Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 33-1/2025
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:
- dott. Giacomo Lucente Presidente relatore
- dott. Antonia Libera Oliva Giudice
- dott. Giampaolo Fabbrizzi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Vista l'istanza di liquidazione giudiziale n. 33-1/2025 proposta in proprio da
Parte_1 rilevato che lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria docu- mentata in atti;
rilevato che dagli atti emerge una esposizione debitoria largamente superiore ad €. 30.000,00. ritenuto pertanto che devesi dichiarare la liquidazione giudiziale della società ricorrente;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121 CCII., dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società
[...] con sede in Viareggio (LU), via Michele Coppino 433, C.F. e P. IVA Parte_1 ; P.IVA_1 nomina Giudice Delegato il dr. Giacomo Lucente;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII, nomina curatore il dr. Persona_1 dell'ODCEC di Lucca;
ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;
stabilisce il giorno 27-5-2025 ore 9.30 per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del
Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in
Cancelleria delle domande di insinuazione. Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito.
Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art.199 CCII.
Così deciso in Lucca il 28/02/2025.
Il presidente estensore
Giacomo Lucente