza (Cass., 10/11/2016, n. 22946).
Nella stessa e anzi più rigorosa prospettiva è intervenuto il legislatore ordinario che, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2021 con L. n. 215 del 2021, ha ribadito, con norma collocata nel "corpus" della disciplina tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis), la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo che resta ferma, diversamente, l'impugnabilità del "ruolo” e della “cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata" in specificate e tassative eccezioni legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione. A seguito della modifica normativa l'art. 12 comma 4 bis del D.P.R. n. 29 settembre
1973, n. 602, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, così recita: "L'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla corretta esegesi di questa norma è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni
Unite, che con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, ha enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
I principali passaggi argomentativi svolti per addivenire a tale conclusione possono così sintetizzarsi: l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l'opponente ha l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Così ricomposto il quadro di riferimento, coglie nel segno la censura dell'appellante sull'errore in cui è incorso il giudice a quo nel ritenere ammissibile l'opposizione sul presupposto di una invalida notificazione della cartella esattoriale posta a fondamento dell'estratto di ruolo.
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Dalla documentazione prodotta dall risulta, Parte_1 invero, che la cartella esattoriale n° 02820020025243455001 è stata notificata a dal messo notificatore in data 20.11.2002 presso l'indirizzo di Controparte_1
residenza di Maddaloni, via Carmignano 171, mediante consegna del plico a
“ ”, qualificatasi “sorella convivente” (vedi relata di notifica affoliata Parte_2
quale doc. n. 5 all'indice di produzione di parte di primo grado dell'odierna appellante, da cui risulta la sottoscrizione della consegnataria, l'indicazione della relativa qualità e la firma del notificatore).
All'epoca in cui la notifica veniva eseguita non sussisteva, poi, l'obbligo di inviare una raccomandata informativa per il caso di omesso recapito a mani del destinatario, introdotto soltanto in epoca successiva in forza dell'articolo 37, comma 27, lettera a), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che, novellando l'art. 60 DPR 600/73 (richiamato dall'art. 26 DPR 602/73 disciplinante la notifica della cartella esattoriale), ha inserito un comma b-bis) che così recita: “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Contrariamente, dunque, a quanto affermato dal giudice a quo, non vi era, alla luce della disciplina normativa ratione temporis applicabile, alcun ulteriore adempimento formale da curare ai fini del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale de qua.
Accertata l'esistenza di una valida notifica della cartella esattoriale, deve escludersi l'ammissibilità del rimedio intentato dal che, per la fase antecedente a detta CP_1
notifica, avrebbe l'effetto di rimettere in termini l'opponente nella deduzione di vizi da far valere, invece, a pena di decadenza mediante l'opposizione alla cartella medesima e, per la fase successiva (eventuale prescrizione maturata nel periodo successivo alla notifica), incontra, per le ragioni sopra illustrate, il limite del difetto
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di interesse ad un'azione di accertamento negativo dell'esistenza del credito, in assenza di atti esecutivi intrapresi dall'agente della riscossione.
Sono conseguentemente assorbite le argomentazioni difensive con cui l'appellato invoca una rimessione in termini per dimostrare la sussistenza di uno degli CP_1 stringenti presupposti cui la sopravvenuta disposizione normativa subordina l'ammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, nella specie individuato nell'interesse del a non vedere paralizzato il diritto all'erogazione dei ratei CP_1
di pensione INPS a causa dell'esito negativo della verifica che i soggetti pubblici sono tenuti ad eseguire ai sensi dell'art. 48 bis del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 prima di erogare somme in favore dei contribuenti.
Come, invero, già sopra chiarito, l'applicabilità di siffatta disposizione postula, pur sempre, che l'opposizione a ruolo abbia una funzione recuperatoria di una opposizione a cartella, che l'intimato non abbia potuto esperire a causa della inesistente o invalida notificazione della cartella medesima, condizione che, nella specie, difetta per i motivi sopra esposti.
In conclusione, in riforma della statuizione di primo grado deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo proposta da con ricorso Controparte_1 notificato il 30.6.2017
2.2 E' assorbita la disamina del terzo motivo di gravame, articolato per la gradata ipotesi di rigetto dei precedenti mezzi tesi alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avversaria.
3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, con conseguente assorbimento del quarto motivo di gravame (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso,
l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.
Giova rammentare che l'art. 92 comma 2 cit. stabilisce, nella formulazione novellata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato, in sede di conversione, dalla l.
10 novembre 2014, n. 162, che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione totale o parziale, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Corte ha osservato, invero, che, negli interventi normativi susseguitisi sull'art. 92 comma 2 c.p.c. a partire dalla legge n. 263/2005, sia rintracciabile l'intento del legislatore di restringere sempre di più il perimetro del potere del giudice di compensare le spese di lite, lasciando, invece, alla più ampia estensione possibile l'applicazione della regola generale della soccombenza.
La progressiva delimitazione dell'ambito di ammissibilità della compensazione rinviene la sua evidente ratio nella volontà di rafforzare il principio di responsabilità di chi promuove una lite o resiste ad essa, al fine di conseguire un effetto deflativo sul contenzioso civile.
Il legislatore del 2014, ponendosi nel solco della tendenza restrittiva segnalata, ha circoscritto ulteriormente il perimetro della compensabilità delle spese, sostituendo alla clausola delle «gravi ed eccezionali ragioni» (introdotta dall'art. 45, comma 11,
l. 18 giugno 2009, n. 69). le due ipotesi nominate (oltre quella della soccombenza
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda reciproca che non è mai mutata), ossia l'“assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
E, tuttavia, la Corte Costituzionale, con la pronunzia sopra citata, ha censurato l'art. 92 comma 2 c.p.c, nel testo modificato dall'art. 13 cit., evidenziando che la rigidità delle due sole ipotesi tassative, considerate dalla norma, violasse il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, lasciando fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
La Corte ha osservato in proposito, che “la prevista ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente è connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate e come tali necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia”. “..Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata - l'assoluta novità della questione - che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
Orbene, nella specie, viene in rilievo che le condizioni di ammissibilità di una autonoma impugnazione del ruolo -in sé ritenuta praticabile dall'arresto nomofilattico della Suprema Corte 2/10/2015 n. 19704- sono state meglio precisate da pronunce intervenute successivamente all'introduzione del presente giudizio (vedi, segnatamente, Cass. 5443/2019 cit) e, poi, definitivamente dal legislatore con
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'inserimento del comma 4 bis all'art. 12 DPR 602/73 in forza del D.L. n. 146 del
2021 convertito con L. n. 215 del 2021.
Il quadro normativo e giurisprudenziale sulla questione dirimente dell'opposizione si
è, dunque, stabilizzato in epoca posteriore all'incardinamento del giudizio, allorquando essa si presentava ancora opinabile. Ricorrono, pertanto, gli estremi di una “sopravvenienza” idonea ad incidere sui termini della controversia, che giustifica, pur nel rigore dell'attuale formulazione dell'art. 92 cit., la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 2804/2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della statuizione impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo n. 4249/2002 proposta da con ricorso notificato il 30.6.2017; Controparte_1
2) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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