Art. 24.
Dopo l'art. 64, e' aggiunto il seguente:
"Art. 64-bis. - E' riservata alla Camera del deputati la facolta' di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri".
Dopo l'art. 64, e' aggiunto il seguente:
"Art. 64-bis. - E' riservata alla Camera del deputati la facolta' di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri".