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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/05/2024, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1547/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1547/2017 promossa
da
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. GABRIELE CERASI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Triboletti N. 9, Roseto Degli Abruzzi (TE);
ATTORE contro
, quale amministratore e legale rappresentante della società Controparte_1
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. ACHILLE RONDA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via D'Annunzio, n. 194/6, Pineto (TE);
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 gennaio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 12 Parte_2
aprile 2017, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di € 37.275,92, in forza del decreto ingiuntivo n. 120/2017 del 31 gennaio 2017.
I fatti posti a fondamento dell'opposizione, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come segue:
- con atto di precetto del 20 gennaio 2017, aveva intimato a Controparte_1
e il pagamento della somma di € Parte_2 Parte_1
35.091,20, in forza del contratto di affitto di ramo di azienda del 9 giugno 2016, munito di formula esecutiva il 23 gennaio 2017;
- e avevano proposto opposizione Parte_2 Parte_1
avverso il richiamato atto di precetto;
- con decreto ingiuntivo n. 120/2017 del 31 gennaio 2017 il Tribunale di Pescara aveva ingiunto a e di pagare in favore di Parte_2 Parte_1 la somma di € 28.000,00; Controparte_1
- con ulteriore atto di precetto notificato il 12 aprile 2017, in forza Controparte_1
del decreto ingiuntivo n. 120/2017 aveva intimato il pagamento della somma di € 37.275,92.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito:
a) l'illegittima duplicazione del titolo esecutivo;
b) l'intervenuta compensazione tra la somma precettata e la somma di € 35.227,78 relativa alla fattura n. 1 del 1° ottobre 2016, emessa da nei confronti della Parte_2
CP_2
Hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale:
1) disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 120/2017 del 30-
31.1.17, posto a fondamento dell'atto di precetto opposto;
2) dichiarare nullo e/o invalido e/o inesistente e/o inefficace l'atto di precetto opposto, con ogni conseguenza di legge.
In via subordinata: dichiarare che il Sig. e nulla Parte_2 Parte_1
devono al Sig. nato ad Ascoli Piceno il [...], in [...]_1 amministratore della società (c.f. ) in quanto il credito vantato da CP_2 P.IVA_1 quest'ultimo è estinto e infondato sia in fatto che in diritto, per avvenuta compensazione legale e/o volontaria e, per l'effetto dichiarare la nullità e l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 120/2017 del 30-
31.1.17, e la conseguente inefficacia, inesistenza e nullità del precetto opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 settembre 2017 si è costituito in giudizio quale amministratore e legale rappresentante della società Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione, segnatamente rilevando che:
[...]
- il divieto di duplicazione del titolo esecutivo trova deroga tutte le volte in cui, pur nella preesistenza di altro titolo, la richiesta di provvedimento ingiunzionale sia diretta al perseguimento di un risultato ulteriore rispetto a quello in precedenza ottenuto quale, come nel caso di specie, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale prevista dall'art. 2818 c.c.;
- le argomentazioni relative al merito della pretesa creditoria azionata con il precetto opposto avrebbero dovuto essere spese mediante rituale opposizione a decreto ingiuntivo, mai proposta nella specie.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, con condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 23 gennaio 2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, senza assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia formulata in tal senso dai difensori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta, per le motivazioni di seguito illustrate.
Gli opponenti lamentano, anzitutto, la duplicazione del titolo esecutivo da cui trae origine l'odierna opposizione, da cui sarebbero scaturite due distinte procedure esecutive, di cui la prima intrapresa in forza del contratto di affitto di azienda intercorso tra le parti, e la seconda – quella oggetto di interesse nel presente giudizio – intrapresa in virtù del decreto ingiuntivo n. 120/2017.
Segnatamente, gli opponenti eccepiscono che le poste creditorie portate in entrambi i precetti afferiscono alla medesima vicenda contrattuale e al medesimo inadempimento, nello specifico consistente nel mancato pagamento dei canoni di locazione di cui al contratto di affitto di ramo di azienda del 9 giugno 2016, registrato in data 13 giugno 2016.
Invero, come osservato dalla difesa di parte opposta, il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo stragiudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, qualora il titolo esecutivo, di cui la parte era già titolare, abbia natura e portata diversa rispetto al secondo titolo esecutivo.
Tale principio vale a maggior ragione nei casi in cui venga duplicato un titolo esecutivo di natura non giudiziale con un titolo di natura giudiziale che, come noto, ha una valenza rafforzata nella procedura esecutiva e, soprattutto, consente al creditore ipotecario di iscrivere ipoteca giudiziaria anche su beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già gravati da ipoteca volontaria.
La duplicazione del titolo esecutivo è tuttavia ammessa purché l'azione non si sia consumata, ossia non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (Cass. n. 21768 del 2019).
Nel caso di specie appare, dunque, del tutto legittimo che il creditore già CP_1
munito di titolo esecutivo, si sia attivato per ottenerne un altro, di tipo giudiziale, mediante ricorso al procedimento monitorio, all'esito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 120/2017, da cui è scaturita la procedura esecutiva oggetto dell'odierna opposizione.
Tuttavia, tali considerazioni non possono essere apprezzate ai fini auspicati dalla difesa dell'opposto, nella misura in cui essa si limita ad affermare la legittimità della duplicazione del titolo, invero pacifica, senza però prendere posizione sulla pendenza di una doppia procedura esecutiva, azionata su titoli formalmente differenti, ma aventi ad oggetto, sul piano sostanziale, la medesima pretesa creditoria.
Se, infatti, è del tutto legittimo, per il creditore che sia già in possesso di un titolo esecutivo, procurarsene un ulteriore, non gli è parimenti consentito di esporre il debitore ad una doppia procedura esecutiva: tale condotta realizza senz'altro un abuso del processo censurabile mediante opposizione a precetto od opposizione all'esecuzione.
Nella vicenda in oggetto, gli opponenti sottolineano come il creditore abbiano intrapreso nei loro confronti due procedure esecutive, fondate sui differenti titoli esecutivi in suo possesso: a tal proposito, gli opponenti producono in giudizio copia dell'atto di citazione in opposizione alla procedura esecutiva azionata in forza del contratto di affitto di ramo di azienda (r.g. 1039/2017).
Del resto, parte opposta non ha preso in alcun modo posizione in ordine all'esistenza di una precedente procedura esecutiva, fondata su altro titolo, ma di fatto azionata al fine di ottenere il pagamento delle medesime poste creditorie, rappresentate dai canoni di locazione relativi al contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra le parti.
Deve, pertanto, ritenersi pacifica la pendenza della richiamata procedura esecutiva, rispetto alla quale quella da cui trae origine l'odierna opposizione rappresenta un abuso del processo. Costituisce, invero, principio generale tanto del diritto delle obbligazioni (art. 1175 c.c.), quanto del diritto processuale (artt. 88,175 c.p.c.), il dovere di comportarsi con correttezza e buona fede.
Tra le innumerevoli declinazioni di questo principio, vi è quella per cui non è consentito al creditore aggravare inutilmente la posizione del debitore, abusando del processo.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte l'abuso del processo è una condotta caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo.
Sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte.
Sul piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
Il dovere di correttezza (come si legge al p. 558 della Relazione al codice civile) "è (...) spirito di lealtà, (...) di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati", e consiste nel richiamare il creditore a prendere in considerazione l'interesse del debitore.
In definitiva, costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile.
L'abuso del processo è oggi implicitamente riconosciuto dal legislatore alla L. 24 marzo 2001,
n. 89, art. 2, comma 2 quinquies, lett. (d), ma già in precedenza ammesso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 25210 del 11/10/2018;
Sez. 1, Sentenza n. 24698 del 19/10/2017; Sez. 5, Sentenza n. 22502 del 02/10/2013).
In sede esecutiva, costituisce abuso del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della procedura.
Nel caso di specie, la pretestuosità della condotta posta in essere dal creditore è evidente, laddove si consideri che nelle stesse date (8-9 febbraio 2017) il notificava ai debitori CP_1 sia il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pescara, sia l'atto di precetto fondato su contratto di affitto ramo di azienda;
la difesa del creditore, d'altro canto, non ha addotto alcuna motivazione per giustificare la condotta processuale assunta, né ha riferito alcunché in ordine alle sorti della procedura esecutiva già pendente (un eventuale abbandono della stessa, successivamente alla instaurazione della nuova, fondata sul decreto ingiuntivo, avrebbe eventualmente consentito valutazioni differenti).
Le considerazioni sinora svolte risultano assorbenti rispetto ad ogni ulteriore valutazione circa il merito della vicenda creditoria da cui trae origine la procedura esecutiva. In definitiva, l'opposizione deve essere accolta con ogni conseguenza in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1547/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 12 aprile 2017, con il quale era stato intimato agli opponenti il pagamento, in favore di dell'importo di € 37.275,92, in forza del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 120/2017 del 31 gennaio 2017;
2) CONDANNA quale amministratore e legale rappresentante della Controparte_1
società alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli opponenti che CP_2
liquida in euro 6713,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Teramo, il giorno 2 maggio 2024.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1547/2017 promossa
da
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. GABRIELE CERASI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Triboletti N. 9, Roseto Degli Abruzzi (TE);
ATTORE contro
, quale amministratore e legale rappresentante della società Controparte_1
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. ACHILLE RONDA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via D'Annunzio, n. 194/6, Pineto (TE);
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 gennaio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 12 Parte_2
aprile 2017, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di € 37.275,92, in forza del decreto ingiuntivo n. 120/2017 del 31 gennaio 2017.
I fatti posti a fondamento dell'opposizione, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere compendiati come segue:
- con atto di precetto del 20 gennaio 2017, aveva intimato a Controparte_1
e il pagamento della somma di € Parte_2 Parte_1
35.091,20, in forza del contratto di affitto di ramo di azienda del 9 giugno 2016, munito di formula esecutiva il 23 gennaio 2017;
- e avevano proposto opposizione Parte_2 Parte_1
avverso il richiamato atto di precetto;
- con decreto ingiuntivo n. 120/2017 del 31 gennaio 2017 il Tribunale di Pescara aveva ingiunto a e di pagare in favore di Parte_2 Parte_1 la somma di € 28.000,00; Controparte_1
- con ulteriore atto di precetto notificato il 12 aprile 2017, in forza Controparte_1
del decreto ingiuntivo n. 120/2017 aveva intimato il pagamento della somma di € 37.275,92.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito:
a) l'illegittima duplicazione del titolo esecutivo;
b) l'intervenuta compensazione tra la somma precettata e la somma di € 35.227,78 relativa alla fattura n. 1 del 1° ottobre 2016, emessa da nei confronti della Parte_2
CP_2
Hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale:
1) disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 120/2017 del 30-
31.1.17, posto a fondamento dell'atto di precetto opposto;
2) dichiarare nullo e/o invalido e/o inesistente e/o inefficace l'atto di precetto opposto, con ogni conseguenza di legge.
In via subordinata: dichiarare che il Sig. e nulla Parte_2 Parte_1
devono al Sig. nato ad Ascoli Piceno il [...], in [...]_1 amministratore della società (c.f. ) in quanto il credito vantato da CP_2 P.IVA_1 quest'ultimo è estinto e infondato sia in fatto che in diritto, per avvenuta compensazione legale e/o volontaria e, per l'effetto dichiarare la nullità e l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 120/2017 del 30-
31.1.17, e la conseguente inefficacia, inesistenza e nullità del precetto opposto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 settembre 2017 si è costituito in giudizio quale amministratore e legale rappresentante della società Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione, segnatamente rilevando che:
[...]
- il divieto di duplicazione del titolo esecutivo trova deroga tutte le volte in cui, pur nella preesistenza di altro titolo, la richiesta di provvedimento ingiunzionale sia diretta al perseguimento di un risultato ulteriore rispetto a quello in precedenza ottenuto quale, come nel caso di specie, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale prevista dall'art. 2818 c.c.;
- le argomentazioni relative al merito della pretesa creditoria azionata con il precetto opposto avrebbero dovuto essere spese mediante rituale opposizione a decreto ingiuntivo, mai proposta nella specie.
Ha concluso, quindi, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, con condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 23 gennaio 2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, senza assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia formulata in tal senso dai difensori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta, per le motivazioni di seguito illustrate.
Gli opponenti lamentano, anzitutto, la duplicazione del titolo esecutivo da cui trae origine l'odierna opposizione, da cui sarebbero scaturite due distinte procedure esecutive, di cui la prima intrapresa in forza del contratto di affitto di azienda intercorso tra le parti, e la seconda – quella oggetto di interesse nel presente giudizio – intrapresa in virtù del decreto ingiuntivo n. 120/2017.
Segnatamente, gli opponenti eccepiscono che le poste creditorie portate in entrambi i precetti afferiscono alla medesima vicenda contrattuale e al medesimo inadempimento, nello specifico consistente nel mancato pagamento dei canoni di locazione di cui al contratto di affitto di ramo di azienda del 9 giugno 2016, registrato in data 13 giugno 2016.
Invero, come osservato dalla difesa di parte opposta, il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo stragiudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, qualora il titolo esecutivo, di cui la parte era già titolare, abbia natura e portata diversa rispetto al secondo titolo esecutivo.
Tale principio vale a maggior ragione nei casi in cui venga duplicato un titolo esecutivo di natura non giudiziale con un titolo di natura giudiziale che, come noto, ha una valenza rafforzata nella procedura esecutiva e, soprattutto, consente al creditore ipotecario di iscrivere ipoteca giudiziaria anche su beni diversi ed ulteriori rispetto a quelli già gravati da ipoteca volontaria.
La duplicazione del titolo esecutivo è tuttavia ammessa purché l'azione non si sia consumata, ossia non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (Cass. n. 21768 del 2019).
Nel caso di specie appare, dunque, del tutto legittimo che il creditore già CP_1
munito di titolo esecutivo, si sia attivato per ottenerne un altro, di tipo giudiziale, mediante ricorso al procedimento monitorio, all'esito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 120/2017, da cui è scaturita la procedura esecutiva oggetto dell'odierna opposizione.
Tuttavia, tali considerazioni non possono essere apprezzate ai fini auspicati dalla difesa dell'opposto, nella misura in cui essa si limita ad affermare la legittimità della duplicazione del titolo, invero pacifica, senza però prendere posizione sulla pendenza di una doppia procedura esecutiva, azionata su titoli formalmente differenti, ma aventi ad oggetto, sul piano sostanziale, la medesima pretesa creditoria.
Se, infatti, è del tutto legittimo, per il creditore che sia già in possesso di un titolo esecutivo, procurarsene un ulteriore, non gli è parimenti consentito di esporre il debitore ad una doppia procedura esecutiva: tale condotta realizza senz'altro un abuso del processo censurabile mediante opposizione a precetto od opposizione all'esecuzione.
Nella vicenda in oggetto, gli opponenti sottolineano come il creditore abbiano intrapreso nei loro confronti due procedure esecutive, fondate sui differenti titoli esecutivi in suo possesso: a tal proposito, gli opponenti producono in giudizio copia dell'atto di citazione in opposizione alla procedura esecutiva azionata in forza del contratto di affitto di ramo di azienda (r.g. 1039/2017).
Del resto, parte opposta non ha preso in alcun modo posizione in ordine all'esistenza di una precedente procedura esecutiva, fondata su altro titolo, ma di fatto azionata al fine di ottenere il pagamento delle medesime poste creditorie, rappresentate dai canoni di locazione relativi al contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra le parti.
Deve, pertanto, ritenersi pacifica la pendenza della richiamata procedura esecutiva, rispetto alla quale quella da cui trae origine l'odierna opposizione rappresenta un abuso del processo. Costituisce, invero, principio generale tanto del diritto delle obbligazioni (art. 1175 c.c.), quanto del diritto processuale (artt. 88,175 c.p.c.), il dovere di comportarsi con correttezza e buona fede.
Tra le innumerevoli declinazioni di questo principio, vi è quella per cui non è consentito al creditore aggravare inutilmente la posizione del debitore, abusando del processo.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte l'abuso del processo è una condotta caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo.
Sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte.
Sul piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
Il dovere di correttezza (come si legge al p. 558 della Relazione al codice civile) "è (...) spirito di lealtà, (...) di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati", e consiste nel richiamare il creditore a prendere in considerazione l'interesse del debitore.
In definitiva, costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile.
L'abuso del processo è oggi implicitamente riconosciuto dal legislatore alla L. 24 marzo 2001,
n. 89, art. 2, comma 2 quinquies, lett. (d), ma già in precedenza ammesso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 25210 del 11/10/2018;
Sez. 1, Sentenza n. 24698 del 19/10/2017; Sez. 5, Sentenza n. 22502 del 02/10/2013).
In sede esecutiva, costituisce abuso del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della procedura.
Nel caso di specie, la pretestuosità della condotta posta in essere dal creditore è evidente, laddove si consideri che nelle stesse date (8-9 febbraio 2017) il notificava ai debitori CP_1 sia il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pescara, sia l'atto di precetto fondato su contratto di affitto ramo di azienda;
la difesa del creditore, d'altro canto, non ha addotto alcuna motivazione per giustificare la condotta processuale assunta, né ha riferito alcunché in ordine alle sorti della procedura esecutiva già pendente (un eventuale abbandono della stessa, successivamente alla instaurazione della nuova, fondata sul decreto ingiuntivo, avrebbe eventualmente consentito valutazioni differenti).
Le considerazioni sinora svolte risultano assorbenti rispetto ad ogni ulteriore valutazione circa il merito della vicenda creditoria da cui trae origine la procedura esecutiva. In definitiva, l'opposizione deve essere accolta con ogni conseguenza in punto di spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1547/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 12 aprile 2017, con il quale era stato intimato agli opponenti il pagamento, in favore di dell'importo di € 37.275,92, in forza del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 120/2017 del 31 gennaio 2017;
2) CONDANNA quale amministratore e legale rappresentante della Controparte_1
società alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli opponenti che CP_2
liquida in euro 6713,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Teramo, il giorno 2 maggio 2024.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro