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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 1547/2022 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Dott. A.I. Natali
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1547/2022 del Ruolo Generale promossa
D A
ING. (C.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LE) il 13.12.1981 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana BARBUTO (C.f. ) unitamente all'Avv. Carmela Maria C.F._2
RUSSO (C.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in C.F._3
Brindisi alla Via Saponea 57, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: PEC: Email_1
FAX: 0831-1629558 Email_2
OPPONENTE
CONTRO
, subentrata a titolo universale nei rapporti Controparte_1 giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , in persona di Controparte_2
, procuratore speciale, nella sua qualità di Responsabile del Contenzioso Controparte_3
dell' , corrente in Roma alla via Giuseppe Grezar n. CP_4 Controparte_1
14, P.I.: rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Greco de Pascalis, nel cui P.IVA_1 studio in Lecce alla Piazza Mazzini n. 56 è elettivamente domiciliata;
PEC:
Fax: 0832309120; C.F. Email_3
C.F._4
OPPOSTA
di Brindisi, in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, corrente in Brindisi alla Piazza
Della Vittoria n. 1
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. del 6.05.2022 ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappr.te per chiedere di: ritenere e dichiarare la
[...] responsabilità di o ogni altro ente per aver proceduto ad Controparte_6
1
esecuzione forzata, attesa la preventiva sospensione del titolo;
condannare l'
[...]
o ogni altro ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_7 tutti subiti e subendi dal ricorrente, quantificabili in € 4.376,00 o nella diversa misura che il
Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
condannare l' OP
, ogni altro ente responsabile, ex art. 96 c.p.c. per la proposizione della lite
[...] temeraria;
il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio. In data
11.07.2022 si costituiva in giudizio l' con richiesta di Controparte_1 integrazione del contraddittorio e chiamata in causa di terzo subordinata. L'opposta chiedeva: CP_ preliminarmente, integrare il contraddittorio nei confronti di o in subordine rinviare la prima udienza al fine di consentire alla deducente a Controparte_1 chiamare in causa dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla validità CP_5 del pignoramento avendo quest'ultimo avuto esito negativo;
nel merito, dichiarare inammissibili, improponibili e gradatamente rigettare tutte le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto;
in caso di accoglimento della domanda per motivi imputabili CP_ all'Ente creditore, condannare a manlevare da tutte Controparte_1 le spese sostenute o che dovrà sostenere, anche processuali, in conseguenza della sentenza emananda;
con vittoria di spese e competenze di rito, oltre 15% e c.p.a.
L' con atto di chiamata in causa del terzo correttamente Controparte_1 notificato in data 24.05.2023 citava a comparire all'udienza del 14.12.2023 dinnanzi a questo
Giudice l' che rimaneva contumace. CP_5
La causa veniva istruita in via documentale e il Giudice la introitava per la decisione all'udienza dell'11.02.2025 senza concedere i termini di cui all'art. 192 cpc.
A seguito dell'operato illegittimo dell'opposta, l'opponente si determinava ad iscrivere a ruolo la procedura esecutiva che assumeva R.G.E. n. 1143/2019 presso questo Tribunale per chiedere la sospensione della procedura esecutiva e il risarcimento dei danni.
Il Giudice dell'Esecuzione in data 4.4.2022 disponeva la sospensione dell'esecuzione e fissava il termine di 30 giorni per la riassunzione del processo nel merito che veniva tempestivamente riassunto in data 6.05.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è meritevole di accoglimento in ordine ai motivi che di seguito si espongono.
Parte opposta eccepiva la cessata materia del contendere, considerato che il pignoramento aveva avuto esito negativo. Tuttavia, questo Giudice osserva come il solo esito negativo del pignoramento non sia sufficiente ad affermare la cessata materia del contendere. Invero, come noto, l'atto di pignoramento nella fisiologia della procedura esecutiva, viene notificato a prescindere dall'esito in termini di capienza o meno della sfera patrimoniale, attinta dal vincolo.
Passando, quindi, alla disamina del merito della vicenda, occorre considerare che l'esecutività dell'avviso di addebito veniva sospeso dal Giudice del Lavoro in data 18.04.2019.
2
L'opponente aveva cura di notificare, a mani del sig. , dipendente il Persona_1 CP_5 ricorso e il decreto in data 17.05.2019.
Orbene, la notifica de qua è da ritenersi da sola sufficiente quale modalità di partecipazione conoscitiva, dal momento che avrebbe dovuto essere l ad informare il concessionario CP_5 dell'intervenuto provvedimento di sospensione dell'avviso di addebito.
Ne consegue che l'espropriazione forzata mobiliare nei confronti dell'opponente non avrebbe dovuto essere avviata.
Al contrario, l' erroneamente notificava in data Controparte_7
24.07.2019 atto di pignoramento presso terzi.
Acclarata l'illiceità dell'operato dell' , dal momento che essa Controparte_7 avviava la procedura di espropriazione mobiliare senza idoneo titolo esecutivo, occorre, tuttavia, rilevare che tale illiceità non e' da attribuire, giuridicamente, alla stessa.
Considerato che l'opponente provvedeva a notiziare l' della sospensione CP_5 dell'esecutività dell'avviso di addebito, con modalità idonee ad assicurare il valore della legale conoscenza, l'ente previdenziale avrebbe dovuto farsi carico di informare l' CP_1 dell'intervenuto provvedimento del Giudice del Lavoro. Invece, l' comunicava
[...] CP_5 la sospensione al concessionario solo con flusso del 29.08.2019, quando ormai l'atto di pignoramento era stato notificato. Ne deriva che la concessionaria non e' stata, tempestivamente, informata del provvedimento giudiziale di sospensione dell'avviso di addebito.
Tale ultima considerazione risulta dirimente per decidere in merito alla richiesta del risarcimento ex art 96 c.p.c. avanzata dall'opponente nei confronti dell'opposta.
Invero, l' , in quanto concessionaria, interviene solo nella Controparte_1 fase di esecuzione. L'unico soggetto legittimato a rispondere della sospensione e, quindi, trasmissione dei ruoli è unicamente l' cui deve attribuirsi la responsabilità di aver CP_5 determinato, a causa del suo ritardo nell'informare la concessionaria, l'avvio di una procedura esecutiva che non avrebbe dovuto iniziare. Il comportamento sanzionato dall'art. 96 cpc si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, abusando, dunque, del diritto di azione. Nel caso di specie, la concessionaria opposta non aveva la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa, poiché non gli era stato ancora notificato il provvedimento di sospensione del Giudice del Lavoro.
Pertanto, la richiesta dell'opponente di condanna dell' ex Controparte_7 art 96 c.p.c. deve essere rigettata.
Le medesime considerazioni, in termini di difetto di titolarità attiva del rapporto obbligatorio, sono estendibili in relazione alla richiesta del risarcimento del danno all'immagine dell'opponente.
3
Dunque, deve ritenersi accertata la responsabilità dell' per aver determinato, con il CP_5 suo ritardo nella comunicazione all l'inizio della procedura di Controparte_1 esecuzione forzata, nonostante la previa sospensione (e comunicazione) del titolo esecutivo.
Deve rigettarsi, invece, l'opposizione con riguardo alle domande di risarcimento del danno e di condanna dell' . Controparte_1
Alla luce del parziale accoglimento della presente opposizione, questo Giudice ritiene che le spese di lite debbano essere compensate tra l'istante e e poste, invece, a carico CP_1 dell' CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. A. I. Natali, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. accoglie in parte qua la proposta opposizione;
2. rigetta le residue domande dell'opponente relative alla richiesta di risarcimento del danno e di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3. compensa le spese di lite tra l'istante e l' convenuta;
CP_1
4. condanna parte reclamante alla rifusione in favore della parte opponente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Brindisi, in data 27/3/2025
Il Giudice
Dott. A.I. NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
4
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice Dott. A.I. Natali
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1547/2022 del Ruolo Generale promossa
D A
ING. (C.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(LE) il 13.12.1981 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana BARBUTO (C.f. ) unitamente all'Avv. Carmela Maria C.F._2
RUSSO (C.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in C.F._3
Brindisi alla Via Saponea 57, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: PEC: Email_1
FAX: 0831-1629558 Email_2
OPPONENTE
CONTRO
, subentrata a titolo universale nei rapporti Controparte_1 giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del , in persona di Controparte_2
, procuratore speciale, nella sua qualità di Responsabile del Contenzioso Controparte_3
dell' , corrente in Roma alla via Giuseppe Grezar n. CP_4 Controparte_1
14, P.I.: rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Greco de Pascalis, nel cui P.IVA_1 studio in Lecce alla Piazza Mazzini n. 56 è elettivamente domiciliata;
PEC:
Fax: 0832309120; C.F. Email_3
C.F._4
OPPOSTA
di Brindisi, in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, corrente in Brindisi alla Piazza
Della Vittoria n. 1
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. del 6.05.2022 ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappr.te per chiedere di: ritenere e dichiarare la
[...] responsabilità di o ogni altro ente per aver proceduto ad Controparte_6
1
esecuzione forzata, attesa la preventiva sospensione del titolo;
condannare l'
[...]
o ogni altro ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_7 tutti subiti e subendi dal ricorrente, quantificabili in € 4.376,00 o nella diversa misura che il
Giudice riterrà di giustizia, anche in via equitativa;
condannare l' OP
, ogni altro ente responsabile, ex art. 96 c.p.c. per la proposizione della lite
[...] temeraria;
il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio. In data
11.07.2022 si costituiva in giudizio l' con richiesta di Controparte_1 integrazione del contraddittorio e chiamata in causa di terzo subordinata. L'opposta chiedeva: CP_ preliminarmente, integrare il contraddittorio nei confronti di o in subordine rinviare la prima udienza al fine di consentire alla deducente a Controparte_1 chiamare in causa dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla validità CP_5 del pignoramento avendo quest'ultimo avuto esito negativo;
nel merito, dichiarare inammissibili, improponibili e gradatamente rigettare tutte le domande avverse perché infondate in fatto e in diritto;
in caso di accoglimento della domanda per motivi imputabili CP_ all'Ente creditore, condannare a manlevare da tutte Controparte_1 le spese sostenute o che dovrà sostenere, anche processuali, in conseguenza della sentenza emananda;
con vittoria di spese e competenze di rito, oltre 15% e c.p.a.
L' con atto di chiamata in causa del terzo correttamente Controparte_1 notificato in data 24.05.2023 citava a comparire all'udienza del 14.12.2023 dinnanzi a questo
Giudice l' che rimaneva contumace. CP_5
La causa veniva istruita in via documentale e il Giudice la introitava per la decisione all'udienza dell'11.02.2025 senza concedere i termini di cui all'art. 192 cpc.
A seguito dell'operato illegittimo dell'opposta, l'opponente si determinava ad iscrivere a ruolo la procedura esecutiva che assumeva R.G.E. n. 1143/2019 presso questo Tribunale per chiedere la sospensione della procedura esecutiva e il risarcimento dei danni.
Il Giudice dell'Esecuzione in data 4.4.2022 disponeva la sospensione dell'esecuzione e fissava il termine di 30 giorni per la riassunzione del processo nel merito che veniva tempestivamente riassunto in data 6.05.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è meritevole di accoglimento in ordine ai motivi che di seguito si espongono.
Parte opposta eccepiva la cessata materia del contendere, considerato che il pignoramento aveva avuto esito negativo. Tuttavia, questo Giudice osserva come il solo esito negativo del pignoramento non sia sufficiente ad affermare la cessata materia del contendere. Invero, come noto, l'atto di pignoramento nella fisiologia della procedura esecutiva, viene notificato a prescindere dall'esito in termini di capienza o meno della sfera patrimoniale, attinta dal vincolo.
Passando, quindi, alla disamina del merito della vicenda, occorre considerare che l'esecutività dell'avviso di addebito veniva sospeso dal Giudice del Lavoro in data 18.04.2019.
2
L'opponente aveva cura di notificare, a mani del sig. , dipendente il Persona_1 CP_5 ricorso e il decreto in data 17.05.2019.
Orbene, la notifica de qua è da ritenersi da sola sufficiente quale modalità di partecipazione conoscitiva, dal momento che avrebbe dovuto essere l ad informare il concessionario CP_5 dell'intervenuto provvedimento di sospensione dell'avviso di addebito.
Ne consegue che l'espropriazione forzata mobiliare nei confronti dell'opponente non avrebbe dovuto essere avviata.
Al contrario, l' erroneamente notificava in data Controparte_7
24.07.2019 atto di pignoramento presso terzi.
Acclarata l'illiceità dell'operato dell' , dal momento che essa Controparte_7 avviava la procedura di espropriazione mobiliare senza idoneo titolo esecutivo, occorre, tuttavia, rilevare che tale illiceità non e' da attribuire, giuridicamente, alla stessa.
Considerato che l'opponente provvedeva a notiziare l' della sospensione CP_5 dell'esecutività dell'avviso di addebito, con modalità idonee ad assicurare il valore della legale conoscenza, l'ente previdenziale avrebbe dovuto farsi carico di informare l' CP_1 dell'intervenuto provvedimento del Giudice del Lavoro. Invece, l' comunicava
[...] CP_5 la sospensione al concessionario solo con flusso del 29.08.2019, quando ormai l'atto di pignoramento era stato notificato. Ne deriva che la concessionaria non e' stata, tempestivamente, informata del provvedimento giudiziale di sospensione dell'avviso di addebito.
Tale ultima considerazione risulta dirimente per decidere in merito alla richiesta del risarcimento ex art 96 c.p.c. avanzata dall'opponente nei confronti dell'opposta.
Invero, l' , in quanto concessionaria, interviene solo nella Controparte_1 fase di esecuzione. L'unico soggetto legittimato a rispondere della sospensione e, quindi, trasmissione dei ruoli è unicamente l' cui deve attribuirsi la responsabilità di aver CP_5 determinato, a causa del suo ritardo nell'informare la concessionaria, l'avvio di una procedura esecutiva che non avrebbe dovuto iniziare. Il comportamento sanzionato dall'art. 96 cpc si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, abusando, dunque, del diritto di azione. Nel caso di specie, la concessionaria opposta non aveva la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa, poiché non gli era stato ancora notificato il provvedimento di sospensione del Giudice del Lavoro.
Pertanto, la richiesta dell'opponente di condanna dell' ex Controparte_7 art 96 c.p.c. deve essere rigettata.
Le medesime considerazioni, in termini di difetto di titolarità attiva del rapporto obbligatorio, sono estendibili in relazione alla richiesta del risarcimento del danno all'immagine dell'opponente.
3
Dunque, deve ritenersi accertata la responsabilità dell' per aver determinato, con il CP_5 suo ritardo nella comunicazione all l'inizio della procedura di Controparte_1 esecuzione forzata, nonostante la previa sospensione (e comunicazione) del titolo esecutivo.
Deve rigettarsi, invece, l'opposizione con riguardo alle domande di risarcimento del danno e di condanna dell' . Controparte_1
Alla luce del parziale accoglimento della presente opposizione, questo Giudice ritiene che le spese di lite debbano essere compensate tra l'istante e e poste, invece, a carico CP_1 dell' CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. A. I. Natali, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. accoglie in parte qua la proposta opposizione;
2. rigetta le residue domande dell'opponente relative alla richiesta di risarcimento del danno e di condanna ex art. 96 c.p.c.;
3. compensa le spese di lite tra l'istante e l' convenuta;
CP_1
4. condanna parte reclamante alla rifusione in favore della parte opponente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Brindisi, in data 27/3/2025
Il Giudice
Dott. A.I. NATALI
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
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