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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2732/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2732/2022
promossa da:
IMPRESA EDILE CAV. in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore
(Avv. Marsili Titano Trento)
OPPONENTE
contro
e CP_1 Controparte_2
(Avv. Giovanni Giovannelli)
OPPOSTI
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione in persona del ON Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 841/2022 emesso dal Tribunale di Lucca, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di e della somma di € 95.296,70 a CP_1 Controparte_2
titolo di restituzione del capitale, oltre agli interessi moratori come da domanda, specificati in €
84.508,89, oltre le spese del procedimento e quelle relative all'atto di precetto, per l'ammontare complessivo di € 183.917,86 oltre gli interessi e le spese occorrende fino al saldo.
Parte opponente contestava il decreto ingiuntivo opposto, rilevando che la sentenza n. 63/2016
pronunciata dal Tribunale di Lucca, posta a sostegno del decreto ingiuntivo, poi confermata in ogni sua parte da quella n. 755/2022 della Corte di Appello di Firenze, niente disponeva in ordine alla restituzione del capitale e degli interessi e, inoltre, essendo la stessa di mero accertamento del debito residuo, non poteva essere ricompresa nel dettato dell'art. 1284, 4°comma c.c.; che, anche laddove gli opposti avessero diritto al riconoscimento degli interessi moratori di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c., gli stessi sarebbero dovuti decorrere dal momento in cui era stata notificata la domanda restitutoria attraverso il decreto ingiuntivo oggetto della presente causa;
che, invece, dovevano essere semmai riconosciuti soltanto gli interessi semplici, con decorrenza dalla notifica del precetto e pedissequo decreto;
che controparte aveva fatto decorrere il calcolo degli interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio in data
22.04.2010; che, invece, la normativa speciale trovava applicazione dall'entrata in vigore della legge n. 162/2014; che, pertanto, anche qualora fossero applicabili gli interessi nella misura richiesta da parte opposta, gli stessi doveva essere calcolati dall'entrata in vigore della legge sopraindicata, ossia dal 10.11.2014.
Formulava istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituivano ritualmente in giudizio e , che contestavano quanto CP_1 Controparte_2
ex adverso dedotto e eccepito. In particolare, deducevano che l'opposizione verteva sulla debenza e sulla decorrenza degli interessi al saggio di mora ex art. 1284, 4°comma c.c.; che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che l'art. 1284, 4°comma c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni restitutorie e che gli interessi ivi previsti sono dovuti automaticamente, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza;
che, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto un'obbligazione restitutoria derivante dal contratto stipulato tra le parti;
che, in data 19.11.2005, e CP_1 [...]
stipulavano con l'opponente un contratto d'appalto avente ad oggetto opere di Controparte_2
demolizione e ricostruzione della casa di abitazione degli opposti, sita in Forte dei Marmi, Via
Leonardo Da Vinci n. 28, per l'importo complessivo di € 702.378,54; che il contratto di appalto prevedeva l'inizio dei lavori alla data del 23.11.2005 e l'ultimazione delle opere per il 15.06.2006;
che, nel corso della realizzazione delle opere, i committenti contestavano la tempistica e le modalità
di esecuzione dei lavori, tanto che l'Impresa proponeva, in data 29.09.2008, ricorso Parte_2
per accertamento tecnico preventivo;
che, con ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 10.03.2010, notificato agli opposti, unitamente all'atto di precetto, in data 22.04.2010,
l' ingiungeva a il pagamento della somma Controparte_4 CP_5 Controparte_2
complessiva di € 340.726,06 in linea capitale, a titolo di saldo del settimo e ultimo SAL e di ritenute a garanzia dell'importo complessivo del contratto di appalto, al netto della somma quantificata dal
CTU dell'ATP per l'eliminazione dei vizi dell'opera; che e CP_1 Controparte_2
versavano all' l'intera somma e proponevano opposizione al decreto Controparte_4
ingiuntivo; che, con la sentenza n. 63/2016 del 13.01.2016, che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava parte attrice opponente a pagare a parte convenuta opposta la complessiva somma di € 269.377,35 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo;
che l' proponeva appello avverso la sentenza n. 63/2016, chiedendo Controparte_4
che la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca,
determinasse il credito in € 340.726,06, pari alla somma in linea capitale portata dal decreto ingiuntivo;
che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 755/2022, depositata in data 22.04.22,
respingeva l'appello principale e quello incidentale, confermava la sentenza del Tribunale di Lucca e compensava le spese del giudizio del secondo grado;
che, all'esito dei due gradi del giudizio di merito,
l' era tenuta alla restituzione, in favore degli opposti, della differenza tra la Controparte_4
somma versata all'Impresa stessa in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 280/2010, pari a €
364.674,05, e la somma accertata come effettivamente dovuta dagli opposti, pari a € 269.377,35,
differenza pari alla somma complessiva di € 95.296,70; che tale somma rappresentava quanto versato da e a titolo di corrispettivo dell'appalto, in eccedenza rispetto a CP_1 Controparte_2
quanto effettivamente dovuto;
che, pertanto, si trattava di obbligazione restitutoria derivante da contratto stipulato tra le parti, alla quale risultano applicabili gli interessi al tasso di mora ex art. 1284,
4°comma c.c.
Quanto alla decorrenza degli interessi di mora ex art. 1284, 4°comma c.c., rappresentavano che,
nell'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo opposto, gli interessi al tasso di mora erano stati calcolati con decorrenza dal momento del deposito del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 280/2010, emesso dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di
Viareggio, in data 22.04.2010, in forza del quale gli opposti avevano provveduto al pagamento, in favore della della somma complessiva di € 364.674,05; che, infatti, il credito Controparte_4
restitutorio degli opposti era sorto nel momento in cui, in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 280/2010, gli stessi avevano versato la somma in eccesso rispetto a quella dovuta;
che era del tutto irrilevante che le sentenze del Tribunale di Lucca e quella della Corte
di Appello di Firenze non contenessero un'espressa condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
che, infatti, la pronuncia di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, facendo venir meno il titolo sulla base del quale il pagamento era stato effettuato;
che detta sentenza, determinando la caducazione del titolo e condannando alla restituzione chi aveva percepito un importo non dovuto, doveva ritenersi comprensiva dell'obbligo in capo a quest'ultimo di restituire anche i frutti civili appresi e, quindi, gli interessi;
che, pertanto, il titolare di un credito restitutorio aveva diritto ad ottenere, anche se non li aveva richiesti, gli interessi legali sulla somma che aveva indebitamente corrisposto a far data dal pagamento;
che il decreto ingiuntivo opposto era stato correttamente emesso per la somma corrispondente al capitale e agli interessi “come da domanda”; che, in subordinata ipotesi, gli interessi al tasso di mora erano dovuti dal momento di entrata in vigore della modifica legislativa del 4°comma dell'art. 1284 c.c., ossia dal 11.11.2014; che,
pertanto, sulla somma spettante agli opposti a titolo di restituzione dovevano essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data dei pagamenti sino al 10.11.2024 e gli interessi al tasso di mora dal
11.11.2014 sino all'effettivo soddisfo.
Contestava la fondatezza dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con ordinanza del 23.03.2023, il Giudice, in considerazione delle argomentazioni svolte da parte opponente in ordine alla misura degli interessi richiesti sul capitale ingiunto, sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata documentalmente istruita.
All'udienza del 19.02.2025, il Giudice, previa trasformazione del rito, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata per le ragioni di seguito precisate.
È pacifico e documentalmente provato che:
- Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 280/2010, emesso dal Tribunale di
Lucca – Sezione distaccata di Viareggio, notificato a e CP_1 Controparte_2
unitamente all'atto di precetto, è stato ingiunto a quest'ultimi il pagamento della somma complessiva di euro 340.726,06 in linea capitale, per lavori di demolizione e ricostruzione eseguiti nell'immobile di loro proprietà in virtù del contratto di appalto del 19.11.2005; - e hanno provveduto al pagamento a CP_1 Controparte_2 ON
. dell'intera somma ingiunta e proponevano opposizione al decreto Parte_3
ingiuntivo;
- con la sentenza n. 63/2016 del 13.01.2016, che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale di Lucca, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato parte attrice opponente a pagare a parte convenuta opposta la minore somma di € 269.377,35,
oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo;
- la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 755/2022 depositata in data 22.04.2022, passata in giudicato, confermava integralmente la sentenza appellata.
All'esito dei due gradi del giudizio di merito, risulta ON Parte_1
obbligata alla restituzione, in favore di e della differenza tra la CP_1 Controparte_2
somma di € 364.674,05, versata all'Impresa stessa in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 280/2010,
e la somma di € 269.377,35, accertata come effettivamente dovuta dai committenti, differenza pari alla somma complessiva di € 95.296,70.
In data 06.07.2022, a seguito dell'emissione del D.I.
6.06.2022 oggetto della presente opposizione,
ha versato in favore degli opposti la somma di euro ON Parte_1
95.260,70 relativa al capitale (doc. 8 parte opponente), nonché quella di euro 4.112,67 per le spese legali (doc. 9 parte opponente) e, pertanto, l'opposizione verte unicamente sulla debenza e sulla
decorrenza degli interessi al saggio di mora ex art. 1284, 4°comma c.c. sulla somma
sopraindicata.
Diversamente da quanto dedotto da parte opponente, appare priva di rilevanza la circostanza che la sentenza del Tribunale e quella della Corte di Appello nulla abbiano disposto in merito all'obbligo restitutorio e ai relativi interessi, avendo la Suprema Corte (Cass., Sez. III, Sentenza n. 14601
del 2020) chiarito che “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza
provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod.
proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione in via estensiva nei giudizi di
opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti
al giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente;
in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio
non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione
non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389
del 21/11/2019, Rv. 656254 - 01)”.
Si richiama, inoltre, Cass., Sez. I, Ord. n. 33174 del 2023, secondo cui “nel giudizio introdotto con
opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in
forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda
nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come
formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il
suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà
giuridica dell'atto solutorio posto in essere (Cass. 2946/2017; Cass. 23260/2009)”.
In sintesi, la condanna alla restituzione della somma in questione deve ritenersi implicita nell'accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto da parte del giudice di merito.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza passata in giudicato, ha confermato la sentenza del
Tribunale di Lucca, e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna implicita dell'odierna opponente alla restituzione di quanto versato in eccedenza da e CP_1 [...]
. Controparte_2
Invero, il diritto in capo a quest'ultimi ad ottenere la restituzione delle somme pagate in eccedenza è
certamente sorto a seguito alla sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In mancanza di un'esplicita statuizione di condanna dell' ON Parte_1
alla restituzione di quanto percepito in eccedenza, gli odierni opposti hanno instaurato il
[...] procedimento monitorio al fine di ottenere il titolo esecutivo per procedere nei confronti dell'odierna opponente.
Quanto alla debenza degli interessi relativi al credito restitutorio, la giurisprudenza di legittimità
(Cass., Sez. III, Sentenza n. 34011 del 2021) ha chiarito che “17. Il pagamento effettuato in
ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà
diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente. Non dà luogo ad
una condictio indebiti, e quindi non rileva in alcun modo lo status soggettivo dell'accipiens, ma si
deve solo ricostruire il patrimonio di chi ha ingiustamente pagato …
21. Conformemente all'indirizzo da ultimo richiamato, deve ritenersi non necessaria la formulazione
di una autonoma domanda volta al riconoscimento del diritto agli interessi sulla somma della quale
si chiede la restituzione, per la natura integralmente restitutoria dell'obbligo dettato dall'art. 1282
c.c., che opera ex lege: atteso che la sentenza che pone nel nulla il titolo e condanna alla restituzione
chi ha percepito un importo non dovuto deve essere integralmente restitutoria nella posizione quo
ante, essa può ritenersi anche implicitamente comprensiva dell'obbligo, in capo a chi ha ricevuto un
importo che in base all'esito definitivo del giudizio non gli spettava, di restituire anche i frutti civili
appresi e quindi degli interessi, e, a sua volta, la domanda restitutoria può ritenersi comprensiva
della domanda volta alla corresponsione, sulla somma che si chiede indietro, degli interessi legali.
Può ritenersi quindi che l'accoglimento della domanda restitutoria che trae le mosse dalla
caducazione del titolo in virtù del quale si è eseguito il pagamento togliendo causa, con effetto
retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali effettuate in esecuzione del titolo caducato, comporta, per
effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il solvens abbia diritto ad ottenere, anche se non li
ha richiesti, gli interessi legali sulla somma che ha corrisposto. …
… il titolo restitutorio, dovendo tendere ad una integrale restituzione del soggetto nella situazione
quo ante, comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda ed a prescindere anche da
una espressa menzione di essi nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare anche gli interessi
legali sulla somma della quale si è privato sulla base di un titolo caducato, dei quali non ha potuto godere. Quindi, se anche nella sentenza che accerta il diritto del solvens alla restituzione di quanto
pagato con una determinata decorrenza, non si dice nulla in ordine agli interessi legali, gli stessi
sono dovuti implicitamente, perché il titolo discende direttamente dalla legge in favore di chi sia
stato accertato come avente diritto alla restituzione (purchè la domanda volta ad ottenere la
restituzione nella situazione precedente sia stata formulata), in quanto la domanda restitutoria
implica l'integrale restituzione nella situazione precedente al pagamento.
Soltanto se il solvens avesse chiesto espressamente l'attribuzione degli interessi e la domanda relativa
fosse stata rigettata per un qualche motivo, egli avrebbe l'onere di impugnare la decisione
sfavorevole sul punto, per evitare la formazione del giudicato interno”.
Nel caso di specie, avendo la Corte di Appello confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, si ritiene che non sussista alcuna pronuncia negativa del Giudice di secondo grado sugli obblighi restitutori e sui relativi interessi da impugnare con ricorso per Cassazione e, dunque, non può ritenersi formato sul punto alcuno giudicato negativo.
Ritenuto sussistente il diritto degli opposti alla corresponsione degli interessi relativi al credito restitutorio, con riferimento decorrenza degli interessi legali dovuti in caso di pronuncia restitutoria di quanto spontaneamente pagato in virtù di un titolo che sia poi stato caducato, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, Sentenza n. 34011 del 2021)
secondo cui “poiché il diritto alla restituzione degli interessi è un effetto legale dell'obbligo
restitutorio, deve ritenersi che, ove la sentenza di condanna sulla base della quale sia stato effettuato
il pagamento sia stata posta nel nulla, e ove sia stata chiesta la condanna dell'accipiens alla
restituzione, sulla somma da restituire siano dovuti, anche in mancanza di specifica domanda
relativa agli interessi, gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento, ex art. 1282 c.c.”.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto sopraindicato, parte opponente è obbligata a corrispondere gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento della somma risultata non
dovuta. Quanto alla debenza degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, 4°comma c.c., si rileva,
innanzitutto, che non vi sono ragioni ostative all'applicazione degli stessi alle obbligazioni restitutorie, come nel caso di specie, avendo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, Ord. n.
61 del 2023) recentemente chiarito che “non è affatto esclusa, anzi è espressamente riconosciuta
l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., alle obbligazioni restitutorie, quando esse trovano la
loro fonte in un rapporto contrattuale, essendosi in quella sede affermato, infatti, che «il saggio
d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art. 1284, comma 4, c.c., trova
applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto
l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni
restitutorie». Pare evidente che, con tale ultima precisazione, si sia inteso fare riferimento (quanto
meno) alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di
determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa (cd.
condictio ob causam finitam)”.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto ha per oggetto un credito restitutorio derivante dal contratto di appalto stipulato tra le parti e, dunque, si ritengono astrattamente applicabili gli interessi di cui all'art. 1284, 4°comma c.c.
Tuttavia, detti interessi non possono essere fatti decorrere dal momento del pagamento come richiesto da parte opposta, in quanto il 4°comma dell'art. 1284 c.c. è stato introdotto con l'art. 17, 1°comma
D.L. 12 settembre 2014, n. 132 e il 2°comma dell'art. 17 dispone che “Le disposizioni del comma 1
producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte (Cass., Sez. III, Ord. n. 8402 del 2024),
affermando che “il tenore dell'art. 17, 2° co. d.l. 132/2014 non consente di dubitare che la (nuova)
previsione del 4° co. dell'art. 1284 c.c. si applica ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo
giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione e il riferimento all'inizio del procedimento
non può che essere inteso come avvio dello stesso in primo grado”. Ebbene, rilevato che gli opposti hanno corrisposto la somma risultata eccedente quando non era ancora entrato in vigore il 4°comma dell'art. 1284 c.c., non possono farsi decorrere gli interessi maggiorati dal momento del pagamento.
Ad avviso di questo Giudice, la decorrenza degli interessi di cui all'art. 1284, 4°comma c.c. relativi al credito restitutorio è da individuarsi nel momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo,
oggetto della presente opposizione, con cui e hanno chiesto la CP_1 Controparte_2
restituzione delle somme corrisposte in eccedenza.
Invero, l'art. 1284, 4°comma c.c. risulta applicabile anche al ricorso per decreto ingiuntivo, da qualificarsi come domanda giudiziale al pari di un atto introduttivo del giudizio di cognizione.
Per le ragioni sopraindicate e, in parziale accoglimento dell'opposizione, si revoca il decreto ingiuntivo opposto e si condanna parte opponente a corrispondere agli opposti:
- gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento della somma alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
- gli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, 4°comma c.c. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione sino al saldo effettivo.
In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, dello spontaneo adempimento all'obbligo di pagamento della somma richiesta a titolo di capitale, sussistono apprezzabili motivi per condannare parte opponente al pagamento di un terzo delle spese di lite con compensazione dei rimanenti due terzi delle spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte opponente a corrispondere agli opposti gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento della somma alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, nonché gli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, 4°comma c.c. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione sino al saldo effettivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta di un terzo delle spese di lite che liquida in quota parte in euro 4701,00 per compensi oltre iva , cap e spese generali come per legge compensando i rimanenti due terzi.
Lucca, 16.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2732/2022
promossa da:
IMPRESA EDILE CAV. in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore
(Avv. Marsili Titano Trento)
OPPONENTE
contro
e CP_1 Controparte_2
(Avv. Giovanni Giovannelli)
OPPOSTI
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione in persona del ON Parte_1
legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 841/2022 emesso dal Tribunale di Lucca, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di e della somma di € 95.296,70 a CP_1 Controparte_2
titolo di restituzione del capitale, oltre agli interessi moratori come da domanda, specificati in €
84.508,89, oltre le spese del procedimento e quelle relative all'atto di precetto, per l'ammontare complessivo di € 183.917,86 oltre gli interessi e le spese occorrende fino al saldo.
Parte opponente contestava il decreto ingiuntivo opposto, rilevando che la sentenza n. 63/2016
pronunciata dal Tribunale di Lucca, posta a sostegno del decreto ingiuntivo, poi confermata in ogni sua parte da quella n. 755/2022 della Corte di Appello di Firenze, niente disponeva in ordine alla restituzione del capitale e degli interessi e, inoltre, essendo la stessa di mero accertamento del debito residuo, non poteva essere ricompresa nel dettato dell'art. 1284, 4°comma c.c.; che, anche laddove gli opposti avessero diritto al riconoscimento degli interessi moratori di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c., gli stessi sarebbero dovuti decorrere dal momento in cui era stata notificata la domanda restitutoria attraverso il decreto ingiuntivo oggetto della presente causa;
che, invece, dovevano essere semmai riconosciuti soltanto gli interessi semplici, con decorrenza dalla notifica del precetto e pedissequo decreto;
che controparte aveva fatto decorrere il calcolo degli interessi dalla notifica del decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio in data
22.04.2010; che, invece, la normativa speciale trovava applicazione dall'entrata in vigore della legge n. 162/2014; che, pertanto, anche qualora fossero applicabili gli interessi nella misura richiesta da parte opposta, gli stessi doveva essere calcolati dall'entrata in vigore della legge sopraindicata, ossia dal 10.11.2014.
Formulava istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituivano ritualmente in giudizio e , che contestavano quanto CP_1 Controparte_2
ex adverso dedotto e eccepito. In particolare, deducevano che l'opposizione verteva sulla debenza e sulla decorrenza degli interessi al saggio di mora ex art. 1284, 4°comma c.c.; che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che l'art. 1284, 4°comma c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni restitutorie e che gli interessi ivi previsti sono dovuti automaticamente, senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza;
che, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto un'obbligazione restitutoria derivante dal contratto stipulato tra le parti;
che, in data 19.11.2005, e CP_1 [...]
stipulavano con l'opponente un contratto d'appalto avente ad oggetto opere di Controparte_2
demolizione e ricostruzione della casa di abitazione degli opposti, sita in Forte dei Marmi, Via
Leonardo Da Vinci n. 28, per l'importo complessivo di € 702.378,54; che il contratto di appalto prevedeva l'inizio dei lavori alla data del 23.11.2005 e l'ultimazione delle opere per il 15.06.2006;
che, nel corso della realizzazione delle opere, i committenti contestavano la tempistica e le modalità
di esecuzione dei lavori, tanto che l'Impresa proponeva, in data 29.09.2008, ricorso Parte_2
per accertamento tecnico preventivo;
che, con ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 10.03.2010, notificato agli opposti, unitamente all'atto di precetto, in data 22.04.2010,
l' ingiungeva a il pagamento della somma Controparte_4 CP_5 Controparte_2
complessiva di € 340.726,06 in linea capitale, a titolo di saldo del settimo e ultimo SAL e di ritenute a garanzia dell'importo complessivo del contratto di appalto, al netto della somma quantificata dal
CTU dell'ATP per l'eliminazione dei vizi dell'opera; che e CP_1 Controparte_2
versavano all' l'intera somma e proponevano opposizione al decreto Controparte_4
ingiuntivo; che, con la sentenza n. 63/2016 del 13.01.2016, che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava parte attrice opponente a pagare a parte convenuta opposta la complessiva somma di € 269.377,35 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo;
che l' proponeva appello avverso la sentenza n. 63/2016, chiedendo Controparte_4
che la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca,
determinasse il credito in € 340.726,06, pari alla somma in linea capitale portata dal decreto ingiuntivo;
che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 755/2022, depositata in data 22.04.22,
respingeva l'appello principale e quello incidentale, confermava la sentenza del Tribunale di Lucca e compensava le spese del giudizio del secondo grado;
che, all'esito dei due gradi del giudizio di merito,
l' era tenuta alla restituzione, in favore degli opposti, della differenza tra la Controparte_4
somma versata all'Impresa stessa in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 280/2010, pari a €
364.674,05, e la somma accertata come effettivamente dovuta dagli opposti, pari a € 269.377,35,
differenza pari alla somma complessiva di € 95.296,70; che tale somma rappresentava quanto versato da e a titolo di corrispettivo dell'appalto, in eccedenza rispetto a CP_1 Controparte_2
quanto effettivamente dovuto;
che, pertanto, si trattava di obbligazione restitutoria derivante da contratto stipulato tra le parti, alla quale risultano applicabili gli interessi al tasso di mora ex art. 1284,
4°comma c.c.
Quanto alla decorrenza degli interessi di mora ex art. 1284, 4°comma c.c., rappresentavano che,
nell'atto di precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo opposto, gli interessi al tasso di mora erano stati calcolati con decorrenza dal momento del deposito del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 280/2010, emesso dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di
Viareggio, in data 22.04.2010, in forza del quale gli opposti avevano provveduto al pagamento, in favore della della somma complessiva di € 364.674,05; che, infatti, il credito Controparte_4
restitutorio degli opposti era sorto nel momento in cui, in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 280/2010, gli stessi avevano versato la somma in eccesso rispetto a quella dovuta;
che era del tutto irrilevante che le sentenze del Tribunale di Lucca e quella della Corte
di Appello di Firenze non contenessero un'espressa condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
che, infatti, la pronuncia di primo grado aveva revocato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, facendo venir meno il titolo sulla base del quale il pagamento era stato effettuato;
che detta sentenza, determinando la caducazione del titolo e condannando alla restituzione chi aveva percepito un importo non dovuto, doveva ritenersi comprensiva dell'obbligo in capo a quest'ultimo di restituire anche i frutti civili appresi e, quindi, gli interessi;
che, pertanto, il titolare di un credito restitutorio aveva diritto ad ottenere, anche se non li aveva richiesti, gli interessi legali sulla somma che aveva indebitamente corrisposto a far data dal pagamento;
che il decreto ingiuntivo opposto era stato correttamente emesso per la somma corrispondente al capitale e agli interessi “come da domanda”; che, in subordinata ipotesi, gli interessi al tasso di mora erano dovuti dal momento di entrata in vigore della modifica legislativa del 4°comma dell'art. 1284 c.c., ossia dal 11.11.2014; che,
pertanto, sulla somma spettante agli opposti a titolo di restituzione dovevano essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data dei pagamenti sino al 10.11.2024 e gli interessi al tasso di mora dal
11.11.2014 sino all'effettivo soddisfo.
Contestava la fondatezza dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con ordinanza del 23.03.2023, il Giudice, in considerazione delle argomentazioni svolte da parte opponente in ordine alla misura degli interessi richiesti sul capitale ingiunto, sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata documentalmente istruita.
All'udienza del 19.02.2025, il Giudice, previa trasformazione del rito, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata per le ragioni di seguito precisate.
È pacifico e documentalmente provato che:
- Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 280/2010, emesso dal Tribunale di
Lucca – Sezione distaccata di Viareggio, notificato a e CP_1 Controparte_2
unitamente all'atto di precetto, è stato ingiunto a quest'ultimi il pagamento della somma complessiva di euro 340.726,06 in linea capitale, per lavori di demolizione e ricostruzione eseguiti nell'immobile di loro proprietà in virtù del contratto di appalto del 19.11.2005; - e hanno provveduto al pagamento a CP_1 Controparte_2 ON
. dell'intera somma ingiunta e proponevano opposizione al decreto Parte_3
ingiuntivo;
- con la sentenza n. 63/2016 del 13.01.2016, che ha definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale di Lucca, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha condannato parte attrice opponente a pagare a parte convenuta opposta la minore somma di € 269.377,35,
oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo effettivo;
- la Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 755/2022 depositata in data 22.04.2022, passata in giudicato, confermava integralmente la sentenza appellata.
All'esito dei due gradi del giudizio di merito, risulta ON Parte_1
obbligata alla restituzione, in favore di e della differenza tra la CP_1 Controparte_2
somma di € 364.674,05, versata all'Impresa stessa in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 280/2010,
e la somma di € 269.377,35, accertata come effettivamente dovuta dai committenti, differenza pari alla somma complessiva di € 95.296,70.
In data 06.07.2022, a seguito dell'emissione del D.I.
6.06.2022 oggetto della presente opposizione,
ha versato in favore degli opposti la somma di euro ON Parte_1
95.260,70 relativa al capitale (doc. 8 parte opponente), nonché quella di euro 4.112,67 per le spese legali (doc. 9 parte opponente) e, pertanto, l'opposizione verte unicamente sulla debenza e sulla
decorrenza degli interessi al saggio di mora ex art. 1284, 4°comma c.c. sulla somma
sopraindicata.
Diversamente da quanto dedotto da parte opponente, appare priva di rilevanza la circostanza che la sentenza del Tribunale e quella della Corte di Appello nulla abbiano disposto in merito all'obbligo restitutorio e ai relativi interessi, avendo la Suprema Corte (Cass., Sez. III, Sentenza n. 14601
del 2020) chiarito che “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza
provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod.
proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione in via estensiva nei giudizi di
opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti
al giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente;
in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio
non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione
non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389
del 21/11/2019, Rv. 656254 - 01)”.
Si richiama, inoltre, Cass., Sez. I, Ord. n. 33174 del 2023, secondo cui “nel giudizio introdotto con
opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in
forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda
nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come
formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il
suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà
giuridica dell'atto solutorio posto in essere (Cass. 2946/2017; Cass. 23260/2009)”.
In sintesi, la condanna alla restituzione della somma in questione deve ritenersi implicita nell'accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto da parte del giudice di merito.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza passata in giudicato, ha confermato la sentenza del
Tribunale di Lucca, e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna implicita dell'odierna opponente alla restituzione di quanto versato in eccedenza da e CP_1 [...]
. Controparte_2
Invero, il diritto in capo a quest'ultimi ad ottenere la restituzione delle somme pagate in eccedenza è
certamente sorto a seguito alla sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
In mancanza di un'esplicita statuizione di condanna dell' ON Parte_1
alla restituzione di quanto percepito in eccedenza, gli odierni opposti hanno instaurato il
[...] procedimento monitorio al fine di ottenere il titolo esecutivo per procedere nei confronti dell'odierna opponente.
Quanto alla debenza degli interessi relativi al credito restitutorio, la giurisprudenza di legittimità
(Cass., Sez. III, Sentenza n. 34011 del 2021) ha chiarito che “17. Il pagamento effettuato in
ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà
diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente. Non dà luogo ad
una condictio indebiti, e quindi non rileva in alcun modo lo status soggettivo dell'accipiens, ma si
deve solo ricostruire il patrimonio di chi ha ingiustamente pagato …
21. Conformemente all'indirizzo da ultimo richiamato, deve ritenersi non necessaria la formulazione
di una autonoma domanda volta al riconoscimento del diritto agli interessi sulla somma della quale
si chiede la restituzione, per la natura integralmente restitutoria dell'obbligo dettato dall'art. 1282
c.c., che opera ex lege: atteso che la sentenza che pone nel nulla il titolo e condanna alla restituzione
chi ha percepito un importo non dovuto deve essere integralmente restitutoria nella posizione quo
ante, essa può ritenersi anche implicitamente comprensiva dell'obbligo, in capo a chi ha ricevuto un
importo che in base all'esito definitivo del giudizio non gli spettava, di restituire anche i frutti civili
appresi e quindi degli interessi, e, a sua volta, la domanda restitutoria può ritenersi comprensiva
della domanda volta alla corresponsione, sulla somma che si chiede indietro, degli interessi legali.
Può ritenersi quindi che l'accoglimento della domanda restitutoria che trae le mosse dalla
caducazione del titolo in virtù del quale si è eseguito il pagamento togliendo causa, con effetto
retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali effettuate in esecuzione del titolo caducato, comporta, per
effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il solvens abbia diritto ad ottenere, anche se non li
ha richiesti, gli interessi legali sulla somma che ha corrisposto. …
… il titolo restitutorio, dovendo tendere ad una integrale restituzione del soggetto nella situazione
quo ante, comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda ed a prescindere anche da
una espressa menzione di essi nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare anche gli interessi
legali sulla somma della quale si è privato sulla base di un titolo caducato, dei quali non ha potuto godere. Quindi, se anche nella sentenza che accerta il diritto del solvens alla restituzione di quanto
pagato con una determinata decorrenza, non si dice nulla in ordine agli interessi legali, gli stessi
sono dovuti implicitamente, perché il titolo discende direttamente dalla legge in favore di chi sia
stato accertato come avente diritto alla restituzione (purchè la domanda volta ad ottenere la
restituzione nella situazione precedente sia stata formulata), in quanto la domanda restitutoria
implica l'integrale restituzione nella situazione precedente al pagamento.
Soltanto se il solvens avesse chiesto espressamente l'attribuzione degli interessi e la domanda relativa
fosse stata rigettata per un qualche motivo, egli avrebbe l'onere di impugnare la decisione
sfavorevole sul punto, per evitare la formazione del giudicato interno”.
Nel caso di specie, avendo la Corte di Appello confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, si ritiene che non sussista alcuna pronuncia negativa del Giudice di secondo grado sugli obblighi restitutori e sui relativi interessi da impugnare con ricorso per Cassazione e, dunque, non può ritenersi formato sul punto alcuno giudicato negativo.
Ritenuto sussistente il diritto degli opposti alla corresponsione degli interessi relativi al credito restitutorio, con riferimento decorrenza degli interessi legali dovuti in caso di pronuncia restitutoria di quanto spontaneamente pagato in virtù di un titolo che sia poi stato caducato, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, Sentenza n. 34011 del 2021)
secondo cui “poiché il diritto alla restituzione degli interessi è un effetto legale dell'obbligo
restitutorio, deve ritenersi che, ove la sentenza di condanna sulla base della quale sia stato effettuato
il pagamento sia stata posta nel nulla, e ove sia stata chiesta la condanna dell'accipiens alla
restituzione, sulla somma da restituire siano dovuti, anche in mancanza di specifica domanda
relativa agli interessi, gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento, ex art. 1282 c.c.”.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto sopraindicato, parte opponente è obbligata a corrispondere gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento della somma risultata non
dovuta. Quanto alla debenza degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, 4°comma c.c., si rileva,
innanzitutto, che non vi sono ragioni ostative all'applicazione degli stessi alle obbligazioni restitutorie, come nel caso di specie, avendo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III, Ord. n.
61 del 2023) recentemente chiarito che “non è affatto esclusa, anzi è espressamente riconosciuta
l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., alle obbligazioni restitutorie, quando esse trovano la
loro fonte in un rapporto contrattuale, essendosi in quella sede affermato, infatti, che «il saggio
d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art. 1284, comma 4, c.c., trova
applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto
l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni
restitutorie». Pare evidente che, con tale ultima precisazione, si sia inteso fare riferimento (quanto
meno) alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di
determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa (cd.
condictio ob causam finitam)”.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto ha per oggetto un credito restitutorio derivante dal contratto di appalto stipulato tra le parti e, dunque, si ritengono astrattamente applicabili gli interessi di cui all'art. 1284, 4°comma c.c.
Tuttavia, detti interessi non possono essere fatti decorrere dal momento del pagamento come richiesto da parte opposta, in quanto il 4°comma dell'art. 1284 c.c. è stato introdotto con l'art. 17, 1°comma
D.L. 12 settembre 2014, n. 132 e il 2°comma dell'art. 17 dispone che “Le disposizioni del comma 1
producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte (Cass., Sez. III, Ord. n. 8402 del 2024),
affermando che “il tenore dell'art. 17, 2° co. d.l. 132/2014 non consente di dubitare che la (nuova)
previsione del 4° co. dell'art. 1284 c.c. si applica ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo
giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione e il riferimento all'inizio del procedimento
non può che essere inteso come avvio dello stesso in primo grado”. Ebbene, rilevato che gli opposti hanno corrisposto la somma risultata eccedente quando non era ancora entrato in vigore il 4°comma dell'art. 1284 c.c., non possono farsi decorrere gli interessi maggiorati dal momento del pagamento.
Ad avviso di questo Giudice, la decorrenza degli interessi di cui all'art. 1284, 4°comma c.c. relativi al credito restitutorio è da individuarsi nel momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo,
oggetto della presente opposizione, con cui e hanno chiesto la CP_1 Controparte_2
restituzione delle somme corrisposte in eccedenza.
Invero, l'art. 1284, 4°comma c.c. risulta applicabile anche al ricorso per decreto ingiuntivo, da qualificarsi come domanda giudiziale al pari di un atto introduttivo del giudizio di cognizione.
Per le ragioni sopraindicate e, in parziale accoglimento dell'opposizione, si revoca il decreto ingiuntivo opposto e si condanna parte opponente a corrispondere agli opposti:
- gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento della somma alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione;
- gli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, 4°comma c.c. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione sino al saldo effettivo.
In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, dello spontaneo adempimento all'obbligo di pagamento della somma richiesta a titolo di capitale, sussistono apprezzabili motivi per condannare parte opponente al pagamento di un terzo delle spese di lite con compensazione dei rimanenti due terzi delle spese di lite .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte opponente a corrispondere agli opposti gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento della somma alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, nonché gli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, 4°comma c.c. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione sino al saldo effettivo;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta di un terzo delle spese di lite che liquida in quota parte in euro 4701,00 per compensi oltre iva , cap e spese generali come per legge compensando i rimanenti due terzi.
Lucca, 16.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli