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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4397 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3092/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 17.9.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
), tutti nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi, C.F._5 Persona_1 in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto introduttivo, dall'avv. ANTONIO LEONE (c.f. ed elettivamente domiciliati C.F._6 presso il suo studio, sito in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti n. 30;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites, dall'avv. MICHELE CIOFFI (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._7
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 26.5.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 15.3.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la onde Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati a mezzo CTP in € 28.415,80
- arrecati, in conseguenza delle esondazioni del Rio Sguazzatorio avvenute nei giorni 4, 6 e 13 novembre 2019, ai fondi di cui erano comproprietari in virtù di successione dal marito e padre
, siti alcuni nel Comune di Angri (SA), alla via Avagliana (riportati in catasto al Persona_1 foglio 1, particella n. 1664) e, altri, nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), alla via Francesco
RA (riportati in catasto al foglio 6, particelle nn. 1945, 1946 e 1947). Assumevano i ricorrenti che, a seguito delle ripetute piogge abbattutesi nella zona nei giorni indicati, si erano verificate plurime esondazioni del Rio Sguazzatorio, a seguito delle quali una grande quantità di acqua, melma e detriti aveva invaso i fondi, distruggendo le colture ivi insistenti e provocando, altresì, danni connessi alle opere necessarie per il ripristino della produttività del fondo e degli impianti serricoli. A sostegno della pretesa, depositavano consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa agr. , richiamata in ricorso. Parte_6
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva in favore del , e, nel Controparte_2 merito, il carattere eccezionale dell'evento, la genericità della domanda e la mancanza di prova in ordine al verificarsi dell'inquinamento del fondo e dei danni lamentati;
deduceva, altresì, il mancato rispetto dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine.
Espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 17.9.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, la quale, oltre a non essere stata contestata dall'Ente convenuto, risulta sia dai documenti in atti (cfr. dichiarazione di successione del 10.3.2011), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
, i quali, hanno dichiarato che i ricorrenti, all'epoca dell'esondazione, coltivavano i terreni
[...] indicati nel ricorso.
La legittimazione passiva dell'Ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta
2 impropriamente invocato dalla resistente in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017;
T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che nei giorni 4, 6 e 13 novembre 2019 il Rio
Sguazzatorio esondava ripetutamente, provocando l'allagamento integrale dei fondi coltivati dai ricorrenti.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo A) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini.
Né può essere accolta l'eccezione formulata dalla in ordine all'eccezionalità CP_1 dell'evento per cui è causa, attesa la genericità della stessa, priva di riferimenti specifici ai dati
3 pluviometrici e ai tempi di ritorno e fondata esclusivamente sul richiamo a sentenze di questo
Tribunale antecedenti l'evento per cui è causa.
Ad ogni modo, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso presso questo Tribunale -, in mancanza dei dati pluviometrici specifici indicati sopra, esclude la natura eccezionale dell'evento e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, i ricorrenti, richiamando la perizia depositata in atti, hanno lamentato danni alle coltivazioni insistenti su entrambi i fondi (cipolle, porri e bietole da taglio, su quello di San Marzano e solo cipolle su quello di Angri), danni all'impianto serricolo presente sul fondo di San Marzano, danni derivanti dall'allagamento del piano terra del fabbricato anch'esso adiacente ai fondi di San Marzano e danni ad entrambi i terreni, riconducibili sia alla pulizia dei terreni stessi, che alla riduzione della loro fertilità e produttività incidente sulle coltivazioni future, quantificati complessivamente in € 28.415,80 (cfr. sulla tipologia di danni lamentati la CTP, nella quale il consulente di parte ha specificato che i ricorrenti “hanno subito un danno immediato, configurabile nella perdita del prodotto in campo e nella compromissione della tinteggiatura dei vani posti al piano terra del fabbricato ed un danno a medio termine, identificabile nell'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo con conseguente forte diminuzione della sua intrinseca e naturale fertilità e della riduzione della capacità produttiva incidente sulle più immediate future coltivazioni” (cfr. pag. 10)).
Osserva, tuttavia, il collegio che la quantificazione anzidetta è riferita nella consulenza di parte ai soli danni alle colture, ai terreni e al fabbricato, atteso che nella perizia non è contenuta nessuna descrizione e valutazione economica dei danni, pur lamentati nell'atto introduttivo, all'impianto serricolo.
Giova evidenziare, preliminarmente, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal
4 medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Ciò posto in linea generale, va osservato che, nel caso di specie, il consulente di parte non è stato indicato dai ricorrenti come testimone e, quindi, la perizia da lui redatta ed allegata al ricorso è inutilizzabile ai fini della prova dei danni che la parte assume di aver subito.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte (neppure confermata dai testi escussi come rispondente allo stato dei luoghi al momento dell'evento), da cui si percepisce solo l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Non può, inoltre, trascurarsi che la valutazione economica del danno alle colture compiuta dal perito di parte è stata determinata astrattamente sulla base della “Produzione Lorda Vendibile (PLV) andata persa, quale risultante tra la quantità di prodotto non raccolto e non venduta (cipolle e porri) e le voci di prezzo che mediamente sono state spuntate per le stesse” (cfr. pagg. 12 e 13), con indicazione approssimativa delle quantità di prodotto effettivamente presenti sui fondi e, infine, senza nessun supporto documentale attestante l'effettivo numero di piante presenti al momento dell'evento per cui è causa e le porzioni di fondo occupate da ciascuna coltura.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, invece, emerge sia l'integrale allagamento dei fondi, sia il danneggiamento delle piante ivi presenti a causa dell'acqua ristagnata sul terreno per circa 2 o 3 giorni successivi all'evento, che ha determinato l'integrale copertura delle coltivazioni. Tuttavia, le dichiarazioni rese si sono limitate ad un generico riscontro delle coltivazioni praticate sui fondi
(cipolle, porri e bietola) e del danno riportato (“L'acqua ha invaso i terreni delle ricorrenti e si
5 vedevano solo le punte delle cipolle”, così il teste;
“Non so dire quante piante fossero Tes_1 coltivate nel momento dell'allagamento…L'acqua è rimasta sui terreni per circa due o tre giorni.
Preciso che con il ristagno dell'acqua le piante si seccano e le radici si bruciano, anche perché non
è solo acqua, ma anche fango e detriti. I terreni delle ricorrenti erano interamente allagati…” in tal senso le dichiarazioni del teste , senza fornire nessuna indicazione puntuale circa il Tes_2 quantitativo delle colture effettivamente preesistenti su ciascuno dei due distinti fondi (quello di
Angri e quello di San Marzano) e di quelle irrimediabilmente compromesse in conseguenza dell'evento alluvionale.
L'inutilizzabilità della valutazione dei danni contenuta nella perizia, quindi, unita alle generiche dichiarazioni dei testi, prive di specificazione circa le quantità di prodotto presenti sul fondo, non consente di ritenere raggiunta la prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia e rivendicati nell'atto introduttivo, della loro tipologia e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
Inoltre, nonostante la notevole estensione dei fondi e, quindi, la presumibile attività imprenditoriale svolta dai ricorrenti, non risulta prodotta in atti nessuna prova documentale inerente l'attività svolta, l'acquisto dei bulbi e dei semi, nonché il fatturato realizzato negli anni precedenti l'evento: manca, infatti, agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò soprattutto in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dal ricorrente, così come qualificata nello stesso ricorso introduttivo.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lasso temporale, pari a circa due anni, intercorrente tra la data della domanda (26.5.2021) e quella di verificazione dell'evento (3.11.2019).
Il Collegio, invece, attesa la prova dell'integrale allagamento dei fondi con un ristagno di acqua per circa 30-40 cm (in tal senso si vedano le dichiarazioni di entrambi i testi) ritiene di riconoscere in favore dei ricorrenti anche il risarcimento legato al danneggiamento del terreno e, in particolare, il solo danno legato ai costi per la sua pulizia, da ritenersi realizzata in economia, stante la
6 mancanza di prova della verificazione di danni alla fertilità o alle caratteristiche agronomiche dei terreni e della loro incidenza sulle produzioni successive.
Nella perizia di parte, infatti, è quantificato anche il danno inerente ai costi relativi agli interventi di ripristino agronomico del suolo, qualificati dal CTP come “danno a medio termine” e
“consistenti in una serie di operazioni volte a ridare al terreno quel giusto equilibrio naturale esistente prima dell'avvenuto evento” (cfr. pag. 14 CTP). Nessuno dei testi, tuttavia, ha riferito dello svolgimento di lavorazioni agronomiche aggiuntive e specialistiche rispetto alla pulizia del terreno, volte al riequilibrio chimico-fisico del suolo;
né di esse vi è traccia documentale, non essendo stata prodotta agli atti nessuna fattura relativa all'acquisto di concimi e fertilizzanti.
Per il danno al terreno, consistente nella sola pulizia dello stesso in economia, quindi, considerate le carenze probatorie già evidenziate e l'estensione dei terreni (pari a circa 13.000 mq), il Collegio ritiene congruo riconoscere un risarcimento pari ad € 6.000,00.
Non può, invece, essere riconosciuto ai ricorrenti il danno lamentato per il danneggiamento della serra, attesa la sua generica deduzione nell'atto introduttivo e nella perizia (in cui non vengono indicate la tipologia e la consistenza del danno subito, ma solo le caratteristiche della serra) e il mancato riferimento a danni riportati all'impianto serricolo nelle dichiarazioni dei testi escussi, che hanno fatto esclusivo (generico) riferimento ai danni alle coltivazioni e all'allagamento dei fondi.
Peraltro, nella perizia di parte allegata al ricorso è precisato che al momento dell'esondazione l'impianto “non ospitava coltivazioni ma era stato sistemato agronomicamente per la messa a dimora della lattuga”, sicché non risulta provata alcuna perdita produttiva effettiva, né è dedotto che vi siano stati danni alla struttura.
Per quanto concerne, infine, i danni relativi alla tinteggiatura dei vani posti al piano terra del fabbricato sito in San Marzano sul Sarno, il Collegio osserva che, a fronte della quantificazione contenuta nella perizia di parte (pari ad € 300,00 indicando come danneggiati 3 vani), manca agli atti una specifica prova documentale dell'effettiva esecuzione dei lavori e dei costi sostenuti, né risulta prodotta alcuna fattura o altro giustificativo di spesa. Solo uno dei testi (il sig. ), Tes_1 inoltre, ha riferito, peraltro genericamente, che l'acqua, penetrata all'interno del locale garage, aveva raggiunto le prese elettriche a muro;
egli, tuttavia, non solo non ha fatto riferimento alla presenza di più vani, ma non ha neppure fornito indicazioni circa la natura e l'entità dei danni arrecati all'intonaco dell'immobile né, tantomeno, ha riferito dell'esecuzione di interventi manutentivi o ripristinatori, rispetto ai quali come già osservato, mancano anche prove documentali.
In difetto di conferme probatorie puntuali - tanto sulla verificazione del danno, quanto sulla sua effettiva riparazione - il Collegio ritiene di non poter riconoscere tale voce di danno, non potendo la stessa trovare fondamento né nelle dichiarazioni rese dai testimoni, né nella consulenza tecnica di
7 parte, redatta fuori dal contraddittorio e priva di conferma in giudizio.
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo risarcitorio debba rispondere la attesi i principi già espressi da questo Tribunale Controparte_1
(cfr. sentenza n. 5672/2019), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi CP_ argomenti da parte dell' resistente.
Sul punto osserva il Collegio che il Rio Sguazzatorio, così come l'Alveo Comune Nocerino, fa parte dei Colatori di Pianura Principali del comprensorio di bonifica dell' ed è parte CP_4 integrante delle opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione scolante irrigua.
Il Rio Sguazzatorio, così come i limitrofi Canale Buonaiuto e Rio Mannara, non costituisce un'opera idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del R.D. n.
215/1993. Esso rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua, per cui alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2, comma 2, lett. b) R.D. n. 215/1933 e 1, lett. h) D.P.R.
8 11/1972), mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale CP_2
(cfr. art. 3, comma 4, n. 23/1985 e art. 2, comma 3, lett. b) dello Statuto del CP_5
approvato con delibera della del 26.11.1986 n. 239/2). CP_2 Controparte_1
Pertanto, la legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso CP_1 controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria CP_2 delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha in più occasioni ritenuto che “la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di CP_1 manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi CP_6 dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, infatti, permane Controparte_1 certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque, nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori (quali quelli in oggetto), salva solo la prova della materiale perdita di disponibilità dei beni (che nel caso di specie manca)
(cfr., in tal senso, Cass. SS.UU.25928/11).
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va, quindi, condannata al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura complessiva di € 6.000,00, da liquidarsi in favore di Pt_1
e , quali
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 eredi di , in ragione delle rispettive quote ereditarie. Persona_1
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (13.11.2019) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per
9 anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione Controparte_1 della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Leone, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
, e , nella qualità di eredi di , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 nei confronti della in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore Controparte_1 eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , n.q. di eredi di , della complessiva somma di €
[...] Parte_5 Persona_1
6.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento
(13.11.2019) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata, da liquidarsi in favore dei suddetti ricorrenti in ragione delle rispettive quote ereditarie;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento del restante 1/3, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Leone per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3092/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 17.9.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
), tutti nella qualità di eredi di , rappresentati e difesi, C.F._5 Persona_1 in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto introduttivo, dall'avv. ANTONIO LEONE (c.f. ed elettivamente domiciliati C.F._6 presso il suo studio, sito in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti n. 30;
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di Procura Generale ad lites, dall'avv. MICHELE CIOFFI (c.f.
) dell'Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in C.F._7
Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 26.5.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 15.3.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la onde Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati a mezzo CTP in € 28.415,80
- arrecati, in conseguenza delle esondazioni del Rio Sguazzatorio avvenute nei giorni 4, 6 e 13 novembre 2019, ai fondi di cui erano comproprietari in virtù di successione dal marito e padre
, siti alcuni nel Comune di Angri (SA), alla via Avagliana (riportati in catasto al Persona_1 foglio 1, particella n. 1664) e, altri, nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA), alla via Francesco
RA (riportati in catasto al foglio 6, particelle nn. 1945, 1946 e 1947). Assumevano i ricorrenti che, a seguito delle ripetute piogge abbattutesi nella zona nei giorni indicati, si erano verificate plurime esondazioni del Rio Sguazzatorio, a seguito delle quali una grande quantità di acqua, melma e detriti aveva invaso i fondi, distruggendo le colture ivi insistenti e provocando, altresì, danni connessi alle opere necessarie per il ripristino della produttività del fondo e degli impianti serricoli. A sostegno della pretesa, depositavano consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa agr. , richiamata in ricorso. Parte_6
Costituitasi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva in favore del , e, nel Controparte_2 merito, il carattere eccezionale dell'evento, la genericità della domanda e la mancanza di prova in ordine al verificarsi dell'inquinamento del fondo e dei danni lamentati;
deduceva, altresì, il mancato rispetto dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini, nonché quello di rispetto delle fasce di distanza delle coltivazioni dall'argine.
Espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 17.9.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva dei ricorrenti, la quale, oltre a non essere stata contestata dall'Ente convenuto, risulta sia dai documenti in atti (cfr. dichiarazione di successione del 10.3.2011), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
, i quali, hanno dichiarato che i ricorrenti, all'epoca dell'esondazione, coltivavano i terreni
[...] indicati nel ricorso.
La legittimazione passiva dell'Ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta
2 impropriamente invocato dalla resistente in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017;
T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che nei giorni 4, 6 e 13 novembre 2019 il Rio
Sguazzatorio esondava ripetutamente, provocando l'allagamento integrale dei fondi coltivati dai ricorrenti.
Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo A) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini.
Né può essere accolta l'eccezione formulata dalla in ordine all'eccezionalità CP_1 dell'evento per cui è causa, attesa la genericità della stessa, priva di riferimenti specifici ai dati
3 pluviometrici e ai tempi di ritorno e fondata esclusivamente sul richiamo a sentenze di questo
Tribunale antecedenti l'evento per cui è causa.
Ad ogni modo, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso presso questo Tribunale -, in mancanza dei dati pluviometrici specifici indicati sopra, esclude la natura eccezionale dell'evento e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, i ricorrenti, richiamando la perizia depositata in atti, hanno lamentato danni alle coltivazioni insistenti su entrambi i fondi (cipolle, porri e bietole da taglio, su quello di San Marzano e solo cipolle su quello di Angri), danni all'impianto serricolo presente sul fondo di San Marzano, danni derivanti dall'allagamento del piano terra del fabbricato anch'esso adiacente ai fondi di San Marzano e danni ad entrambi i terreni, riconducibili sia alla pulizia dei terreni stessi, che alla riduzione della loro fertilità e produttività incidente sulle coltivazioni future, quantificati complessivamente in € 28.415,80 (cfr. sulla tipologia di danni lamentati la CTP, nella quale il consulente di parte ha specificato che i ricorrenti “hanno subito un danno immediato, configurabile nella perdita del prodotto in campo e nella compromissione della tinteggiatura dei vani posti al piano terra del fabbricato ed un danno a medio termine, identificabile nell'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo con conseguente forte diminuzione della sua intrinseca e naturale fertilità e della riduzione della capacità produttiva incidente sulle più immediate future coltivazioni” (cfr. pag. 10)).
Osserva, tuttavia, il collegio che la quantificazione anzidetta è riferita nella consulenza di parte ai soli danni alle colture, ai terreni e al fabbricato, atteso che nella perizia non è contenuta nessuna descrizione e valutazione economica dei danni, pur lamentati nell'atto introduttivo, all'impianto serricolo.
Giova evidenziare, preliminarmente, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò, fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal
4 medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Ciò posto in linea generale, va osservato che, nel caso di specie, il consulente di parte non è stato indicato dai ricorrenti come testimone e, quindi, la perizia da lui redatta ed allegata al ricorso è inutilizzabile ai fini della prova dei danni che la parte assume di aver subito.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte (neppure confermata dai testi escussi come rispondente allo stato dei luoghi al momento dell'evento), da cui si percepisce solo l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
Non può, inoltre, trascurarsi che la valutazione economica del danno alle colture compiuta dal perito di parte è stata determinata astrattamente sulla base della “Produzione Lorda Vendibile (PLV) andata persa, quale risultante tra la quantità di prodotto non raccolto e non venduta (cipolle e porri) e le voci di prezzo che mediamente sono state spuntate per le stesse” (cfr. pagg. 12 e 13), con indicazione approssimativa delle quantità di prodotto effettivamente presenti sui fondi e, infine, senza nessun supporto documentale attestante l'effettivo numero di piante presenti al momento dell'evento per cui è causa e le porzioni di fondo occupate da ciascuna coltura.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, invece, emerge sia l'integrale allagamento dei fondi, sia il danneggiamento delle piante ivi presenti a causa dell'acqua ristagnata sul terreno per circa 2 o 3 giorni successivi all'evento, che ha determinato l'integrale copertura delle coltivazioni. Tuttavia, le dichiarazioni rese si sono limitate ad un generico riscontro delle coltivazioni praticate sui fondi
(cipolle, porri e bietola) e del danno riportato (“L'acqua ha invaso i terreni delle ricorrenti e si
5 vedevano solo le punte delle cipolle”, così il teste;
“Non so dire quante piante fossero Tes_1 coltivate nel momento dell'allagamento…L'acqua è rimasta sui terreni per circa due o tre giorni.
Preciso che con il ristagno dell'acqua le piante si seccano e le radici si bruciano, anche perché non
è solo acqua, ma anche fango e detriti. I terreni delle ricorrenti erano interamente allagati…” in tal senso le dichiarazioni del teste , senza fornire nessuna indicazione puntuale circa il Tes_2 quantitativo delle colture effettivamente preesistenti su ciascuno dei due distinti fondi (quello di
Angri e quello di San Marzano) e di quelle irrimediabilmente compromesse in conseguenza dell'evento alluvionale.
L'inutilizzabilità della valutazione dei danni contenuta nella perizia, quindi, unita alle generiche dichiarazioni dei testi, prive di specificazione circa le quantità di prodotto presenti sul fondo, non consente di ritenere raggiunta la prova dell'effettiva consistenza di tutti i danni elencati nella perizia e rivendicati nell'atto introduttivo, della loro tipologia e dell'effettiva quantità al momento dell'allagamento.
Inoltre, nonostante la notevole estensione dei fondi e, quindi, la presumibile attività imprenditoriale svolta dai ricorrenti, non risulta prodotta in atti nessuna prova documentale inerente l'attività svolta, l'acquisto dei bulbi e dei semi, nonché il fatturato realizzato negli anni precedenti l'evento: manca, infatti, agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò soprattutto in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dal ricorrente, così come qualificata nello stesso ricorso introduttivo.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lasso temporale, pari a circa due anni, intercorrente tra la data della domanda (26.5.2021) e quella di verificazione dell'evento (3.11.2019).
Il Collegio, invece, attesa la prova dell'integrale allagamento dei fondi con un ristagno di acqua per circa 30-40 cm (in tal senso si vedano le dichiarazioni di entrambi i testi) ritiene di riconoscere in favore dei ricorrenti anche il risarcimento legato al danneggiamento del terreno e, in particolare, il solo danno legato ai costi per la sua pulizia, da ritenersi realizzata in economia, stante la
6 mancanza di prova della verificazione di danni alla fertilità o alle caratteristiche agronomiche dei terreni e della loro incidenza sulle produzioni successive.
Nella perizia di parte, infatti, è quantificato anche il danno inerente ai costi relativi agli interventi di ripristino agronomico del suolo, qualificati dal CTP come “danno a medio termine” e
“consistenti in una serie di operazioni volte a ridare al terreno quel giusto equilibrio naturale esistente prima dell'avvenuto evento” (cfr. pag. 14 CTP). Nessuno dei testi, tuttavia, ha riferito dello svolgimento di lavorazioni agronomiche aggiuntive e specialistiche rispetto alla pulizia del terreno, volte al riequilibrio chimico-fisico del suolo;
né di esse vi è traccia documentale, non essendo stata prodotta agli atti nessuna fattura relativa all'acquisto di concimi e fertilizzanti.
Per il danno al terreno, consistente nella sola pulizia dello stesso in economia, quindi, considerate le carenze probatorie già evidenziate e l'estensione dei terreni (pari a circa 13.000 mq), il Collegio ritiene congruo riconoscere un risarcimento pari ad € 6.000,00.
Non può, invece, essere riconosciuto ai ricorrenti il danno lamentato per il danneggiamento della serra, attesa la sua generica deduzione nell'atto introduttivo e nella perizia (in cui non vengono indicate la tipologia e la consistenza del danno subito, ma solo le caratteristiche della serra) e il mancato riferimento a danni riportati all'impianto serricolo nelle dichiarazioni dei testi escussi, che hanno fatto esclusivo (generico) riferimento ai danni alle coltivazioni e all'allagamento dei fondi.
Peraltro, nella perizia di parte allegata al ricorso è precisato che al momento dell'esondazione l'impianto “non ospitava coltivazioni ma era stato sistemato agronomicamente per la messa a dimora della lattuga”, sicché non risulta provata alcuna perdita produttiva effettiva, né è dedotto che vi siano stati danni alla struttura.
Per quanto concerne, infine, i danni relativi alla tinteggiatura dei vani posti al piano terra del fabbricato sito in San Marzano sul Sarno, il Collegio osserva che, a fronte della quantificazione contenuta nella perizia di parte (pari ad € 300,00 indicando come danneggiati 3 vani), manca agli atti una specifica prova documentale dell'effettiva esecuzione dei lavori e dei costi sostenuti, né risulta prodotta alcuna fattura o altro giustificativo di spesa. Solo uno dei testi (il sig. ), Tes_1 inoltre, ha riferito, peraltro genericamente, che l'acqua, penetrata all'interno del locale garage, aveva raggiunto le prese elettriche a muro;
egli, tuttavia, non solo non ha fatto riferimento alla presenza di più vani, ma non ha neppure fornito indicazioni circa la natura e l'entità dei danni arrecati all'intonaco dell'immobile né, tantomeno, ha riferito dell'esecuzione di interventi manutentivi o ripristinatori, rispetto ai quali come già osservato, mancano anche prove documentali.
In difetto di conferme probatorie puntuali - tanto sulla verificazione del danno, quanto sulla sua effettiva riparazione - il Collegio ritiene di non poter riconoscere tale voce di danno, non potendo la stessa trovare fondamento né nelle dichiarazioni rese dai testimoni, né nella consulenza tecnica di
7 parte, redatta fuori dal contraddittorio e priva di conferma in giudizio.
Va anche precisato che, al fine di escludere la risarcibilità del danno, non può essere accolta l'eccezione della resistente di violazione dell'obbligo, posto in capo ai proprietari dei fondi confinanti, di manutenzione delle sponde degli argini e della cd. fascia di rispetto di cui all'art. 96 lett. f) RD 523/1904, atteso che le circostanze, seppure astrattamente rilevanti, non risultano idoneamente dedotte e dimostrate.
Effettivamente l'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904 costituisce norma inderogabile, che attiene a preponderanti interessi pubblici nella misura in cui è volta ad assicurare un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (così T.S.A.P. n. 146/2003). Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto (rispettivamente 10 e 4 metri dall'alveo) in quanto trattasi di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente, su cui incombeva il relativo onere della prova anche in virtù del principio di vicinanza della stessa (cfr. Cass., n. 23148/2014), non ha fornito nessuna prova documentale della distanza delle colture per cui è causa dagli argini del fiume, né ha dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, essendosi limitata ad eccepire genericamente il mancato rispetto della distanza normativamente imposta.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo risarcitorio debba rispondere la attesi i principi già espressi da questo Tribunale Controparte_1
(cfr. sentenza n. 5672/2019), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi CP_ argomenti da parte dell' resistente.
Sul punto osserva il Collegio che il Rio Sguazzatorio, così come l'Alveo Comune Nocerino, fa parte dei Colatori di Pianura Principali del comprensorio di bonifica dell' ed è parte CP_4 integrante delle opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione scolante irrigua.
Il Rio Sguazzatorio, così come i limitrofi Canale Buonaiuto e Rio Mannara, non costituisce un'opera idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del R.D. n.
215/1993. Esso rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua, per cui alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2, comma 2, lett. b) R.D. n. 215/1933 e 1, lett. h) D.P.R.
8 11/1972), mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale CP_2
(cfr. art. 3, comma 4, n. 23/1985 e art. 2, comma 3, lett. b) dello Statuto del CP_5
approvato con delibera della del 26.11.1986 n. 239/2). CP_2 Controparte_1
Pertanto, la legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso CP_1 controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria CP_2 delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha in più occasioni ritenuto che “la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di CP_1 manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi CP_6 dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, infatti, permane Controparte_1 certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque, nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori (quali quelli in oggetto), salva solo la prova della materiale perdita di disponibilità dei beni (che nel caso di specie manca)
(cfr., in tal senso, Cass. SS.UU.25928/11).
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va, quindi, condannata al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura complessiva di € 6.000,00, da liquidarsi in favore di Pt_1
e , quali
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 eredi di , in ragione delle rispettive quote ereditarie. Persona_1
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (13.11.2019) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per
9 anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti, ritiene il Collegio che esse vadano compensate per 2/3, con condanna della al rimborso del restante 1/3, oltre al terzo delle spese documentate, in ragione Controparte_1 della soccombenza, liquidandole nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, sulla base del valore minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Leone, per averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
, e , nella qualità di eredi di , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Persona_1 nei confronti della in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore Controparte_1 eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , n.q. di eredi di , della complessiva somma di €
[...] Parte_5 Persona_1
6.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento
(13.11.2019) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata, da liquidarsi in favore dei suddetti ricorrenti in ragione delle rispettive quote ereditarie;
2) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento del restante 1/3, che si liquidano in € 88,00 per spese ed € 850,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Leone per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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