Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2830 / 2023
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PIAZZA Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GIUDICE GIUSEPPE, giusta procura in atti;
-resistente-
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti SEBASTIANO CARUSO, VIVIANA
CARLISI e GIANTONY ILARDO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione comunicazione iscrizione ipotecaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
2023/1200 n. 29120231460000052003 emessa dall' Controparte_1
comunicata il 19/10/2023, con la quale veniva contestato il mancato pagamento di diverse cartelle di pagamento e di un avviso di addebito n. 59120220002559704 contenente asseriti crediti di natura contributiva con relativi interessi e sanzioni per un totale di € 2.501,23 CP_2
afferente agli anni 2020 e 2021. Eccepiva che l'iscrizione ipotecaria fosse avvenuta ben oltre un anno dalla data di ogni eventuale notifica delle cartelle de quibus e senza previa notifica dell'avviso di “mora” di cui all'art. 50, comma 2 del D.P.R. 602/73, nonché l'inesistenza giuridica della notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria, la decadenza ex art. 25 del D.lgs. n. 46 del 1999 ed il difetto di motivazione dell'atto. Chiedeva di annullare la comunicazione d'iscrizione ipotecaria avente fascicolo 2023/1200 n.
29120231460000052003 limitatamente all'avviso di addebito n. 59120220002559704, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva che eccepiva la violazione dell'art. 21 del Controparte_3
D.Lgs. n. 546/1992 e argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva l'ente previdenziale che chiedeva la riunione al presente giudizio di quello avente n.r.g. 3170/2023 ed argomentava anch'egli il rigetto del ricorso.
All'udienza del 2 aprile 2025, i due giudizi venivano riuniti.
In seno al giudizio con n.r.g. 3170/2023, il ricorrente impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria fascicolo 2023/1200 n. 29176202300000302000 emessa dall'
[...]
, comunicata il 20/11/2023, con la quale la stessa contestava il mancato Controparte_1
pagamento di diverse cartelle di pagamento e del medesimo avviso di addebito n.
59120220002559704 contenente asseriti crediti di natura contributiva con relativi CP_2
interessi e sanzioni per un totale di € 2.491,09 afferente agli anni 2020 e 2021, reiterando le eccezioni già sopra menzionate. La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, il ricorrente ha eccepito la violazione degli artt. 77 e 50, comma 2 del d.p.r.
602/73.
L' ha depositato prova della corretta notifica, effettuata tramite pec, Controparte_1
della comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria effettuata in data 21 luglio 2023.
Tale documentazione, nonostante la tardiva costituzione in giudizio, può essere acquisita al giudizio ex art. 421 c.p.c. stante che “L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente
da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di
prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del
lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c.,
legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini
della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva
tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di
ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo
nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie,
la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi
previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori
dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che
aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del
concessionario nel giudizio di primo grado)”(cfr. Cass, Ord. n. 14755/2018).
Pertanto, è stato rispettato il principio di diritto fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione per cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria
prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza
con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo
d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere
che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione
ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt.
41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la
natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale
d'illegittimità” (cfr. SS. UU. n. 19667 del 2014).
Tuttavia, parte ricorrente ha altresì eccepito che la procedura esecutiva ha avuto inizio senza essere ritualmente preceduta da una regolare notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
nel dettaglio ha precisato che “La nullità di tale atto scaturisce dalla assoluta
inesistenza giuridica della notificazione dell'atto de quo perché mancante di qualsiasi relazione di
notificazione e quindi sprovvista anche di qualsivoglia indicazione utile per l'individuazione del
soggetto notificatore e notificando, ciò in palese violazione degli art. 148 e segg. C.P.C.”.
Orbene, a fronte del mancato deposito della notifica da parte dell' , Controparte_1
parte ricorrente ha ammesso di avere ricevuto il provvedimento impugnato, contestandone la relazione di notificazione.
Sul punto giova evidenziare che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21191 dl 2017, ha precisato che è sufficiente che l'atto sia entrato nella disponibilità del destinatario per intendersi perfezionata la notifica, non potendosi dichiarare la nullità per semplice irritualità della notificazione dell'atto. È infatti inammissibile l'eccezione con la quale la parte lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato per lo stesso una lesione del diritto di difesa od altro pregiudizio per la decisione della causa (Cass. Civ. SS.UU. n.
7665/2016).
Pertanto, deve ritenersi avvenuta anche tale notifica.
Inoltre, è altresì stato correttamente notificato in data 17 gennaio 2023 l'avviso di addebito posto alla base della comunicazione impugnata, così come si evince dalla pec di consegna depositata in seno alla memoria di costituzione dell'ente previdenziale;
ne discende l'inammissibilità, per tardività, degli ulteriori vizi eccepiti.
Parimenti, anche per quanto afferisce alla comunicazione di iscrizione ipotecaria fascicolo
2023/1200 n. 29176202300000302000, l'Agente della Riscossione ha prodotto - seppur tardivamente - la notifica via pec effettuata il 21 luglio 2023 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché quella del 19 ottobre 2023 relativa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, che si acquisiscono sempre ex art. 421 c.p.c.; per entrambe le notifiche,
è stata prodotta la busta di avvenuta consegna in formato .eml.
Per ciò che attiene la notifica dell'avviso di addebito e le conseguenze della sua tempestiva impugnazione, si richiama quanto già argomentato con riferimento al giudizio portante,
essendo il provvedimento impugnato il medesimo.
Per le ragioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli enti convenuti;
pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 28/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo