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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11339 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8392/2025 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elia Vivarelli e Parte_1
TO LF ed elettivamente domiciliato presso lo Studio LI LF
e Associati in Roma, Via Giambattista Vico n. 20 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
FA IE in virtù di procura alle liti del 23 gennaio 2023 n. repertorio
37590 Raccolta n.7131 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
ES BE 29
Resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 6/03/2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di CP_2
nullità del provvedimento n. 701400240591 del 24 luglio 2024, emesso dal
Responsabile d'Area dell' – sede di Roma Flaminio e contenente il rigetto CP_2
del ricorso amministrativo relativo alla PI, presentato da esso ricorrente in data 22 luglio 2024.
Al proposito ha esposto: -di aver prestato (quale detenuto) attività lavorativa intramuraria alle dipendenze della Casa Circondariale di GI OE in Roma,
dal 10/05/2022 al 31/05/2023 con la mansione di “Addetto alle Pulizie” e dal
01/06/2023 al 06/03/2024 (data della sua scarcerazione) con la mansione di
“Fabbro”;
-di avere, in tale periodo lavorativo e alle dipendenze della Amministrazione
Penitenziaria, maturato i requisiti di cui all'art. 3 del Decreto legislativo n. 22
del 4 marzo 2015 e di avere pertanto presentato all' , in data 05 aprile CP_2
2024, ormai in stato di libertà, domanda n. 9157000133415, corredata di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione;
-che, a fronte della predetta domanda, in data 10/04/2024, l'Ente
previdenziale di Roma Flaminio, con messaggio inviato tramite SMS, richiedeva ad esso ricorrente di integrare la predetta domanda entro tre giorni lavorativi,
con il deposito sulla piattaforma PI.com degli relativi al cessato Pt_2
rapporto di lavoro alle dipendenze della Amministrazione Penitenziaria;
-di avere richiesto, in data 11/4/2024, all'Istituto penitenziario GI OE di
Roma, i citati e di aver appreso per le vie brevi da un funzionario del Pt_2
predetto Istituto che la casa circondariale di “GI OE” non aveva mai
2 rilasciato ai “detenuti – dipendenti” gli , ma soltanto la relativa Pt_2
attestazione di servizio;
-di aver comunicato quanto sopra detto all' che, in data 19/04/2024, CP_2
ha respinto, mediante comunicazione pubblicata sulla chat dell'Istituto, la domanda per la mancata presentazione della documentazione richiesta;
-di aver chiesto, in data 23/04/2024 e 18.05.2024, il riesame della propria domanda PI;
-che l' Roma Flaminio, in data 01/07/2024, ha così risposto: “La sua CP_2
domanda PI non può essere riesaminata. E' possibile presentare ricorso”
ed in data 08/07/2024, ha comunicato a mezzo raccomandata semplice che la domanda di disoccupazione PI n. 9157000133415 era stata respinta per la mancata presentazione della documentazione richiesta;
-di aver pertanto proposto, in data 22/07/2024, ricorso amministrativo avverso il citato provvedimento di rigetto;
-che ciò nonostante, in data 24 luglio 2024, l' gli ha Controparte_3
notificato due provvedimenti:
a) con un primo provvedimento del 24/07/2024 l'ente previdenziale ha comunicato ad esso ricorrente che il ricorso amministrativo presentato in data
“22/07/2024 in merito a PI … è stato definito amministrativamente – il giorno 24/7/2024, in via di autotutela (Circolare n. 47/2023) con CP_2
l'adozione del provvedimento n. 701400240591”;
b) con un secondo provvedimento, sempre del 24/07/2024, avente ad oggetto
“Convalida del provvedimento in via di Autotutela” l' ha comunicato “ … la CP_2
reiezione della domanda di indennità di disoccupazione PI n.
9157000133415 (2024/942775), presentata il 05/04/2024 per la seguente
3 motivazione: LA S.V. NON HA PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA, notificato al destinatario della richiesta in data 08/07/2024”;
-che i provvedimenti anzidetti sono illegittimi, con la conseguenza che deve essere riconosciuto il diritto alla PI maturata per il periodo dal 6.03.2024
al 25.11.2024.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per sua CP_2
infondatezza, rilevando che ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi, né tale prestazione può essere riconosciuta in caso di cessazione dell'attività lavorativa in conseguenza della scarcerazione del detenuto per fine pena.
La causa, di natura documentale, all'udienza del 5.11.2025, svolta ex art. 127
ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione mediante deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. Il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento alla luce del recente orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione, che ha ritenuto che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria esuli dalla discrezionalità del prestatore di lavoro in stato di detenzione, dando luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini del diritto alla concessione della NASpI (Cass. civ., Sez. lavoro, 05/01/2024, n. 396).
Sulla stessa linea si pone Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 22/05/2025, n.
13721, che, nell'evidenziare l'equiparabilità del lavoro intramurario al lavoro
4 ordinario anche per quanto concerne gli aspetti applicativi del regime previdenziale e nel richiamare numerosi suoi precedenti tra i quali la sentenza n. 396/2024, ha riconosciuto il diritto del detenuto, che versi in stato di disoccupazione involontaria, alla prestazione NASpI.
La funzione del trattamento – continua la Corte con argomentazioni alle quali l'odierno giudicante aderisce con piena convinzione - è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o di influenza del datore, o alle sue prerogative imprenditoriali;
tanto si ravvisa anche nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso per giusta causa
(insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato così grave da impedirne perfino la provvisoria prosecuzione) o abbia risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro (laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà
del lavoratore, la risoluzione sia in concreto ascrivibile ad un comportamento del datore e non vada ricondotta ad una libera scelta del lavoratore).
L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario,
trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile a seguito di provvedimenti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva che, ancorché adottati su istanza di parte, salvo i casi di estinzione ex lege, sono concessi previa valutazione giudiziale dei presupposti di legge.
L'involontarietà della disoccupazione ex art. 1 D.Lgs. 22/2015 è dunque compatibile con lo stato di detenzione se la causa di cessazione del rapporto di
5 lavoro intramurario sia estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, come nel caso di specie.
Alla luce di tutte le argomentazioni fin qui svolte, il ricorso merita accoglimento,
con conseguente dichiarazione dell'illegittimità del rigetto della domanda PI
e riconoscimento in favore del ricorrente del diritto al relativo trattamento ex art. 1 del D.Lgs 22/2015, con decorrenza dal 6 marzo 2024 fino al 25 novembre
2024 (data di nuova occupazione). L' deve essere condannato al CP_2
pagamento dell'anzidetto trattamento, oltre interessi come per legge dal dì del dovuto alla scadenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio ed introduttiva,
valore indeterminabile, valori minimi).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso 8392/2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del rigetto della domanda
PI, accerta il diritto, in capo a al trattamento ex art. 1 Parte_1
del D.Lgs 22/2015, con decorrenza dal 6 marzo 2024 fino al 25 novembre 2024
e condanna l' al pagamento del relativo trattamento, oltre interessi come CP_2
per legge;
-condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_2
lite, che liquida in complessivi € 1453,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma 5.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8392/2025 RG promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elia Vivarelli e Parte_1
TO LF ed elettivamente domiciliato presso lo Studio LI LF
e Associati in Roma, Via Giambattista Vico n. 20 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
FA IE in virtù di procura alle liti del 23 gennaio 2023 n. repertorio
37590 Raccolta n.7131 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
ES BE 29
Resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 6/03/2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di CP_2
nullità del provvedimento n. 701400240591 del 24 luglio 2024, emesso dal
Responsabile d'Area dell' – sede di Roma Flaminio e contenente il rigetto CP_2
del ricorso amministrativo relativo alla PI, presentato da esso ricorrente in data 22 luglio 2024.
Al proposito ha esposto: -di aver prestato (quale detenuto) attività lavorativa intramuraria alle dipendenze della Casa Circondariale di GI OE in Roma,
dal 10/05/2022 al 31/05/2023 con la mansione di “Addetto alle Pulizie” e dal
01/06/2023 al 06/03/2024 (data della sua scarcerazione) con la mansione di
“Fabbro”;
-di avere, in tale periodo lavorativo e alle dipendenze della Amministrazione
Penitenziaria, maturato i requisiti di cui all'art. 3 del Decreto legislativo n. 22
del 4 marzo 2015 e di avere pertanto presentato all' , in data 05 aprile CP_2
2024, ormai in stato di libertà, domanda n. 9157000133415, corredata di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione;
-che, a fronte della predetta domanda, in data 10/04/2024, l'Ente
previdenziale di Roma Flaminio, con messaggio inviato tramite SMS, richiedeva ad esso ricorrente di integrare la predetta domanda entro tre giorni lavorativi,
con il deposito sulla piattaforma PI.com degli relativi al cessato Pt_2
rapporto di lavoro alle dipendenze della Amministrazione Penitenziaria;
-di avere richiesto, in data 11/4/2024, all'Istituto penitenziario GI OE di
Roma, i citati e di aver appreso per le vie brevi da un funzionario del Pt_2
predetto Istituto che la casa circondariale di “GI OE” non aveva mai
2 rilasciato ai “detenuti – dipendenti” gli , ma soltanto la relativa Pt_2
attestazione di servizio;
-di aver comunicato quanto sopra detto all' che, in data 19/04/2024, CP_2
ha respinto, mediante comunicazione pubblicata sulla chat dell'Istituto, la domanda per la mancata presentazione della documentazione richiesta;
-di aver chiesto, in data 23/04/2024 e 18.05.2024, il riesame della propria domanda PI;
-che l' Roma Flaminio, in data 01/07/2024, ha così risposto: “La sua CP_2
domanda PI non può essere riesaminata. E' possibile presentare ricorso”
ed in data 08/07/2024, ha comunicato a mezzo raccomandata semplice che la domanda di disoccupazione PI n. 9157000133415 era stata respinta per la mancata presentazione della documentazione richiesta;
-di aver pertanto proposto, in data 22/07/2024, ricorso amministrativo avverso il citato provvedimento di rigetto;
-che ciò nonostante, in data 24 luglio 2024, l' gli ha Controparte_3
notificato due provvedimenti:
a) con un primo provvedimento del 24/07/2024 l'ente previdenziale ha comunicato ad esso ricorrente che il ricorso amministrativo presentato in data
“22/07/2024 in merito a PI … è stato definito amministrativamente – il giorno 24/7/2024, in via di autotutela (Circolare n. 47/2023) con CP_2
l'adozione del provvedimento n. 701400240591”;
b) con un secondo provvedimento, sempre del 24/07/2024, avente ad oggetto
“Convalida del provvedimento in via di Autotutela” l' ha comunicato “ … la CP_2
reiezione della domanda di indennità di disoccupazione PI n.
9157000133415 (2024/942775), presentata il 05/04/2024 per la seguente
3 motivazione: LA S.V. NON HA PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA, notificato al destinatario della richiesta in data 08/07/2024”;
-che i provvedimenti anzidetti sono illegittimi, con la conseguenza che deve essere riconosciuto il diritto alla PI maturata per il periodo dal 6.03.2024
al 25.11.2024.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per sua CP_2
infondatezza, rilevando che ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi, né tale prestazione può essere riconosciuta in caso di cessazione dell'attività lavorativa in conseguenza della scarcerazione del detenuto per fine pena.
La causa, di natura documentale, all'udienza del 5.11.2025, svolta ex art. 127
ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione mediante deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. Il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento alla luce del recente orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione, che ha ritenuto che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria esuli dalla discrezionalità del prestatore di lavoro in stato di detenzione, dando luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria, rilevante ai fini del diritto alla concessione della NASpI (Cass. civ., Sez. lavoro, 05/01/2024, n. 396).
Sulla stessa linea si pone Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 22/05/2025, n.
13721, che, nell'evidenziare l'equiparabilità del lavoro intramurario al lavoro
4 ordinario anche per quanto concerne gli aspetti applicativi del regime previdenziale e nel richiamare numerosi suoi precedenti tra i quali la sentenza n. 396/2024, ha riconosciuto il diritto del detenuto, che versi in stato di disoccupazione involontaria, alla prestazione NASpI.
La funzione del trattamento – continua la Corte con argomentazioni alle quali l'odierno giudicante aderisce con piena convinzione - è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o di influenza del datore, o alle sue prerogative imprenditoriali;
tanto si ravvisa anche nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso per giusta causa
(insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato così grave da impedirne perfino la provvisoria prosecuzione) o abbia risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro (laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà
del lavoratore, la risoluzione sia in concreto ascrivibile ad un comportamento del datore e non vada ricondotta ad una libera scelta del lavoratore).
L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario,
trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile a seguito di provvedimenti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva che, ancorché adottati su istanza di parte, salvo i casi di estinzione ex lege, sono concessi previa valutazione giudiziale dei presupposti di legge.
L'involontarietà della disoccupazione ex art. 1 D.Lgs. 22/2015 è dunque compatibile con lo stato di detenzione se la causa di cessazione del rapporto di
5 lavoro intramurario sia estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, come nel caso di specie.
Alla luce di tutte le argomentazioni fin qui svolte, il ricorso merita accoglimento,
con conseguente dichiarazione dell'illegittimità del rigetto della domanda PI
e riconoscimento in favore del ricorrente del diritto al relativo trattamento ex art. 1 del D.Lgs 22/2015, con decorrenza dal 6 marzo 2024 fino al 25 novembre
2024 (data di nuova occupazione). L' deve essere condannato al CP_2
pagamento dell'anzidetto trattamento, oltre interessi come per legge dal dì del dovuto alla scadenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio ed introduttiva,
valore indeterminabile, valori minimi).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso 8392/2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del rigetto della domanda
PI, accerta il diritto, in capo a al trattamento ex art. 1 Parte_1
del D.Lgs 22/2015, con decorrenza dal 6 marzo 2024 fino al 25 novembre 2024
e condanna l' al pagamento del relativo trattamento, oltre interessi come CP_2
per legge;
-condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_2
lite, che liquida in complessivi € 1453,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Roma 5.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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