Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 441
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità per omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che la costituzione in giudizio della resistente è avvenuta tardivamente, rendendo inutilizzabile la documentazione prodotta e non consentendo la dimostrazione della regolare notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Prescrizione e decadenza

    La Corte rileva che la costituzione in giudizio della resistente è avvenuta tardivamente, rendendo inutilizzabile la documentazione prodotta e non consentendo la dimostrazione della regolare notifica degli atti presupposti, il che implica la soccombenza sulle eccezioni sollevate.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte rileva che la costituzione in giudizio della resistente è avvenuta tardivamente, rendendo inutilizzabile la documentazione prodotta e non consentendo la dimostrazione della regolare notifica degli atti presupposti, il che implica la soccombenza sulle eccezioni sollevate.

  • Accolto
    Erroneo computo degli interessi di mora

    La Corte rileva che la costituzione in giudizio della resistente è avvenuta tardivamente, rendendo inutilizzabile la documentazione prodotta e non consentendo la dimostrazione della regolare notifica degli atti presupposti, il che implica la soccombenza sulle eccezioni sollevate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 441
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 441
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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