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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/05/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6776/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6776/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TROYA BRUNO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Corso Porta Nuova, 53
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLACASA Controparte_1 C.F._2
CARLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BARTOLOMEO BOSCO 15/7,
GENOVA,
CONVENUTO/I
con la chiamata in causa di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARILLI ENRICO, con Controparte_2 P.IVA_1
domicilio eletto presso il suo studio in l cui studio in Milano Via Torricelli n. 22
pagina 1 di 11 già (C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. CP_3 Controparte_4 P.IVA_2
Antonio Schiavone (C.F. ), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, C.F._3
Bastioni di Porta Nuova n. 19,
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
ATTORE (si considerano le conclusioni di cui alla memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c.
“Nel merito:
- Previa determinazione, anche a mezzo CTU, della massa ereditaria del defunto signor
[...]
effettuata la cosiddetta riunione fittizia, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della CP_5
legittima perpetrata in danno del signor , nonché determinare il valore Parte_1 dell'integrazione spettante al legittimario leso;
- In conseguenza ordinare la divisione del compendio ereditario indiviso, mediante assegnazione all'attore dell'immobile indicato nell'atto di donazione in data 11.09.2008 a rogito notaio di Per_1
Genova (repertorio 7462 raccolta 2176), oltre all'eventuale ulteriore parte di spettanza sul residuo dell'asse ereditario reintegrato;
- Rigettarsi tutte le domande riconvenzionali proposte da parte convenuta;
- In via subordinata ordinare la divisione del compendio ereditario indiviso, mediante vendita dello stesso, e disporre l'assegnazione all'attore della parte di ricavato di sua spettanza.
Spese e compensi di lite rifusi.”
CONVENUTA:
“- in via preliminare, rigettare le domande tutte proposte da in quanto inammissibili Parte_1
e comunque infondate in diritto ed in fatto;
- Anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto della signora ad Controparte_1 ottenere la divisione giudiziale degli immobili descritti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la divisione giudiziale dei beni immobili stessi, previa rinnovazione/estensione della CTU anche in merito alla sanabilità dei beni anche ai sensi del c.d. decreto Salva Casa ed alla luce delle osservazioni tutte svolte alla relazione peritale che si intendono qui richiamate anche in merito alla ricostruzione dell'attivo/passivo dell'eredità;
- pertanto, ordinare l'assegnazione, con eventuale conguaglio del valore e delle spese, della quota di
1/6 di proprietà del sig. dei seguenti immobili: Parte_1
pagina 2 di 11
1. unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in Via Thomas Edison,
n.c., iscritta al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella al foglio 23, particella
377, sub. 1, cat. A/3, consistenza 8 vani, piano S1T;
2. unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in Via Thomas Edison,
n.c., iscritta al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella al foglio 23, particella
377, sub. 2, cat. A/3, consistenza 6,5 vani, piano 1;
3. unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in Via Thomas Edison,
n.c., iscritta al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella al foglio 23, particella
377, sub. 3, cat. A/3, consistenza 6,5 vani, piani 1-2;
4. unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in Via Thomas Edison,
n.c., iscritta al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella al foglio 23, particella
377, sub. 4, cat. C/6, consistenza 40 mq, piano S1;
5. unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in Via Thomas Edison,
n.c., iscritta al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella al foglio 23, particella
377, sub. 7, cat. X, consistenza 20 mq, piano T;
6. unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in Via Thomas Edison,
n.c., iscritta al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella al foglio 23, particella
377, sub. 8, cat. X, consistenza 95 mq, piano T;
7. unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in Via Thomas Edison,
n.c., iscritta al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella al foglio 23, particella
377, sub. 9, cat. X, consistenza 93 mq, piano T;
8. unità immobiliare sita nel Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) in Via Thomas Edison,
n.c., iscritta al Catasto Fabbricati del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella al foglio 23, particella
377, sub. 10, cat. X, consistenza 63 mq, piano T.
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. è tenuto a tenere indenne Parte_1
della quota ad egli spettante delle spese sostenute per la comunione, con condanna dello stesso al pagamento delle somme nella misura accertata in corso di causa;
- Sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare altresì che il Sig. è Parte_1 responsabile della mancata vendita dell'immobile, anche in relazione alla proposta del Dicembre 2019 prodotta in atti e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento del danno corrispondente alla quota di prezzo spettante dalla sig.ra o alla somma meglio vista e ritenuta accertata in Controparte_1
corso di causa e/o considerarne la causalità ai fini delle spese di lite;
pagina 3 di 11 - Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. è tenuto alla Parte_1
corresponsione di una indennità mensile di occupazione a decorrere dal mese di Novembre 2010 fino ad oggi anche in ragione della sola residenza, con condanna al pagamento in favore della sig.ra della somma quantificata equitativamente e comunque non inferiore a 500,00 euro al Controparte_1
mese o nella misura maggiore che verrà accertata in corso di causa;
- In via subordinata, laddove fosse pronunciato il diritto dell'attore di procedere all'accertamento della lesione della sua quota di legittima, accertare e dichiarare il sig. tenuto al Parte_1 rimborso dei costi della pratica di inventario dell'asse ereditario del sig. e Controparte_5
conseguentemente condannarlo al pagamento dei medesimi in favore della sorella;
in ogni CP_1
caso con puntuale accertamento delle somme e dei beni ricevuti da prima e dopo la Parte_1
morte del padre in sede di accertamento della lesione della quota di legittima.
In via istruttoria si chiede che l'ill.mo Tribunale adito ordini all'attore di esibire gli estratti conto integrali del rapporto del de cuius aperto presso la banca AR (iban
[...]) dall'apertura del conto, avvenuta nel 2.2.2010, fino alla chiusura avvenuta in data 16.11.2010.
La sig.ra chiede l'accoglimento dei seguenti capitoli di prova. Pt_1
“Vero che a far data dalla morte del padre, il sig. ha detenuto in Controparte_5 Parte_1 via esclusiva le chiavi dell'appartamento da lui abitato, sito al secondo piano dell'immobile di via
Edison 12, in Sant'Ambrogio in Valpolicella;
“ Vero che a far data dalla morte del padre, il sig. ha detenuto i Controparte_5 Parte_1 vari appartamenti della casa di via Edison 12, in Sant'Ambrogio in Valpolicella, compreso il giardino ed i posti auto”.
“Vero che, a far data dalla morte del padre, la sig.ra riusciva ad Controparte_5 Controparte_1 avvicinarsi all'edificio sito in via Edison 12, in Sant'Ambrogio in Valpolicella solo con l'intervento delle forze dell'ordine”.
“Vero che a far data dalla morte del padre, il sig. poneva in essere Controparte_5 Parte_1 delle modifiche edilizie come l'installazione di una tettoia, poi demolita su ordine del Comune di
Sant'Ambrogio in Valpolicella ”.
“Vero che tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, l'agenzia di Sant'Ambrogio di CP_6
Valpolicella si è occupata della mediazione per la compravendita dell'immobile intestato ai sig.ri
e , sito in via Edison 12, in Sant'Ambrogio in Valpolicella, Controparte_1 Parte_1 reperendo un compratore che propose un'offerta di acquisto dell'intero immobile per un prezzo di
220.000,00 euro.”
pagina 4 di 11 “Vero che l'offerente avrebbe acquistato l'immobile suddetto nello stato in cui si trovava in quanto avrebbe compiuto una radicale ristrutturazione dell'immobile ed avrebbe anche atteso le pratiche di sanatoria o se le sarebbe accollate”
“Vero che nel Gennaio 2020 la sig.ra ha fatto pervenire la sua accettazione alla Controparte_1 proposta”
“Vero che l'affare non è andato a buon fine per la mancata accettazione del sig. Parte_1 entro il termine indicato dall'offerente”.
“Vero che il sig. alla fine del 2019, ovvero nel mese di Novembre 2019, ha offerto di Persona_2 acquistare l'immobile di via Edison 12, in Sant'Ambrogio in Valpolicella, dai sig.ri e CP_1
per un prezzo di 220.000,00 euro.” Parte_1
“Vero che il sig. avrebbe acquistato l'immobile nello stato in cui si trovava in quanto Persona_2
avrebbe compiuto una radicale ristrutturazione dell'immobile ed avrebbe anche atteso le pratiche di sanatoria o se le sarebbe accollate”.
Si indicano quali testimoni i sig.ri e . Testimone_1 Persona_2 Testimone_2
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge da valutarsi anche sulla base della proposta transattiva avanzata formalmente dalla sig.ra in data Controparte_1
4.11.2024 e depositata nel fascicolo della causa.”
Controparte_2
“Contrariis reiectis;
premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso;
- dare atto che la creditrice ipotecaria nulla oppone alla divisione a condizione che non si verifichino in suo danno diminuzioni o riduzioni non lecite che ne compromettano la garanzia e le relative ragioni di credito;
- accertare il diritto di pegno su gli eventuali conguagli spettanti a;
Parte_1
- nell'ipotesi di vendita dei beni oggetto di divisione, fin da ora invocando il disposto di cui all'art.
2825, comma IV c.c., si chiede l'assegnazione della parte di ricavato spettante a fino Parte_1
alla concorrenza del credito vantato;
- spese rifuse.” ià CP_3 Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza avversaria:
In via principale e nel merito:
1. accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere la divisione giudiziale Parte_1 dell'immobile in oggetto e, per l'effetto, dichiarare la divisione giudiziale degli immobili sopra, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota.
pagina 5 di 11 In via subordinata e nel merito:
2. ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. a mezzo di professionista, all'uopo delegato e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote.
In ogni caso:
3. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore agisce nei confronti della sorella convenuta in ordine alla successione mortis causa del padre, sig. deceduto il 24.10.2010, per conseguire anzitutto l'accertamento della violazione Controparte_5
della propria quota di legittima, con conseguente riduzione della donazione di data 11.09.2008 del padre in favore della sorella, e per la divisione dell'asse ereditario, di fatto costituito prevalentemente da un compendio immobiliare costituito da un fabbricato su tre piani (tre appartamenti), vano interrato ed aree comuni esterne.
Giova chiarire che il compendio immobiliare di cui si tratta per il 50% era ripartito in comproprietà tra il de cuius e la moglie (madre delle parti). Deceduta quest'ultima, in forza della metà Persona_3
di cui era già proprietario ed in ragione della successione della moglie, il padre aveva acquisito la proprietà dei 4/6, mentre ciascuno dei figli la quota indivisa di 1/6 ciascuno. Con la donazione del
11.09.2008 il padre aveva donato alla figlia la nuda proprietà dei propri 4/6, mantenendo per sé
l'usufrutto vitalizio dell'appartamento sito al piano terra (ossia il subalterno 1) ove egli materialmente abitava, riservandosi l'usufrutto; le aveva altresì donato la piena proprietà dei propri 4/6 del restante immobile (compresi i subalterni 7-8-9-10 costituenti l'area cortilizia circostante lo stabile). Al contratto di donazione per atto pubblico era stata apposta la clausola modale, in base alla quale la sorella, all'apertura della successione paterna, proprio per evitare la lesione di legittima, in sede divisionale dovesse attribuire al fratello uno specifico appartamento del compendio di cui si tratta. Si anticipa sin d'ora che di detta clausola la convenuta, donataria, eccepisce la nullità, trattandosi di patto successorio dispositivo, in relazione ad una successione futura.
Costituitasi, la convenuta eccepisce anzitutto l'inammissibilità dell'azione di riduzione dell'attore, che,
a differenza sua, non ha accettato con beneficio d'inventario.
Eccepisce come il fratello in vita fosse stato beneficiato dal padre dell'attribuzione di un'automobile e di un caravan, qualificando come donazione le correlate compravendite in ragione del prezzo esiguo previsto. Ha inoltre evidenziato che il fratello – approfittando anche della sua lontananza dal padre per essersi ella trasferita molto giovane a Genova – aveva prelevato denari dai conti correnti del padre e fruito di un'ulteriore donazione tramite l'intestazione di una polizza vita Allianz (la numero 107639892
a nome . Controparte_5 pagina 6 di 11 Contesta, quindi, che, in concreto, vi sia stata alcuna lesione di legittima.
Rileva, inoltre, che la questione ereditaria, inclusa la divisione, è invero stata definita dalle parti in sede di mediazione, ove le stesse avevano concordato di vendere il compendio immobiliare e di suddividere tra loro il ricavato nella misura concordata (peraltro l'accordo aveva avuto esecuzione quanto alla suddivisione del denaro lasciato dal padre). Il fratello non aveva poi adempiuto agli impegni negoziali assunti in quella sede. L'inadempimento aveva comportato per la convenuta un danno rilevante, poiché erano state perdute le occasioni di vendita a prezzi considerevoli, malgrado la situazione di vetustà e di abusi edilizi del compendio.
In via riconvenzionale la convenuta ha formulato domanda di condanna dell'attore al risarcimento danno derivatole dalle mancate vendite del compendio. Ha formulato altresì domanda di condanna dell'attore al pagamento in suo favore di una indennità di occupazione, in quanto egli – pur trascorrendo vari periodi all'estero – aveva posto la propria residenza/abitazione nell'appartamento sito al terzo piano, e le aveva impedito di fruire in concreto delle quote a lei spettanti dell'immobile.
Individua ai fini della liquidazione la somma di euro 500/600,00 mensili, in relazione ai canoni medi di locazione della zona.
Sempre in via riconvenzionale la convenuta ha chiesto la condanna dell'attore a rifonderle il 50% delle spese da lei sostenute per la successione paterna e di quelle sostenute per la manutenzione e gli oneri amministrativi del compendio immobiliare.
Considerata la presenza di iscrizioni ipotecarie sul compendio immobiliare per debiti a carico dell'attore, il contraddittorio è stato esteso anche a a Controparte_2 CP_3
già che si sono costituite in giudizio, formulando le conclusioni sopra riportate. Controparte_4
La causa è stata istruita a mezzo CTU, a firma del CTU, geom. che ha descritto, valutato Persona_4
l'immobile, e che si è espressa in ordine alla divisibilità, anche in considerazione della tematica della commerciabilità o meno del bene.
OSSERVA
1) Ammissibilità dell'azione di riduzione.
Va anzitutto rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di inammissibilità della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e dell'azione di riduzione, in quanto l'art. 564 c.c., non prevede che chi agisce in riduzione, sul presupposto dell'intervenuta lesione della propria quota di legittima, debba accettare con beneficio di inventario l'eredità, quando – come nel caso in esame – la domanda è proposta nei confronti di un coerede.
2) Domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al risarcimento del danno per la mancata vendita del compendio immobiliare. pagina 7 di 11 Dalla documentazione relativa alla procedura di mediazione svolta ante iudicium emerge come già in quella sede le parti fossero edotte delle gravissime problematiche del compendio immobiliare sotto il profilo degli abusi edilizio/urbanistici presenti, non sanabili, tanto da avere dato atto come il valore da considerarsi fosse quello proprio del terreno circostante il fabbricato e del sedime dello stesso (doc. 5 attoreo e doc. 20 convenuta).
La CTU svolta ha confermato i gravissimi abusi edilizio/urbanistici di cui è affetto il fabbricato, tanto da concludere – a seguito di approfondimenti anche presso l'autorità locale competente – per l'insanabilità degli abusi e, quindi, rebus sic stantibus, per l'incommerciabilità del compendio (si precisa, peraltro, come il terreno di cui si tratta possa considerarsi area pertinenziale all'edificio).
Ebbene, l'accordo che le parti avevano assunto in mediazione, per quanto attiene alla vendita del compendio, prevedeva un termine di scadenza dell'obbligo di vendere di 36 mesi (la mediazione è del
6 giugno 2016) ed indicava la proposta di acquisto pervenuta sino ad allora in euro 150.000,00. Nel tempo era poi sopravvenuta una ulteriore proposta di acquisto, datata 21.09.2016 (doc. 21 convenuta) ed una terza proposta, datata 21 novembre 2019, per un importo maggiore, di euro 200.000,00 (doc. 9 convenuta).
Proprio la considerazione dell'incommerciabilità del compendio induce a rigettare la domanda risarcitoria formulata dalla convenuta in via riconvenzionale. La proposta di acquisto, infatti, in tutti i casi appare troppo generica per poter ravvisare nella mancata accettazione dell'attore un inadempimento ingiustificato agli accordi raggiunti in sede di mediazione. Non è pensabile che le parti potessero validamente alienare un compendio già allora incommerciabile (tanto da dare atto nel verbale di mediazione che si considerava il solo valore del terreno). In via alternativa può quindi ipotizzarsi che con i potenziali acquirenti si sarebbero dovute raggiungere intese più particolareggiate, di cui non vi è traccia scritta (in tal senso si ritiene inammissibile e comunque è troppo generico il capitolato di prova orale formulato al riguardo dalla convenuta), perché una valida compravendita si sarebbe potuta concludere solo una volta abbattuto il fabbricato abusivo, ripristinando una situazione di legalità e di commerciabilità, a questo punto limitatamente al solo terreno pertinenziale ed al sedime post abbattimento.
Una tale operazione, però, richiede adempimenti, anche burocratici, ed accordi negoziali ben più precisi, sì che quanto replicato sul punto dal convenuto, che, allega anche difficoltà ed ostacoli avanzati dal potenziale compratore, persuade. Va inoltre sottolineato come la più recente proposta di acquisto, quella del novembre 2019, sia pervenuta oltre il termine di durata dell'accordo raggiunto in sede di mediazione il 6 giugno 2016 (36 mesi dalla sottoscrizione del verbale).
La domanda riconvenzionale risarcitoria va quindi rigettata.
pagina 8 di 11 3) Indennità di occupazione.
La domanda riconvenzionale della convenuta di condanna dell'attore al versamento di una indennità di occupazione in relazione al compendio immobiliare va respinta.
Il comproprietario (e il ricorrente lo è – a prescindere dalla tematica della lesione o meno della quota di legittima – per la quota di 1/6), ha diritto di fruire il bene in comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., senza, però, impedire agli altri comproprietari di fare parimenti uso della cosa comune.
La circostanza, quindi, che il resistente/convenuto abbia posto la propria residenza in uno degli appartamenti del compendio, oltre che la sede di due ditte, di per sé non viola il disposto di cui all'art. 1102 c.c.
Al riguardo giova rilevare che la convenuta – che vive stabilmente a Genova e non consta abbia mai palesato la volontà di trasferirsi nell'immobile de qua – non ha dimostrato la reale volontà di impiegare ad uso redditizio il bene per la sua quota.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2423 del 09/02/2015), “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso.”
Giova peraltro rilevare che non consta che l'attore abbia utilizzato in via esclusiva l'intero compendio in comune, ma, al più, una unità abitativa, né, nei fatti, che abbia davvero impedito alla sorella l'accesso all'immobile, posto che, alla fine, le operazioni di inventario (la convenuta ha accettato con beneficio di inventario) si sono concluse e gli stessi interventi ordinati dal Comune sul compendio immobiliare, che la convenuta lamenta di avere dovuto realizzare a proprie spese, sono stati effettivamente eseguiti, sì che vi è stato l'accesso al bene. I capitoli di prova orale tesi a dimostrare l'uso esclusivo del bene da parte dell'attore sono formulati in modo generico e non consentono di acclarare se effettivamente alla convenuta fosse impedito l'accesso al bene.
Inoltre, a prescindere dalle tematiche di irregolarità urbanistica-edilizia, il grave stato manutentivo dell'immobile di cui dà conto la stessa convenuta in atti (si pensi, ad esempio, alla denuncia di danneggiamento, risalente al 2012, in cui la convenuta descrive lo stato di fatto dei beni in occasione del suo accesso) è di per sé incompatibile con la possibilità di utilizzare il bene, se non previ importanti interventi manutentivi. Del resto non vi è alcuna indicazione della convenuta di volere effettivamente effettuare tali interventi di ripristino – della cui convenienza sul piano economico si dubita, viste anche pagina 9 di 11 le irregolarità dell'immobili, così gravi da indurre la parti stesse a considerare il valore del solo sedime
–, volontà che ella avrebbe dovuto chiaramente comunicare al fratello quale comproprietario.
Non si ravvisano, quindi, gli estremi per riconoscere alcuna indennità di occupazione in favore della convenuta.
4) Asseriti prelievi di denaro del de cuius;
asserite donazioni di beni mobili registrati dal de cuius all'attore.
Come già esplicitato nell'ordinanza istruttoria del 24.01.2022, la convenuta, quale erede del padre, ben avrebbe potuto chiedere e conseguire tutta la documentazione relativa ai rapporti bancari intestati o cointestati al padre (che, peraltro, in parte ha anche versato in atti). A fronte di ciò era suo specifico onere allegare in dettaglio quali movimenti ritenesse costituire “prelievi indebiti” da parte dell'attore e/o donazioni in suo favore di denaro, e dimostrarlo. Né l'onere di specifica allegazione, né quello probatorio sono stati assolti.
Parimenti è a dirsi in ordine alle asserite donazioni dal de cuius al fratello di un'auto AN e di un caravan. A fronte, infatti, di documentazione attestante da ultimo un passaggio oneroso in favore dell'odierno attore (doc. 30 convenuta), sia pure verso il pagamento di un prezzo contenuto (l'attore non contesta di avere acquisito dal padre i due mezzi), quanto da lui allegato circa la vetustà importante dei beni trova conferma dai documenti stessi prodotti, sì che non è stato dimostrato che tali atti dispositivi costituiscano altrettante donazioni. In tal senso non si ritengono sufficienti a dimostrare il contrario gli annunci di vendita di mezzi simili, prodotti dalla convenuta, che però non ha dimostrato quello che era l'effettivo stato dei beni al momento dell'acquisto da parte dell'attore. Al riguardo giova rilevare che la Fiat AN consta immatricolata il 6 marzo 1997 e trasferita all'attore il 3.01.2011, mentre il caravan consta immatricolato il 5.05.1994 e trasferito all'attore il 19.11.2009.
Le domande svolte sul punto vanno quindi respinte.
5) Prosecuzione del procedimento.
Ritiene il Collegio necessario rimettere in ruolo la causa ai fini della decisione delle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'eccezione della convenuta di inammissibilità della domanda attorea di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione della donazione;
pagina 10 di 11 - Rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al risarcimento dei danni per la mancata vendita del compendio immobiliare in asserita violazione dell'accordo di mediazione del 6 giugno 2016;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento in favore della convenuta di un importo a titolo di indennità di occupazione;
- Rigetta le istanze di accertare prelievi indebiti di denaro del padre da parte dell'attore o la sussistenza di donazioni in denaro dal de cuius all'attore, e di qualificare come donazioni del de cuius verso l'attore gli atti di cessione dell'automobile AN e del caravan;
- Spese al definitivo.
Rimette la causa in ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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