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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2102/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1
dall'Avv.to Visone Mara, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Funari Alessandro CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.04.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 3037/2022 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1
dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo.
L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, ha formulato la seguente diagnosi: “vasculopatia cerebrale cronica con lacune mnesiche, cardiopatia sclero-ipertensiva, F.A. cronica, esiti di sostituzione valvola aortica con bioprotesi (2013) in discreto compenso emodinamico ( F.E. 55%), sottoposta a
PTCA + Stent per stenosi carotidea interna a destra (2017), artrosi polidistrettuale con discopatie multiple e scoliosi dorso lombare sinistro convessa, diabete mellito tipo 2 insulino trattato con complicanze, deficit visivo bilaterale, incontinenza urinaria stabilizzata.
[…] Il complesso delle infermità rendono la ricorrente invalido ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave (100%) dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa”.
Nonostante la complessa diagnosi formulata e pur ritenendo la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 – 124/98) grave 100%, il perito non riconosceva la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, sostenendo che: “[…] il quadro patologico pur di particolare impegno, non impone la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza, essendo la ricorrente in grado di provvedere a sé stessa”.
Di qui, l'interesse giuridico della ricorrente alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base di un accurato esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica allegata, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento a far data dal
01.10.2023.
In particolare, nelle sue conclusioni, l'ausiliario del giudice ha precisato che:
“La signora nata il [...], è risultata essere affetta da: Parte_1
• Vasculopatia cerebrale cronica, con declino delle performances cognitive e motorie in paziente 82enne, con incontinenza urinaria.
• Scompenso cardiaco cronico in paziente con cardiopatia ipertensiva fibrillante cronica già sottoposta a inefficace procedura interventistica di chiusura percutanea dell'auricola snx;
esiti di sostituzione valvolare aortica con bio-protesi; esiti di PTA
+ stent della carotide interna destra in paziente con stenosi carotidea sinistra;
pregressa ischemia acuta dell'arto superiore sinistro trattata con trombo- embolectomia.
• Artrosi disco-somatica multi-livello in grave roto-scoliosi snx-convessa.
• Diabete mellito tipo 2°, insulino-dipendente.
• Deficit visivo (OD VC= 3/10; OS VC= 2/10) in paziente con esiti di intervento per distacco di retina in OS.
Le infermità/menomazioni rilevate sono permanenti e stabilizzate, sebbene non possano escludersi ulteriori modificazioni, in senso peggiorativo, con il trascorrere del tempo e
l'avanzare dell'età.
Esse risalgono ad epoca antecedente alla domanda amministrativa, con una gravità ovviamente diversa e minore da quella riscontrata allo stato attuale.
Trattasi di soggetto ultra-sessantasettenne con difficoltà persistenti di grado grave (100%)
a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e con diritto all'indennità di accompagnamento in quanto necessitante di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita (art.1 legge 18/80 e Dlgs 508/88). Tale ultima condizione si ritiene essere realizzata, per i motivi specificati più sopra, a far data dal 01.10.2023.
In definitiva, il consulente tecnico nominato in tale fase del giudizio, alla luce del peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente, accertato in sede di operazioni peritali svoltesi in data 27.06.2024, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento a far data dal 01.10.2023.
Nello specifico, per quanto concerne la decorrenza del requisito sanitario, il perito ha chiarito che: “ In base al dato documentale disponibile (vedi verbale di P.S. del 10/2023; certificazione neurologica del 05/2024), tenuto conto che nelle certificazioni precedenti, risalenti al 2022, non emerge in modo inequivoco uno stato di necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, rilevato, invece, il quadro clinico- funzionale accertato in sede di operazioni peritali (27.06.2024) da cui emerge una condizione di dis-autonomia, rilevante ai fini del nostro accertamento, considerati l'età del soggetto e lo stadio clinico- funzionale delle patologie, è possibile affermare, con criterio clinico-probabilistico, che la condizione di cui all'art. 1 della legge 18/80 e art. 2 Dlgs
508/88, si sia realizzata, a far data dal 01.10.2023.
Orbene, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario.
Pertanto, la domanda va parzialmente accolta, con riconoscimento del requisito sanitario per accedere all'indennità di accompagnamento a far data dal 01.10.2023. Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale (decorrenza del beneficio da data successiva alla proposizione dell'odierno ricorso), le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce parte istante invalida con necessità di assistenza continua a decorrere dal 1 ottobre 2023;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 18.2.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma