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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/11/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MA Di NO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3838 del 2024, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avvocati SA Parte_1
NG IA e SA EF giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO sede distrettuale di Palermo,
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
-resistente -
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3.12.2024 esponeva di prestare Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e di aver prestato servizio presso l' sulla base di Controparte_2 molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Deduceva che l'apposizione del termine non era mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e che i rinnovi contrattuali si ponevano in contrasto con la clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro
1 CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n.
1999/70. Asseriva, pertanto, di aver diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “Previo accertamento e conseguente dichiarazione di nullità del termine apposto riconoscere e dichiarare per il ricorrente, a titolo risarcitorio, il diritto alla liquidazione così come da d.l. 131 del
16.09.2024 coordinato con la legge di conversione del 14.11.2024 n. 166, di una indennità compresa fra 2,5 e 24 mensilità della retribuzione, o in quella maggiore cifra che riterrà secondo giustizia, quale danno derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario determinato tra un minimo ed un massimo così come stabilito anche dalla Corte della Cassazione, con rivalutazione monetaria ed interessi legali da oggi all'effettivo soddisfo.” Ritualmente citati in giudizio, si costituivano congiuntamente l'
[...]
e Controparte_1
l' , i quali, in via preliminare, Controparte_2 eccepivano l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria riferita agli anni di servizio prestati presso l' Controparte_1
nel merito, contestavano variamente l'infondatezza del ricorso,
[...] insistendo per il rigetto. La causa, istruita documentalmente, rinviata all'udienza del 11.11.2025 viene decisa con sentenza contestuale.
Motivi della decisione Deve, in primo luogo, essere accolta l'eccezione di prescrizione riguardante la pretesa risarcitoria riferita al periodo anteriore al decennio precedente la notifica del ricorso introduttivo essendo pacifico il principio secondo cui: “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 34741/2023).
Invero, nel caso di specie, il ricorrente ha documentato di aver notificato il ricorso introduttivo in data 3.12.2024 sicchè le pretese risarcitorie devono ritenersi prescritte con riferimento agli anni di servizio prestati prima del 3.12.2014.
Nel merito il ricorso è infondato.
La questione va affrontata sia dal punto di vista del diritto interno sia da quello della disciplina eurounitaria.
2 Alla stregua del diritto interno, le assunzioni dei cc.dd. Forestali nel territorio della
Regione Siciliana sono regolate da una disciplina speciale che deroga al D.lgs. n. 360/01 sotto diversi profili. In forza della L.R. n. 16/96, infatti, l'accesso all'assunzione a tempo indeterminato presuppone il previo inserimento in graduatorie speciali finalizzate a rapporti di lavoro della durata di 101 o 151 giornate annue. La materia, in linea generale, dovrebbe collocarsi nell'ambito della potestà normativa concorrente tra Stato e Regioni, in quanto attinente alla protezione civile;
tuttavia, con riferimento alla Regione Siciliana, lo Statuto speciale attribuisce competenza esclusiva alla Regione, trattandosi di materia che attiene alla tutela del paesaggio. Le finalità della L.R. n. 16/96 sono chiaramente individuate dall'art. 1 del testo normativo, ove si legge: “La Regione promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna, l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi”.
Il peculiare sistema di reclutamento delineato dalla L.R. n. 16/96 trova dunque giustificazione proprio nella necessità di garantire una costante tutela paesaggistica del territorio siciliano, connessa in particolare alle “emergenze incendi” che si manifestano quasi esclusivamente durante il periodo estivo di maggiore calura. In sostanza, le assunzioni di personale destinate alla prevenzione degli incendi rientrano in una disciplina speciale di fonte regionale, derogatoria rispetto al D.lgs.
n. 368/01, sicché, sul piano del diritto interno, il ricorso deve ritenersi infondato, poiché l'impiego del ricorrente, si è svolto in piena conformità alla normativa regionale prevalente.
Va, in secondo luogo, scrutinata, e rigettata, la domanda volta alla condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni per violazione della clausola
5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70. Tale norma, come noto, nel perseguire l'obiettivo di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, prevede testualmente che “per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi
e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione
3 del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
La Corte di Giustizia, con la sentenza n. 22/2014, ha puntualizzato che “per quanto riguarda tale nozione di «ragioni obiettive» che figura nella clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che essa deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (p. 87) nonché che
“l'esistenza di una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esclude quindi, in linea di principio, l'esistenza di un abuso, a meno che un esame globale delle circostanze sottese al rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui trattasi riveli che le prestazioni richieste del lavoratore non corrispondono ad una mera esigenza temporanea
(sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punto 51)” (p. 103).
Nel caso di specie, va ritenuta sussistente una ragione obiettiva nelle diverse assunzioni della lavoratrice.
Invero - come già sostenuto da altri Tribunali di merito sulla base di argomentazioni che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Trib.
Trapani, sent. n. 60/2020 nonché C.d.A. Palermo sent. n. 34/2025 depositata con le note autorizzate del 31.10.25) - la n. 16/96 consente di affiancare al Parte_2 personale assunto a tempo indeterminato altra forza lavoro, in particolare nei periodi estivi in cui notoriamente vi è una maggiore mole di lavoro, in modo tale da garantire un adeguato svolgimento di tutte quelle attività volte alla salvaguardia della superficie boscata.
L'art. 56 della citata legge regionale prevede infatti la possibilità per il Dipartimento regionale delle foreste e dell' demaniali di avvalersi Controparte_3
“per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi” di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali
(comma 1). Tali operai, addetti alle attività antincendio, “sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2) con possibilità “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico” di variare “la data di avviamento al
4 lavoro (…) fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue” (comma 3). Le ragioni di politica sociale sottese a tali assunzioni, la stagionalità dell'attività lavorativa svolta dai lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno a contingenti predeterminati di operai configurano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale.
Le superiori circostanze rivelano che le prestazioni richieste ai lavoratori corrispondono ad una mera esigenza temporanea legata alla campagna antincendio e conclamano l'assenza di una stabile necessità di impiego alla quale l'ente potrebbe far fronte mediante l'assunzione a tempo indeterminato di tale forza lavoro.
A ciò si aggiunga che, alla luce della documentazione prodotta dall'Avvocatura distrettuale nelle note da ultimo depositate (v. doc. Informativa UE infrazione nelle note del 9.4.25) il Dipartimento per gli Affari Europei presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha trasmesso (in data 2.4.25, e quindi in un momento successivo all'introduzione del presente giudizio) alla Regione Siciliana, la nota avente ad oggetto “Procedura d'infrazione 2014/4231 - non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato - Questioni ancora in fase di valutazione da parte della Commissione - Personale forestale”.
In tale nota si afferma che, secondo la Commissione Europea, non è ravvisabile abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato successivi ai sensi dell'Accordo Quadro, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) i contratti siano stipulati con il personale forestale da parte delle Amministrazioni regionali per un numero limitato di mesi all'anno b) tra un contratto e l'altro vi sia un lasso di tempo pari generalmente a 60 giorni
(cfr. cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/13, Fiamingo).
Secondo quanto è dato leggere nella informativa provvisoria già richiamata,
“sembra infatti difficile per un datore di lavoro, che abbia esigenze permanenti e durature, aggirare la tutela concessa dall'accordo quadro contro gli abusi facendo decorrere, alla fine di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, un termine di circa due mesi. Alla luce di tale giurisprudenza, per quanto riguarda i lavoratori forestali stagionali non è stato accertato, secondo la Commissione, un abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”. Non v'è dubbio che il rapporto del ricorrente con gli Assessorati resistenti –tenuto conto delle modalità di svolgimento eminentemente stagionale emergente dagli attestati di servizio in atti- rientri nella fattispecie esaminata dalla Commissione e dalla stessa ritenuta non abusiva.
5 In ultima analisi, “le caratteristiche del rapporto che emergono dalla disciplina speciale sopra descritta escludono, dunque, tanto l'applicabilità della disciplina dettata in generale per i contratti a termine dal D.lgs. n. 368/2001 (come peraltro espressamente previsto dall'art. 5, comma 4 ter, del menzionato testo legislativo – secondo cui “le disposizioni di cui al comma 4 bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525” – e dall'art. 10 comma 2 del medesimo testo normativo a norma del quale “sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'art. 12 comma 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375”) quanto la sussistenza di qualsivoglia responsabilità datoriale per avere abusato dello strumento negoziale del contratto a termine, nel caso in esame invece sicuramente lecito, per esplicita previsione normativa, per peculiarità del rapporto e dell'ambito di applicazione” (v. sentenza n. 496/2025 del
Tribunale Agrigento, est. Di Salvo)
In mancanza di un comportamento illegittimo, non può sorgere il diritto al risarcimento del danno;
il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese di lite, considerati gli oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito, possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, 11/11/2025
Il Giudice
MA Di NO
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