Art. 1.
Allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di incrementare la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonche' le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio delimitato in rosso nell'annessa carta topografica, comprendente i gruppi montani dell'Ortles e Cevedale e che confina: a nord con l'Adige; a est con il Monte Marco ed il passo di Rabbi; a sud con il Monte Sole, Peio ed il Corno dei Tre Signori; e ad ovest con la strada dello Stelvio ed il confine svizzero fino a Pontevilla, e' dichiarato «Parco nazionale dello Stelvio».
Allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di incrementare la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonche' le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio delimitato in rosso nell'annessa carta topografica, comprendente i gruppi montani dell'Ortles e Cevedale e che confina: a nord con l'Adige; a est con il Monte Marco ed il passo di Rabbi; a sud con il Monte Sole, Peio ed il Corno dei Tre Signori; e ad ovest con la strada dello Stelvio ed il confine svizzero fino a Pontevilla, e' dichiarato «Parco nazionale dello Stelvio».