Articolo 26 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 25Articolo 27
Versione
14 marzo 1992
Art. 26. 1. Chiunque adotta la denominazione di origine controllata come "ragione sociale" o come "ditta" e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire unmilione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Per le ditte gia' esistenti alla data di pubblicazione della presente legge e' data facolta al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 14, di consentire il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichetta preventivamente approvata.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992