Articolo 1 della Legge 24 aprile 1935, n. 740
Articolo 2
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18 giugno 1935
Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di incrementare la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonche' le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio delimitato in rosso nell'annessa carta topografica, comprendente i gruppi montani dell'Ortles e Cevedale e che confina: a nord con l'Adige; a est con il Monte Marco ed il passo di Rabbi; a sud con il Monte Sole, Peio ed il Corno dei Tre Signori; e ad ovest con la strada dello Stelvio ed il confine svizzero fino a Pontevilla, e' dichiarato «Parco nazionale dello Stelvio».
Entrata in vigore il 18 giugno 1935