Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3988 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CARACCIOLO FRANCESCA c/o il cui studio in Via Nazionale, Pal. Roma, CORIGLIANO
CALABRO, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. ARLOTTA MIRELLA con domicilio P.IVA_1 eletto in CASTROVILLARI, al CORSO CALABRIA c/o la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (per brevità di seguito anche
ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante, vedendosi riconosciuto invalido con diritto all'assegno ex L. 222/84 ma con decorrenza differita, ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'invocata provvidenza a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto con
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta prestazione con la detta decorrenza.
Ha quindi concluso perché si accertasse, previa Consulenza Tecnica, che l'istante era persona invalida con diritto all'assegno ex L. 222/84.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti ed a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo Persona_1 stesso depositava l'elaborato.
Alla odierna udienza le parti presenti - come da verbale – si riportavano ai rispettivi scritti chiedendo la decisione della causa.
La causa è matura per la decisione.
****
1. Preliminarmente va rilevato come risultino osservati i diversi termini posti a carico di parte ricorrente per la valida proposizione del ricorso.
Il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulta comunicato alla parte il 22.09.2023 laddove la dichiarazione di dissenso risulta essere intervenuta entro il termine previsto di 30 giorni ossia in data 23.10.2023 (lunedì).
Risulta parimenti osservato il termine di trenta giorni decorrenti dal dissenso per la valida proposizione del ricorso atteso che il medesimo risulta essere stato iscritto il 03.11.2023.
Risulta ancor prima sperimentato, nei termini, il ricorso amministrativo avverso la decisione di diniego della prestazione.
2. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso aveva chiesto accertarsi il diritto all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda. A seguito del rinnovo della Consulenza il CTU nominato dott. ha accertato in capo al Per_1 periziando la sussistenza del beneficio e ciò “con decorrenza dal mese successivo all'intervento neurochirurgico del settembre del 2022, in accordo col giudizio espresso dal CTU del precedente accertamento tecnico preventivo, in assenza di riscontri documentali clinici necessari e sufficienti per potere esprimere un giudizio medico legale differente” (v. conclusioni di cui all'elaborato).
L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure e non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dello stesso in quanto del tutto condivisibile ed immune da qualsivoglia vizio non avendo, peraltro, le parti mosso alcuna specifica contestazione al riguardo.
La domanda svolta con il presente ricorso deve quindi rigettarsi con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario oggetto del ricorso ossia l'assegno ex L. 222/84 con la decorrenza già accertata in sede di ATP ed in questa sede ribadita dal dott. Per_1
3. Le spese di lite (intendendosi per tali sia quelle della pregressa fase sia quelle della presente) possono integralmente compensarsi stante l'accertamento del requisito sanitario con decorrenza posteriore sia rispetto alla data della domanda amministrativa sia rispetto alla data di introduzione della pregressa fase processuale e coincidente con quella a suo tempo stabilita in sede di ATP;
quelle di CTU espletata nella presente fase, restano a carico di parte resistente stante la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. CPC versata in atti da parte ricorrente con liquidazione con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Pt_1
con ricorso iscritto a seguito di ATP (Proc. n. 3125/21 RG) ad istanza di esso e
[...] Pt_2
sulla domanda da questo proposta nei confronti dell , in p.l.r.p.t., così provvede: CP_1
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto la domanda del sig. , accertando e Parte_3
dichiarando la sussistenza in capo al medesimo del requisito sanitario afferente all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dal 01.10.2022;
- Spese di lite compensate;
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente CP_1
fase, che liquida con separato provvedimento.
Castrovillari, 5 Maggio 2025 Il G.O.P.
Dott. Corrado Stumpo