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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 15 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
T R A
e , in qualità di eredi di , parti Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentate e difese come in atti dall'Avv. Gabriella Lauretta, elettivamente domiciliate in
Trecase, alla via Vesuvio, n, 53;
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi CP_1
Anziano, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Salerno, alla via
A. De Leo, n. 12;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza 922/2021 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 08.01.2020 , dante causa delle odierne appellanti, Persona_1 deduceva di aver lavorato alle dipendenze della “ con Controparte_2 mansioni di operario tubista dal 31.12.1971 al 31.12.1999 e di essere sempre stato esposto, nei luoghi di lavoro, alla fibra di amianto, tanto da essere venuto in possesso anche della relativa certificazione.
1 Il ricorrente esponeva altresì che a causa di tale esposizione, aveva contratto l'asbesto, negato tuttavia dall'Istituto in sede amministrativa a seguito di domanda presentata in data 03.11.2017.
Evidenziava che nel 2019 gli veniva diagnosticato “endocarcinoma polmonare infiltrante con pattern micropapillare”, patologia senza dubbio riconducibile all'attività lavorativa espletata quale operaio tubista.
Tanto esposto, conveniva in giudizio l' , innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione CP_1 di g.l., al fine di ottenere il riconoscimento della rendita ovvero del danno biologico ai sensi del
D.lgs. n.38\2000 per l'accertata tecnopatia.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Istituto resistente, confutando l'avverso la domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 922/2021, pubblicata in data 16.09.2021 e qui impugnata, il Tribunale di Nocera
Inferiore, nell'aderire alla conclusioni del consulente tecnico nominato in corso di causa, accoglieva il ricorso, e, per l'effetto, dichiarava il diritto del ricorrente al conseguimento della rendita per danno biologico per postumi conseguenti a malattia professionale che ne hanno determinato invalidità nella misura del 30%, condannando l' al pagamento della prestazione CP_1
e delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 18.01.2022, proponeva appello avverso la Persona_1 sopracitata sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice aveva condiviso le risultanze peritali del consulente tecnico nominato d'ufficio in primo grado, basate su un erroneo inquadramento della patologia del ricorrente.
L'appellante, in particolare, eccepiva che nel caso di specie, il complesso quadro clinico presentato dal (malattia neoplastica di istotipo invasivo e con metastasi linfonodali), così come Per_1 evidenziato nell'ambito della consulenza tecnica di parte, comportava il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psicofisica superiore rispetto a quella accordata in primo grado.
Concludeva, dunque, affinché in parziale riformata della sentenza, fosse riconosciuto il diritto dell'appellante ai sensi del D.P.R. 1124/65 e D.lgs. n. 38\2000 nella misura maggiore del 30%, rispetto a quello già riconosciuto in primo grado, con conseguente condanna dell' alla CP_1 corresponsione della relativa prestazione.
L'Istituto, cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva nel presente grado con memoria depositata in data 18.01.2023, resistendo all'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
In data 29.08.2023 decedeva e, pertanto, provvedevano a costituirsi le eredi in Persona_1 epigrafe indicate, riportandosi all'atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
2 Disposta ed espletata nuova c.t.u., con rituale comunicazione alle parti anche della bozza peritale provvisoria (cfr. dichiarazioni rese dai relativi procuratori come da verbale di udienza dell'11.04.2025), la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è fondato e merita pertanto di essere accolto per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
In via preliminare è necessario ribadire che la normativa applicabile al caso in esame è quella dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, che ha determinato l'inclusione del danno biologico nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Invero, l'indennizzabilità del danno biologico è limitata ai danni conseguenti agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale recante le tabelle valutative del danno.
La S.C., infatti, ha fissato l'inizio dell'operatività delle nuove disposizioni alla data del 9 agosto
2000, ossia decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale - cui fa riferimento il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 3 - emanato il 12 luglio 2000 (cfr. Cass. 2007/21022 e Cass. 2005 n. 9353).
Nel caso di specie, poiché la denuncia della malattia professionale risale al 03.11.2017 (cfr. pratica di malattia professionale e infortunio versata in atti), è sicuramente e pacificamente applicabile ratione temporis la normativa in esame.
L'art. 13 di tale normativa fissa al secondo comma, lett. a e b, i criteri per la liquidazione del danno biologico, distinguendo tra lesioni inferiori al 6%, comprese tra il 6% ed il 15%, pari o superiori al
16%.
Le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% e il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado di menomazione, ed infine le menomazioni pari o superiori al 16% danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, la prima determinata in base al danno biologico subito dall'infortunato e la seconda in base alle conseguenze di natura patrimoniale.
Ciò premesso osserva il Collegio che il c.t.u. nominato in questo grado di giudizio ha accertato che l'originario istante era affetto da “adenocarcinoma polmonare quale MP in soggetto esposto all'amianto”.
La predetta patologia professionale, ascrivibile alla voce 134 delle nuove tabelle così come CP_1 accertato dal c.t.u. in relazione alle peculiarità del caso di specie (“soggetto morto a poco più di
3 quattro anni dalla diagnosi malgrado la terapia chirurgica e medica”), comporta un danno biologico nella complessiva misura del 60% (cfr. perizia in atti).
Alla stregua delle predette conclusioni, che appaiono condivisibili in quanto supportate da adeguate indagini tecniche e non contraddette da specifici rilievi delle parti, deve, pertanto, affermarsi il diritto dell'originario istante al conseguimento della rendita per danno biologico per postumi conseguenti a malattia professionale che ne hanno determinato invalidità nella misura del
60%, superiore a quella accertata in primo grado pari al 30%.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza l' va condannato alla liquidazione e al CP_1 pagamento in favore delle eredi indicate in epigrafe della relativa prestazione a far data dal gennaio 2019 (data diagnosi cancro polmonare susseguente a pregressa patologia delle vie respiratore nei termini precisati in c.t.u.) e fino al decesso del de cuius , oltre Persona_1 accessori di legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia come anche dell'assenza di specifiche censure formulate dalla parte appellante in ordine alla liquidazione delle competenze di lite già operata dal Tribunale.
Le spese di c.t.u. vengono parimenti poste a carico della parte appellata soccombente e liquidate come da separato decreto.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello vertente tra e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 deceduto il 29/08/2023 ed in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Nocera Inferiore n. 922/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'originaria parte ricorrente al conseguimento della rendita per danno biologico per postumi conseguenti a malattia professionale che ne hanno determinato invalidità nella misura del 60%, e condanna l' alla liquidazione e al pagamento in favore degli eredi indicati in epigrafe della CP_1 relativa prestazione a far data dal gennaio 2019 fino al decesso del de cuius , oltre Persona_1 accessori di legge;
4 condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il giudizio di CP_1 primo grado in € 1.500,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, e per il giudizio di secondo grado in €
4.996,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte appellante;
pone a definitivo carico dell'lnail le spese di c.t.u., già liquidate per il primo grado in quella sede e liquidate per il secondo grado come da separato provvedimento;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 11.04.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 15 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
T R A
e , in qualità di eredi di , parti Parte_1 Parte_2 Persona_1 rappresentate e difese come in atti dall'Avv. Gabriella Lauretta, elettivamente domiciliate in
Trecase, alla via Vesuvio, n, 53;
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi CP_1
Anziano, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Salerno, alla via
A. De Leo, n. 12;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza 922/2021 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 08.01.2020 , dante causa delle odierne appellanti, Persona_1 deduceva di aver lavorato alle dipendenze della “ con Controparte_2 mansioni di operario tubista dal 31.12.1971 al 31.12.1999 e di essere sempre stato esposto, nei luoghi di lavoro, alla fibra di amianto, tanto da essere venuto in possesso anche della relativa certificazione.
1 Il ricorrente esponeva altresì che a causa di tale esposizione, aveva contratto l'asbesto, negato tuttavia dall'Istituto in sede amministrativa a seguito di domanda presentata in data 03.11.2017.
Evidenziava che nel 2019 gli veniva diagnosticato “endocarcinoma polmonare infiltrante con pattern micropapillare”, patologia senza dubbio riconducibile all'attività lavorativa espletata quale operaio tubista.
Tanto esposto, conveniva in giudizio l' , innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione CP_1 di g.l., al fine di ottenere il riconoscimento della rendita ovvero del danno biologico ai sensi del
D.lgs. n.38\2000 per l'accertata tecnopatia.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Istituto resistente, confutando l'avverso la domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 922/2021, pubblicata in data 16.09.2021 e qui impugnata, il Tribunale di Nocera
Inferiore, nell'aderire alla conclusioni del consulente tecnico nominato in corso di causa, accoglieva il ricorso, e, per l'effetto, dichiarava il diritto del ricorrente al conseguimento della rendita per danno biologico per postumi conseguenti a malattia professionale che ne hanno determinato invalidità nella misura del 30%, condannando l' al pagamento della prestazione CP_1
e delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 18.01.2022, proponeva appello avverso la Persona_1 sopracitata sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il primo giudice aveva condiviso le risultanze peritali del consulente tecnico nominato d'ufficio in primo grado, basate su un erroneo inquadramento della patologia del ricorrente.
L'appellante, in particolare, eccepiva che nel caso di specie, il complesso quadro clinico presentato dal (malattia neoplastica di istotipo invasivo e con metastasi linfonodali), così come Per_1 evidenziato nell'ambito della consulenza tecnica di parte, comportava il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psicofisica superiore rispetto a quella accordata in primo grado.
Concludeva, dunque, affinché in parziale riformata della sentenza, fosse riconosciuto il diritto dell'appellante ai sensi del D.P.R. 1124/65 e D.lgs. n. 38\2000 nella misura maggiore del 30%, rispetto a quello già riconosciuto in primo grado, con conseguente condanna dell' alla CP_1 corresponsione della relativa prestazione.
L'Istituto, cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva nel presente grado con memoria depositata in data 18.01.2023, resistendo all'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
In data 29.08.2023 decedeva e, pertanto, provvedevano a costituirsi le eredi in Persona_1 epigrafe indicate, riportandosi all'atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate.
2 Disposta ed espletata nuova c.t.u., con rituale comunicazione alle parti anche della bozza peritale provvisoria (cfr. dichiarazioni rese dai relativi procuratori come da verbale di udienza dell'11.04.2025), la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
L'appello è fondato e merita pertanto di essere accolto per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.
In via preliminare è necessario ribadire che la normativa applicabile al caso in esame è quella dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, che ha determinato l'inclusione del danno biologico nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Invero, l'indennizzabilità del danno biologico è limitata ai danni conseguenti agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale recante le tabelle valutative del danno.
La S.C., infatti, ha fissato l'inizio dell'operatività delle nuove disposizioni alla data del 9 agosto
2000, ossia decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale - cui fa riferimento il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 3 - emanato il 12 luglio 2000 (cfr. Cass. 2007/21022 e Cass. 2005 n. 9353).
Nel caso di specie, poiché la denuncia della malattia professionale risale al 03.11.2017 (cfr. pratica di malattia professionale e infortunio versata in atti), è sicuramente e pacificamente applicabile ratione temporis la normativa in esame.
L'art. 13 di tale normativa fissa al secondo comma, lett. a e b, i criteri per la liquidazione del danno biologico, distinguendo tra lesioni inferiori al 6%, comprese tra il 6% ed il 15%, pari o superiori al
16%.
Le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% e il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado di menomazione, ed infine le menomazioni pari o superiori al 16% danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, la prima determinata in base al danno biologico subito dall'infortunato e la seconda in base alle conseguenze di natura patrimoniale.
Ciò premesso osserva il Collegio che il c.t.u. nominato in questo grado di giudizio ha accertato che l'originario istante era affetto da “adenocarcinoma polmonare quale MP in soggetto esposto all'amianto”.
La predetta patologia professionale, ascrivibile alla voce 134 delle nuove tabelle così come CP_1 accertato dal c.t.u. in relazione alle peculiarità del caso di specie (“soggetto morto a poco più di
3 quattro anni dalla diagnosi malgrado la terapia chirurgica e medica”), comporta un danno biologico nella complessiva misura del 60% (cfr. perizia in atti).
Alla stregua delle predette conclusioni, che appaiono condivisibili in quanto supportate da adeguate indagini tecniche e non contraddette da specifici rilievi delle parti, deve, pertanto, affermarsi il diritto dell'originario istante al conseguimento della rendita per danno biologico per postumi conseguenti a malattia professionale che ne hanno determinato invalidità nella misura del
60%, superiore a quella accertata in primo grado pari al 30%.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza l' va condannato alla liquidazione e al CP_1 pagamento in favore delle eredi indicate in epigrafe della relativa prestazione a far data dal gennaio 2019 (data diagnosi cancro polmonare susseguente a pregressa patologia delle vie respiratore nei termini precisati in c.t.u.) e fino al decesso del de cuius , oltre Persona_1 accessori di legge.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia come anche dell'assenza di specifiche censure formulate dalla parte appellante in ordine alla liquidazione delle competenze di lite già operata dal Tribunale.
Le spese di c.t.u. vengono parimenti poste a carico della parte appellata soccombente e liquidate come da separato decreto.
Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, sez. lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello vertente tra e in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 deceduto il 29/08/2023 ed in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Nocera Inferiore n. 922/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'originaria parte ricorrente al conseguimento della rendita per danno biologico per postumi conseguenti a malattia professionale che ne hanno determinato invalidità nella misura del 60%, e condanna l' alla liquidazione e al pagamento in favore degli eredi indicati in epigrafe della CP_1 relativa prestazione a far data dal gennaio 2019 fino al decesso del de cuius , oltre Persona_1 accessori di legge;
4 condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il giudizio di CP_1 primo grado in € 1.500,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, e per il giudizio di secondo grado in €
4.996,00 per competenze, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte appellante;
pone a definitivo carico dell'lnail le spese di c.t.u., già liquidate per il primo grado in quella sede e liquidate per il secondo grado come da separato provvedimento;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 11.04.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
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