Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 04.02.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 2838/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
04.02.2025 tra:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore Sig. , elett.te dom.to in Latina (LT), alla Via Mascitti n. 5, c/o lo CP_2 studio dell'Avv. Sara Mascitti, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giuseppe
Mecca, giusta procura allegata al presente atto di citazione in appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
(P.IVA ), rappresentata da Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
(C.F. ), elett.te dom.ta in Civitavecchia alla Via Lungoporto Gramsci n.
[...] P.IVA_3
63, c/o lo Studio dell'Avv. Stefano D'Ercole, che la rappresentata e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio.
- APPELLATA –
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la ha impugnato Controparte_1
l'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Civitavecchia, con cui venivano rigettate le pretese creditorie della stessa legate al contratto di conto corrente n. 52705/00 nei confronti della Banca Intesa San Paolo.
In particolare, parte attrice eccepiva l'illecita applicazione di interessi usurari, anatocismo e omessa pattuizione della commissione di massimo scoperto applicata per cui chiedeva la restituzione di quanto indebitamente versato, oltre al risarcimento del danno subito nonché la declaratoria di nullità del contratto in essere.
Il Giudice di prime cure, non ritenendo debitamente assolto l'onere probatorio nonché fondate le domande attoree, rigettava il ricorso e dichiarava la conformità del contratto di conto corrente, così statuendo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - rigetta la domanda di parte ricorrente;
-accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento in favore della banca convenuta della somma di € 50.179,87, oltre interessi dalla presente ordinanza sino al saldo effettivo;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.151,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.”
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto:
L' erroneità delle valutazioni del Giudice del primo grado, che non avrebbe debitamente tenuto conto delle risultanze peritali di parte depositate e dalle quali sarebbe, invece, emersa la natura usuraria degli interessi relativi al conto corrente in questione. Inoltre, il Giudice, nell'affermare il mancato adempimento dell'onere della prova dell'usurarietà per mancata pag. 2/7 produzione dei Decreti Ministeriali, avrebbe invece potuto provvedere su propria iniziativa, trattandosi di disciplina avente carattere integrativo della normativa penale e civile e quindi conosciuta dal Giudice secondo il principio iura novit curia. Ha proseguito, poi, contestando le statuizioni sugli interessi passivi capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283
c.c.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: IN VIA PRINCIPALE - Modificare la sentenza di prime cure nella parte in cui omette di accertare e dichiarare la illegittimità/nullità ed inefficacia delle condizioni applicate al conto in oggetto, per sentire accertare le somme indebitamente percepite dall'istituto di credito per effetto della capitalizzazione degli interessi passivi dell'addebito della commissione di massimo scoperto, di spese ed interessi ultralegali e di valute fittizie e per l'accertamento dell'effettivo saldo di conto corrente come determinato a seguito della ricostruzione del rapporto di conto corrente compiuta dal ricorrente mediante consulenza tecnica-contabile, all. n. 2, da intendersi richiamata e trascritta;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE - accogliere tutte le eccezioni sopra articolate per i motivi dedotti e per l'effetto condannare la Banca Intesa San Paolo alla restituzione delle somme indebitamente pretese e addebitate sul conto corrente intrattenuto dalla CP_1 così come sopra determinate in euro 12.413,06 s.e.o., o nella somma diversa che il Giudice riterrà di giustizia con gli accessori di legge;
IN VIA GRADATA - Dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, arrecato dalla Banca, al a causa dei propri comportamenti omissivi e contrari Parte_1
a buona fede, da determinarsi in via equitativa da parte del Giudice e che si indicano in €
12.000,00 con condanna anche ex art. 96 cpc.
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi in favore dei procuratori antistatari.”.
Si è costituita la Intesa san Paolo rappresentata da la quale, nel chiedere il Controparte_4 rigetto del gravame perché inammissibile nonché infondato, eccependo in via preliminare la tardività dello stesso, ha così concluso:
pag. 3/7 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di CP_1
Civitavecchia a definizione del giudizio n. 2131/2017 R.G.A.C. in data 23/10/2020 perché tardivo in quanto comunque proposto ben oltre i termini di cui all'art. 702 quater c.p.c., nel merito comunque respingerlo in quanto in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio”
All'udienza a trattazione scritta del 04.02.2025, la Corte, a seguito di note conclusive depositate dalle parti, ha deciso la causa con motivazione contestuale.
In via pregiudiziale e assorbente, secondo il principio della ragione più liquidita, questa
Corte dichiara il presente gravame inammissibile per tardività della proposizione.
Parte appellante invoca l'applicazione del termine lungo (semestrale) per l'impugnazione oggetto del presente giudizio, sostenendo la mancata notifica dell'ordinanza gravata.
Tuttavia, emerge con chiarezza dagli atti di causa che l'ordinanza de qua, in ogni caso debitamente comunicata come di seguito specificato, risulta essere stata impugnata tardivamente anche nell'eventuale riconoscimento del termine lungo.
Infatti, come emerge dagli atti di causa l'Ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 bis cpc dal
Tribunale di Civitavecchia veniva comunicata ai difensori delle parti costituite, segnatamente agli Avv.ti Antonini e Mascitti, in data 02.11.2020 e successivamente notificata il 09.11.2020 via pec dall'Avv. Antonini all'Avv. Mecca, procuratore che fin dal primo grado rappresenta e difende la unitamente all'avv. Mascitti. Controparte_1
Il presente atto di appello risulta notificato e contestualmente iscritto a ruolo solo in data
10.05.2021, oltre il termine breve dei trenta giorni e in ogni caso eccedente anche il termine lungo dei sei mesi.
Per tali ragioni non può che rilevarsi con immediata evidenza la tardività del presente gravame.
Per mero scrupolo argomentativo si precisa in ogni caso quanto segue.
Al procedimento in esame non può che applicarsi la disciplina prevista per il rito sommario di cognizione, regolata agli artt. 702 bis ss. c.p.c., vigente al momento della sua pag. 4/7 proposizione secondo il principio processuale tempus regit actum, in virtù del quale deve ritenersi irrilevante la nuova normativa Cartabia, applicabile solo a far data dal 1° marzo
2023.
Questa Corte ritiene opportuno ricordare che la disciplina del procedimento sommario di cognizione, al cui esito viene emessa Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., prevede all'art. 702 quater c.p.c. quale dies a quo per la decorrenza del termine breve di trenta giorni alternativamente quello della comunicazione del provvedimento, se presente, o della sua notificazione di parte.
Sul regime dell'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario più volte la Giurisprudenza è stata chiamata ad esprimersi, così da ultimo le S.U., che con la
Sentenza n. 28975/2022 hanno chiarito che, sebbene in virtù del suo contenuto decisorio tale ordinanza sia equiparata sostanzialmente alla sentenza, la disciplina in materia di rito sommario di cognizione presenta una forte intensità derogatoria rispetto alla normativa ordinaria, alla quale è legata da un rapporto di specialità.
Se da un lato questa natura di provvedimento decisorio allontana tale ordinanza dal regime di comunicazione comune delle ordinanze ex artt. 134 e 176 c.p.c., dall'altro la ratio acceleratoria del procedimento sommario giustifica la specialità di tale rito rispetto a quello ordinario, e in tal senso disancora così la decorrenza del termine “breve” dalla sola iniziativa di parte, la notifica, generalmente prevista per le sentenze, e riconosce un valore equivalente alla comunicazione di cancelleria.
La deroga riflette il peculiare ruolo che la comunicazione del provvedimento ricopre all'interno del regime impugnatorio voluto dal legislatore per il rito sommario, per il quale, al fine di garantire al contempo le istanze acceleratorie dello stesso e le esigenze difensive della parte soccombente, la comunicazione della cancelleria risponderebbe al bisogno di effettiva e completa conoscenza dei motivi sottesi alla decisione ai fini di una eventuale impugnazione.
Ecco perché il dies a quo del termine di trenta giorni per impugnare l'ordinanza deve essere determinato muovendo dalla sostanziale natura di sentenza del provvedimento e dall'efficacia derogatoria dell'art. 702-quater, comma 1 c.p.c., nonché dalla ratio acceleratoria del procedimento, la cui specialità rispetto all'ordinaria funzione della comunicazione di cancelleria, art. 133 c.p.c., va interpretata quale elemento necessario e irrinunciabile a pag. 5/7 produrre gli effetti voluti dalla disciplina speciale, ovvero l'anticipazione di tale “breve” decorrenza, in un'ottica di stabilizzazione della pronuncia emessa.
In conclusione, le S.U. in ossequio alle precise indicazioni espresse dall'art. 702 quater c.p.c. chiariscono definitivamente ogni dubbio e individuano dunque il dies a quo del termine di trenta giorni per appellare l'ordinanza che conclude il rito sommario di cognizione nella comunicazione o, se anteriore, nella notificazione del provvedimento, senza alcuna distinzione tra ordinanze pronunciate contestualmente o fuori d'udienza.
Ciò detto, l'Ordinanza oggetto del presente gravame risulta ritualmente portata a conoscenza della parte soccombente, dapprima mediante comunicazione da parte della cancelleria in data 02.11.2020 all'Avv. domiciliatario Sara Mascitti, e successivamente tramite notifica di parte, avvenuta in data 09.11.2020 e indirizzata all'Avv. Giuseppe Mecca quale difensore congiunto della società, come espressamente previsto da mandato alle liti depositato dalla stessa. CP_1
Ebbene, Questa Corte non può che rilevare l'operatività nel caso in esame del termine breve decorrente dalla comunicazione di cancelleria, in quanto anteriore, e non rispettato dall'odierna appellante, che ha proceduto ad impugnare la decisione unicamente in data
10.05.2021, quindi tardivamente non solo rispetto al termine dei trenta giorni ma anche con riferimento al termine lungo semestrale, che sarebbe scaduto in data 03.05.2021.
Alla luce di quanto esposto, Questa Corte dichiara il presente gravame inammissibile, ogni altra questione risulta assorbita, e per l'effetto conferma l'Ordinanza del Tribunale di
Civitavecchia del 23.10.2020 emessa nel giudizio avente NRG 2131/2017.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso l'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia del 23.10.2020 Controparte_1 emessa nel giudizio avente NRG 2131/2017, nei confronti di Controparte_5 rappresentata da ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così Controparte_4 provvede: pag. 6/7 -dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00, secondo i valori medi vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 04.02.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7