Art. 1.
E' approvata l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli di Milano, con la quale viene prorogata fino al 31 dicembre 1952 la efficacia della Convenzione stipulata fra le medesime parti, per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprieta' dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731 , e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59 .
E' approvata l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli di Milano, con la quale viene prorogata fino al 31 dicembre 1952 la efficacia della Convenzione stipulata fra le medesime parti, per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprieta' dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731 , e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59 .