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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/2024, n. 33685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33685 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27954/2022 R.G. proposto da GR ZI, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Vigiano
- ricorrente -
contro FINO 1 SECURITISATION S.R.L. E, PER ESSA, DOVALUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nunzio Sinagra
- controricorrente -
Nonché contro UNICREDIT LEASING S.P.A. CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (GIA’ CREDITO VALTELLINESE S.P.A.) ELROND NPL 2017 S.R.L. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE Civile Sent. Sez. 3 Num. 33685 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 20/12/2024 2 r.g. n. 27954/2022 Cons. est. Raffaele Rossi AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (GIA’ RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.) CAMARRETTA VITO AL SA RI GIOSUE’ PE JI LING LI
- intimati -
Avverso la sentenza n. 818/2022 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il giorno 16 maggio 2022; udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 18 novembre dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VA TI NA, che ha chiesto la cassazione delle sentenze di primo e di secondo grado con rinvio;
udito l’Avv. ANDREA VIGIANO per parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. In danno di TI RI innanzi il Tribunale di Palermo vennero intrapresi due procedimenti di espropriazione forzata aventi ad oggetto i medesimi beni immobili: (a) il primo, iscritto al R.G. Es. n. 650 del 2012, su iniziativa di Unicredit S.p.A. (cui poi è succeduta Fino 1 Securitisation s.r.l.), in forza di un mutuo fondiario erogato all’Agenzia Ippica del Centro di RI TI & C. s.n.c. (poi trasformata in Agenzia Ippica del Centro s.r.l.), contratto partecipato dalla esecutata quale fideiussore e quale terzo datore di ipoteca;
(b) il secondo, iscritto al R.G.Es. n. 359 del 2013, su iniziativa della Unicredit Leasing S.p.A. in forza di decreto ingiuntivo. 2. Riunite le due procedure (nelle quali frattanto avevano spiegato intervento vari creditori), avverso le stesse TI RI propose uno actu opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.. In estrema sintesi, addusse, a sostegno del rimedio esperito, la nullità del contratto di mutuo fondiario sotto plurimi profili nonché, 3 r.g. n. 27954/2022 Cons. est. Raffaele Rossi comunque, l’illegittimità (per diverse ragioni) del saggio di interessi applicato;
sostenne inoltre l’inefficacia del decreto ingiuntivo azionato nella seconda espropriazione, per difetto di notifica dello stesso nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 cod. proc. civ.. 3. L’opposizione all’esecuzione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito del giudizio. 4. Ha proposto ricorso per cassazione TI RI, affidandosi a sette motivi, illustrati da memoria. Ha resistito, con controricorso, la Fino 1 Securitisation s.r.l. e, per essa, la mandataria DoValue S.p.A.. Non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente menzionate. 5. All’esito della pubblica udienza celebrata il 20 marzo 2024, questa Corte, con ordinanza n. 12765/2024, pubblicata il 9 maggio 2024, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa alla validità del mutuo fondiario con piano di ammortamento c.d. alla francese. 6. La causa è stata infine discussa alla pubblica udienza in epigrafe, in relazione alla quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui ha chiesto la cassazione delle sentenze di primo e di secondo grado, con rimessione della causa al Tribunale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Non è ulteriormente differibile, in considerazione dell’andamento del processo e della protrazione dei tempi per la definizione ad opera delle Sezioni Unite del merito ora dell’una ed ora dell’altra delle questioni agitate col ricorso, il rilievo della superfluità della disamina (ed, ancor prima, della illustrazione) dei motivi di ricorso, rispetto agli stessi rivestendo carattere pregiudiziale il rilievo officioso (altresì sollecitato dal Procuratore Generale) della nullità processuale inficiante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro. 4 r.g. n. 27954/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 2. Secondo monolitico e mai sconfessato orientamento di questa Corte, nelle parentesi cognitive incidentali all’espropriazione promossa contro il terzo proprietario ai sensi degli artt. 602 e seguenti del codice di rito sono parti necessarie creditore, debitore diretto e terzo proprietario: il debitore assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, in quanto soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Da ciò consegue che le sentenze rese all’esito di un’opposizione in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo o unico grado (tra le tantissime, Cass. 28/12/2023, n. 36261; Cass. 24/04/2023, n. 10853; Cass. 22/02/2022, n. 5747; Cass. 18/01/2022, n. 1331; Cass. 25/02/2021, n. 5256; Cass. 30/06/2020, n. 12970; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 28/06/2018, n. 17113; Cass. 31/01/2017, n. 2333; Cass. 04/05/2015, n. 8891; Cass. 29/12/2011, n. 27948; Cass. 22/03/2011, n. 6548; Cass. 29/09/2004, n. 19562, e così in tempi più remoti sino a risalire a Cass. 23/06/1976, n. 2347). 3. Ciò posto, nella procedura R.G. n. 650/2012, intrapresa in forza del mutuo poi contestato, TI RI ha assunto la duplice veste di debitrice diretta (quale fideiussore della società Agenzia Ippica del Centro di RI TI & C. s.n.c.) e di terza datrice di ipoteca (a garanzia del debito contratto da detta società, mutuataria), qualità ambedue puntualizzate nell’atto di pignoramento introduttivo della (e nel precetto prodromico alla) espropriazione. Orbene, è pacifico (ed emerge dagli atti) come alla controversia di opposizione all’esecuzione intentata da TI RI (anche) in seno all’espropriazione in suo danno promossa ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ. non abbia ab initio partecipato (né sia stata evocata dalla ricorrente in sede di legittimità) la debitrice diretta, ovvero la 5 r.g. n. 27954/2022 Cons. est. Raffaele Rossi società Agenzia Ippica del Centro di RI TI & C. s.n.c. (poi trasformata in Agenzia Ippica del Centro s.r.l.); né rilevando, per la nota ed indiscutibile alterità soggettiva tra socio e società anche di persone, ad escludere la rilevata pretermissione la coincidenza, in capo alla RI, della qualità di amministratrice e, in un primo momento, di socia illimitatamente responsabile della società pretermessa. Non praticabile appare poi in questa sede la trattazione separata - richiesta dal difensore del ricorrente nel corso della pubblica udienza - della opposizione relativa alla esecuzione iscritta al R.G. 359/2003 (intentata direttamente - ovvero non nelle forme di cui all’art. 602 cod. proc. civ. - in danno della ricorrente), dacché, come detto in narrativa, avverso le due espropriazioni è stata ab origine proposta un’unica opposizione, trattata (e decisa) nei gradi di merito in unitario giudizio, anche in ragione della parziale identità delle ragioni di contestazione. 4. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento delle pronunce emesse e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665). 5. La gravata sentenza va pertanto cassata - con travolgimento pure di quella appellata, per l’illustrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorte indefettibile - con rinvio al Tribunale di Palermo, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, rimanendo assorbito ogni scrutinio sui sollevati motivi di ricorso. 6 r.g. n. 27954/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Palermo, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
- ricorrente -
contro FINO 1 SECURITISATION S.R.L. E, PER ESSA, DOVALUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Nunzio Sinagra
- controricorrente -
Nonché contro UNICREDIT LEASING S.P.A. CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. (GIA’ CREDITO VALTELLINESE S.P.A.) ELROND NPL 2017 S.R.L. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE Civile Sent. Sez. 3 Num. 33685 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 20/12/2024 2 r.g. n. 27954/2022 Cons. est. Raffaele Rossi AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (GIA’ RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.) CAMARRETTA VITO AL SA RI GIOSUE’ PE JI LING LI
- intimati -
Avverso la sentenza n. 818/2022 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il giorno 16 maggio 2022; udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 18 novembre dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VA TI NA, che ha chiesto la cassazione delle sentenze di primo e di secondo grado con rinvio;
udito l’Avv. ANDREA VIGIANO per parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. In danno di TI RI innanzi il Tribunale di Palermo vennero intrapresi due procedimenti di espropriazione forzata aventi ad oggetto i medesimi beni immobili: (a) il primo, iscritto al R.G. Es. n. 650 del 2012, su iniziativa di Unicredit S.p.A. (cui poi è succeduta Fino 1 Securitisation s.r.l.), in forza di un mutuo fondiario erogato all’Agenzia Ippica del Centro di RI TI & C. s.n.c. (poi trasformata in Agenzia Ippica del Centro s.r.l.), contratto partecipato dalla esecutata quale fideiussore e quale terzo datore di ipoteca;
(b) il secondo, iscritto al R.G.Es. n. 359 del 2013, su iniziativa della Unicredit Leasing S.p.A. in forza di decreto ingiuntivo. 2. Riunite le due procedure (nelle quali frattanto avevano spiegato intervento vari creditori), avverso le stesse TI RI propose uno actu opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.. In estrema sintesi, addusse, a sostegno del rimedio esperito, la nullità del contratto di mutuo fondiario sotto plurimi profili nonché, 3 r.g. n. 27954/2022 Cons. est. Raffaele Rossi comunque, l’illegittimità (per diverse ragioni) del saggio di interessi applicato;
sostenne inoltre l’inefficacia del decreto ingiuntivo azionato nella seconda espropriazione, per difetto di notifica dello stesso nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 cod. proc. civ.. 3. L’opposizione all’esecuzione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito del giudizio. 4. Ha proposto ricorso per cassazione TI RI, affidandosi a sette motivi, illustrati da memoria. Ha resistito, con controricorso, la Fino 1 Securitisation s.r.l. e, per essa, la mandataria DoValue S.p.A.. Non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente menzionate. 5. All’esito della pubblica udienza celebrata il 20 marzo 2024, questa Corte, con ordinanza n. 12765/2024, pubblicata il 9 maggio 2024, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa alla validità del mutuo fondiario con piano di ammortamento c.d. alla francese. 6. La causa è stata infine discussa alla pubblica udienza in epigrafe, in relazione alla quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui ha chiesto la cassazione delle sentenze di primo e di secondo grado, con rimessione della causa al Tribunale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Non è ulteriormente differibile, in considerazione dell’andamento del processo e della protrazione dei tempi per la definizione ad opera delle Sezioni Unite del merito ora dell’una ed ora dell’altra delle questioni agitate col ricorso, il rilievo della superfluità della disamina (ed, ancor prima, della illustrazione) dei motivi di ricorso, rispetto agli stessi rivestendo carattere pregiudiziale il rilievo officioso (altresì sollecitato dal Procuratore Generale) della nullità processuale inficiante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro. 4 r.g. n. 27954/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 2. Secondo monolitico e mai sconfessato orientamento di questa Corte, nelle parentesi cognitive incidentali all’espropriazione promossa contro il terzo proprietario ai sensi degli artt. 602 e seguenti del codice di rito sono parti necessarie creditore, debitore diretto e terzo proprietario: il debitore assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, in quanto soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Da ciò consegue che le sentenze rese all’esito di un’opposizione in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo o unico grado (tra le tantissime, Cass. 28/12/2023, n. 36261; Cass. 24/04/2023, n. 10853; Cass. 22/02/2022, n. 5747; Cass. 18/01/2022, n. 1331; Cass. 25/02/2021, n. 5256; Cass. 30/06/2020, n. 12970; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 28/06/2018, n. 17113; Cass. 31/01/2017, n. 2333; Cass. 04/05/2015, n. 8891; Cass. 29/12/2011, n. 27948; Cass. 22/03/2011, n. 6548; Cass. 29/09/2004, n. 19562, e così in tempi più remoti sino a risalire a Cass. 23/06/1976, n. 2347). 3. Ciò posto, nella procedura R.G. n. 650/2012, intrapresa in forza del mutuo poi contestato, TI RI ha assunto la duplice veste di debitrice diretta (quale fideiussore della società Agenzia Ippica del Centro di RI TI & C. s.n.c.) e di terza datrice di ipoteca (a garanzia del debito contratto da detta società, mutuataria), qualità ambedue puntualizzate nell’atto di pignoramento introduttivo della (e nel precetto prodromico alla) espropriazione. Orbene, è pacifico (ed emerge dagli atti) come alla controversia di opposizione all’esecuzione intentata da TI RI (anche) in seno all’espropriazione in suo danno promossa ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ. non abbia ab initio partecipato (né sia stata evocata dalla ricorrente in sede di legittimità) la debitrice diretta, ovvero la 5 r.g. n. 27954/2022 Cons. est. Raffaele Rossi società Agenzia Ippica del Centro di RI TI & C. s.n.c. (poi trasformata in Agenzia Ippica del Centro s.r.l.); né rilevando, per la nota ed indiscutibile alterità soggettiva tra socio e società anche di persone, ad escludere la rilevata pretermissione la coincidenza, in capo alla RI, della qualità di amministratrice e, in un primo momento, di socia illimitatamente responsabile della società pretermessa. Non praticabile appare poi in questa sede la trattazione separata - richiesta dal difensore del ricorrente nel corso della pubblica udienza - della opposizione relativa alla esecuzione iscritta al R.G. 359/2003 (intentata direttamente - ovvero non nelle forme di cui all’art. 602 cod. proc. civ. - in danno della ricorrente), dacché, come detto in narrativa, avverso le due espropriazioni è stata ab origine proposta un’unica opposizione, trattata (e decisa) nei gradi di merito in unitario giudizio, anche in ragione della parziale identità delle ragioni di contestazione. 4. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento delle pronunce emesse e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass. 19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665). 5. La gravata sentenza va pertanto cassata - con travolgimento pure di quella appellata, per l’illustrato vizio originario di contraddittorio con litisconsorte indefettibile - con rinvio al Tribunale di Palermo, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, rimanendo assorbito ogni scrutinio sui sollevati motivi di ricorso. 6 r.g. n. 27954/2022 Cons. est. Raffaele Rossi 6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Palermo, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione