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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 486/2023 R.G.L., promossa
D A
( ), nato ad [...] il 26 Parte_1 C.F._1
marzo 1986 e ivi residente Via Dei Fiumi n. 35/A, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Baio ( - pec C.F._2
- fax 0922 24806), in virtù di procura ad Email_1
litem in separato atto (doc. a), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Agrigento, via Dante Alighieri, n. 150
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore (C.F. ), rappresentato, difeso e P.IVA_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta in Via Libertà, 174 , la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC
Email_2
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 26.3.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso depositato in data 26.4.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il
Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere docente al momento della proposizione del ricorso, presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
ITET "RAPISARDI- DA VINCI" di Caltanissetta - quale docente supplente con decorrenza dal
05/09/2022, per n. 9 ore settimanali di lezione, con contratto sino al 30.06.2023 (doc. 6 cit.).; di avere lavorato, a vario titolo, alle dipendenze del in virtù Controparte_1 di contratti a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
In particolare ha specificato, per l'annualità 2021/2022 di aver prestato servizio- dal 01/09/2021 al 28/02/2022 - dal 01/03/2022 al 30/04/2022 - dal 01/05/2022 al 10/06/2022 - dal 11/06/2022 con cessazione al 15/06/2022
Ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, considerato che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi e l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurocomunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
Ha assunto, dunque, che la mancata erogazione del beneficio in parola costituisce violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 del richiamato Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed ancora contrasta con quanto stabilito dagli artt. 63 e
64 del CCNL del 29/11/2007 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ciò posto, ha formulato le seguenti conclusioni chiedendo al Tribunale del lavoro adito:
“previa disapplicazione dell'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude
i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta del docente ivi prevista, accertare e dichiarare il diritto del prof. ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni Parte_1 scolastici 2021/2022 e 2022/2023, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
- per l'effetto, condannare il Controparte_1
alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 1.000,00 o la diversa
[...] somma ritenuta di giustizia dal GL, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
- in via subordinata - previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione
2 del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023 - condannarsi il al riconoscimento della somma di € 1.000,00, Controparte_1
o la diversa somma ritenuta di giustizia dal GL, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del cod. civ.; - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Il , ritualmente evocato, si è costituito con memoria del 27.5.2024 e ha Controparte_1 spiegato difese volte al rigetto del ricorso.
Sostituita l'udienza del 26 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito, esaminati gli atti, il Tribunale ha deciso la causa con la presente sentenza.
2.In via preliminare va ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando dalla documentazione depositata dalle parti, che l'ultima sede presso la quale la ricorrente aveva prestato servizio si trova nel circondario di Caltanissetta (cfr. all. 1 e 2).
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal CP_1 convenuto nella memoria di costituzione, tenuto conto di quanto recentemente statuito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 : “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nel caso di specie, il termine di prescrizione non può evidentemente dirsi spirato.
Ciò posto, il ricorso è solo parzialmente fondato, dovendosi conseguentemente accogliere limitatamente alla richiesta formulata per l'aa.ss. 2022/2023 per quanto di ragione.
Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'Ufficio in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale e così argomenta: “Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-
450/21), peraltro preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n.
3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. Segnatamente il
CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n.
107/2015) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato …
3 così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il DPCM n. 32313 del
2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del
CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari”.
Diversamente da quanto assume il , poi, La Corte di Giustizia sez VI n.450 del CP_1
18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo, valorizzando, altresì, il D.L. n. 22 del 2020 che, in relazione all'emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza (che riguarda, ovviamente, tutti i docenti in servizio al tempo dell'epidemia, di ruolo o no che fossero) , ha ricordato che i docenti potevano/dovevano acquistare personalmente i supporti tecnologici necessari all'espletamento del loro lavoro mediante "le risorse di cui alla Carta" ex art. 1 comma 121 L. n. 107 del 2015.
La Corte di Giustizia ha quindi affermato che "la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di Euro CP_1
500,00 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…".
Condivisibili appieno le argomentazioni del giudice amministrativo, e vincolante l'interpretazione del diritto europeo data dalla Corte di Giustizia, nel caso di specie il CP_1 non ha allegato alcun dato di fatto (diverso, ovviamente, dall'irrilevante natura non di ruolo dell'impiego) in base al quale il lavoro di docenza svolto dalla ricorrente presenterebbe caratteristiche atte a giustificare la differenza di trattamento rispetto ai docenti a tempo indeterminato, laddove la stipula di un contratto per il lavoro di docenza anche per il corrente anno scolastico documentato dal ricorrente indica che la stessa svolge continuativamente, e all'attualità, l'attività di insegnante e che è, pertanto, titolare non solo del diritto, ma anche dell'obbligo formativo al cui adempimento la Carta è finalizzata.
I temi della portata della predetta clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro, dell'equiparabilità o meno (ai fini della relativa operatività) delle mansioni svolte dal Cont personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due
“categorie” di docenti, sono stati del resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla
CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
4 Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, Persona_1 causa C-177/10 Rosado Santana).
Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva della sentenza della CGUE 20.9.2018, in causa C- 466/17, “… non possono essere Per_2 svalutate… le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267
TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
Più recentemente la Suprema Corte (Cassazione civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) è tornata ampiamente sul tema relativo all'individuazione dei soggetti cui spetta il riconoscimento della carta elettronica, e in particolare, relativamente ai docenti con incarichi di supplenza annuale: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una
5 scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della
Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.
Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni.
Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n.
7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica "annua" su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, comma 2, e 7, comma 2) lo ammette sulla base della "progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica" e dunque su situazioni del tutto particolari
e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal D.P.C.M. 23.9.2015 - art. 8, comma 2 - per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico.
6
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della
Cost., art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n.
161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti Eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto”.
3.Tanto premesso e richiamato, dovendo procedersi all'esame della posizione lavorativa del ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che egli ha prestato i seguenti servizi, in qualità di docente con incarichi a tempo determinato:
- dal 01/09/2021 al 28/02/2022 - dal 01/03/2022 al 30/04/2022 - dal 01/05/2022 al 10/06/2022 - dal
11/06/2022 con cessazione al 15/06/2022.
Orbene solo nell'ultimo anno scolastico (2022/2023) il ricorrente è stato destinatario di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso fino al termine delle attività didattiche (30/06).
Sulla scorta delle superiori emergenze fattuali e in applicazione dei suesposti princìpi di diritto, la prestazione lavorativa resa dal ricorrente in forza dei menzionati contratti a tempo
7 determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Né può condividersi la tesi per la quale il bonus, in quanto non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, in quanto aderendo a tale posizione "si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha chiarito che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Se ne ricava,
a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo (così Tribunale Treviso Sez. lavoro,
Sent., 17/01/2023; cfr., nello stesso senso, Trib. Torino n.1259/2022).
Ancora, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe Cont spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt.
1218 ss. e 2697 c.c.
D'altra parte, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, negli anni scolastici oggetto di causa.
Allora, una volta accertato che il trattamento meno favorevole, previsto per i lavoratori a termine e così, in particolare, per il docente ricorrente (escluso dal beneficio, quale docente
“supplente”), non è “obiettivamente giustificato”, deve concludersi che tale disparità comporta la violazione dei principi del diritto unionale sopra richiamato (oltre che delle previsioni costituzionali di cui alla decisione del Consiglio di Stato).
La normativa nazionale, laddove riserva la carta docenti ai lavoratori a tempo indeterminato, deve essere pertanto disapplicata. Ferma peraltro, ancor prima, la possibilità di interpretarne la previsione istitutiva così da prevenire tale “discriminazione”, secondo l'interpretazione, costituzionalmente orientata (e altresì conforme al diritto eurounitario) proposta dal Consiglio di Stato.
Relativamente alle domande oggetto del ricorso, che contemplano altresì l'erogazione della
“carta docente” per le supplenze “brevi” deve rammentarsi che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 – alla quale si rinvia in particolare cfr, par.
7,8,10 - sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di
8 Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Sul punto – ossia sulle supplenze brevi e a durata non annuale – il ricorrente si è limitata ad invocare il generale divieto di non discriminazione tra docenti con contratto a tempo determinato e indeterminato.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, accertato il diritto del ricorrente alla fruizione della Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il servizio prestato nell'anno scolastico 2022/2023 e l'Amministrazione scolastica va condannata agli adempimenti conseguenti al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Diversamente, risulta esclusa la comparabilità per la pregresse annualità, in quanto dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha prestato servizio ricoprendo tutti gli incarichi indicati sulla base di contratti di supplenza aventi, comunque, scadenza anteriore al termine delle attività didattiche, non soddisfacendo in tal modo il requisito dell'annualità didattica come statuito dalla citata sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione.
In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini di cui sopra, limitatamente all'anno 2022/2023.
Va, pertanto, accertato il diritto di di fruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_1 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2022/23– e dunque per complessivi € 500,00 - con condanna del agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta CP_1 elettronica del docente alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo.
Si rigettano le ulteriori richieste relative alle altre annualità di cui al ricorso.
Tenuto conto dell'esito della controversia, in ragione della reciproca parziale soccombenza, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
9 - dichiara il diritto di alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e Parte_1 la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2022/23;
- per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
alla attribuzione al ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le
[...] ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- rigetta la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto della ricorrente di fruire della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma per le ulteriori annualità di cui al ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta il 27/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 486/2023 R.G.L., promossa
D A
( ), nato ad [...] il 26 Parte_1 C.F._1
marzo 1986 e ivi residente Via Dei Fiumi n. 35/A, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Baio ( - pec C.F._2
- fax 0922 24806), in virtù di procura ad Email_1
litem in separato atto (doc. a), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Agrigento, via Dante Alighieri, n. 150
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore (C.F. ), rappresentato, difeso e P.IVA_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta in Via Libertà, 174 , la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC
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- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 26.3.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso depositato in data 26.4.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il
Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere docente al momento della proposizione del ricorso, presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
ITET "RAPISARDI- DA VINCI" di Caltanissetta - quale docente supplente con decorrenza dal
05/09/2022, per n. 9 ore settimanali di lezione, con contratto sino al 30.06.2023 (doc. 6 cit.).; di avere lavorato, a vario titolo, alle dipendenze del in virtù Controparte_1 di contratti a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività didattiche senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
In particolare ha specificato, per l'annualità 2021/2022 di aver prestato servizio- dal 01/09/2021 al 28/02/2022 - dal 01/03/2022 al 30/04/2022 - dal 01/05/2022 al 10/06/2022 - dal 11/06/2022 con cessazione al 15/06/2022
Ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, considerato che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi e l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurocomunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione.
Ha assunto, dunque, che la mancata erogazione del beneficio in parola costituisce violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 del richiamato Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed ancora contrasta con quanto stabilito dagli artt. 63 e
64 del CCNL del 29/11/2007 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ciò posto, ha formulato le seguenti conclusioni chiedendo al Tribunale del lavoro adito:
“previa disapplicazione dell'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude
i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta del docente ivi prevista, accertare e dichiarare il diritto del prof. ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni Parte_1 scolastici 2021/2022 e 2022/2023, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
- per l'effetto, condannare il Controparte_1
alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 1.000,00 o la diversa
[...] somma ritenuta di giustizia dal GL, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
- in via subordinata - previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione
2 del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023 - condannarsi il al riconoscimento della somma di € 1.000,00, Controparte_1
o la diversa somma ritenuta di giustizia dal GL, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del cod. civ.; - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Il , ritualmente evocato, si è costituito con memoria del 27.5.2024 e ha Controparte_1 spiegato difese volte al rigetto del ricorso.
Sostituita l'udienza del 26 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito, esaminati gli atti, il Tribunale ha deciso la causa con la presente sentenza.
2.In via preliminare va ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando dalla documentazione depositata dalle parti, che l'ultima sede presso la quale la ricorrente aveva prestato servizio si trova nel circondario di Caltanissetta (cfr. all. 1 e 2).
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal CP_1 convenuto nella memoria di costituzione, tenuto conto di quanto recentemente statuito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 : “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”.
Nel caso di specie, il termine di prescrizione non può evidentemente dirsi spirato.
Ciò posto, il ricorso è solo parzialmente fondato, dovendosi conseguentemente accogliere limitatamente alla richiesta formulata per l'aa.ss. 2022/2023 per quanto di ragione.
Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'Ufficio in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale e così argomenta: “Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-
450/21), peraltro preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n.
3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. Segnatamente il
CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n.
107/2015) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato …
3 così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il DPCM n. 32313 del
2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del
CCNL del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari”.
Diversamente da quanto assume il , poi, La Corte di Giustizia sez VI n.450 del CP_1
18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo, valorizzando, altresì, il D.L. n. 22 del 2020 che, in relazione all'emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza (che riguarda, ovviamente, tutti i docenti in servizio al tempo dell'epidemia, di ruolo o no che fossero) , ha ricordato che i docenti potevano/dovevano acquistare personalmente i supporti tecnologici necessari all'espletamento del loro lavoro mediante "le risorse di cui alla Carta" ex art. 1 comma 121 L. n. 107 del 2015.
La Corte di Giustizia ha quindi affermato che "la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di Euro CP_1
500,00 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…".
Condivisibili appieno le argomentazioni del giudice amministrativo, e vincolante l'interpretazione del diritto europeo data dalla Corte di Giustizia, nel caso di specie il CP_1 non ha allegato alcun dato di fatto (diverso, ovviamente, dall'irrilevante natura non di ruolo dell'impiego) in base al quale il lavoro di docenza svolto dalla ricorrente presenterebbe caratteristiche atte a giustificare la differenza di trattamento rispetto ai docenti a tempo indeterminato, laddove la stipula di un contratto per il lavoro di docenza anche per il corrente anno scolastico documentato dal ricorrente indica che la stessa svolge continuativamente, e all'attualità, l'attività di insegnante e che è, pertanto, titolare non solo del diritto, ma anche dell'obbligo formativo al cui adempimento la Carta è finalizzata.
I temi della portata della predetta clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro, dell'equiparabilità o meno (ai fini della relativa operatività) delle mansioni svolte dal Cont personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due
“categorie” di docenti, sono stati del resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla
CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
4 Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, Persona_1 causa C-177/10 Rosado Santana).
Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva della sentenza della CGUE 20.9.2018, in causa C- 466/17, “… non possono essere Per_2 svalutate… le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267
TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
Più recentemente la Suprema Corte (Cassazione civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961) è tornata ampiamente sul tema relativo all'individuazione dei soggetti cui spetta il riconoscimento della carta elettronica, e in particolare, relativamente ai docenti con incarichi di supplenza annuale: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una
5 scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua".
7. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della
Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
7.1 L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
7.2 Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari.
Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni.
Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n.
7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica "annua" su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza.
Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, comma 2, e 7, comma 2) lo ammette sulla base della "progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica" e dunque su situazioni del tutto particolari
e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico.
7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal D.P.C.M. 23.9.2015 - art. 8, comma 2 - per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico.
6
7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto.
Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione della
Cost., art. 3 (principio di uguaglianza) solo "qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili" (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n.
161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate.
Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti Eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto”.
3.Tanto premesso e richiamato, dovendo procedersi all'esame della posizione lavorativa del ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che egli ha prestato i seguenti servizi, in qualità di docente con incarichi a tempo determinato:
- dal 01/09/2021 al 28/02/2022 - dal 01/03/2022 al 30/04/2022 - dal 01/05/2022 al 10/06/2022 - dal
11/06/2022 con cessazione al 15/06/2022.
Orbene solo nell'ultimo anno scolastico (2022/2023) il ricorrente è stato destinatario di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso fino al termine delle attività didattiche (30/06).
Sulla scorta delle superiori emergenze fattuali e in applicazione dei suesposti princìpi di diritto, la prestazione lavorativa resa dal ricorrente in forza dei menzionati contratti a tempo
7 determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Né può condividersi la tesi per la quale il bonus, in quanto non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, in quanto aderendo a tale posizione "si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha chiarito che "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Se ne ricava,
a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo (così Tribunale Treviso Sez. lavoro,
Sent., 17/01/2023; cfr., nello stesso senso, Trib. Torino n.1259/2022).
Ancora, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe Cont spettato al fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt.
1218 ss. e 2697 c.c.
D'altra parte, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, negli anni scolastici oggetto di causa.
Allora, una volta accertato che il trattamento meno favorevole, previsto per i lavoratori a termine e così, in particolare, per il docente ricorrente (escluso dal beneficio, quale docente
“supplente”), non è “obiettivamente giustificato”, deve concludersi che tale disparità comporta la violazione dei principi del diritto unionale sopra richiamato (oltre che delle previsioni costituzionali di cui alla decisione del Consiglio di Stato).
La normativa nazionale, laddove riserva la carta docenti ai lavoratori a tempo indeterminato, deve essere pertanto disapplicata. Ferma peraltro, ancor prima, la possibilità di interpretarne la previsione istitutiva così da prevenire tale “discriminazione”, secondo l'interpretazione, costituzionalmente orientata (e altresì conforme al diritto eurounitario) proposta dal Consiglio di Stato.
Relativamente alle domande oggetto del ricorso, che contemplano altresì l'erogazione della
“carta docente” per le supplenze “brevi” deve rammentarsi che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 – alla quale si rinvia in particolare cfr, par.
7,8,10 - sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di
8 Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121,
L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Sul punto – ossia sulle supplenze brevi e a durata non annuale – il ricorrente si è limitata ad invocare il generale divieto di non discriminazione tra docenti con contratto a tempo determinato e indeterminato.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, accertato il diritto del ricorrente alla fruizione della Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il servizio prestato nell'anno scolastico 2022/2023 e l'Amministrazione scolastica va condannata agli adempimenti conseguenti al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Diversamente, risulta esclusa la comparabilità per la pregresse annualità, in quanto dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha prestato servizio ricoprendo tutti gli incarichi indicati sulla base di contratti di supplenza aventi, comunque, scadenza anteriore al termine delle attività didattiche, non soddisfacendo in tal modo il requisito dell'annualità didattica come statuito dalla citata sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione.
In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini di cui sopra, limitatamente all'anno 2022/2023.
Va, pertanto, accertato il diritto di di fruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_1 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2022/23– e dunque per complessivi € 500,00 - con condanna del agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta CP_1 elettronica del docente alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo.
Si rigettano le ulteriori richieste relative alle altre annualità di cui al ricorso.
Tenuto conto dell'esito della controversia, in ragione della reciproca parziale soccombenza, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
9 - dichiara il diritto di alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e Parte_1 la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2022/23;
- per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
alla attribuzione al ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le
[...] ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- rigetta la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto della ricorrente di fruire della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma per le ulteriori annualità di cui al ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta il 27/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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