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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2653/2023 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Lanciano Parte_1
ricorrente e
-, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia
Parisi
resistente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 19.02.2025.
Con ricorso depositato il 16.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239003759260000, notificata in data 30.08.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 33020130001360245000 per l'importo CP_1 di € 16.698,97, eccepiva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
1 * * *
Si rileva preliminarmente l'ammissibilità dell'odierno ricorso atteso che lo stesso contiene un unico motivo integrante opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo, ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione successiva (tra la data della notifica dell'avviso di addebito e quella del ricevimento dell'intimazione di pagamento opposta) sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_1
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia si ritiene che l'eccezione sia infondata.
2 E' incontestato, oltre ad essere documentalmente provato (cfr. all. 2 della memoria di costituzione dell' che l'avviso di addebito n. 33020130001360245000 sia stato CP_1 notificato il 18.12.2013.
Orbene, , costituendosi in giudizio, ha provato di aver Controparte_2 interrotto il termine di prescrizione quinquennale del credito di cui al predetto avviso di addebito con la notifica, dapprima, dell'intimazione di pagamento n.
03020189000578955000, avvenuta in data 03.03.2018 - acquisita d'ufficio ex art 421, comma
2, avendo l'agente della riscossione prodotto soltanto la relata di notifica - e successivamente, con l'intimazione di pagamento opposta (30.08.2023).
Orbene, il termine di prescrizione quinquennale intercorrente tra la notifica dei due atti interruttivi non può ritenersi decorso, dovendosi considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 03.03.2023 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020189000578955000, notificata in data 03.03.2018), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data dell'08.01.2024, con la conseguenza che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (30.08.2023), il termine quinquennale di prescrizione era già decorso.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate il
17.02.2025, non vi è dubbio che la relata di notifica del 03.03.2018 prodotta da
[...]
si riferisca all'intimazione di pagamento n. 03020189000578955000, Controparte_2
3 atteso che entrambi i documenti riportano il medesimo numero di raccomandata,
“61457221038-5”.
Consegue a quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato, dovendosi ritenere tempestivamente interrotta la prescrizione del credito.
Le spese processuali, in considerazione del rigetto del ricorso in forza di documentazione acquisita d'ufficio, si compensano tra le parti nella misura di un mezzo, condannando parte ricorrente al pagamento in favore delle resistenti della restante metà, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna al pagamento Parte_1 della restante metà in favore delle resistenti, liquidate in € 950,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione, per quanto spettante ad
[...]
, in favore del procuratore antistatario avv. Gennaro di Maggio. Controparte_2
Catanzaro, li 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2653/2023 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Salvatore Lanciano Parte_1
ricorrente e
-, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia
Parisi
resistente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Gennaro Di Maggio
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 19.02.2025.
Con ricorso depositato il 16.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020239003759260000, notificata in data 30.08.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dall'avviso di addebito n. 33020130001360245000 per l'importo CP_1 di € 16.698,97, eccepiva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
1 * * *
Si rileva preliminarmente l'ammissibilità dell'odierno ricorso atteso che lo stesso contiene un unico motivo integrante opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo, ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione successiva (tra la data della notifica dell'avviso di addebito e quella del ricevimento dell'intimazione di pagamento opposta) sollevata con riferimento a tutti i crediti portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_1
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia si ritiene che l'eccezione sia infondata.
2 E' incontestato, oltre ad essere documentalmente provato (cfr. all. 2 della memoria di costituzione dell' che l'avviso di addebito n. 33020130001360245000 sia stato CP_1 notificato il 18.12.2013.
Orbene, , costituendosi in giudizio, ha provato di aver Controparte_2 interrotto il termine di prescrizione quinquennale del credito di cui al predetto avviso di addebito con la notifica, dapprima, dell'intimazione di pagamento n.
03020189000578955000, avvenuta in data 03.03.2018 - acquisita d'ufficio ex art 421, comma
2, avendo l'agente della riscossione prodotto soltanto la relata di notifica - e successivamente, con l'intimazione di pagamento opposta (30.08.2023).
Orbene, il termine di prescrizione quinquennale intercorrente tra la notifica dei due atti interruttivi non può ritenersi decorso, dovendosi considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 03.03.2023 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020189000578955000, notificata in data 03.03.2018), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data dell'08.01.2024, con la conseguenza che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (30.08.2023), il termine quinquennale di prescrizione era già decorso.
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate il
17.02.2025, non vi è dubbio che la relata di notifica del 03.03.2018 prodotta da
[...]
si riferisca all'intimazione di pagamento n. 03020189000578955000, Controparte_2
3 atteso che entrambi i documenti riportano il medesimo numero di raccomandata,
“61457221038-5”.
Consegue a quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato, dovendosi ritenere tempestivamente interrotta la prescrizione del credito.
Le spese processuali, in considerazione del rigetto del ricorso in forza di documentazione acquisita d'ufficio, si compensano tra le parti nella misura di un mezzo, condannando parte ricorrente al pagamento in favore delle resistenti della restante metà, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna al pagamento Parte_1 della restante metà in favore delle resistenti, liquidate in € 950,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione, per quanto spettante ad
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, in favore del procuratore antistatario avv. Gennaro di Maggio. Controparte_2
Catanzaro, li 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro
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