Articolo 31 della Legge 29 aprile 1976, n. 177
Articolo 30Articolo 32
Versione
22 maggio 1976
Art. 31. Liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato

All' articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo".
Entrata in vigore il 22 maggio 1976
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