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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5995/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 6.3.2025 e vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giacomo De Cesaris, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Di Donna, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito chiedeva al tribunale di Roma di ingiungere a Controparte_1 CP_1 [...] il pagamento della somma di € 8.544,39 oltre interessi e spese, in Parte_1
pagina 1 di 8 relazione alle commissioni annuali (di € 1.952,00) di intestazione fiduciaria di quote societarie per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché agli oneri di reintestazione (€ 736,39), rimasti insoluti.
***
Il tribunale in data 31.5.2019 accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
11331/2019.
***
Proponeva opposizione l'ingiunto, deducendo che non aveva allegato né fornito alcuna CP_1
prova dei servizi resi, di cui chiedeva il pagamento, e che la semplice avvenuta intestazione fiduciaria non esauriva tale prova.
***
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
***
Concessa la provvisoria esecuzione, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. su richiesta di parte opponente, la quale, tuttavia, non depositava alcuna memoria.
***
Con sentenza n. 14866/2022, R.G. n. 57088/2019, pubblicata in data 6.10.2022, il tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando parte opponente al rimborso delle spese di lite.
Dopo aver richiamato i principi in tema di onere della prova nel giudizio di opposizione, il primo giudice così motivava:
‹‹… Nel caso che ci occupa va osservato che il rapporto dedotto in lite trova la sua fonte nel contratto fiduciario intercorso tra le parti Detto mandato aveva ad oggetto l'intestazione e l'amministrazione fiduciaria delle quote della costituenda pari al 98% del suo capitale sociale (cfr. doc. n. 1 fasc. monitorio e doc. Parte_2
n. 6 fasc. monitorio). Risulta per tabulas poi che la opposta ha provveduto all'intestazione fiduciaria delle quote di come dimostrato dall'elenco dei soci del 30 marzo 2011, depositato il 6 aprile 2011 nel Parte_2
Registro delle Imprese (Cfr. doc. n. 2 fasc. monitorio). Emerge dalla documentazione allegata in atti che il mandato dedotto in causa prevedeva la natura “statica” dell'amministrazione fiduciaria della partecipazione intestata, per cui la per contratto non poteva agire di propria iniziativa;
a riprova di ciò le numerose CP_1 istruzioni fornite negli anni dal 2011 al 2014 dall'opponente correttamente adempiute dalla opposta nonché la mancanza di qualsivoglia contestazione da parte di esso opponente negli anni successivi la dove in difetto di specifiche istruzioni alcuna attività specifica di gestione e / o amministrazione è stata espletata dalla opposta rendendo evidente che l'interesse perseguito dal Sig. on il contratto de quo era appunto la intestazione CP_2 fiduciaria dele quote avverso il corrispettivo pattuito. Risulta provata poi sempre per tabula l'attività di re-
pagina 2 di 8 intestazione delle quote medesime da parte dalla opposta in favore del Sig. , con conseguente diritto Parte_1 dalla società opposta al relativo corrispettivo e spese.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto opposto confermato. …››.
***
Ha proposto appello il articolando due motivi e chiedendo, in riforma della gravata Pt_1
sentenza, di dichiarare il ricorso improcedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010; nel merito, chiedeva di revocare il decreto opposto e dichiarare che nulla era dovuto dall'opponente per tutti i motivi dedotti nell'atto di opposizione.
***
Si è costituita, in data 23.3.2023, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare CP_1 inammissibile l'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, in via principale nel merito, di rigettare tutte le domande proposte dal e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata Pt_1
sentenza.
***
All'udienza del 13.4.2023, la Corte ha rinviato la causa al 6.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
***
Con decreto del 5.2.2025 è stata disposta la decisione con la procedura abbreviata dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata l'udienza del 6.3.2025, con assegnazione del termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che pagina 3 di 8 il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., questa è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
***
Ciò detto, con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per non essersi il primo giudice pronunciato sull'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, che era stata sollevata dal difensore
(dopo essersi costituitosi in prosecuzione del precedente difensore deceduto) con le note finali, nonostante l'eccezione sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Sostiene l'appellante che il mancato corretto esperimento della procedura di mediazione costituirebbe elemento tale da determinare l'improcedibilità della domanda proposta, sicché il giudice avrebbe dovuto conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo o, in alternativa, concedere a parte opposta termine per introdurre detto procedimento.
***
Il motivo è infondato.
A detta dello stesso appellante l'eccezione è stata formulata con le note conclusionali, quindi tardivamente.
In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta pagina 4 di 8 discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Cass. n. 25155 del 10/11/2020; cfr., in motivazione, Cass. n. 22208/2021 e Cass. n. 22805/2023).
La doglianza non tiene conto di siffatto principio consolidato, da cui non vi è motivo di discostarsi, né questa Corte ritiene di dar corso alla procedura in questione.
La doglianza va dunque rigettata.
***
Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il credito azionato e ha ritenuto documentalmente provata sia la fonte del rapporto dedotto in giudizio
(il contratto fiduciario intercorso tra le parti) sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni previste contrattualmente.
Deduce l'appellante che il giudice avrebbe violato gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., non valutando adeguatamente le prove, atteso che sin dall'atto introduttivo di opposizione il aveva “contestato ed impugnato quanto ex adverso allegato e richiesto rilevando, altresì, che Pt_1 controparte non aveva allegato né fornito alcuna prova dei servizi resi e per cui avrebbe richiesto il pagamento”;
a fronte di tali precise contestazioni sarebbe stato onere della controparte provare l'effettiva esecuzione dei servizi;
in ogni caso, come già eccepito in primo grado, aveva chiesto il CP_1 pagamento anche per l'annualità 2018, anno in cui aveva, nel mese di maggio, provveduto alla reintestazione delle quote;
era stato altresì eccepito che la detta reintestazione era stata effettuata del tutto unilateralmente e senza debita autorizzazione da parte del Pt_1
***
Anche questo motivo è infondato.
Si premette che l'opposizione a decreto ingiuntivo, a dir poco generica, è composta da due pagine e fondava su un unico motivo, che di seguito di trascrive:
“Mancata prova del credito.
La controparte non ha allegato, né fornito alcuna prova dei srevizi resi di cui chiede il pagamento.
La semplice avvenuta intestazione fiduciaria non esaurisce tale prova.
Al momento, quindi, parte opponente, convenuta in sesno sostanziale, contesta ed impugna quanto ex adverso allegato e richiesto, chiedendo, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo emesso”.
Come già detto, l'opponente non ha depositato le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Pertanto, nessuna contestazione, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello, è stata formulata.
Occorre infatti rammentare che, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della pagina 5 di 8 determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass.,
SS.UU. n. 761/2002).
Inoltre, i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta (nella specie, nell'atto di opposizione), si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, una contestazione generica equivale ad una “non- contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del 23/03/2022;
Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
Ne discende che l'opposta, in difetto di contestazione, non era tenuta a provare l'effettiva esecuzione dei servizi, ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano dunque applicazione i principi generali di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
In secondo luogo, il tribunale, uniformandosi ai suddetti principi, e in assenza di contestazioni da parte dell'opponente, ha correttamente valutato la documentazione versata in atti e ha respinto l'opposizione, soffermandosi, tra l'altro, sulla natura “statica” dell'amministrazione fiduciaria, che impediva a per contratto, di agire di propria iniziativa. CP_1
Premesso che siffatta statuizione non è stata oggetto di impugnazione, a maggior ragione,
l'opposta non era tenuta a provare i servizi resi, posto che, in assenza di istruzioni scritte da parte del fiduciante (mai dedotte), non poteva compiere atti di disposizione.
pagina 6 di 8 Concludendo, ha assolto l'onere della prova depositando il contratto e la relativa CP_1 documentazione e allegando l'inadempimento del mentre quest'ultimo non ha dato Pt_1 prova del fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione di pagamento.
Da ultimo, sebbene il non abbia mai ritualmente contestato le condizioni di contratto Pt_1 in primo grado, ritiene la Corte, comunque, di evidenziare che la commissione annua di €
1.600,00 oltre IVA era prevista “per anno o frazione di anno comunque dovuto” e che l'art. 4 prevedeva, in caso di recesso, che la fiduciaria avrebbe provveduto a restituire i titoli al fiduciante “dando luogo, a spese di quest'ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni in corso”.
Pertanto, le eccezioni riproposte in appello, oltre ad essere state tardivamente sollevate nelle note conclusionali in primo grado, sono anche del tutto infondate.
***
Per le esposte ragioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza deve essere confermata.
***
L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00 per le fasi di studio e introduttiva, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione e decisionale, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 14866/2022, R.G. n. 57088/2019, pubblicata in data 6.10.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi,
[...]
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pagina 7 di 8 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5995/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 6.3.2025 e vertente
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giacomo De Cesaris, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Di Donna, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito chiedeva al tribunale di Roma di ingiungere a Controparte_1 CP_1 [...] il pagamento della somma di € 8.544,39 oltre interessi e spese, in Parte_1
pagina 1 di 8 relazione alle commissioni annuali (di € 1.952,00) di intestazione fiduciaria di quote societarie per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché agli oneri di reintestazione (€ 736,39), rimasti insoluti.
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Il tribunale in data 31.5.2019 accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
11331/2019.
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Proponeva opposizione l'ingiunto, deducendo che non aveva allegato né fornito alcuna CP_1
prova dei servizi resi, di cui chiedeva il pagamento, e che la semplice avvenuta intestazione fiduciaria non esauriva tale prova.
***
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
***
Concessa la provvisoria esecuzione, venivano assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. su richiesta di parte opponente, la quale, tuttavia, non depositava alcuna memoria.
***
Con sentenza n. 14866/2022, R.G. n. 57088/2019, pubblicata in data 6.10.2022, il tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando parte opponente al rimborso delle spese di lite.
Dopo aver richiamato i principi in tema di onere della prova nel giudizio di opposizione, il primo giudice così motivava:
‹‹… Nel caso che ci occupa va osservato che il rapporto dedotto in lite trova la sua fonte nel contratto fiduciario intercorso tra le parti Detto mandato aveva ad oggetto l'intestazione e l'amministrazione fiduciaria delle quote della costituenda pari al 98% del suo capitale sociale (cfr. doc. n. 1 fasc. monitorio e doc. Parte_2
n. 6 fasc. monitorio). Risulta per tabulas poi che la opposta ha provveduto all'intestazione fiduciaria delle quote di come dimostrato dall'elenco dei soci del 30 marzo 2011, depositato il 6 aprile 2011 nel Parte_2
Registro delle Imprese (Cfr. doc. n. 2 fasc. monitorio). Emerge dalla documentazione allegata in atti che il mandato dedotto in causa prevedeva la natura “statica” dell'amministrazione fiduciaria della partecipazione intestata, per cui la per contratto non poteva agire di propria iniziativa;
a riprova di ciò le numerose CP_1 istruzioni fornite negli anni dal 2011 al 2014 dall'opponente correttamente adempiute dalla opposta nonché la mancanza di qualsivoglia contestazione da parte di esso opponente negli anni successivi la dove in difetto di specifiche istruzioni alcuna attività specifica di gestione e / o amministrazione è stata espletata dalla opposta rendendo evidente che l'interesse perseguito dal Sig. on il contratto de quo era appunto la intestazione CP_2 fiduciaria dele quote avverso il corrispettivo pattuito. Risulta provata poi sempre per tabula l'attività di re-
pagina 2 di 8 intestazione delle quote medesime da parte dalla opposta in favore del Sig. , con conseguente diritto Parte_1 dalla società opposta al relativo corrispettivo e spese.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto opposto confermato. …››.
***
Ha proposto appello il articolando due motivi e chiedendo, in riforma della gravata Pt_1
sentenza, di dichiarare il ricorso improcedibile per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010; nel merito, chiedeva di revocare il decreto opposto e dichiarare che nulla era dovuto dall'opponente per tutti i motivi dedotti nell'atto di opposizione.
***
Si è costituita, in data 23.3.2023, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare CP_1 inammissibile l'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, in via principale nel merito, di rigettare tutte le domande proposte dal e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata Pt_1
sentenza.
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All'udienza del 13.4.2023, la Corte ha rinviato la causa al 6.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
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Con decreto del 5.2.2025 è stata disposta la decisione con la procedura abbreviata dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata l'udienza del 6.3.2025, con assegnazione del termine fino a quindici giorni prima per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che pagina 3 di 8 il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
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Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., questa è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
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Ciò detto, con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per non essersi il primo giudice pronunciato sull'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, che era stata sollevata dal difensore
(dopo essersi costituitosi in prosecuzione del precedente difensore deceduto) con le note finali, nonostante l'eccezione sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Sostiene l'appellante che il mancato corretto esperimento della procedura di mediazione costituirebbe elemento tale da determinare l'improcedibilità della domanda proposta, sicché il giudice avrebbe dovuto conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo o, in alternativa, concedere a parte opposta termine per introdurre detto procedimento.
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Il motivo è infondato.
A detta dello stesso appellante l'eccezione è stata formulata con le note conclusionali, quindi tardivamente.
In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta pagina 4 di 8 discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Cass. n. 25155 del 10/11/2020; cfr., in motivazione, Cass. n. 22208/2021 e Cass. n. 22805/2023).
La doglianza non tiene conto di siffatto principio consolidato, da cui non vi è motivo di discostarsi, né questa Corte ritiene di dar corso alla procedura in questione.
La doglianza va dunque rigettata.
***
Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il credito azionato e ha ritenuto documentalmente provata sia la fonte del rapporto dedotto in giudizio
(il contratto fiduciario intercorso tra le parti) sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni previste contrattualmente.
Deduce l'appellante che il giudice avrebbe violato gli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., non valutando adeguatamente le prove, atteso che sin dall'atto introduttivo di opposizione il aveva “contestato ed impugnato quanto ex adverso allegato e richiesto rilevando, altresì, che Pt_1 controparte non aveva allegato né fornito alcuna prova dei servizi resi e per cui avrebbe richiesto il pagamento”;
a fronte di tali precise contestazioni sarebbe stato onere della controparte provare l'effettiva esecuzione dei servizi;
in ogni caso, come già eccepito in primo grado, aveva chiesto il CP_1 pagamento anche per l'annualità 2018, anno in cui aveva, nel mese di maggio, provveduto alla reintestazione delle quote;
era stato altresì eccepito che la detta reintestazione era stata effettuata del tutto unilateralmente e senza debita autorizzazione da parte del Pt_1
***
Anche questo motivo è infondato.
Si premette che l'opposizione a decreto ingiuntivo, a dir poco generica, è composta da due pagine e fondava su un unico motivo, che di seguito di trascrive:
“Mancata prova del credito.
La controparte non ha allegato, né fornito alcuna prova dei srevizi resi di cui chiede il pagamento.
La semplice avvenuta intestazione fiduciaria non esaurisce tale prova.
Al momento, quindi, parte opponente, convenuta in sesno sostanziale, contesta ed impugna quanto ex adverso allegato e richiesto, chiedendo, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo emesso”.
Come già detto, l'opponente non ha depositato le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Pertanto, nessuna contestazione, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello, è stata formulata.
Occorre infatti rammentare che, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della pagina 5 di 8 determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass.,
SS.UU. n. 761/2002).
Inoltre, i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta (nella specie, nell'atto di opposizione), si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, una contestazione generica equivale ad una “non- contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del 23/03/2022;
Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
Ne discende che l'opposta, in difetto di contestazione, non era tenuta a provare l'effettiva esecuzione dei servizi, ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano dunque applicazione i principi generali di riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
In secondo luogo, il tribunale, uniformandosi ai suddetti principi, e in assenza di contestazioni da parte dell'opponente, ha correttamente valutato la documentazione versata in atti e ha respinto l'opposizione, soffermandosi, tra l'altro, sulla natura “statica” dell'amministrazione fiduciaria, che impediva a per contratto, di agire di propria iniziativa. CP_1
Premesso che siffatta statuizione non è stata oggetto di impugnazione, a maggior ragione,
l'opposta non era tenuta a provare i servizi resi, posto che, in assenza di istruzioni scritte da parte del fiduciante (mai dedotte), non poteva compiere atti di disposizione.
pagina 6 di 8 Concludendo, ha assolto l'onere della prova depositando il contratto e la relativa CP_1 documentazione e allegando l'inadempimento del mentre quest'ultimo non ha dato Pt_1 prova del fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione di pagamento.
Da ultimo, sebbene il non abbia mai ritualmente contestato le condizioni di contratto Pt_1 in primo grado, ritiene la Corte, comunque, di evidenziare che la commissione annua di €
1.600,00 oltre IVA era prevista “per anno o frazione di anno comunque dovuto” e che l'art. 4 prevedeva, in caso di recesso, che la fiduciaria avrebbe provveduto a restituire i titoli al fiduciante “dando luogo, a spese di quest'ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni in corso”.
Pertanto, le eccezioni riproposte in appello, oltre ad essere state tardivamente sollevate nelle note conclusionali in primo grado, sono anche del tutto infondate.
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Per le esposte ragioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza deve essere confermata.
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L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione € 5.201,00 - € 26.000,00 per le fasi di studio e introduttiva, e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione e decisionale, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 14866/2022, R.G. n. 57088/2019, pubblicata in data 6.10.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi,
[...]
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pagina 7 di 8 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 6.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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