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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 2 aprile 2025 avanti al
Giudice, Monica Bertoncini,dott.ssa all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N.
1960/24 R.G., promossa da
Parte 1
(Avv.ti G. Scionti e A. Napoli)
CONTRO
Controparte_1
(dott.sse M. Albanese e G. Tabone)
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
notificato la Con ricorso regolarmente in giudizio, parte ricorrente conveniva
dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il
Controparte_1 per sentir accertare il proprio diritto ad
usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'a.s. 2023/24.
La parte ricorrente, nel dare atto di lavorare per il Controparte_1
a tempo determinato con contratto nell'a.s. 2023/24, riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121,
1. 107/2015 per l'acquisto di bene e
servizi formativi, finalizzati allo
sviluppo delle competenze professionali.
La parte ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non
discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella
C 450/21, secondo cui doveva causa ritenersi incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
negava il Il CP_1 carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la
"carta elettronica del docente" non correlata alla prestazione lavorativa, in
termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non
rientrante tra quelle "condizioni di
impiego" per le quali è sancita docenti a tempol'uguaglianza fra
determinato e indeterminato.
Il CP_1 riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e D
(
strutturale» e non solo triennale.
Il CP 1 nell'eccepire la prescrizione quinquennale, concludeva per il rigetto del ricorso. La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini
di seguito evidenziati.
La carta elettronica del docente, negata dal ai docenti assunti conCP_1
contratto a tempo determinato, trova la
sua disciplina nell'art. 1, comma 121, 1.
107/15 secondo cui "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente e la formazione delper l'aggiornamento docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
accreditati presso il [...]
Controparte_2 [...] a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream о а master
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché
per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle formazionescuole e del Pi nazionale di di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile". In attuazione di quanto previsto dal 1. 107/15, è stato successivo comma 122 adottato il d.p.c.m. del 23 settembre
2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28
settembre 2016 che, nell'individuare i
«beneficiari della carta >> ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3
che la platea è composta dai «docenti di ruolo dellea tempo indeterminato
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui decreto legislativoall'articolo 514 del 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, i docenti in posizione di distacco, fuori ruolo comando,
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato
dal beneficio della Carta elettronica si è
pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione
Settima, con sentenza 1842/2022, in n.
cui, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi "un sistema di formazione "a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della
Carta, e quella dei docenti non di ruolo,
per i quali non vi sarebbe alcuna
obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Si tratta di un sistema che "collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le
attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri
docenti lorodi aggiornare la
preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A." (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Ciò determina un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo
esclusivamente quello di ruolo) а poter un livello adeguato di conseguire professionale aggiornamento e di affinché sia garantita la formazione,
dell'insegnamento complessivo qualità
fornito agli studenti" (v. C.d.S., sez.
VII, sent. 1842/22).
Tale obiettivo viene frustrato da "un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua
nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è
dalla tuttavia programmaticamente esclusa
formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi,
infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico,
deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità
fornito agli studenti"dell'insegnamento
(v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).
Sulla scorta di tali considerazioni il
Consiglio di Stato ha concluso sostenendo che "il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su
tutto il personale docente e non solo su
un'aliquota di resto,esso... Del
per cui la l'insostenibilità dell'assunto sarebbe uno strumento Carta del docente la pretesa maggior per compensare gravosità dell'obbligo formativo a carico
dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai part-time (il cui impegno docenti didattico ben può, in ipotesi, essere più
limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare periodoil di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre
2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo O altrimenti utilizzati", per cui
"vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento,
nell'attività didattica, mentre altri diversamente dai docenti, pur svolgendo primi l'attività didattica, non Carta er quindi, beneficerebbero della sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione
professionale” (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con
gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa un'interpretazione attraverso costituzionalmente orientata dell'art. 1,
commi 121 ss. 1. 107/15, evidenziando che,
nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti
è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria (v. C.d.S., sez.
VII, sent. 1842/22).
In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento
"pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti a tempo indeterminato e a tempo
"strumenti, risorse edeterminato,
opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63
cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché
si può per tal via affermare che di essa
sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della 1. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo" (v. C.d.S., sez. VII, sent.
1842/22).
Sulla materia si è pronunciata anche la
Corte di Giustizia, ritenendo che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che
essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non alCP 1
personale docente a tempo determinato di il beneficio di un tale CP 1
vantaggio finanziario dell'importo di €
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali", mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E.,
causa C 450/21).
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, perché
viene "versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale
è obbligatoria tanto per il personale а
tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
(così, C.G.E., causa C 450/21). CP_1
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità didi ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di non ditrattamento tra docenti di ruolo e ruolo, ricordando che "la nozione di
"ragioni oggettive" richiede che la
disparità di trattamento constatata sia
giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi,
nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità
risponda a una reale necessità, sia idonea perseguito e a conseguire l'obiettivo risulti necessaria a tal fine". E si tratta di elementi che "possono risultare,
segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle
quali sono stati conclusi contratti a
tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime 01 eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato
membro", dovendosi invece escludere che rilevi la "mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a
contratto" perché ciò pregiudicherebbe
“gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a
perpetuare mantenimento il di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (così, C.G.E., causa C
450/21). Di conseguenza, in applicazione di tali
principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle "condizioni di impiego", di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed
imprescindibile. della funzione docente,
tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato.
In definitiva, l'art. 1 1. 107/2015 (ed i
D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della della CGUE dal decisione annullati va disapplicato nella Consiglio di Stato)
parte in non riconoscecui la
usufruibilità della "Carta Elettronica del docente" anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato ed in tal senso si è di recente espressa anche la Suprema Corte ed inoltre non è
contestato che la parte ricorrente sia attualmente inserita nel sistema scolastico (così, Cass. civ. 29961/23).
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP 1
Va innanzi tutto ricordato che trova applicazione la prescrizione quinquennale. ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico.
Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015,
rubricato "Importo della carta" dispone
"1. quanto segue: Ciascuna Carta ha un
valore nominale non superiore ad euro 500
annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1°
settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2.
L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico,
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n.
107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno
scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun dovesseroann risorse che o, le rimanere disponibili a eventualmente valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione".
Dalla lettura della norma risulta evidente che l'importo di € 500,00 viene reso
disponibile all'inizio di ogni anno
scolastico, ossia al 1° settembre ed è
utilizzabile entro il 31 agosto successivo e la somma eventualmente non utilizzata nel Corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
della Carta per l'anno scolastico successivo (ed in ogni caso, ogni anno scolastico la Carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00).
Ciò significa che l'importo in questione viene pagato periodicamente ai docenti a
tempo indeterminato, ad anno, dovendosi,
prescrizione applicaredunque, la
quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
che non richiede che le somme pagate C.C.,
abbiano necessariamente natura prescrizione retributiva, prevedendo la
quinquennale per "tutto ciò che deve
pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi”.
che "laL'art. 2935 C.C. stabilisce prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"
con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri O meno anche un termine di decadenza.
In proposito, la Suprema Corte ha infatti chiarito che "l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4
C.C., che decorre dalla data in cui è
sorto il diritto all'accredito, ovverosia,
per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
1. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il
sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio О non più
graduatorie per le iscritti nelle dalla data della loro supplenze,
fuoriuscita dal sistema scolastico" (così,
Cass. civ. 29961/23).
Tenuto conto dell'annualità richiesta, pur nell'assenza di diffida, nessuna prescrizione si è maturata. In conclusione, il
[...]
Controparte_1 va condannato, non al pagamento diretto della somma di € 500,00 per ciascun anno
scolastico (riconosciuto in motivazione),
bensì ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto riconoscimento,di come in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente per l'a.s.
indicato in motivazione. Va in ogni caso precisato che a mente dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016 "le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono carta dell'anno rese disponibili nella
scolastico successivo, in alle aggiunta ordinariamente erogate", risorse di dal momento della erogazione, conseguenza,
ora per allora, della carta docente, la
parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, 1.
107/15.
In relazione a quest'ultimo aspetto, è poi
CP_1 avrà facoltà di evidente che il controlli a campione per eseguire verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi dall'art. 1, comma 121, 1. 107/15. Va pure precisato che l'importo in
questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28
ènovembre 2016 indicato al chiaramente valore nominale, ulteriori senza non vengamaggiorazioni nemmeno Ove utilizzato nell'anno di erogazione ma in
quello successivo. In ordine alle spese processuali, può
disporsi la compensazione del 50% delle
stesse, liquidate per l'intero come in
dispositivo tenuto conto della serialità della questione, vista l'esistenza di orientamenti non univoci, tali da rendere necessario l'intervento della CGUE.
P.Q.M.
Tribunale di Bergamo, in composizione Il
monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 1960/24 R.G.:
Parte 1 al1) dichiara il diritto di beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
legge n. 107/2015, per l'anno scolastico riconosciuto in motivazione e per l'effetto condanna il [...]
in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione del medesimo la carta
elettronica del docente (0 altro equipollente) nella misura di legge per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il Controparte_1
in persona del CP 3 pro
[...]
tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in
€ 1.200,00 per compensi professionali,
oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in
favore dei difensori antistatari,
dichiarando compensato l'ulteriore 50%.
Bergamo, 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini