TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 738/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico dott. Andrea Carena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Pittatore del foro di Asti (Cod. Parte_1
Fisc. Fax. 0173/440234, indirizzo PEC CodiceFiscale_1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1 quest'ultimo in LB ( Cn ), Via A. Manzoni n. 2, come da procura in atti;
Attrice in opposizione
Contro
elettivamente domiciliata in 10143 Torino, corso Tassoni 31/A, presso lo CP_1 CP_2 studio dell'Avv. Chiara Bairati (c.f. , pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende come da procura in atti. Email_2
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
““Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione, così giudicare.
Nel merito:
- accertare e dichiarare che l'avversa pretesa al pagamento della somma ingiunta nei confronti della sig.ra è infondata per le ragioni esposte nell'atto di citazione Parte_1 introduttivo del presente giudizio in data 02/04/2024;
- revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 202/2024 del
Tribunale di Asti, Giudice dott.ssa Paola Elena Bertolino, emesso in data 05/02/2024, depositato il 06/02/2024;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga revocato e/o annullato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per tutte le ragioni addotte, si chiede di accertare gli eventuali importi dovuti dalla sig.ra , nella misura provata in corso di causa. Parte_1
In via istruttoria:
pagina 1 di 7 - si insiste nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 21/11/2024;
- si insiste nella richiesta di ammissione dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali della richiesta di finanziamento IdeaFord del 12/10/2011 e delle condizioni generali di finanziamento IdeaFord allegate;
- si rinnova la richiesta di ammissione di CTU contabile così come formulata nella memoria istruttoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 21/11/2024;
- si rinnova altresì nella richiesta di ammissione dei capitoli di prova per testi così come formulati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 21/11/2024.
In ordine alle spese:
- con il pieno favore delle spese del presente giudizio, diritti ed onorari di lite, Iva e Cpa rifuse, oltre il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 D.M. 31/10/2005”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria:
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande e le eccezioni ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
202/2024 emesso da questo Tribunale, con ogni conseguente provvedimento;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare comunque tenuta e condannare la sig.ra (c.f. Parte_1
) residente in [...], a pagare, in C.F._3 favore di la somma complessiva di € 11.237,04 per capitale e di € 70,11 per CP_1 CP_2 interessi moratori maturati sul capitale al tasso contrattualmente determinato sino al
20.12.2019, oltre interessi maturati e maturandi al tasso del 5% annuo sul capitale da quella data sino al saldo ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa.
- Con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 202/2024 con il quale il Tribunale di Asti, nel procedimento monitorio RG
n. 3332/2023 gli ha ingiunto di pagare alla in favore della società la somma di Controparte_3
€ 13.514,53, oltre interessi come da domanda e spese di lite, in forza del contratto di pagina 2 di 7 finanziamento n. 01-60-04-001207096 stipulato dall'ingiunto in data 12.10.2011 con
[...]
, la quale ha poi ceduto la posizione di credito all'odierna convenuta. CP_4
A sostegno dell'impugnazione, l'attrice ha eccepito in primo luogo l'inesistenza del credito, sostenendo di non aver sottoscritto il contratto di finanziamento prodotto dalla controparte e disconoscendo le firme apposte in calce al medesimo, nonché all'allegato contenente le condizioni negoziali generali. L'opponente ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva di sostenendo, al riguardo, che non sarebbe stata fornita la prova CP_3 dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa.
Nel merito, ha infine eccepito il difetto di prova del credito azionato in via monitoria e l'illegittima pattuizione di interessi usurari.
Per tali ragioni, ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Con comparsa depositata in data 30.9.2024 si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando integralmente la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle difese avversarie, e chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 13.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamata e confermata, sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie conclusive.
All'udienza del 17.3.2025 la causa è stata quindi rimessa in decisione.
* * *
L'opposizione proposta da è infondata, e non può trovare accoglimento, per Parte_1 le seguenti ragioni.
In primo luogo, non può ritenersi fondata l'eccezione di insussistenza del credito, basata sul disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento datato 12.10.2011
e relativi allegati.
Come già evidenziato con ordinanza del 13.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamata e confermata, il disconoscimento effettuato al riguardo dall'opponente risulta infatti generico, ed inidoneo, pertanto, a provocare gli effetti giuridici di cui all'art. 214 c.p.c., e ciò anche alla luce della leggibilità dei documenti oggetto di disconoscimento (pur contestata dall'attrice) e del fatto che la firma apposta sulla carta di identità di non Parte_1 presenta tratti di manifesta diversità rispetto alle sottoscrizioni contestate. pagina 3 di 7 L'odierna attrice, infatti, non ha allegato specifici elementi in base ai quali le sottoscrizioni oggetto di contestazione dovrebbero ritenersi non genuine, e non riconducibili alla mano dell'opponente, ma si è limitata, nella sostanza, a lamentare l'illeggibilità della documentazione negoziale ex adverso prodotta, illeggibilità che, tuttavia, non trova conferma nel compendio in atti. Il contratto di finanziamento, e le relative condizioni negoziali, prodotti in copia dalla creditrice, seppur di modesta qualità grafica, risultano infatti pienamente leggibili, con la conseguenza che la censura rivolta dall'attrice deve ritenersi del tutto infondata.
Del pari, l'opposizione proposta da non può essere accolta sulla base del Parte_1 disconoscimento della conformità del contratto prodotto in copia (e relativi allegati) rispetto all'originale. Tale disconoscimento, infatti, è stato effettuato oltre i termini preclusivi per le allegazioni assertive (in quanto sia in atto di citazione che nella successiva memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. l'attrice si è limitata a disconoscere la sottoscrizione del contratto, riservando eventuali ulteriori disconoscimenti “al momento in cui potrà esaminare gli originali dei suddetti documenti che, lo si ripete, allo stato non solo leggibili” (e, quindi, non introducendo allegazioni relative alla non conformità delle copie prodotte rispetto agli originali, ma insistendo sulla illeggibilità delle copie prodotte, che, tuttavia, per le ragioni esposte in precedenza, risulta smentita dalla documentazione in atti).
A prescindere dalle preclusioni, e pur volendo considerare ammissibile il disconoscimento della conformità della copia del contratto rispetto all'originale, si osserva, comunque, come tale disconoscimento, sul quale l'attrice ha insistito in comparsa conclusionale, non potrebbe comunque ritenersi efficace, essendo stato formulato in termini del tutto generici, e non avendo la proponente indicato le ragioni specifiche sulla base delle quali ritiene che il contenuto del contratto disconosciuto sia difforme rispetto all'originale.
Al riguardo, si richiama il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (tra le tante,
v. Cass. n. 16557/2019).
Anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione o comunque di titolarità del credito in capo alla odierna convenuta risulta infondata.
La parte opposta ha infatti prodotto in giudizio il contratto di cessione dei crediti da parte della in favore di stipulato in data 20.12.2019, nonché la relativa CP_4 CP_3 pagina 4 di 7 tabella allegata, nella quale si fa espressamente riferimento, tra i crediti oggetto di cessione, a quello vantato nei confronti di in relazione al contratto di finanziamento n. 01- Parte_1
60-04-001207096 (v. docc. nn. 5a e 5b).
La predetta cessione risulta poi essersi perfezionata, sotto il profilo dell'efficacia, nei confronti della debitrice ceduta, ai sensi dell'art. 1264 c.c., attraverso la comunicazione della cessione, effettuata a mezzo di lettere raccomandate inviate in data 13.5.2021 e in data 19.7.021, contenenti costituzione in mora del debitore, e nelle quali si fa espresso riferimento all'intervenuta cessione della posizione debitoria in oggetto, avvenuta in data 20/12/2019, e ricevute a mani dall'odierna attrice (v. docc. nn. 5, 6, 7 e 8 del fascicolo monitorio).
A tale riguardo, si osserva come, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, “non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'art. 1264, che degli artt. 1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità» (v. Cass. n. 23257/2021).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che le lettere raccomandate menzionate in precedenza siano state idonee a portare a conoscenza di l'avvenuta cessione del credito. Parte_1
Ne consegue, pertanto, che la legittimazione attiva e comunque la titolarità del credito in capo all'odierna convenuta deve ritenersi dimostrata (senza che fosse necessaria la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., trattandosi di una modalità eventuale ed agevolata con la quale il cessionario può portare il creditore ceduto a conoscenza della cessione, con esonero dall'onere di notifica individuale che, tuttavia, nel caso di specie è avvenuta, perfezionando, così, in modo pieno l'iter della cessione previsto dalla regola generale di cui all'art. 1264 c.c.).
Nel merito, l'opponente ha eccepito che il credito azionato dalla banca in via monitoria non sarebbe stato adeguatamente provato.
Anche tale eccezione risulta infondata.
, infatti, si è limitata a contestare la validità della certificazione contenuta Parte_1 nell'estratto conto prodotto in via monitoria, e ad invocare l'onere probatorio gravante sulla convenuta (attrice in senso sostanziale) nel presente giudizio di merito.
Le contestazioni relative alla certificazione dell'estratto conto prodotto in via monitorio risultano, tuttavia, inconferenti rispetto al caso di specie, non avendo, la presente pagina 5 di 7 opposizione, ad oggetto un credito derivante da un rapporto di conto corrente, bensì la richiesta di restituzione di una somma di denaro data in prestito oneroso. Nella fattispecie qui in esame risulta pertanto sufficiente la prova della stipulazione del contratto di mutuo
(prodotto dall'odierna convenuta già in sede monitoria), mentre l'effettiva erogazione della somma mutuata (comunque desumibile dal contratto e dalla documentazione versata in atti) non è stata oggetto di contestazione da parte dell'odierno opponente (cfr., tra le più recenti
Cass. n. 21/2023).
L'erogazione della somma mutuata, peraltro, risulta confermata, sotto il profilo indiziario, anche dalla visura del Pubblico Registro Automobilistico, dalla quale si evince che l'odierna attrice ha effettivamente acquistato l'autovettura indicata nel contratto di finanziamento.
Infondata risulta, infine, anche l'eccezione relativa alla dedotta pattuizione di interessi usurari.
Al riguardo, si osserva infatti come, per principio generale, il mutuatario che deduca la sussistenza di tassi di interesse usurari ha l'onere di provarlo e, prima ancora, di allegare, e documentare, in modo specifico in quali termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia.
Nel caso di specie, le deduzioni svolte, sul punto, dall'attore appaiono del tutto generiche, e addirittura formulate in termini ipotetici, sicché, sul punto, non può ritenersi soddisfatto l'onere allegatorio gravante sull'attrice.
Per tali ragioni l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento, in relazione alla dedotta pattuizione di interessi usurari, sollevata da parte opponente deve pertanto ritenersi inammissibile, e comunque infondata.
Né, in ogni caso, dalla documentazione prodotta in giudizio, ed in particolare dal contratto di finanziamento sopra richiamato, emergono elementi tali da far ritenere la sussistenza di evidenti profili usura.
Sul punto, appare quindi del tutto esplorativa la richiesta, formulata dall'attrice, di CTU tecnico contabile, tenuto conto che lo strumento in oggetto “ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenza tecnico-scientifiche che si rendono necessarie ai fini della decisione, presupponendo, quindi, che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste, e non potendo, invece, essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti” (cfr., da ultimo, Cass.
27776/2019).
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione proposta da deve pertanto essere Parte_1 integralmente respinta. pagina 6 di 7 - Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/14, seguono pertanto la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Dott. Andrea Carena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'attrice in opposizione alla rifusione, in favore dalla parte convenuta opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Asti, 20.3.2025
Il giudice
Dott. Andrea Carena
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico dott. Andrea Carena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Pittatore del foro di Asti (Cod. Parte_1
Fisc. Fax. 0173/440234, indirizzo PEC CodiceFiscale_1
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_1 quest'ultimo in LB ( Cn ), Via A. Manzoni n. 2, come da procura in atti;
Attrice in opposizione
Contro
elettivamente domiciliata in 10143 Torino, corso Tassoni 31/A, presso lo CP_1 CP_2 studio dell'Avv. Chiara Bairati (c.f. , pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende come da procura in atti. Email_2
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
““Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione, così giudicare.
Nel merito:
- accertare e dichiarare che l'avversa pretesa al pagamento della somma ingiunta nei confronti della sig.ra è infondata per le ragioni esposte nell'atto di citazione Parte_1 introduttivo del presente giudizio in data 02/04/2024;
- revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 202/2024 del
Tribunale di Asti, Giudice dott.ssa Paola Elena Bertolino, emesso in data 05/02/2024, depositato il 06/02/2024;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga revocato e/o annullato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per tutte le ragioni addotte, si chiede di accertare gli eventuali importi dovuti dalla sig.ra , nella misura provata in corso di causa. Parte_1
In via istruttoria:
pagina 1 di 7 - si insiste nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 21/11/2024;
- si insiste nella richiesta di ammissione dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali della richiesta di finanziamento IdeaFord del 12/10/2011 e delle condizioni generali di finanziamento IdeaFord allegate;
- si rinnova la richiesta di ammissione di CTU contabile così come formulata nella memoria istruttoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 21/11/2024;
- si rinnova altresì nella richiesta di ammissione dei capitoli di prova per testi così come formulati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. del 21/11/2024.
In ordine alle spese:
- con il pieno favore delle spese del presente giudizio, diritti ed onorari di lite, Iva e Cpa rifuse, oltre il rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell'art. 15 D.M. 31/10/2005”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria:
IN VIA PRINCIPALE
- respingere le domande e le eccezioni ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
202/2024 emesso da questo Tribunale, con ogni conseguente provvedimento;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare comunque tenuta e condannare la sig.ra (c.f. Parte_1
) residente in [...], a pagare, in C.F._3 favore di la somma complessiva di € 11.237,04 per capitale e di € 70,11 per CP_1 CP_2 interessi moratori maturati sul capitale al tasso contrattualmente determinato sino al
20.12.2019, oltre interessi maturati e maturandi al tasso del 5% annuo sul capitale da quella data sino al saldo ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa.
- Con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 202/2024 con il quale il Tribunale di Asti, nel procedimento monitorio RG
n. 3332/2023 gli ha ingiunto di pagare alla in favore della società la somma di Controparte_3
€ 13.514,53, oltre interessi come da domanda e spese di lite, in forza del contratto di pagina 2 di 7 finanziamento n. 01-60-04-001207096 stipulato dall'ingiunto in data 12.10.2011 con
[...]
, la quale ha poi ceduto la posizione di credito all'odierna convenuta. CP_4
A sostegno dell'impugnazione, l'attrice ha eccepito in primo luogo l'inesistenza del credito, sostenendo di non aver sottoscritto il contratto di finanziamento prodotto dalla controparte e disconoscendo le firme apposte in calce al medesimo, nonché all'allegato contenente le condizioni negoziali generali. L'opponente ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva di sostenendo, al riguardo, che non sarebbe stata fornita la prova CP_3 dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa.
Nel merito, ha infine eccepito il difetto di prova del credito azionato in via monitoria e l'illegittima pattuizione di interessi usurari.
Per tali ragioni, ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Con comparsa depositata in data 30.9.2024 si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando integralmente la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle difese avversarie, e chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 13.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamata e confermata, sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice, e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie conclusive.
All'udienza del 17.3.2025 la causa è stata quindi rimessa in decisione.
* * *
L'opposizione proposta da è infondata, e non può trovare accoglimento, per Parte_1 le seguenti ragioni.
In primo luogo, non può ritenersi fondata l'eccezione di insussistenza del credito, basata sul disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento datato 12.10.2011
e relativi allegati.
Come già evidenziato con ordinanza del 13.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamata e confermata, il disconoscimento effettuato al riguardo dall'opponente risulta infatti generico, ed inidoneo, pertanto, a provocare gli effetti giuridici di cui all'art. 214 c.p.c., e ciò anche alla luce della leggibilità dei documenti oggetto di disconoscimento (pur contestata dall'attrice) e del fatto che la firma apposta sulla carta di identità di non Parte_1 presenta tratti di manifesta diversità rispetto alle sottoscrizioni contestate. pagina 3 di 7 L'odierna attrice, infatti, non ha allegato specifici elementi in base ai quali le sottoscrizioni oggetto di contestazione dovrebbero ritenersi non genuine, e non riconducibili alla mano dell'opponente, ma si è limitata, nella sostanza, a lamentare l'illeggibilità della documentazione negoziale ex adverso prodotta, illeggibilità che, tuttavia, non trova conferma nel compendio in atti. Il contratto di finanziamento, e le relative condizioni negoziali, prodotti in copia dalla creditrice, seppur di modesta qualità grafica, risultano infatti pienamente leggibili, con la conseguenza che la censura rivolta dall'attrice deve ritenersi del tutto infondata.
Del pari, l'opposizione proposta da non può essere accolta sulla base del Parte_1 disconoscimento della conformità del contratto prodotto in copia (e relativi allegati) rispetto all'originale. Tale disconoscimento, infatti, è stato effettuato oltre i termini preclusivi per le allegazioni assertive (in quanto sia in atto di citazione che nella successiva memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. l'attrice si è limitata a disconoscere la sottoscrizione del contratto, riservando eventuali ulteriori disconoscimenti “al momento in cui potrà esaminare gli originali dei suddetti documenti che, lo si ripete, allo stato non solo leggibili” (e, quindi, non introducendo allegazioni relative alla non conformità delle copie prodotte rispetto agli originali, ma insistendo sulla illeggibilità delle copie prodotte, che, tuttavia, per le ragioni esposte in precedenza, risulta smentita dalla documentazione in atti).
A prescindere dalle preclusioni, e pur volendo considerare ammissibile il disconoscimento della conformità della copia del contratto rispetto all'originale, si osserva, comunque, come tale disconoscimento, sul quale l'attrice ha insistito in comparsa conclusionale, non potrebbe comunque ritenersi efficace, essendo stato formulato in termini del tutto generici, e non avendo la proponente indicato le ragioni specifiche sulla base delle quali ritiene che il contenuto del contratto disconosciuto sia difforme rispetto all'originale.
Al riguardo, si richiama il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” (tra le tante,
v. Cass. n. 16557/2019).
Anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione o comunque di titolarità del credito in capo alla odierna convenuta risulta infondata.
La parte opposta ha infatti prodotto in giudizio il contratto di cessione dei crediti da parte della in favore di stipulato in data 20.12.2019, nonché la relativa CP_4 CP_3 pagina 4 di 7 tabella allegata, nella quale si fa espressamente riferimento, tra i crediti oggetto di cessione, a quello vantato nei confronti di in relazione al contratto di finanziamento n. 01- Parte_1
60-04-001207096 (v. docc. nn. 5a e 5b).
La predetta cessione risulta poi essersi perfezionata, sotto il profilo dell'efficacia, nei confronti della debitrice ceduta, ai sensi dell'art. 1264 c.c., attraverso la comunicazione della cessione, effettuata a mezzo di lettere raccomandate inviate in data 13.5.2021 e in data 19.7.021, contenenti costituzione in mora del debitore, e nelle quali si fa espresso riferimento all'intervenuta cessione della posizione debitoria in oggetto, avvenuta in data 20/12/2019, e ricevute a mani dall'odierna attrice (v. docc. nn. 5, 6, 7 e 8 del fascicolo monitorio).
A tale riguardo, si osserva come, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione, “non è necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell'art. 1264, che degli artt. 1265 e 2914, n. 2, cod. civ., la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità» (v. Cass. n. 23257/2021).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che le lettere raccomandate menzionate in precedenza siano state idonee a portare a conoscenza di l'avvenuta cessione del credito. Parte_1
Ne consegue, pertanto, che la legittimazione attiva e comunque la titolarità del credito in capo all'odierna convenuta deve ritenersi dimostrata (senza che fosse necessaria la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., trattandosi di una modalità eventuale ed agevolata con la quale il cessionario può portare il creditore ceduto a conoscenza della cessione, con esonero dall'onere di notifica individuale che, tuttavia, nel caso di specie è avvenuta, perfezionando, così, in modo pieno l'iter della cessione previsto dalla regola generale di cui all'art. 1264 c.c.).
Nel merito, l'opponente ha eccepito che il credito azionato dalla banca in via monitoria non sarebbe stato adeguatamente provato.
Anche tale eccezione risulta infondata.
, infatti, si è limitata a contestare la validità della certificazione contenuta Parte_1 nell'estratto conto prodotto in via monitoria, e ad invocare l'onere probatorio gravante sulla convenuta (attrice in senso sostanziale) nel presente giudizio di merito.
Le contestazioni relative alla certificazione dell'estratto conto prodotto in via monitorio risultano, tuttavia, inconferenti rispetto al caso di specie, non avendo, la presente pagina 5 di 7 opposizione, ad oggetto un credito derivante da un rapporto di conto corrente, bensì la richiesta di restituzione di una somma di denaro data in prestito oneroso. Nella fattispecie qui in esame risulta pertanto sufficiente la prova della stipulazione del contratto di mutuo
(prodotto dall'odierna convenuta già in sede monitoria), mentre l'effettiva erogazione della somma mutuata (comunque desumibile dal contratto e dalla documentazione versata in atti) non è stata oggetto di contestazione da parte dell'odierno opponente (cfr., tra le più recenti
Cass. n. 21/2023).
L'erogazione della somma mutuata, peraltro, risulta confermata, sotto il profilo indiziario, anche dalla visura del Pubblico Registro Automobilistico, dalla quale si evince che l'odierna attrice ha effettivamente acquistato l'autovettura indicata nel contratto di finanziamento.
Infondata risulta, infine, anche l'eccezione relativa alla dedotta pattuizione di interessi usurari.
Al riguardo, si osserva infatti come, per principio generale, il mutuatario che deduca la sussistenza di tassi di interesse usurari ha l'onere di provarlo e, prima ancora, di allegare, e documentare, in modo specifico in quali termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia.
Nel caso di specie, le deduzioni svolte, sul punto, dall'attore appaiono del tutto generiche, e addirittura formulate in termini ipotetici, sicché, sul punto, non può ritenersi soddisfatto l'onere allegatorio gravante sull'attrice.
Per tali ragioni l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento, in relazione alla dedotta pattuizione di interessi usurari, sollevata da parte opponente deve pertanto ritenersi inammissibile, e comunque infondata.
Né, in ogni caso, dalla documentazione prodotta in giudizio, ed in particolare dal contratto di finanziamento sopra richiamato, emergono elementi tali da far ritenere la sussistenza di evidenti profili usura.
Sul punto, appare quindi del tutto esplorativa la richiesta, formulata dall'attrice, di CTU tecnico contabile, tenuto conto che lo strumento in oggetto “ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenza tecnico-scientifiche che si rendono necessarie ai fini della decisione, presupponendo, quindi, che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste, e non potendo, invece, essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti” (cfr., da ultimo, Cass.
27776/2019).
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione proposta da deve pertanto essere Parte_1 integralmente respinta. pagina 6 di 7 - Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/14, seguono pertanto la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Dott. Andrea Carena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'attrice in opposizione alla rifusione, in favore dalla parte convenuta opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Asti, 20.3.2025
Il giudice
Dott. Andrea Carena
pagina 7 di 7