CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 739 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 7
marzo 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F. e P. I.V.A.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Peschiera Borromeo
(MI), via Lombardia, n. 2/A ed elettivamente domiciliata in Monza, via Spreafico,
n. 3, presso lo studio dell'avv. Marco Bonavoglia, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti autenticata nella firma il 26 settembre 2022 per atto n. 45660 di repertorio del notaio dott. di Peschiera Persona_1
Borromeo
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
pagina1 di 21 (C.F. e P. I.V.A.: 0), in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 581/2024, pubblicata Il 17 gennaio 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 5136/2021 r.g.
OGGETTO: Spedizione - Trasporto
Conclusioni:
Per l'appellante principale:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita così giudicare: Nel merito: In accoglimento dei motivi di appello proposti, riformare l'impugnata sentenza per le ragioni e nei termini indicati in ogni singolo motivo e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma Controparte_1 portata nel decreto ingiuntivo n. 280/2020 emesso dal Tribunale di Milano o condannare l'appellata alla somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio. Respingere l'appello incidentale di in quanto tardivo e CP_2 infondato. Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia questo Ecc.ma Corte d'appello di Milano, in accoglimento dei motivi di appello incidentale esposti in atti ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 581/24 del Tribunale di Milano, contrariis rejectis:
- in via preliminare rigettare l'appello promosso da in Parte_1 quanto inammissibile per le ragioni esposte in atti.
- Nel merito dell'appello avversario respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti, con conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano (tranne le parti rispetto alle quali è stato formulato appello incidentale e di cui di seguito).
- In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n.
581/2024 emessa dal Tribunale di Milano: i) ridurre le somme richieste da controparte nei limiti di € 2.965,73 oltre ad interessi legali (ipotesi 4 della CTU), o del giusto dovuto o ritenuto di giustizia, Parte detraendo l'importo di € 458,42, con condanna di a restituire quanto in
pagina2 di 21 eccedenza pagato da per spontaneo adempimento della sentenza di
CP_1 primo grado, oltre interessi dal dovuto al saldo;
ii) condannare al risarcimento dei danni pari Parte_1 all'importo del costo delle spedizioni che verrà statuito in corso di causa, per non meno di euro 5.000,00 e/o diversa somma da determinarsi anche in via equitativa, Parte dichiarando pertanto che nulla deve a con compensazione di
CP_1 quanto eventualmente dovuto da di cui al punto precedente, con
CP_1 Parte condanna di a pagare la differenza e a restituire quanto pagato da per spontaneo adempimento della sentenza di primo grado, oltre
CP_1 interessi dal dovuto al saldo.
- In ogni caso con rifusione integrale di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi richiesta in primo grado sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la verso la fine di marzo 2020 ha deciso di CP_1 acquistare dei dispositivi di protezione COVID per donarli alle Case di
Soggiorno per anziani e alle farmacie della zona che ne erano sprovviste? 2) Vero che, in particolare il sig. per conto della Persona_2
era in contatto con alcuni rappresentanti delle Istituzioni locali CP_1 dell' , con il Direttore della Casa di Riposo di Puos d'Alpago ed alcuni Pt_2 medici della di Belluno che avevano espresso tutti la necessità di Parte_3 reperire le mascherine e tute di protezione? 3) Vero che, nel periodo marzo-aprile 2020 tali dispositivi di protezione erano difficilmente reperibili in Italia a causa dell'emergenza sanitaria covid-19?
4) Vero che, la ha effettuato gli ordini di dispositivi sanitari CP_1
(mascherine e tute protettive) dalla Cina, oggetto delle spedizioni di cui è causa, Parte tramite il corriere con cui intratteneva da oltre 20 anni un rapporto commerciale di collaborazione? Parte
5) Vero che aveva specificato fin dall'inizio a la finalità CP_1 benefica delle spedizioni e l'urgenza di avere la merce?
6) Vero che le Case di Riposo di Longarone e e le farmacie Parte_4 della zona avevano fatto affidamento sulla pronta consegna dei dispositivi sanitari da parte della CP_1 Parte
7) Vero che il servizio di spedizioni prescelto dalla CP_1 garantiva la consegna dall'estero in 3-6 giorni?
8) Vero che la aveva fatto affidamento sul fatto che i tempi di CP_1 consegna venissero rispettati?
9) Vero che, la prassi contrattuale tra le parti e di mercato prevede in ogni caso la consegna in un termine massimo di 7/10 giorni?
10) Vero che nel caso de quo le merci sono state consegnate dopo 22 giorni di calendario (25 marzo 2020 presa in carico – 16 aprile 2020 ultima consegna)?
11) Vero che, la spedizione più grande composta da 14 colli, n. 8639185612, è stata consegnata alla sede della in data 16.04.2020, CP_1 mentre le altre due nn. 6140980521 e 4154713430 in data 14.04.20?
12) Vero che, dalla tracciatura on line del 01.04.20 (doc. 26), la spedizione relativa alle tute protettive (composta da 14 colli) risultava essere stata frazionata ed alcuni colli erano in transito per la Germania? Parte
13) Vero che, ha sollecitato per avere spiegazioni del CP_1 ritardo ma questi rispondeva solo a seguito dell'intervento del legale?
pagina3 di 21 Parte 14) Vero che con mail del 06 e 10 aprile 2020 (doc. 3 e 5), nella persona della sig.ra ammetteva il ritardo delle spedizioni e CP_3 riservava di dare riscontro in merito a un risarcimento?
15) Vero che il gruppo con sedi anche in Slovenia, Croazia e CP_1
Polonia, per esportare i propri prodotti in varie zone del mondo si avvale da Parte molti anni di alla quale fattura circa 250.000 euro all'anno? Parte 16) Vero che il rapporto commerciale con dura da oltre 20 anni ed è sempre stato regolare nei pagamenti?
17) Vero che, su richiesta di il corriere UPS ha fornito un CP_1 preventivo di spesa per servizio analogo a quello oggetto di causa di Euro 4.500 con garanzia di consegna in 3 giorni lavorativi e TNT di Euro 2.100 con consegna in 6/7 giorni lavorativi?
18) Vero che la è una società slovena controllata da CP_4 Parte che intrattiene rapporti commerciali con CP_1
19) Vero che applicando le tariffe di Intesocks doo Slovenia, (che sono leggermente più alte in quanto la classificazione della Cina è di fascia 8 rispetto alla fascia 7 applicata in Italia) il costo per la stessa spedizione oggetto di causa sarebbe stato di circa Euro 3.000/4.000?
20) Vero che la era in possesso esclusivamente del listino CP_1 prodotto sub doc. 15? Parte
21) Vero che per le spedizioni oggetto di causa ha applicato delle tariffe più alte di quelle di cui al listino sub doc. 15? Parte
22) Vero che ha omesso di informare la dei possibili ritardi CP_1 dovuti al sovraccarico di spedizioni internazionali a causa dell'emergenza sanitaria in corso? Parte
23) Vero che ha omesso di informare la società che le CP_1 tariffe per le spedizioni in oggetto sarebbero state maggiori di quelle normalmente applicate tra le parti?
24) Vero che la fattura MIL MIL0002370467 del 31.03.2020 di Euro 260,74
(doc. 3 avversario) riguardava una spedizione avente oggetto dispositivi di sicurezza regalati da un fornitore alla società e destinati al personale? CP_1
25) Vero che, per questo motivo l'opponente ha provveduto al saldo senza prestare attenzione alla tariffa applicata, a maggior ragione considerato che l'importo era esiguo?
26) Vero che la ignorava il contenuto della documentazione CP_1 relativa a tale spedizione?
27) Vero che in due delle tre spedizioni indicate nella fattura MIL 0002431816, precisamente nelle spedizioni di cui alle lettere di vettura n.
6140980521 e n. 4154713430 (doc. 20), i fornitori della merce avevano indicato le dimensioni dei colli?
28) Vero che per quanto riguarda la lettera di vettura n. 863918561, a fronte delle misure dei cartoni comunicate dal fornitore (70x50x30,2 cm) (cfr. Parte doc. 21), il peso volumetrico avrebbe dovuto essere di 295.96 Kg mentre ha applicato il peso volumetrico di 356 Kg? Parte
29) Vero che il listino prezzi import-export che le si rammostra (doc. 28) vi è stato consegnato da una ditta della stessa zona industriale dell' ? Pt_2
Si indicano come testimoni:
- Sigg.: Sindaco del Comune di Tambre d'Alpago; Dott.ssa Testimone_1
direttrice RSA Puos d'Alpago; Dott. Testimone_2 Testimone_3 presso ULSS N. 1 Belluno e Dott. residente a [...], sui capitoli Tes_4 da 1 a 6.
pagina4 di 21 - Sigg.: residente a[...]T; Testimone_5 [...] residente a[...] e residente a [...]
Ponte nelle Alpi (BL), P.zza Arrigo Boito 3F, su tutti i capitoli. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Con rigetto delle conclusioni avversarie anche in via istruttoria”.
pagina5 di 21
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata, ex art. 645 c.p.c., da nei confronti di (di Controparte_1 Parte_1
seguito denominata – per conseguire la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 19280/2020, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'attore opponente il pagamento, a favore di della somma di denaro di euro Parte_1
16.794,62, oltre accessori di legge, a titolo di corrispettivo di prestazioni rese in esecuzione di un contratto di trasporto;
nonché per conseguire, in via riconvenzionale, la condanna del convenuto opposto al risarcimento del danno, quantificato in euro 5.000,00 – con sentenza n. 581/2024, pubblicata il 17 gennaio
2024, il Tribunale di Milano ha disposto nei seguenti termini:
“in accoglimento parziale della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
19280/20, emesso dal Tribunale di Milano;
in accoglimento parziale della domanda avanzata da
[...]
nei confronti di condanna Parte_1 Controparte_1 CP_1
a pagare a l'importo di euro 5.089,74, con
[...] Parte_1
gli interessi specificati in motivazione;
rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
compensa per intero le spese di lite fra le parti;
pone il compenso del CTU a carico di ciascuna parte per metà”.
Per quanto di interesse nel presente giudizio, il giudice di prime cure ha ritenuto, con riferimento ai ritardi lamentati dall'attore opponente, che nel contratto sottoscritto i termini di consegna fossero qualificati come indicativi e che potesse considerarsi fatto notorio, che aveva interessato la generalità dei trasporti e tanto più quelli relativi a dispositivi medici, la crisi dei trasporti mondiali nel periodo dell'emergenza COVID-19; con la conseguenza che non potesse ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento basata sui lamentati ritardi e, di conseguenza, neanche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da Controparte_1
Con riferimento alla quantificazione del corrispettivo, il giudice di prime cure ha argomentato nei seguenti termini:
pagina6 di 21 Parte
“Quanto alla alternativa fra le tariffe proposte da e quelle proposte da
devono essere applicate queste ultime, in quanto la opposta, che si CP_1
vanta creditrice, è onerata della prova della fonte contrattuale del suo diritto e
Parte della previsione nel contratto dei criteri di determinazione del corrispettivo. che avrebbe quindi dovuto provare la sottoposizione a controparte e la sua approvazione delle tariffe da essa invocate, non ha assolto al su onere in quanto
Parte il listino dei noli applicabili secondo il vettore (doc. 2 di non riporta alcuna firma della mittente ed è una semplice affermazione indimostrata della opposta la circostanza che tale listino fosse proprio quello richiamato dal contratto e visibile nel sito del vettore al momento della stipulazione.
Quanto al supplemento carburante, per il medesimo motivo esposto al capoverso precedente, ossia il fatto che la misura di esso risulta non direttamente Parte dal contratto firmato dalla mittente (doc. 1 di , ma da un richiamo a criteri extracontrattuali, di cui non è dimostrata la sottoposizione alla mittente, deve essere esclusa anche tale voce dal nolo dovuto.
Devono invece essere considerati i dati relativi al cosiddetto peso
Parte volumetrico come determinato da in quanto, per un verso, non vi è alcun bisogno di una previsione contrattuale in tal senso per proporzionare il corrispettivo ai dati congiuntamente considerati di peso e volume in quanto è del tutto evidente che l'onerosità della prestazione di trasporto dipenda da tali due Parte elementi, oltre che dalla lunghezza del tragitto, per altro verso soltanto ha messo a disposizione tutti i dati con riguardo alle cose trasportate per effettuare il calcolo dei noli.
Alla luce di quanto sopra, tra le varie ipotesi sviluppate dalla CTU occorre scegliere quella corrispondente alla soluzione data delle questioni giuridiche, ossia la ipotesi numero 2, basata sul peso volumetrico e sulle tariffe invocate dalla opponente, con l'esclusione del supplemento carburante, ossia l'importo di Parte euro 5.089.74, che deve essere riconosciuto a con gli interessi legali dalla esigibilità al saldo”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 7 marzo 2024, ha Parte_1
proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma.
pagina7 di 21 Tempestivamente costituitasi in giudizio il 4 giugno 2024, ha Controparte_2
puntualmente confutato i motivi del gravame, chiedendone il rigetto;
ha, inoltre, proposto appello incidentale affidato a quattro motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (trenta giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnato con provvedimento emesso dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
CP_
ha, altresì, depositato memoria di replica entro il Controparte_1 successivo termine (quindici giorni prima dell'udienza) assegnato con il medesimo provvedimento.
L'eccezione di inammissibilità proposta da Controparte_1 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale,
[...]
ritenendo che le conclusioni precisate in primo grado da siano Parte_1 incompatibili con l'impugnazione svolta.
Spiega che nel giudizio di primo grado ha chiesto di “respingere Parte_1
l'opposizione per i motivi esposti in atti e/o per ogni motivo che sarà ritenuto di giustizia, confermando il decreto opposto e/o condannando l'opponente al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Secondo la parte appellata quest'ultimo inciso delle conclusioni farebbe intendere l'accettazione dell'eventuale condanna al pagamento di una minor somma ritenuta di giustizia dal giudice.
Il motivo è privo di pregio, ove si consideri che la domanda alternativa di condanna dell'opponente “al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia” non può implicare accettazione del minor credito liquidato dal giudice di primo grado in presenza di errori, lamentati da compiuti dal giudice Parte_1
di prime cure nella determinazione di quel minor credito.
L'appello principale di Parte_1
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante principale si duole dell'erronea applicazione delle tariffe previste nel listino prodotto da CP_1
[...]
Afferma che, mal interpretando le prove documentali e le stesse indicazioni del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di prime cure ha ritenuto di non pagina8 di 21 applicare le tariffe che il medesimo ausiliare del giudice aveva stimato preferibili da considerare.
Ricorda che in base all'art.
9.2 del contratto quadro stipulato dalle parti “il Parte cliente accetta espressamente che, laddove vengono commissionate a tipologie di spedizioni/servizi il cui prezzo non sia espressamente indicato Parte nell'allegato tariffario con al cliente stesso verrà fatturato il costo pieno della spedizione, così come calcolabile sul sito internet www.dhl.it”.
Afferma che non è mittente delle spedizioni oggetto di Controparte_1
causa, come più volte erroneamente la definisce il giudice di prime cure, ma destinatario di spedizioni provenienti dalla Cina.
Evidenzia che tale parte ha invocato l'applicazione di listini per un servizio export, quale è quello previsto dal contratto quadro, producendo dei vecchi listini non sottoscritto;
mentre ha invocato l'applicazione dei listini per un Parte_1 servizio import, come previsto dall'art.
9.2 del contratto sottoscritto dalle parti e come già applicato a in precedenti documentate spedizioni. Controparte_1
Spiega che sia il listino prodotto da sia quello prodotto da Controparte_1 non sono sottoscritti;
che l'unico listino sottoscritto è quello allegato al Parte_1
contratto quadro, applicabile per un servizio export;
che, seguendo il non corretto ragionamento del giudice di prime cure, si sarebbe dovuto applicare il listino allegato al contratto, espressamente firmato da Controparte_1
Aggiunge che le parti hanno concordato sull'utilizzo del documento n. 15 prodotto da attore opponente e del documento n. 2 prodotto da al fine Parte_1
di fornire al giudice il conteggio chiesto nelle diverse ipotesi di calcolo.
Evidenzia che non ha mai contestato che il listino prodotto Controparte_1
da fosse proprio quello richiamato dal contratto e visibile nel sito del Parte_1
vettore al momento della stipulazione, ma ha, altresì, espressamente concordato sul suo utilizzo in sede di operazioni peritali;
che, dunque, non era Parte_1
onerata di provare un fatto pacifico, che ha comunque assunto un valore di dato certo nella espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Spiega che aveva tutti gli elementi per verificare il costo di Controparte_1 un servizio import il cui prezzo non era elencato nell'allegato tariffario, ma era facilmente ricavabile dal sito internet di Parte_1
L'appellante principale chiede, quindi, che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza venga riformata tenendo conto della tariffa prevista per un pagina9 di 21 servizio import, così come previsto nel listino applicabile di cui al documento n. 2 prodotto da e come ritenuto preferibile dal consulente tecnico Parte_1
d'ufficio.
Con un secondo motivo di gravame si duole dell'erronea Parte_1
esclusione del supplemento carburante dalla tariffa applicabile.
Afferma che il giudice non ha valutato correttamente le risultanze documentali.
Spiega che il supplemento carburante è espressamente previsto alla pagina 7 del contratto quadro firmato da con la conseguenza che, Controparte_1
contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, la sua determinazione si basa su criteri contrattuali.
Aggiunge che l'applicazione del supplemento carburante non necessita di una specifica previsione contrattuale, costituendo un fatto notorio nel trasporto aereo.
Con un terzo e ultimo motivo di appello si duole dell'erronea Parte_1
liquidazione degli interessi legali, anziché degli interessi moratori.
Lamenta che, senza motivazione alcuna, il giudice di prime cure abbia disposto l'applicazione degli interessi legali, in luogo di quelli moratori previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, peraltro liquidati nel decreto ingiuntivo opposto e previsti anche nel contratto sottoscritto dalle parti.
L'appello incidentale di Controparte_1
Con un primo motivo di appello deduce l'erronea Controparte_1
applicazione e determinazione della conversione peso volume.
Censura, quindi, il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha argomentato nei seguenti termini:
“Devono invece essere considerati i dati relativi al cosiddetto peso Parte volumetrico come determinato da in quanto, per un verso, non vi è alcun bisogno di una previsione contrattuale in tal senso per proporzionare il corrispettivo ai dati congiuntamente considerati di peso e volume in quanto è del tutto evidente che l'onerosità della prestazione di trasporto dipenda da tali due Parte elementi, oltre che dalla lunghezza del tragitto, per altro verso, soltanto ha
pagina10 di 21 messo a disposizione tutti i dati con riguardo alle cose trasportate per effettuare il calcolo dei noli” (p. 3, sesto capoverso, sentenza gravata).
L'appellante incidentale afferma che, al pari degli altri elementi contrattuali
(tariffe, supplemento carburante), anche la trasformazione peso volume andava concordata e comunicata al cliente;
che, diversamente da quanto ha ritenuto il giudice di prime cure, i dati delle spedizioni erano stati precisati dai fornitori della merce.
Precisa, a quest'ultimo riguardo, che in due delle tre spedizioni indicate nella fattura MIL 0002431816 (lettere di vettura n. 6140980521 e n. 4154713430)
i fornitori avevano espressamente menzionato le dimensioni dei colli;
che, quanto alla lettera di vettura n. 863918561, il peso volumetrico è stato calcolato in modo errato, perché a fronte delle misure dei cartoni comunicate dal fornitore
(70x50x30,2 cm), il peso volumetrico avrebbe dovuto essere di 295.96 kg e non di
Parte 356 kg, come indicato da
Ritiene, quindi, che, in virtù del consolidato rapporto contrattuale, non si sarebbe dovuta applicare la maggiorazione per il peso volumetrico.
Afferma, pertanto, che il giudice avrebbe dovuto applicare l'ipotesi di calcolo n. 4 indicata nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, basata sul peso dichiarato dal mittente e sulle tariffe contrattuali di cui al documento n. 15 prodotto da Controparte_1
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante incidentale si duole del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per ritardo nella consegna della merce. ricorda che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo era Controparte_1 stato eccepito l'inadempimento di in ordine ai tempi di consegna e alle Parte_1
reticenti informazioni sullo stato delle spedizioni, evidenziando che il vettore era a conoscenza della necessità di di ricevere la merce con urgenza, Controparte_1
dato che si trattava di materiale sanitario (mascherine e tute protettive) da destinare alle URS locali, che ne avevano estremo bisogno.
Afferma che vi è prova documentale del fatto che la consegna, garantita da come da prassi, in 3-6 giorni lavorativi, è stata effettuata dopo oltre Parte_1
venti giorni (25 marzo 2020 e 14-16 marzo 2020).
pagina11 di 21 Censura, quindi, il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto, quanto ai ritardi lamentati dall'attore opponente, che “nel documento Parte contrattuale da essa firmato (doc. 1 di i termini di consegna sono qualificati come indicativi, conformemente del resto alla ragionevole prassi del settore dei trasporti, in quanto i tempi di consegna dipendono da numerose variabili la maggior parte delle quali non dipendenti dal vettore, il quale, quando si impegna a garantire termini perentori, chiede uno specifico supplemento.
Inoltre, si può considerare fatto notorio, che ha interessato la generalità dei trasporti e tanto più quelli relativi a dispositivi medici, la crisi dei trasporti
Parte mondiali, nel periodo dell'emergenza COVID, così che la risposta di in data
6 aprile 2020 (doc. 3 della opponente), che rappresenta il dato di fatto in esame,
a riscontro della lamentela del mittente sul ritardo del 3 aprile precedente (doc.
n. 2 della opponente), è del tutto ragionevole ed attendibile” (p. 2, ultimo capoverso della sentenza gravata).
Secondo l'appellante incidentale la censurata decisione non è condivisibile perché il ritardo si è protratto oltre un ragionevole tempo e oltre la normale tolleranza;
perché, se la crisi dei trasporti mondiale era notoria, a maggior ragione avrebbe dovuto informare la cliente dei problemi nel rispettare i Parte_1
normali tempi di consegna, cosa che non è stata fatta, nemmeno a seguito delle richieste inoltrate via mail sullo stato delle spedizioni;
perché con mail del 10 aprile 2020 ha ammesso il disservizio “non all'altezza delle aspettative Parte_1 della vostra assistita”, con riserva di “un eventuale risarcimento non appena le consegne andranno a buon fine”.
Afferma che il giudice di prime cure non ha tenuto in debita considerazione le predette circostanze, che avrebbero dovuto indurlo ad accogliere l'eccezione di inadempimento e, quindi, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, nella misura di euro 5.000,00 o nella diversa misura accertata in giudizio.
Con un terzo motivo di impugnazione l'appellante incidentale censura la pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite.
Con un quarto e ultimo motivo di impugnazione l'appellante incidentale si duole della mancata detrazione dell'importo di euro 458,42 dal calcolo del dovuto.
pagina12 di 21 Evidenzia che il 15 settembre 2020 ha eseguito un bonifico Controparte_1
di euro 458,82 a titolo di pagamento della fattura n. MIL 0002505681 del 31 maggio 2020 e che tale circostanza è pacifica, tanto che anche la controparte ne dà atto a pagina 2 della relazione di notifica del decreto ingiuntivo.
L'esame dei gravami.
Premessa l'esaustività dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, va rilevato che, in ordine di priorità logica, deve essere esaminato il primo motivo dell'appello principale.
Il motivo merita accoglimento.
Il documento n. 2 prodotto da è l'unico documento che regola le Parte_1
tariffe per il servizio import, quale quello oggetto di causa. non ha contestato che il detto documento n. 2 contenesse le Controparte_1 tariffe in vigore all'epoca di stipula del contratto quadro concluso dalle parti, ma si è limitata ad eccepire di non esserne a conoscenza.
La mancata effettiva conoscenza di tali tariffe da parte di Controparte_1 non ne esclude l'applicabilità, ove si consideri che in base all'art.
9.2 del contratto quadro concluso dalle parti (doc. n. 1, fascicolo di primo grado di “il Parte_1
Parte cliente accetta espressamente che, laddove vengono commissionate a tipologie di spedizioni/servizi il cui prezzo non sia espressamente indicato
Parte nell'allegato tariffario con al cliente stesso verrà fatturato il costo pieno della spedizione, così come calcolabile sul sito internet www.dhl.it”.
Considerato che nel caso in esame il listino delle tariffe allegato al contratto concluso dalle parti (listino sottoscritto da si applica al servizio Controparte_1
export, mentre nel caso in esame ha usufruito di un servizio di Controparte_1
trasporto import (dalla Cina), non è corretto applicare il listino prodotto da come ha, invece, ritenuto di fare il giudice di prime cure. Controparte_1
Al servizio di trasporto oggetto di causa devono trovare applicazione le tariffe previste nel citato documento n. 2 prodotto da che, non solo Parte_1
deve ritenersi riferito alle tariffe in vigore all'epoca di conclusione del contratto quadro dedotto in giudizio (per non essere tale circostanza stata specificamente contestata da , ma contiene tariffe che erano, peraltro, conoscibili Controparte_1
dal contraente consultando il sito internet www.dhl.it, come previsto dal citato art.
9.2 del contratto concluso dalle parti;
clausola contrattuale espressamente accettata con specifica e separata sottoscrizione.
pagina13 di 21 In accoglimento del motivo in esame, nella determinazione del costo del servizio di trasporto oggetto di causa deve farsi applicazione delle tariffe previste per un servizio import, così come previsto nel listino applicabile di cui al documento n. 2 prodotto da e come correttamente ritenuto proferibile Parte_1 dal consulente tecnico d'ufficio.
Quanto al secondo motivo dell'appello principale, concernente l'erronea esclusione del supplemento carburante, ne va evidenziato il fondamento.
Il supplemento carburante è espressamente previsto alla pagina 7 del contratto quadro firmato da (doc. n. 1, fascicolo di primo grado di Controparte_1
, con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto nella Parte_1
sentenza gravata, la sua determinazione si basa su criteri contrattuali.
Nella determinazione del corrispettivo spettante a deve, quindi, Parte_1
tenersi conto anche di tale supplemento.
In ordine logico va esaminato il primo motivo dell'appello incidentale.
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha correttamente fatto applicazione dei dati relativi al c.d. peso volumetrico con motivazione ampia ed esaustiva, che deve essere condivisa.
Si aggiunga che l'applicazione del peso volumetrico è prevista nel contratto e nelle condizioni generali di trasporto (doc. n. 5, fascicolo di primo grado di
. Parte_1
E' bene evidenziare che all'art. 2 (rubricato “Condizioni generali di trasporto”) del contratto quadro concluso dalle parti (doc. n. 1, fascicolo di primo grado di è previsto che “Il Cliente dichiara di aver ricevuto, Parte_1
Parte conosciuto ed accettato per relationem le condizioni a cui effettua il trasporto, così come riportate nel documento “Condizioni Generali di trasporto”
(omissis) disponibile sul sito www.dhl.it (il “sito”). Copia delle Condizioni potrà essere inviata al Cliente, previa sua espressa richiesta”.
Con la sottoscrizione del contratto quadro e la specifica approvazione scritta anche del richiamato art. 2, ha, quindi, accettato le condizioni Controparte_1
generali di trasporto (doc. n. 5, fascicolo di primo grado di . Parte_1
pagina14 di 21 Contrariamente all'assunto dell'appellante incidentale, i fornitori, mittenti delle merci per cui è causa, non hanno indicato le dimensioni dei colli.
I documenti invocati dall'appellante incidentale non contengono alcuna indicazione delle dimensioni dei colli (doc. nn. 20 e 21 del suo fascicolo di primo grado) e presentano delle annotazioni manoscritte, le quali non provano l'errore nel calcolo del peso volumetrico.
Le uniche dimensioni dei colli oggetto di causa sono quelle calcolate da la quale ha rideterminato il peso dei colli, come previsto dal contratto, Parte_1
dalle condizioni generali di trasporto e come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Va, quindi, confermata la sentenza gravata nella parte in cui ha fatto applicazione dei dati relativi al c.d. peso volumetrico come determinato da
[...]
Pt_1
In ragione dell'accoglimento dei primi due motivi del gravame principale e del rigetto del primo motivo dell'appello incidentale, in riforma della gravata sentenza, il corrispettivo per il servizio di trasporto spettante a deve Parte_1 essere determinato, sulla base dei calcoli effettuati dal consulente tecnico d'ufficio nella c.d. ipotesi 1, in euro 16.737,99 (cfr. p. 21 della relazione del consulente d'ufficio, dott.ssa .) Persona_3
Segue in ordine logico l'esame del quarto e ultimo motivo dell'appello incidentale.
Il motivo merita accoglimento.
Risulta provato (e, peraltro, evidenziato anche nella relazione del consulente tecnico d'ufficio a pagina 21) che il 15 settembre 2020 ha pagato Controparte_1
l'importo di euro 458,42, imputandolo alla fattura del 31 maggio 2020 (doc. n. 14, fascicolo di primo grado di . Controparte_1
Erroneamente, di tale pagamento il giudice di prime cure non ha tenuto conto nell'accertamento del credito spettante a Parte_1
In accoglimento del motivo in esame, dal corrispettivo del servizio di trasporto, quale in precedenza accertato, deve essere detratta la somma di denaro di euro 458,42; con la conseguenza che il corrispettivo da pagare a Parte_1
deve essere accertato nella misura di euro 16.279,57 (euro 16.737,99 meno euro
458,42).
pagina15 di 21 Segue l'esame del terzo e ultimo motivo dell'appello principale, concernente la pronuncia sugli interessi.
Il motivo è fondato.
Come anche affermato in motivazione da Cass., S.U., n. 26496 del 2020
(richiamando il principio affermato da Cass. n. 28151 del 2019), la transazione commerciale, "in assenza di espresse limitazioni, deve essere intesa come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio", e tra queste non possono non includersi anche quelle offerte dall'agente in favore del preponente, tramite l'attività di promozione del prodotto assicurativo favorita dall'attività di intermediazione svolta dall'agente.
Ritenuto che la nuova normativa non possa applicarsi alle obbligazioni pecuniarie aventi fonte non contrattuale (come le obbligazioni derivanti da fatto illecito, promessa unilaterale, gestione d'affari, pagamento dell'indebito e arricchimento senza causa), ciò che rileva è che il pagamento venga effettuato nel contesto di una "transazione commerciale", caratterizzata quest'ultima dalla presenza di prestazioni consistenti - anche non esclusivamente, purchè prevalentemente - nella consegna di merci o nella prestazione di servizi. Il termine transazione commerciale - usato evidentemente in senso diverso dalla nozione tecnica di transazione di cui agli artt. 1965 c.c. e segg. non introduce un nuovo tipo contrattuale, ma indica soltanto l'ambito di applicazione della disciplina, ovvero riassume il genus dei contratti ai quali quest'ultima si applica.
Ne consegue che la disciplina de qua, come sottolineato in dottrina, trova dunque applicazione non soltanto a contratti tipici come la compravendita,
l'appalto (quantomeno, di servizi), ma anche a tutti quei contratti tipici quali la somministrazione, il contratto d'opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l'agenzia, ed a quei contratti atipici, caratterizzati, appunto, dalla presenza di prestazioni di dare o di facere, come la concessione di vendita, il franchising, l'engineering, l'outsourcing, il catering, i contratti di pubblicità, la sponsorizzazione.
Nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 31 marzo 2022, n. 10528 è stato ribadito che: “la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da
pagina16 di 21 soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo. Posta tale definizione, è evidente che anche il contratto di agenzia rientri nella nozione di transazione commerciale suscettibile di esser ricondotta nella disciplina di cui al
D.Lgs. n. 231 del 2022, come peraltro confermato anche dal D.Lgs. n. 209 del
2005, art. 116 che, in relazione alla categoria degli intermediari assicurativi, a seguito dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, prevede la possibilità di operare in regime di stabilimento e di libera prestazione i servizi, ravvisando quindi lo svolgimento di un'attività che è riconducibile alla nozione della prestazione di servizi di matrice comunitaria. Depone in tal senso anche la decisione a Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 26746/2007) che in relazione all'art. 5 del Regolamento Ce del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre
2000, nella materia contrattuale, ancorchè ai fini dell'individuazione della giurisdizione, ha ritenuto che anche il contratto di agenzia rientri nella nozione di contratti di prestazione di servizi”.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo n.
231 del 2002.
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, sul credito spettante a vanno, dunque, applicati gli interessi di cui all'art. 5 Parte_1
del decreto legislativo n. 231 del 2002 dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture (art. 4 del detto decreto legislativo) e sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza gravata, Controparte_1
deve essere condannata a corrispondere a la somma di denaro di euro Parte_1
16.279,57, aumentata di interessi nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture azionate in via monitoria e sino all'effettivo soddisfo.
Va, infine, esaminato il secondo motivo dell'appello incidentale, concernente la pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da ritardo nella consegna.
Il motivo non può essere accolto, per l'assorbente ragione che non sussiste alcuna prova dei danni, patrimoniale e non patrimoniale (per lesione dell'immagine), richiesti da ove si consideri che la stessa Controparte_1
ha allegato di aver effettuato l'acquisto dei presidi medici Controparte_1
pagina17 di 21 (mascherine e tute protettive) oggetto del trasporto, non per fini commerciali, ma per donarli alle RSU, cioè alle residenze per le persone anziane e che la merce trasportata è stata accettata, sicché deve ritenersi che la merce avesse ancora una sua utilità.
Va, quindi, confermata la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale, sia pure con diversa motivazione.
Il terzo motivo dell'appello incidentale – concernente la censura della pronuncia sulle spese processuali - è assorbito dall'accoglimento dell'appello principale.
A quest'ultimo riguardo va, invero, fatta applicazione del principio di diritto secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n.
1775 del 2017; Cass. n. 14916 del 2020).
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Nel caso in esame, a seguito della definizione del giudizio di appello muta l'esito della lite, poiché è soccombente, risultando debitrice di Controparte_1
per un importo di poco ridotto rispetto a quello oggetto del decreto Parte_1
pagina18 di 21 ingiuntivo e avendo visto rigettata la propria domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. deve essere, dunque, condannata a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di ambo i gradi di giudizio, oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , dal giudice di prime cure, nella Persona_3
misura effettivamente anticipata da Parte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio e dimezzato, per il presente grado, il compenso per la fase decisionale, in ragione del deposito, da parte di della sola comparsa conclusionale), in base ai parametri Parte_1
medi e considerato il valore della causa.
Il valore del giudizio di primo grado è pari al credito accertato nel presente giudizio (di euro 16.737,99).
Il valore del presente giudizio è pari al valore del maggior credito accertato rispetto a quello (pari a euro 5.089,74 in linea capitale) oggetto della pronuncia di pagina19 di 21 condanna contenuta nella sentenza riformata. E', dunque, ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1
per la riforma della sentenza n. 581/2024, pubblicata il 17 Controparte_1
gennaio 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 5136/2021 r.g.;
RIGETTA
L'appello incidentale proposto da Controparte_1 per l'effetto,
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere a in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, la somma di denaro di euro 16.279,57, aumentata di interessi nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture azionate in via monitoria e sino all'effettivo soddisfo;
CONFERMA
Nel resto la sentenza impugnata;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rimborsare a in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, le spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge;
nonché le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.010,50 per compensi, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre i detti accessori di legge;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , Persona_3
dal giudice di prime cure, nella misura effettivamente anticipata da
[...]
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
pagina20 di 21 Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cesira D'ANELLA Presidente
Dott.ssa Elena Mara GRAZIOLI Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 739 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 7
marzo 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F. e P. I.V.A.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Peschiera Borromeo
(MI), via Lombardia, n. 2/A ed elettivamente domiciliata in Monza, via Spreafico,
n. 3, presso lo studio dell'avv. Marco Bonavoglia, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti autenticata nella firma il 26 settembre 2022 per atto n. 45660 di repertorio del notaio dott. di Peschiera Persona_1
Borromeo
APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
pagina1 di 21 (C.F. e P. I.V.A.: 0), in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 581/2024, pubblicata Il 17 gennaio 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 5136/2021 r.g.
OGGETTO: Spedizione - Trasporto
Conclusioni:
Per l'appellante principale:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita così giudicare: Nel merito: In accoglimento dei motivi di appello proposti, riformare l'impugnata sentenza per le ragioni e nei termini indicati in ogni singolo motivo e, per l'effetto, condannare al pagamento della somma Controparte_1 portata nel decreto ingiuntivo n. 280/2020 emesso dal Tribunale di Milano o condannare l'appellata alla somma che risulterà di giustizia all'esito del giudizio. Respingere l'appello incidentale di in quanto tardivo e CP_2 infondato. Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia questo Ecc.ma Corte d'appello di Milano, in accoglimento dei motivi di appello incidentale esposti in atti ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 581/24 del Tribunale di Milano, contrariis rejectis:
- in via preliminare rigettare l'appello promosso da in Parte_1 quanto inammissibile per le ragioni esposte in atti.
- Nel merito dell'appello avversario respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti, con conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano (tranne le parti rispetto alle quali è stato formulato appello incidentale e di cui di seguito).
- In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n.
581/2024 emessa dal Tribunale di Milano: i) ridurre le somme richieste da controparte nei limiti di € 2.965,73 oltre ad interessi legali (ipotesi 4 della CTU), o del giusto dovuto o ritenuto di giustizia, Parte detraendo l'importo di € 458,42, con condanna di a restituire quanto in
pagina2 di 21 eccedenza pagato da per spontaneo adempimento della sentenza di
CP_1 primo grado, oltre interessi dal dovuto al saldo;
ii) condannare al risarcimento dei danni pari Parte_1 all'importo del costo delle spedizioni che verrà statuito in corso di causa, per non meno di euro 5.000,00 e/o diversa somma da determinarsi anche in via equitativa, Parte dichiarando pertanto che nulla deve a con compensazione di
CP_1 quanto eventualmente dovuto da di cui al punto precedente, con
CP_1 Parte condanna di a pagare la differenza e a restituire quanto pagato da per spontaneo adempimento della sentenza di primo grado, oltre
CP_1 interessi dal dovuto al saldo.
- In ogni caso con rifusione integrale di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per testi richiesta in primo grado sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la verso la fine di marzo 2020 ha deciso di CP_1 acquistare dei dispositivi di protezione COVID per donarli alle Case di
Soggiorno per anziani e alle farmacie della zona che ne erano sprovviste? 2) Vero che, in particolare il sig. per conto della Persona_2
era in contatto con alcuni rappresentanti delle Istituzioni locali CP_1 dell' , con il Direttore della Casa di Riposo di Puos d'Alpago ed alcuni Pt_2 medici della di Belluno che avevano espresso tutti la necessità di Parte_3 reperire le mascherine e tute di protezione? 3) Vero che, nel periodo marzo-aprile 2020 tali dispositivi di protezione erano difficilmente reperibili in Italia a causa dell'emergenza sanitaria covid-19?
4) Vero che, la ha effettuato gli ordini di dispositivi sanitari CP_1
(mascherine e tute protettive) dalla Cina, oggetto delle spedizioni di cui è causa, Parte tramite il corriere con cui intratteneva da oltre 20 anni un rapporto commerciale di collaborazione? Parte
5) Vero che aveva specificato fin dall'inizio a la finalità CP_1 benefica delle spedizioni e l'urgenza di avere la merce?
6) Vero che le Case di Riposo di Longarone e e le farmacie Parte_4 della zona avevano fatto affidamento sulla pronta consegna dei dispositivi sanitari da parte della CP_1 Parte
7) Vero che il servizio di spedizioni prescelto dalla CP_1 garantiva la consegna dall'estero in 3-6 giorni?
8) Vero che la aveva fatto affidamento sul fatto che i tempi di CP_1 consegna venissero rispettati?
9) Vero che, la prassi contrattuale tra le parti e di mercato prevede in ogni caso la consegna in un termine massimo di 7/10 giorni?
10) Vero che nel caso de quo le merci sono state consegnate dopo 22 giorni di calendario (25 marzo 2020 presa in carico – 16 aprile 2020 ultima consegna)?
11) Vero che, la spedizione più grande composta da 14 colli, n. 8639185612, è stata consegnata alla sede della in data 16.04.2020, CP_1 mentre le altre due nn. 6140980521 e 4154713430 in data 14.04.20?
12) Vero che, dalla tracciatura on line del 01.04.20 (doc. 26), la spedizione relativa alle tute protettive (composta da 14 colli) risultava essere stata frazionata ed alcuni colli erano in transito per la Germania? Parte
13) Vero che, ha sollecitato per avere spiegazioni del CP_1 ritardo ma questi rispondeva solo a seguito dell'intervento del legale?
pagina3 di 21 Parte 14) Vero che con mail del 06 e 10 aprile 2020 (doc. 3 e 5), nella persona della sig.ra ammetteva il ritardo delle spedizioni e CP_3 riservava di dare riscontro in merito a un risarcimento?
15) Vero che il gruppo con sedi anche in Slovenia, Croazia e CP_1
Polonia, per esportare i propri prodotti in varie zone del mondo si avvale da Parte molti anni di alla quale fattura circa 250.000 euro all'anno? Parte 16) Vero che il rapporto commerciale con dura da oltre 20 anni ed è sempre stato regolare nei pagamenti?
17) Vero che, su richiesta di il corriere UPS ha fornito un CP_1 preventivo di spesa per servizio analogo a quello oggetto di causa di Euro 4.500 con garanzia di consegna in 3 giorni lavorativi e TNT di Euro 2.100 con consegna in 6/7 giorni lavorativi?
18) Vero che la è una società slovena controllata da CP_4 Parte che intrattiene rapporti commerciali con CP_1
19) Vero che applicando le tariffe di Intesocks doo Slovenia, (che sono leggermente più alte in quanto la classificazione della Cina è di fascia 8 rispetto alla fascia 7 applicata in Italia) il costo per la stessa spedizione oggetto di causa sarebbe stato di circa Euro 3.000/4.000?
20) Vero che la era in possesso esclusivamente del listino CP_1 prodotto sub doc. 15? Parte
21) Vero che per le spedizioni oggetto di causa ha applicato delle tariffe più alte di quelle di cui al listino sub doc. 15? Parte
22) Vero che ha omesso di informare la dei possibili ritardi CP_1 dovuti al sovraccarico di spedizioni internazionali a causa dell'emergenza sanitaria in corso? Parte
23) Vero che ha omesso di informare la società che le CP_1 tariffe per le spedizioni in oggetto sarebbero state maggiori di quelle normalmente applicate tra le parti?
24) Vero che la fattura MIL MIL0002370467 del 31.03.2020 di Euro 260,74
(doc. 3 avversario) riguardava una spedizione avente oggetto dispositivi di sicurezza regalati da un fornitore alla società e destinati al personale? CP_1
25) Vero che, per questo motivo l'opponente ha provveduto al saldo senza prestare attenzione alla tariffa applicata, a maggior ragione considerato che l'importo era esiguo?
26) Vero che la ignorava il contenuto della documentazione CP_1 relativa a tale spedizione?
27) Vero che in due delle tre spedizioni indicate nella fattura MIL 0002431816, precisamente nelle spedizioni di cui alle lettere di vettura n.
6140980521 e n. 4154713430 (doc. 20), i fornitori della merce avevano indicato le dimensioni dei colli?
28) Vero che per quanto riguarda la lettera di vettura n. 863918561, a fronte delle misure dei cartoni comunicate dal fornitore (70x50x30,2 cm) (cfr. Parte doc. 21), il peso volumetrico avrebbe dovuto essere di 295.96 Kg mentre ha applicato il peso volumetrico di 356 Kg? Parte
29) Vero che il listino prezzi import-export che le si rammostra (doc. 28) vi è stato consegnato da una ditta della stessa zona industriale dell' ? Pt_2
Si indicano come testimoni:
- Sigg.: Sindaco del Comune di Tambre d'Alpago; Dott.ssa Testimone_1
direttrice RSA Puos d'Alpago; Dott. Testimone_2 Testimone_3 presso ULSS N. 1 Belluno e Dott. residente a [...], sui capitoli Tes_4 da 1 a 6.
pagina4 di 21 - Sigg.: residente a[...]T; Testimone_5 [...] residente a[...] e residente a [...]
Ponte nelle Alpi (BL), P.zza Arrigo Boito 3F, su tutti i capitoli. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Con rigetto delle conclusioni avversarie anche in via istruttoria”.
pagina5 di 21
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Decidendo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata, ex art. 645 c.p.c., da nei confronti di (di Controparte_1 Parte_1
seguito denominata – per conseguire la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 19280/2020, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'attore opponente il pagamento, a favore di della somma di denaro di euro Parte_1
16.794,62, oltre accessori di legge, a titolo di corrispettivo di prestazioni rese in esecuzione di un contratto di trasporto;
nonché per conseguire, in via riconvenzionale, la condanna del convenuto opposto al risarcimento del danno, quantificato in euro 5.000,00 – con sentenza n. 581/2024, pubblicata il 17 gennaio
2024, il Tribunale di Milano ha disposto nei seguenti termini:
“in accoglimento parziale della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
19280/20, emesso dal Tribunale di Milano;
in accoglimento parziale della domanda avanzata da
[...]
nei confronti di condanna Parte_1 Controparte_1 CP_1
a pagare a l'importo di euro 5.089,74, con
[...] Parte_1
gli interessi specificati in motivazione;
rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
compensa per intero le spese di lite fra le parti;
pone il compenso del CTU a carico di ciascuna parte per metà”.
Per quanto di interesse nel presente giudizio, il giudice di prime cure ha ritenuto, con riferimento ai ritardi lamentati dall'attore opponente, che nel contratto sottoscritto i termini di consegna fossero qualificati come indicativi e che potesse considerarsi fatto notorio, che aveva interessato la generalità dei trasporti e tanto più quelli relativi a dispositivi medici, la crisi dei trasporti mondiali nel periodo dell'emergenza COVID-19; con la conseguenza che non potesse ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento basata sui lamentati ritardi e, di conseguenza, neanche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da Controparte_1
Con riferimento alla quantificazione del corrispettivo, il giudice di prime cure ha argomentato nei seguenti termini:
pagina6 di 21 Parte
“Quanto alla alternativa fra le tariffe proposte da e quelle proposte da
devono essere applicate queste ultime, in quanto la opposta, che si CP_1
vanta creditrice, è onerata della prova della fonte contrattuale del suo diritto e
Parte della previsione nel contratto dei criteri di determinazione del corrispettivo. che avrebbe quindi dovuto provare la sottoposizione a controparte e la sua approvazione delle tariffe da essa invocate, non ha assolto al su onere in quanto
Parte il listino dei noli applicabili secondo il vettore (doc. 2 di non riporta alcuna firma della mittente ed è una semplice affermazione indimostrata della opposta la circostanza che tale listino fosse proprio quello richiamato dal contratto e visibile nel sito del vettore al momento della stipulazione.
Quanto al supplemento carburante, per il medesimo motivo esposto al capoverso precedente, ossia il fatto che la misura di esso risulta non direttamente Parte dal contratto firmato dalla mittente (doc. 1 di , ma da un richiamo a criteri extracontrattuali, di cui non è dimostrata la sottoposizione alla mittente, deve essere esclusa anche tale voce dal nolo dovuto.
Devono invece essere considerati i dati relativi al cosiddetto peso
Parte volumetrico come determinato da in quanto, per un verso, non vi è alcun bisogno di una previsione contrattuale in tal senso per proporzionare il corrispettivo ai dati congiuntamente considerati di peso e volume in quanto è del tutto evidente che l'onerosità della prestazione di trasporto dipenda da tali due Parte elementi, oltre che dalla lunghezza del tragitto, per altro verso soltanto ha messo a disposizione tutti i dati con riguardo alle cose trasportate per effettuare il calcolo dei noli.
Alla luce di quanto sopra, tra le varie ipotesi sviluppate dalla CTU occorre scegliere quella corrispondente alla soluzione data delle questioni giuridiche, ossia la ipotesi numero 2, basata sul peso volumetrico e sulle tariffe invocate dalla opponente, con l'esclusione del supplemento carburante, ossia l'importo di Parte euro 5.089.74, che deve essere riconosciuto a con gli interessi legali dalla esigibilità al saldo”.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 7 marzo 2024, ha Parte_1
proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma.
pagina7 di 21 Tempestivamente costituitasi in giudizio il 4 giugno 2024, ha Controparte_2
puntualmente confutato i motivi del gravame, chiedendone il rigetto;
ha, inoltre, proposto appello incidentale affidato a quattro motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali entro il termine (trenta giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnato con provvedimento emesso dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
CP_
ha, altresì, depositato memoria di replica entro il Controparte_1 successivo termine (quindici giorni prima dell'udienza) assegnato con il medesimo provvedimento.
L'eccezione di inammissibilità proposta da Controparte_1 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale,
[...]
ritenendo che le conclusioni precisate in primo grado da siano Parte_1 incompatibili con l'impugnazione svolta.
Spiega che nel giudizio di primo grado ha chiesto di “respingere Parte_1
l'opposizione per i motivi esposti in atti e/o per ogni motivo che sarà ritenuto di giustizia, confermando il decreto opposto e/o condannando l'opponente al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Secondo la parte appellata quest'ultimo inciso delle conclusioni farebbe intendere l'accettazione dell'eventuale condanna al pagamento di una minor somma ritenuta di giustizia dal giudice.
Il motivo è privo di pregio, ove si consideri che la domanda alternativa di condanna dell'opponente “al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia” non può implicare accettazione del minor credito liquidato dal giudice di primo grado in presenza di errori, lamentati da compiuti dal giudice Parte_1
di prime cure nella determinazione di quel minor credito.
L'appello principale di Parte_1
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante principale si duole dell'erronea applicazione delle tariffe previste nel listino prodotto da CP_1
[...]
Afferma che, mal interpretando le prove documentali e le stesse indicazioni del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di prime cure ha ritenuto di non pagina8 di 21 applicare le tariffe che il medesimo ausiliare del giudice aveva stimato preferibili da considerare.
Ricorda che in base all'art.
9.2 del contratto quadro stipulato dalle parti “il Parte cliente accetta espressamente che, laddove vengono commissionate a tipologie di spedizioni/servizi il cui prezzo non sia espressamente indicato Parte nell'allegato tariffario con al cliente stesso verrà fatturato il costo pieno della spedizione, così come calcolabile sul sito internet www.dhl.it”.
Afferma che non è mittente delle spedizioni oggetto di Controparte_1
causa, come più volte erroneamente la definisce il giudice di prime cure, ma destinatario di spedizioni provenienti dalla Cina.
Evidenzia che tale parte ha invocato l'applicazione di listini per un servizio export, quale è quello previsto dal contratto quadro, producendo dei vecchi listini non sottoscritto;
mentre ha invocato l'applicazione dei listini per un Parte_1 servizio import, come previsto dall'art.
9.2 del contratto sottoscritto dalle parti e come già applicato a in precedenti documentate spedizioni. Controparte_1
Spiega che sia il listino prodotto da sia quello prodotto da Controparte_1 non sono sottoscritti;
che l'unico listino sottoscritto è quello allegato al Parte_1
contratto quadro, applicabile per un servizio export;
che, seguendo il non corretto ragionamento del giudice di prime cure, si sarebbe dovuto applicare il listino allegato al contratto, espressamente firmato da Controparte_1
Aggiunge che le parti hanno concordato sull'utilizzo del documento n. 15 prodotto da attore opponente e del documento n. 2 prodotto da al fine Parte_1
di fornire al giudice il conteggio chiesto nelle diverse ipotesi di calcolo.
Evidenzia che non ha mai contestato che il listino prodotto Controparte_1
da fosse proprio quello richiamato dal contratto e visibile nel sito del Parte_1
vettore al momento della stipulazione, ma ha, altresì, espressamente concordato sul suo utilizzo in sede di operazioni peritali;
che, dunque, non era Parte_1
onerata di provare un fatto pacifico, che ha comunque assunto un valore di dato certo nella espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Spiega che aveva tutti gli elementi per verificare il costo di Controparte_1 un servizio import il cui prezzo non era elencato nell'allegato tariffario, ma era facilmente ricavabile dal sito internet di Parte_1
L'appellante principale chiede, quindi, che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza venga riformata tenendo conto della tariffa prevista per un pagina9 di 21 servizio import, così come previsto nel listino applicabile di cui al documento n. 2 prodotto da e come ritenuto preferibile dal consulente tecnico Parte_1
d'ufficio.
Con un secondo motivo di gravame si duole dell'erronea Parte_1
esclusione del supplemento carburante dalla tariffa applicabile.
Afferma che il giudice non ha valutato correttamente le risultanze documentali.
Spiega che il supplemento carburante è espressamente previsto alla pagina 7 del contratto quadro firmato da con la conseguenza che, Controparte_1
contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, la sua determinazione si basa su criteri contrattuali.
Aggiunge che l'applicazione del supplemento carburante non necessita di una specifica previsione contrattuale, costituendo un fatto notorio nel trasporto aereo.
Con un terzo e ultimo motivo di appello si duole dell'erronea Parte_1
liquidazione degli interessi legali, anziché degli interessi moratori.
Lamenta che, senza motivazione alcuna, il giudice di prime cure abbia disposto l'applicazione degli interessi legali, in luogo di quelli moratori previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, peraltro liquidati nel decreto ingiuntivo opposto e previsti anche nel contratto sottoscritto dalle parti.
L'appello incidentale di Controparte_1
Con un primo motivo di appello deduce l'erronea Controparte_1
applicazione e determinazione della conversione peso volume.
Censura, quindi, il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha argomentato nei seguenti termini:
“Devono invece essere considerati i dati relativi al cosiddetto peso Parte volumetrico come determinato da in quanto, per un verso, non vi è alcun bisogno di una previsione contrattuale in tal senso per proporzionare il corrispettivo ai dati congiuntamente considerati di peso e volume in quanto è del tutto evidente che l'onerosità della prestazione di trasporto dipenda da tali due Parte elementi, oltre che dalla lunghezza del tragitto, per altro verso, soltanto ha
pagina10 di 21 messo a disposizione tutti i dati con riguardo alle cose trasportate per effettuare il calcolo dei noli” (p. 3, sesto capoverso, sentenza gravata).
L'appellante incidentale afferma che, al pari degli altri elementi contrattuali
(tariffe, supplemento carburante), anche la trasformazione peso volume andava concordata e comunicata al cliente;
che, diversamente da quanto ha ritenuto il giudice di prime cure, i dati delle spedizioni erano stati precisati dai fornitori della merce.
Precisa, a quest'ultimo riguardo, che in due delle tre spedizioni indicate nella fattura MIL 0002431816 (lettere di vettura n. 6140980521 e n. 4154713430)
i fornitori avevano espressamente menzionato le dimensioni dei colli;
che, quanto alla lettera di vettura n. 863918561, il peso volumetrico è stato calcolato in modo errato, perché a fronte delle misure dei cartoni comunicate dal fornitore
(70x50x30,2 cm), il peso volumetrico avrebbe dovuto essere di 295.96 kg e non di
Parte 356 kg, come indicato da
Ritiene, quindi, che, in virtù del consolidato rapporto contrattuale, non si sarebbe dovuta applicare la maggiorazione per il peso volumetrico.
Afferma, pertanto, che il giudice avrebbe dovuto applicare l'ipotesi di calcolo n. 4 indicata nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, basata sul peso dichiarato dal mittente e sulle tariffe contrattuali di cui al documento n. 15 prodotto da Controparte_1
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante incidentale si duole del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per ritardo nella consegna della merce. ricorda che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo era Controparte_1 stato eccepito l'inadempimento di in ordine ai tempi di consegna e alle Parte_1
reticenti informazioni sullo stato delle spedizioni, evidenziando che il vettore era a conoscenza della necessità di di ricevere la merce con urgenza, Controparte_1
dato che si trattava di materiale sanitario (mascherine e tute protettive) da destinare alle URS locali, che ne avevano estremo bisogno.
Afferma che vi è prova documentale del fatto che la consegna, garantita da come da prassi, in 3-6 giorni lavorativi, è stata effettuata dopo oltre Parte_1
venti giorni (25 marzo 2020 e 14-16 marzo 2020).
pagina11 di 21 Censura, quindi, il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto, quanto ai ritardi lamentati dall'attore opponente, che “nel documento Parte contrattuale da essa firmato (doc. 1 di i termini di consegna sono qualificati come indicativi, conformemente del resto alla ragionevole prassi del settore dei trasporti, in quanto i tempi di consegna dipendono da numerose variabili la maggior parte delle quali non dipendenti dal vettore, il quale, quando si impegna a garantire termini perentori, chiede uno specifico supplemento.
Inoltre, si può considerare fatto notorio, che ha interessato la generalità dei trasporti e tanto più quelli relativi a dispositivi medici, la crisi dei trasporti
Parte mondiali, nel periodo dell'emergenza COVID, così che la risposta di in data
6 aprile 2020 (doc. 3 della opponente), che rappresenta il dato di fatto in esame,
a riscontro della lamentela del mittente sul ritardo del 3 aprile precedente (doc.
n. 2 della opponente), è del tutto ragionevole ed attendibile” (p. 2, ultimo capoverso della sentenza gravata).
Secondo l'appellante incidentale la censurata decisione non è condivisibile perché il ritardo si è protratto oltre un ragionevole tempo e oltre la normale tolleranza;
perché, se la crisi dei trasporti mondiale era notoria, a maggior ragione avrebbe dovuto informare la cliente dei problemi nel rispettare i Parte_1
normali tempi di consegna, cosa che non è stata fatta, nemmeno a seguito delle richieste inoltrate via mail sullo stato delle spedizioni;
perché con mail del 10 aprile 2020 ha ammesso il disservizio “non all'altezza delle aspettative Parte_1 della vostra assistita”, con riserva di “un eventuale risarcimento non appena le consegne andranno a buon fine”.
Afferma che il giudice di prime cure non ha tenuto in debita considerazione le predette circostanze, che avrebbero dovuto indurlo ad accogliere l'eccezione di inadempimento e, quindi, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, nella misura di euro 5.000,00 o nella diversa misura accertata in giudizio.
Con un terzo motivo di impugnazione l'appellante incidentale censura la pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite.
Con un quarto e ultimo motivo di impugnazione l'appellante incidentale si duole della mancata detrazione dell'importo di euro 458,42 dal calcolo del dovuto.
pagina12 di 21 Evidenzia che il 15 settembre 2020 ha eseguito un bonifico Controparte_1
di euro 458,82 a titolo di pagamento della fattura n. MIL 0002505681 del 31 maggio 2020 e che tale circostanza è pacifica, tanto che anche la controparte ne dà atto a pagina 2 della relazione di notifica del decreto ingiuntivo.
L'esame dei gravami.
Premessa l'esaustività dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, va rilevato che, in ordine di priorità logica, deve essere esaminato il primo motivo dell'appello principale.
Il motivo merita accoglimento.
Il documento n. 2 prodotto da è l'unico documento che regola le Parte_1
tariffe per il servizio import, quale quello oggetto di causa. non ha contestato che il detto documento n. 2 contenesse le Controparte_1 tariffe in vigore all'epoca di stipula del contratto quadro concluso dalle parti, ma si è limitata ad eccepire di non esserne a conoscenza.
La mancata effettiva conoscenza di tali tariffe da parte di Controparte_1 non ne esclude l'applicabilità, ove si consideri che in base all'art.
9.2 del contratto quadro concluso dalle parti (doc. n. 1, fascicolo di primo grado di “il Parte_1
Parte cliente accetta espressamente che, laddove vengono commissionate a tipologie di spedizioni/servizi il cui prezzo non sia espressamente indicato
Parte nell'allegato tariffario con al cliente stesso verrà fatturato il costo pieno della spedizione, così come calcolabile sul sito internet www.dhl.it”.
Considerato che nel caso in esame il listino delle tariffe allegato al contratto concluso dalle parti (listino sottoscritto da si applica al servizio Controparte_1
export, mentre nel caso in esame ha usufruito di un servizio di Controparte_1
trasporto import (dalla Cina), non è corretto applicare il listino prodotto da come ha, invece, ritenuto di fare il giudice di prime cure. Controparte_1
Al servizio di trasporto oggetto di causa devono trovare applicazione le tariffe previste nel citato documento n. 2 prodotto da che, non solo Parte_1
deve ritenersi riferito alle tariffe in vigore all'epoca di conclusione del contratto quadro dedotto in giudizio (per non essere tale circostanza stata specificamente contestata da , ma contiene tariffe che erano, peraltro, conoscibili Controparte_1
dal contraente consultando il sito internet www.dhl.it, come previsto dal citato art.
9.2 del contratto concluso dalle parti;
clausola contrattuale espressamente accettata con specifica e separata sottoscrizione.
pagina13 di 21 In accoglimento del motivo in esame, nella determinazione del costo del servizio di trasporto oggetto di causa deve farsi applicazione delle tariffe previste per un servizio import, così come previsto nel listino applicabile di cui al documento n. 2 prodotto da e come correttamente ritenuto proferibile Parte_1 dal consulente tecnico d'ufficio.
Quanto al secondo motivo dell'appello principale, concernente l'erronea esclusione del supplemento carburante, ne va evidenziato il fondamento.
Il supplemento carburante è espressamente previsto alla pagina 7 del contratto quadro firmato da (doc. n. 1, fascicolo di primo grado di Controparte_1
, con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto nella Parte_1
sentenza gravata, la sua determinazione si basa su criteri contrattuali.
Nella determinazione del corrispettivo spettante a deve, quindi, Parte_1
tenersi conto anche di tale supplemento.
In ordine logico va esaminato il primo motivo dell'appello incidentale.
Il motivo non può essere accolto.
Il giudice di prime cure ha correttamente fatto applicazione dei dati relativi al c.d. peso volumetrico con motivazione ampia ed esaustiva, che deve essere condivisa.
Si aggiunga che l'applicazione del peso volumetrico è prevista nel contratto e nelle condizioni generali di trasporto (doc. n. 5, fascicolo di primo grado di
. Parte_1
E' bene evidenziare che all'art. 2 (rubricato “Condizioni generali di trasporto”) del contratto quadro concluso dalle parti (doc. n. 1, fascicolo di primo grado di è previsto che “Il Cliente dichiara di aver ricevuto, Parte_1
Parte conosciuto ed accettato per relationem le condizioni a cui effettua il trasporto, così come riportate nel documento “Condizioni Generali di trasporto”
(omissis) disponibile sul sito www.dhl.it (il “sito”). Copia delle Condizioni potrà essere inviata al Cliente, previa sua espressa richiesta”.
Con la sottoscrizione del contratto quadro e la specifica approvazione scritta anche del richiamato art. 2, ha, quindi, accettato le condizioni Controparte_1
generali di trasporto (doc. n. 5, fascicolo di primo grado di . Parte_1
pagina14 di 21 Contrariamente all'assunto dell'appellante incidentale, i fornitori, mittenti delle merci per cui è causa, non hanno indicato le dimensioni dei colli.
I documenti invocati dall'appellante incidentale non contengono alcuna indicazione delle dimensioni dei colli (doc. nn. 20 e 21 del suo fascicolo di primo grado) e presentano delle annotazioni manoscritte, le quali non provano l'errore nel calcolo del peso volumetrico.
Le uniche dimensioni dei colli oggetto di causa sono quelle calcolate da la quale ha rideterminato il peso dei colli, come previsto dal contratto, Parte_1
dalle condizioni generali di trasporto e come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
Va, quindi, confermata la sentenza gravata nella parte in cui ha fatto applicazione dei dati relativi al c.d. peso volumetrico come determinato da
[...]
Pt_1
In ragione dell'accoglimento dei primi due motivi del gravame principale e del rigetto del primo motivo dell'appello incidentale, in riforma della gravata sentenza, il corrispettivo per il servizio di trasporto spettante a deve Parte_1 essere determinato, sulla base dei calcoli effettuati dal consulente tecnico d'ufficio nella c.d. ipotesi 1, in euro 16.737,99 (cfr. p. 21 della relazione del consulente d'ufficio, dott.ssa .) Persona_3
Segue in ordine logico l'esame del quarto e ultimo motivo dell'appello incidentale.
Il motivo merita accoglimento.
Risulta provato (e, peraltro, evidenziato anche nella relazione del consulente tecnico d'ufficio a pagina 21) che il 15 settembre 2020 ha pagato Controparte_1
l'importo di euro 458,42, imputandolo alla fattura del 31 maggio 2020 (doc. n. 14, fascicolo di primo grado di . Controparte_1
Erroneamente, di tale pagamento il giudice di prime cure non ha tenuto conto nell'accertamento del credito spettante a Parte_1
In accoglimento del motivo in esame, dal corrispettivo del servizio di trasporto, quale in precedenza accertato, deve essere detratta la somma di denaro di euro 458,42; con la conseguenza che il corrispettivo da pagare a Parte_1
deve essere accertato nella misura di euro 16.279,57 (euro 16.737,99 meno euro
458,42).
pagina15 di 21 Segue l'esame del terzo e ultimo motivo dell'appello principale, concernente la pronuncia sugli interessi.
Il motivo è fondato.
Come anche affermato in motivazione da Cass., S.U., n. 26496 del 2020
(richiamando il principio affermato da Cass. n. 28151 del 2019), la transazione commerciale, "in assenza di espresse limitazioni, deve essere intesa come ricomprendente tutte le prestazioni di servizio", e tra queste non possono non includersi anche quelle offerte dall'agente in favore del preponente, tramite l'attività di promozione del prodotto assicurativo favorita dall'attività di intermediazione svolta dall'agente.
Ritenuto che la nuova normativa non possa applicarsi alle obbligazioni pecuniarie aventi fonte non contrattuale (come le obbligazioni derivanti da fatto illecito, promessa unilaterale, gestione d'affari, pagamento dell'indebito e arricchimento senza causa), ciò che rileva è che il pagamento venga effettuato nel contesto di una "transazione commerciale", caratterizzata quest'ultima dalla presenza di prestazioni consistenti - anche non esclusivamente, purchè prevalentemente - nella consegna di merci o nella prestazione di servizi. Il termine transazione commerciale - usato evidentemente in senso diverso dalla nozione tecnica di transazione di cui agli artt. 1965 c.c. e segg. non introduce un nuovo tipo contrattuale, ma indica soltanto l'ambito di applicazione della disciplina, ovvero riassume il genus dei contratti ai quali quest'ultima si applica.
Ne consegue che la disciplina de qua, come sottolineato in dottrina, trova dunque applicazione non soltanto a contratti tipici come la compravendita,
l'appalto (quantomeno, di servizi), ma anche a tutti quei contratti tipici quali la somministrazione, il contratto d'opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l'agenzia, ed a quei contratti atipici, caratterizzati, appunto, dalla presenza di prestazioni di dare o di facere, come la concessione di vendita, il franchising, l'engineering, l'outsourcing, il catering, i contratti di pubblicità, la sponsorizzazione.
Nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 31 marzo 2022, n. 10528 è stato ribadito che: “la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da
pagina16 di 21 soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo. Posta tale definizione, è evidente che anche il contratto di agenzia rientri nella nozione di transazione commerciale suscettibile di esser ricondotta nella disciplina di cui al
D.Lgs. n. 231 del 2022, come peraltro confermato anche dal D.Lgs. n. 209 del
2005, art. 116 che, in relazione alla categoria degli intermediari assicurativi, a seguito dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari, prevede la possibilità di operare in regime di stabilimento e di libera prestazione i servizi, ravvisando quindi lo svolgimento di un'attività che è riconducibile alla nozione della prestazione di servizi di matrice comunitaria. Depone in tal senso anche la decisione a Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 26746/2007) che in relazione all'art. 5 del Regolamento Ce del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre
2000, nella materia contrattuale, ancorchè ai fini dell'individuazione della giurisdizione, ha ritenuto che anche il contratto di agenzia rientri nella nozione di contratti di prestazione di servizi”.
In quest'ordine di principi, nel caso in esame il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo n.
231 del 2002.
In accoglimento del motivo in esame e in riforma della sentenza gravata, sul credito spettante a vanno, dunque, applicati gli interessi di cui all'art. 5 Parte_1
del decreto legislativo n. 231 del 2002 dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture (art. 4 del detto decreto legislativo) e sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza gravata, Controparte_1
deve essere condannata a corrispondere a la somma di denaro di euro Parte_1
16.279,57, aumentata di interessi nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture azionate in via monitoria e sino all'effettivo soddisfo.
Va, infine, esaminato il secondo motivo dell'appello incidentale, concernente la pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da ritardo nella consegna.
Il motivo non può essere accolto, per l'assorbente ragione che non sussiste alcuna prova dei danni, patrimoniale e non patrimoniale (per lesione dell'immagine), richiesti da ove si consideri che la stessa Controparte_1
ha allegato di aver effettuato l'acquisto dei presidi medici Controparte_1
pagina17 di 21 (mascherine e tute protettive) oggetto del trasporto, non per fini commerciali, ma per donarli alle RSU, cioè alle residenze per le persone anziane e che la merce trasportata è stata accettata, sicché deve ritenersi che la merce avesse ancora una sua utilità.
Va, quindi, confermata la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale, sia pure con diversa motivazione.
Il terzo motivo dell'appello incidentale – concernente la censura della pronuncia sulle spese processuali - è assorbito dall'accoglimento dell'appello principale.
A quest'ultimo riguardo va, invero, fatta applicazione del principio di diritto secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n.
1775 del 2017; Cass. n. 14916 del 2020).
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Nel caso in esame, a seguito della definizione del giudizio di appello muta l'esito della lite, poiché è soccombente, risultando debitrice di Controparte_1
per un importo di poco ridotto rispetto a quello oggetto del decreto Parte_1
pagina18 di 21 ingiuntivo e avendo visto rigettata la propria domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. deve essere, dunque, condannata a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di ambo i gradi di giudizio, oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , dal giudice di prime cure, nella Persona_3
misura effettivamente anticipata da Parte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente giudizio e dimezzato, per il presente grado, il compenso per la fase decisionale, in ragione del deposito, da parte di della sola comparsa conclusionale), in base ai parametri Parte_1
medi e considerato il valore della causa.
Il valore del giudizio di primo grado è pari al credito accertato nel presente giudizio (di euro 16.737,99).
Il valore del presente giudizio è pari al valore del maggior credito accertato rispetto a quello (pari a euro 5.089,74 in linea capitale) oggetto della pronuncia di pagina19 di 21 condanna contenuta nella sentenza riformata. E', dunque, ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1
per la riforma della sentenza n. 581/2024, pubblicata il 17 Controparte_1
gennaio 2024 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 5136/2021 r.g.;
RIGETTA
L'appello incidentale proposto da Controparte_1 per l'effetto,
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere a in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, la somma di denaro di euro 16.279,57, aumentata di interessi nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture azionate in via monitoria e sino all'effettivo soddisfo;
CONFERMA
Nel resto la sentenza impugnata;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rimborsare a in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, le spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge;
nonché le spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.010,50 per compensi, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre i detti accessori di legge;
oltre al compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , Persona_3
dal giudice di prime cure, nella misura effettivamente anticipata da
[...]
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella
pagina20 di 21 Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina21 di 21