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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 441/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5289/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004533830000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004533830000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004533830000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004533830000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004533830000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004533830000 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 2 settembre 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 09420259004533830000, notificata in data 16 giugno 2025, relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 09420140005747685000, asseritamente notificata in data 16/10/2014, a titolo di tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2008, per € 360,92;
- cartella di pagamento n. 09420140022505982000, asseritamente notificata in data 08/11/2014, a titolo di tassa automobilistica, oltre sanzioni ed interessi, per gli anni d'imposta 2009 e 2010, per € 528,34;
- cartella di pagamento n. 09420180005867406000, asseritamente notificata in data 19/07/2018, a titolo di tassa automobilistica, oltre sanzioni ed interessi, per gli anni d'imposta 2013 e 2014, per € 1.823,22. .
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dei prodromici atti della riscossione, intervenuta prescrizione e decadenza, oltre che difetto di motivazione ed erroneo computo degli interessi di mora, e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con memorie del 2 gennaio 2026 parte ricorrente, stante la mancata costituzione della resistente, insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio in data 8 gennaio 2026, controdeduceva la inammissibilità del ricorso stante l'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento in quanto non tempestivamente impugnate;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026, alla quale parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione della parte resistente, la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
La costituzione in giudizio della resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, con le controdeduzioni spiegate avverso al presente ricorso, è avvenuta solo in data 8 gennaio 2026, cioè appena cinque giorni prima della udienza di trattazione.
Rileva il collegio che per consolidato orientamento della Corte di Cassazione il termine previsto dall'art.32
c.1 del D.Lgs. 546/1992, cioè il termine per la costituzione del resistente fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art.24 comma 1, anche in assenza di espressa previsione normativa, costituisce termine di natura perentoria, e quindi sanzionato con decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto al diritto di difesa del principio del contraddittorio) che adempie
(Cass. N.20549/2013 n.655/2014; n.3661/2015; cass. N.29087/2018; Cass.n.18103/2021).
Ne consegue che la documentazione prodotta è inutilizzabile, con conseguente soccombenza della resistente sulle eccezioni sollevate in ricorso, non avendo dimostrato l'avvenuta regolare notifica dei prodromici atti della riscossione.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente che liquida in € 460,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso intimazione di pagamento n. 09420259004533830000. Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del procuratore distrattario della ricorrente in € 460,00 oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio
Calabria il 13.01.2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5289/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004533830000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004533830000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004533830000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004533830000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004533830000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259004533830000 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 2 settembre 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 09420259004533830000, notificata in data 16 giugno 2025, relativamente alle seguenti cartelle di pagamento:
- n. 09420140005747685000, asseritamente notificata in data 16/10/2014, a titolo di tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, oltre sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2008, per € 360,92;
- cartella di pagamento n. 09420140022505982000, asseritamente notificata in data 08/11/2014, a titolo di tassa automobilistica, oltre sanzioni ed interessi, per gli anni d'imposta 2009 e 2010, per € 528,34;
- cartella di pagamento n. 09420180005867406000, asseritamente notificata in data 19/07/2018, a titolo di tassa automobilistica, oltre sanzioni ed interessi, per gli anni d'imposta 2013 e 2014, per € 1.823,22. .
Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dei prodromici atti della riscossione, intervenuta prescrizione e decadenza, oltre che difetto di motivazione ed erroneo computo degli interessi di mora, e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Con memorie del 2 gennaio 2026 parte ricorrente, stante la mancata costituzione della resistente, insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio in data 8 gennaio 2026, controdeduceva la inammissibilità del ricorso stante l'avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento in quanto non tempestivamente impugnate;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 13 gennaio 2026, alla quale parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione della parte resistente, la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
La costituzione in giudizio della resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, con le controdeduzioni spiegate avverso al presente ricorso, è avvenuta solo in data 8 gennaio 2026, cioè appena cinque giorni prima della udienza di trattazione.
Rileva il collegio che per consolidato orientamento della Corte di Cassazione il termine previsto dall'art.32
c.1 del D.Lgs. 546/1992, cioè il termine per la costituzione del resistente fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle formalità di cui all'art.24 comma 1, anche in assenza di espressa previsione normativa, costituisce termine di natura perentoria, e quindi sanzionato con decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto al diritto di difesa del principio del contraddittorio) che adempie
(Cass. N.20549/2013 n.655/2014; n.3661/2015; cass. N.29087/2018; Cass.n.18103/2021).
Ne consegue che la documentazione prodotta è inutilizzabile, con conseguente soccombenza della resistente sulle eccezioni sollevate in ricorso, non avendo dimostrato l'avvenuta regolare notifica dei prodromici atti della riscossione.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore del procuratore distrattario di parte ricorrente che liquida in € 460,00 oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso intimazione di pagamento n. 09420259004533830000. Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore del procuratore distrattario della ricorrente in € 460,00 oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio
Calabria il 13.01.2026