Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1012 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CAVALLARI PIERPAOLA
nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. FABBRI Controparte_1 C.F._2
BEATRICE
con l'intervento del PM
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis 22 comma 4 c.p.c. sulla base delle seguenti conclusioni: la ricorrente, come da ricorso;
il resistente, come da comparsa di risposta;
il
PM, visto nulla oppone.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 maggio 2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio
[...]
di anni 14. In particolare la ricorrente, in considerazione del disinteresse Per_1 mostrato dal padre, chiedeva l'affido esclusivo, un regime di frequentazione subordinato alla volontà del minore ed un contributo di mantenimento di Euro 450 oltre la metà delle spese straordinarie.
Il nel costituirsi in giudizio, chiedeva l'affido condiviso con residenza privilegiata CP_1
presso la madre e si offriva di corrispondere un contributo di mantenimento in somma non superiore ad Euro 250 oltre la metà delle spese straordinarie.
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***
Alla prima udienza di comparizione i genitori hanno dato atto che dalla fine dell'anno
2023 sono cessati i rapporti fra padre e figlio. A detta della ricorrente il figlio non vuole andare dal padre perché si annoia e si sente escluso;
a detta del resistente l'interruzione dei rapporti è dovuta al condizionamento subito dal ragazzo ad opera della madre e del di lei compagno. Si è quindi provveduto all'ascolto del figlio (nato nel 2010) il Per_1
quale ha dichiarato di aver smesso di frequentare il padre perché non si divertiva con lui e non c'era dialogo se non a livello calcistico, tifando entrambi la medesima squadra;
ha soggiunto di non aver intenzione di andare dal padre e, comunque, di volerlo vedere secondo i propri desideri..
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
Costituisce circostanza pacifica che, dal termine della relazione sentimentale risalente all'anno 2023, il ha versato un contributo di mantenimento di Euro 300 (in seguito CP_1
ridotto ad Euro 250) e corrisposto parte delle spese mediche-scolastiche. Dall'audizione di è inoltre emerso che l'interruzione della frequentazione è ascrivibile non Per_1
già al disinteresse del padre, quanto alla volontà del minore rispetto alla quale non possono escludersi condizionamenti da parte della madre e del suo compagno.
A fronte di tali circostanze -e, cioè, dello spontaneo versamento di un contributo non certo irrisorio e del sostanziale rifiuto opposto dal minore- la condotta del resistente non appare connotata da un disinteresse tale da giustificare l'affido esclusivo. Di conseguenza deve essere affidato in forma condivisa con residenza presso la madre e Per_1
facoltà per il padre di vederlo compatibilmente con le esigenze di vita del minore e dietro la sua volontà.
Quanto alle questioni economiche, nell'anno di imposta 2023 la ricorrente ha percepito un reddito lordo complessivo di Euro 24.465 con una imposta netta di Euro 3.392; alla prima udienza ha dichiarato di lavorare nel settore agricolo con un contratto a chiamata e una retribuzione variabile da Euro 700 a Euro 1.200.
Nell'anno di imposta 2023 il resistente ha percepito un reddito lordo complessivo di
Euro 16.555 con una imposta netta di Euro 753; all'udienza ha dichiarato di lavorare parimenti nel settore agricolo con un contratto a chiamata e una retribuzione variabile da
Euro 590 a Euro 1.200.
pagina 2 di 3 Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
Posto che i genitori lavorano entrambi nel settore agricolo con il medesimo rapporto contrattuale a tempo determinato e su chiamata, deve ritenersi che percepiscano ora una retribuzione sostanzialmente corrispondente. E se è vero che la ricorrente deve versare un canone di locazione di Euro 300 diversamente dal resistente, è altrettanto vero che questi è gravato dall'onere di pagare, con rateizzazione, cartelle esattoriali del complessivo importo di Euro 13.425. Va peraltro considerato che la ricorrente dovrà sobbarcarsi l'intero mantenimento alimentare del minore essendo improbabile (ma solo auspicabile) che il ragazzo voglia trascorrere periodi di permanenza presso il padre.
Alla luce di quanto precede appare conforme a giustizia che il resistente versi alla ricorrente, con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda, la somma di Euro
300 oltre la metà delle spese straordinarie, da corrispondere nei termini e con le modalità previste dal protocollo in vigore presso questo tribunale.
In considerazione della natura e dell'esito del giudizio deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Affida in forma condivisa il figlio minore con residenza privilegiata presso la madre e facoltà per il padre di vederlo nei termini indicati in parte motiva.
Dispone che il resistente, con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda, versi alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese e quale contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma di euro 300 oltre rivalutazione monetaria su base Istat e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo le modalità e i termini previsti dal protocollo in vigore presso questo tribunale.
Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ferrara, 8 gennaio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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