Articolo 24 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
Articolo 23Articolo 25
Versione
26 gennaio 1948
Art. 24.
Dopo l'art. 64, e' aggiunto il seguente:
"Art. 64-bis. - E' riservata alla Camera del deputati la facolta' di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1948