Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
Ordinanza collegiale 8 luglio 2024
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 17/04/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00683/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annarosa Chiriatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 34;
contro
Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dip. per la Mobilità Sostenibile, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Commissione Medica Locale Patenti di Guida presso Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di revisione della patente di guida n. -OMISSIS- emesso dalla Motorizzazione Civile di Torino il -OMISSIS-, non notificato al ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -ricorrente- il 30\11\2024 :
annullamento del giudizio di cui al certificato medico della Commissione Medica Locale Patenti di Guida di Torino del -OMISSIS- comunicato in pari data alla Motorizzazione Civile di Torino nella parte in cui prevede la validità della patente del sig. -ricorrente- per 24 mesi, dei provvedimenti e/o verbali della Commissione Medica Locale di Torino non conosciuti e/o comunicati e/o notificati all'interessato relativi all'accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida a seguito dei quali è stata prescritta la riduzione del periodo di validità della patente di guida, del provvedimento di rinnovo della patente con validità limitata al -OMISSIS- rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Torino il -OMISSIS- e di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e/o conseguente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino e del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dip. per la Mobilità Sostenibile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revisione della patente di guida emesso nei suoi confronti in data -OMISSIS- e non notificato.
Ha dedotto di avere avuto conoscenza dell’atto solo in data 1.12.2022, in seguito a ricorso per l’accesso agli atti.
In data 22.8.2022 gli veniva notificato avvio del procedimento di revisione della patente causato da una segnalazione della stazione di carabinieri di Caselle Torinese dal -OMISSIS- a sua volta giustificata da asseriti dubbi circa la persistenza a suo favore dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida. Il ricorrente formulava le proprie osservazioni e produceva anche referto negativo di test del capello; nelle more la patente veniva a scadere in data -OMISSIS- ed egli non riusciva ad effettuare il rinnovo ordinario a causa della sussistenza di un “blocco ostativo” connesso al procedimento di revisione; formulava quindi accesso agli atti ed apprendeva del provvedimento qui impugnato.
Il ricorrente prenotava comunque una visita presso la Commissione Sanitaria di Torino per il -OMISSIS-.
Lamenta parte ricorrente
1) la violazione dell’art. 128 CdS e degli artt. 2 e3 l. n. 241/90 oltre che del D.P.C.M. 72/2011; la revisione è stata disposta ad un anno e 4 mesi di distanza dalla segnalazione della supposta patologia invalidante; i tempi di avvio del procedimento, nonostante la sua presumibile natura cautelare, sono stati superiori a 90 giorni, con il risultato che il provvedimento è stato emesso ad oltre un anno di distanza dai fatti e comunque sulla base di fatti asseritamente accertati e individuati per relationem ad atti rispetto ai quali veniva negato l’accesso;
2) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto e illogicità della motivazione, falsità ed erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti; violazione dei principi del giusto procedimento e buon andamento della P.A.; al ricorrente è stata negata la partecipazione procedimentale, in ogni caso gli vengono contestati aspetti di tipo sanitario, pur in presenza di attestazioni mediche circa l’assenza da parte sua di patologie, ovvero di assunzione di psicofarmaci.
Ha quindi chiesto annullarsi i provvedimenti impugnati.
Presa cognizione dei documenti acquisiti in sede di accesso agli atti, il ricorrente ha presentato atto di ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 3.3.2024; emergeva dai documenti che l’intero procedimento scaturiva da una sollecitazione del padre del ricorrente, finalizzata a rappresentare uno stato di agitazione del figlio che avrebbe giustificato iniziative volte ad impedirgli la guida.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione degli artt. 128 CDS e 3 l. n. 241/90; la valutazione sanitaria non trovava alcun fondamento in un referto medico bensì in una soggettiva iniziativa dei genitori, per altro intrinsecamente contradittoria e dai medesimi poi rivalutata; ha quindi contestato la motivazione dell’atto;
2) l’eccesso di potere per inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, falsità di presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione dei principi del giusto procedimento; si contesta che i problemi sanitari non sarebbero stati rilevati con modalità consone.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di parte ricorrente.
Con ordinanza n. 66/2023 l’istanza di misure cautelari veniva respinta.
Con ulteriore atto di motivi aggiunti depositato in data 30/11/2024 il ricorrente ha impugnato il certificato medico della Commissione Medica Locale Patenti di Guida, in particolare nella parte in cui ha disposto il rinnovo della sua patente per una durata di soli 24 mesi, con scadenza al -OMISSIS-.
Lamenta:
1) la violazione dell’art. 128 CDS artt. 2 e 3 l. n. 241/90, rilevando l’inidonea modalità di accertamento delle possibili problematiche di salute;
2) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, falsità e travisamento di presupposti, violazione del giusto procedimento; mancherebbe un accertamento sanitario negativo e il ricorrente avrebbe anche superato positivamente una serie di esami (test del capello e controllo urine), avendo solo subito un ricovero per dipendenza da cannabinoidi, con sintomatologia pienamente rientrata.
Ha in definitiva contestato il termine di validità apposto alla sua più recente autorizzazione alla guida dal medesimo conseguita.
In ragione della mancanza dei termini a difesa in relazione all’ultimo atto di ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha chiesto il differimento dell’udienza di discussione già fissata per l’11.12.2024.
Fissata nuova udienza di discussione al 9.4.2025, la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Ritiene il Collegio di non potere che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente rispetto alla contestazione dell’originario provvedimento di revisione della patente, che ha comportato la sua convocazione da parte della competente Commissione medica.
Infatti il ricorrente si è sottoposto alla visita che ha dato esiti positivi, consentendogli di riottenere la patente di guida, se pure con una durata limitata rispetto a quella ordinariamente prevista (aspetto contestato con i secondi motivi aggiunti).
Pare al Collegio che il ricorrente non vanti un interesse al travolgimento integrale del giudizio della Commissione medica, che pure lo ha ritenuto idoneo alla guida senza prescrizioni; l’annullamento integrale di tale atto lo esporrebbe, infatti, ad un ulteriore rinnovo del giudizio di idoneità, non potendo questo Collegio sostituirsi sul punto all’amministrazione, con l’effetto di collocarlo in una posizione deteriore rispetto a quella di cui attualmente gode, cioè di essere allo stato effettivo titolare di patente.
Ciò che per contro resta di interesse del ricorrente è la contestazione del ridotto termine di durata del rinnovato titolo alla guida proposta con i secondi motivi aggiunti di ricorso.
Si evince dal referto della Commissione medica locale di Torino che, all’anamnesi, è emerso come, nel giugno 2021, il ricorrente sia stato ricoverato per dipendenza da cannabinoidi; sono poi stati acquisiti test cui il ricorrente si è sottoposto con esito negativo nel 2023 e ulteriori test, sempre negativi, di urina e capello del 2024.
Nessuna criticità è emersa in sede di visita medica.
La Commissione ha poi semplicemente apposto un termine di durata di 24 mesi al rinnovo della patente, riconoscendogli quindi il titolo abilitativo alla guida per un tempo inferiore a quello di legge.
Nelle more non risulta, né viene dedotto, che il ricorrente abbia mai manifestato problematiche alla guida.
Ritiene il Collegio che, oggettivamene, non emergano in atti giustificazioni sanitarie plausibili rispetto alla limitata durata della patente rilasciata al ricorrente.
L’intera vicenda ha avuto, come dedotto negli atti introduttivi, una genesi anomala.
Nel giugno 2021 veniva effettuata, da parte della stazione Carabinieri di Caselle, una segnalazione a carico del ricorrente che portava, solo ad agosto 2022, all’avvio di un procedimento di revisione della patente di guida, esitato in una effettiva revisione dell’ottobre 2022.
In sintesi, a fronte di ipotetiche problematiche di salute idonee ad interferire con la guida verosimilmente rappresentate dai genitori del ricorrente, l’amministrazione ha atteso oltre un anno per effettivamente procedere a revisione nei confronti del ricorrente. A prescindere dell’anomala tempistica (è evidente come se il problema sanitario fosse stato serio non sarebbe certo stato ammissibile consentirgli di continuare a guidare per oltre un anno), quanto poi ai presupposti sanitari della revisione manca in atti qualsivoglia dato certificato, che supporti la presunta inidoneità della ricorrente alla guida.
Risulta unicamente che il ricorrente, nel 2021, ha avuto un ricovero per intossicazione da cannabinoidi.
Senonché, a distanza di ormai 4 anni, non vi è evidenza sanitaria alcuna di problematiche preesistenti o assunzioni di farmaci che affliggano il ricorrente e siano tali incidere sulla sua abilità alla guida; per contro il ricorrente si è assoggettato a periodici test del capello e delle urine, che hanno tutti avuto esito per lui favorevole.
Ancora la stessa Commissione sanitaria, all’atto della visita, non ha riscontrato alcun tipo di problematica sanitaria né previsto prescrizioni, salvo semplicemente apporre un termine di efficacia più breve rispetto all’ordinaria durata del titolo abilitativo.
Se è allora pur vero che vi è una ampia discrezionalità dell’amministrazione la stessa non può essere esercitata senza idoneo corredo di motivazione ovvero contro le risultanze sanitarie che uniche emergono in atti.
Pare in definitiva al Collegio che un ormai risalente ed unico episodio di ricovero, a fronte di una continuità di annualità in cui nessuna evidenza di problematiche sanitarie idonee ad interferire con la guida è mai emersa e, per contro, di un interessato che si è più volte sottoposto a test con esiti favorevoli, non sia idoneo a giustificare una riduzione di durata dell’autorizzazione alla guida inferiore a quella ordinaria di legge.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti deve quindi trovare accoglimento, limitatamente all’apposizione di un termine di validità della patente al -OMISSIS-; resta evidentemente salva l’ordinaria durata legale del titolo di autorizzazione alla guida.
Il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti devono invece essere dichiarati improcedibili per le ragioni già esposte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara improcedibile il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti;
accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla la limitazione temporale apposta alla validità della patente di guida del ricorrente nei sensi di cui in motivazione;
condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.