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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 537 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) ed ivi residente in [...], in proprio e quale erede C.F._1
del marito , deceduto a Gorizia il 10.10.2020 e Persona_1 CP_1 nato a [...] l'[...] (C.F.: ) residente a [...]C.F._2
d'Isonzo (GO) via Gorizia n. 27, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Monai come in atti
-APPELLANTI-
CONTRO
nato in [...] e residente a [...](C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giusi Galgani e C.F._3
Giuseppe Aliotta, come in atti
-APPELLATO –
APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 178/2023 pubblicata in data 15.03.2023. Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: L'avv. Carlo Monai, per gli appellanti principali, sottolinea la necessità che sia fissata udienza di discussione orale della causa innanzi all'Ill.mo
Collegio per la particolare complessità della vertenza rispetto a chi debba subire le conseguenze del perimento, sia pure parziale, della cosa venduta (incidenza del principio “res perit domino”); rispetto alla rilevanza delle questioni se davvero si sia trattato di una vendita di aliud pro alio;
se vi sia o meno inadempimento contrattuale e se esso, in subordine, sia imputabile a colpa del venditore. In ultimo e quale estrema ratio, si dovranno discutere le conseguenze risarcitorie e ripristinatorie che la risoluzione del contratto dovrebbe produrre circa le azioni apportate dall'acquirente sia in chiave giuridica (iscrizione di ipoteca!), o fattuale o naturale (nuove opere e trasformazioni strutturali eseguite dall'acquirente) e sul concorso colposo del creditore circa l'inosservanza dell'ordinanza contingibile e urgente del CP_3 che impose allo di mettere in sicurezza il sito al fine di
[...] CP_2
ripristinare l'agibilità dell'immobile. In ogni caso, gli appellanti così
CONCLUDONO :Nel merito, quanto al sig. : riformarsi integralmente CP_1
la sentenza impugnata e dichiararsene la nullità per nullità della vocatio per difetto originario della legittimazione passiva risalente al 1.12.2020; dichiararsi l'estraneità al giudizio del sig. e condannarsi il sig. alla integrale CP_1 Controparte_2
rifusione delle spese per la propria difesa in appello;
in subordine, si associa alle conclusioni della madre.
Per la sig.ra : in integrale riforma della sentenza impugnata, Parte_1
respingersi integralmente le domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate, con condanna del sig. alla rifusione delle spese di lite di primo e di Controparte_2
secondo grado, anche relative al procedimento per ATP n. 3008/2018 R.G. e per il
CTP ing. , con condanna alla restituzione dei 9.359,30 euro Persona_2
pagati il 19.4.2023 per il rimborso delle spese pretese ex adverso, con interessi sino al saldo. In via estremamente gradata: condannarsi il sig. , ove venga per CP_2
qualsivoglia motivo confermato lo scioglimento del contratto di compravendita del
15.1.2015, a ripristinare preliminarmente l'immobile nello status quo ante rimuovendo le opere da egli realizzate, e quindi con l'eliminazione dei due muri di chiusura della veranda;
con il ripristino delle pareti finestrate come erano al tempo della vendita e col ritombamento della scala in pietra esterna e il consolidamento della superficie rocciosa, nonché con condanna a cancellare l'ipoteca dallo stesso iscritta, preventivamente alla trascrizione ai RR.II. della sentenza. Respingersi in ogni caso l'appello incidentale avversario.
Spese legali rifuse.
In via istruttoria: si chiede, senza inversione del relativo onere probatorio, siano ammesse le istanze di prova proposte nella memoria di parte convenuta depositata ex art. 183, c. VI n. 2, c.p.c., con parziale revoca dell'ordinanza di rigetto delle stesse istanze del 16.9.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 28.01.2020 adiva il Tribunale di Controparte_2
L'Aquila esponendo di aver acquistato in data 15.01.2015 ( atto per Notar Per_3
rep. 89853, racc. 23677) dai coniugi e
[...] Persona_1 Parte_1
l'immobile di civile abitazione sito in L'Aquila loc. San Vittorino SS 80 n. 189 al prezzo di € 78.000, stipulando all'uopo un mutuo ipotecario con MPS s.p.a, sostenendo i costi per le pratiche amministrative, per le migliorie e gli adeguamenti necessari per adattare l'immobile alle proprie esigenze.
Aggiungeva che in data 01.05.2018 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di
L'Aquila intervenivano, a seguito di una frana verificatasi nella notte, per un sopralluogo sull'area di sedime del fabbricato de quo rilevando un generale dissesto statico e riscontrando anche l'esistenza di una cavità naturale che si sviluppava nel sottosuolo dell'abitazione, per cui ne disponevano l'evacuazione a scopo precauzionale;
seguiva ordinanza del Comune di L'Aquila del 08.05.2018 che dichiarava inagibile l'abitazione acquistata dall'attore e l'immediato divieto di accesso e permanenza nell'abitazione e nelle relative aree di pertinenza.
Precisava di aver tempestivamente informato dell'accaduto i venditori ed incaricato tecnici geologi e strutturisti di verificare la reale situazione del manufatto in relazione all'area su cui era ubicato;
all'esito degli accertamenti geologico-strutturali effettuati che avevano riscontrato un generale disequilibrio statico dell'area e la pericolosità geomorfologica del sito e non avendo trovato alcun riscontro da parte dei venditori, l'attore promuoveva ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art
696 e 696 bis c.p.c. all'esito del quale il CTU incaricato (Ing. ) Persona_4 riscontrava che circa la metà della superficie dell'immobile fosse edificata sopra una cavità di una grotta naturale e sorretta solo da uno strato di terra di ca 40 cm. di spessore e la possibilità di ulteriori crolli reale con rischio per le persone.
Successivamente l'attore instaurava il presente giudizio al fine di sentir dichiarare, accertato che l'immobile de quo è carente del requisito di agibilità-abitabilità essenziale per la compravendita di immobile di civile abitazione per cause preesistenti al perfezionamento dell'atto concretizzandosi ,di conseguenza, una vendita di aliud pro alio, risolto l'atto notarile del 15.01.2015 per inadempimento dei venditori con condanna di questi ultimi al risarcimento del danno.
Si costituivano i coniugi e contestando quanto ex Persona_1 Parte_1
adverso prospettato in fatto ed in diritto non potendo i venditori della proprietà superficiaria assumersi la responsabilità per gli effetti sull'immobile degli smottamenti del sottosuolo di proprietà del Comune di L'Aquila.
Dopo l'interruzione del processo dichiarato con ordinanza del 07.12.20 a seguito del decesso del convenuto , con atto di citazione in riassunzione Persona_1
conveniva in giudizio in proprio e quale coerede di Controparte_2 Parte_1
BE TI e , in qualità di coerede, al fine di sentir dichiarare la CP_1
risoluzione ex art 1453 c.c. ( per alio pro aliud) del contratto di compravendita stipulato del 15.01.15 e per l'effetto la condanna dei convenuti , in solido fra loro , al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di € 139.096,67 oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
Si costituiva in giudizio per riassunzione contestando la domanda e Parte_1 chiedendone il rigetto;
non si costituiva in giudizio e all'udienza del CP_1
16.09.21 veniva dichiarato contumace. Respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, acquisito il fascicolo relativo al procedimento per ATP, all'udienza del 01.12.22, precisate le conclusioni , la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex articolo
190 c.p.c.
1.1Il Tribunale di L'Aquila con la sentenza n.178/23 pubblicata il 15.03..2023 affrontava preliminarmente la questione sulla posizione processuale di CP_1
, non costituito in giudizio, che considerava coerede e quindi titolare della
[...]
situazione giuridica soggettiva passiva, riportando la giurisprudenza di legittimità sul punto, dando atto che non assumeva alcun rilevanza le deduzione dell'altro coerede circa l'avvenuta rinuncia all'eredità paterna del predetto . Parte_1
Dopo aver precisato che l'oggetto del contratto per cui è causa consiste non nella compravendita di “proprietà superficiaria” bensì di “proprietà separata” ( che si acquista a titolo derivativo senza limiti temporali trattandosi di ordinario acquisto di proprietà piena ma spazialmente limitato alla porzione di edificio realizzata al di sopra o sotto il fondo) relativo all'immobile di proprietà dei convenuti posto sul fondo di proprietà del Comune di L'Aquila, il Primo Giudice affrontava in primis la questione, lamentata dall'attore, del rischio di crollo dell'abitazione de quo e della relativa qualificazione giuridica.
Al riguardo veniva considerata dal Tribunale utilizzabile in giudizio la relazione di
CTU redatta dall'Ing. nell'ambito del procedimento per ATP (rubricato con Per_5
R.G. 3008/2018) essendo stata legittimamente acquisita agli atti con ordinanza del
16.09.21 ed avendo al giudizio per ATP partecipato le stesse parti del presente giudizio.
Nel merito, il Primo Giudice riteneva condivisibili le conclusioni del CTU in quanto le operazioni peritali si erano svolte nel contraddittorio e basate su accertamenti tecnici adeguati rispetto alle problematiche poste dalle parti.
La CTU aveva evidenziato il collocamento dell'immobile su una “cava di estrazione” caratterizzata da intensa fratturazione superficiale della roccia che, esprimendo tendenza all'instabilità ,aveva generato il crollo del fronte della cavità posto sotto l'edificio di proprietà del Sig. e l'elevato rischio di ulteriori CP_2 crolli ,pur non potendone prevedere il momento in cui si verificherà né le modalità di propagazione;
inoltre il Tribunale riteneva dirimente la circostanza che “la pericolosità del sito è reale e principalmente derivante dalla possibilità di ulteriori crolli” che potrebbero interessare soprattutto la porzione esterna dell'immobile ( con rischio per le persone presenti nell'area) e nel tempo anche la porzione sud est dell'edificio posto sopra la cavità.
L'elaborato peritale, aggiungeva il Primo Giudice, aveva acclarato che la struttura portante era costituita da semplice muratura in pietrame (priva di fondazione in cemento armato) e che il lato ovest dell'edificio era posto direttamente sulla roccia senza struttura di fondazione in cemento armato.
I vizi riscontrati nell'immobile oggetto di compravendita, riguardando la stabilità dell'edificio stesso e mettendo a rischio anche l'incolumità delle persone che vi abitano, impedendo l'utilizzo e il godimento dell'immobile stesso e ledendo la tranquillità della vita familiare, integravano, secondo il Primo Giudice, il c.d. aliud pro alio riportando la giurisprudenza di legittimità sul punto;
inoltre la gravità dell'inadempimento da parte dei venditori determinava, per la sentenza impugnata, la risoluzione del contratto per cui è causa ex art 1455 c.c.
Riguardo la quantificazione del risarcimento del danno ( domanda avanzata dall'attore nei confronti dei convenuti), il Primo Giudice riteneva , stante l'intervenuta risoluzione del contratto, sicuramente dovuta la restituzione del prezzo pari ad € 78.000 pagato dallo per l'acquisto dell'immobile de quo;
non CP_2 venivano riconosciuti in favore dell'attore, difettando la prova dell'intervenuto pagamento, né l'importo di € 7.450,00 per spese notarili né € 640 per spese di istruttoria mutuo, e neppure € 1661,60 ed € 8.702,64 a titolo di premi di polizza incendio fabbricati.
Non veniva riconosciuta neppure la somma di € 76.266,56 pari alle rate di mutuo ancora dovute in quanto era insussistente il lamentato danno, avendo l'attore conseguito la disponibilità della somma mutuata ( mentre danno patrimoniale poteva ritenersi l'esborso degli interessi di cui però non vi era stata né allegazione né prova). Quanto alle spese relative al giudizio ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. risultava corrisposto solo l'importo di € 500.
Pertanto il Tribunale in accoglimento parziale della domanda attrice dichiarava risolto il contratto di compravendita stipulato in data 15.01.15 fra il Sig. ( CP_2
acquirente) e i Sigg.ri e con condanna dei convenuti Parte_1 Persona_1
e ) in solido fra loro a corrispondere in favore Parte_1 CP_1 dell'attore l'importo di € 78.500,00 a cui andavano aggiunti gli interessi compensativi ( lucro cessante) e la rivalutazione monetaria (danno emergente) trattandosi di debito di valore, che può essere disposta anche d'ufficio , secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata , non rappresentando un accessorio del credito bensì il danno causato dal decorso del tempo.
Ai fini della rivalutazione monetaria (da calcolarsi dalla data della domanda sino alla pubblicazione della sentenza) il Primo Giudice faceva riferimento al coefficiente di
1,998% ( trovando applicazione gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai); mentre per la liquidazione degli interessi compensativi ( da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata e con il metodo c.d. scalare ) dalla data dell'inadempimento (15.01.15) sino alla data di pubblicazione della sentenza, il
Primo Giudice, riferendosi al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, riteneva di determinarli in via equitativa ( calcolati ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio quali ad es. titoli di Stato) nella misura del 1,42% ( pari al rendimento annuo medio annuo nel periodo dei predetti titoli).
Riguardo le spese, stante la soccombenza parziale dell'attore che si era visto rigettare alcune domande risarcitorie, venivano parzialmente compensate nella misura del
50% con condanna di alla rifusione del restante 50% in favore di Parte_1 parte attrice, liquidate in € 7.050,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A (4%) e
I.V.A. (22%); nulla era liquidato in relazione alla posizione processuale di CP_1
non costituitosi in giudizio.
[...] 2. Avverso la sentenza n. 178/2023 del Tribunale di L'Aquila hanno proposto appello , in proprio e quale erede del marito , Parte_1 Persona_1
e , per i seguenti motivi: CP_1
2.1 Violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione della sentenza in relazione alla statuizione di condanna in solido del Sig. in CP_1
assenza di domande attoree nei confronti di costui;
difetto di legittimazione passiva della sig. e sua totale estraneità al giudizio per aver CP_1
rinunciato all'eredità del padre sig. prima della notifica del Persona_1
ricorso in riassunzione.
Con il primo motivo gli appellanti contestano la sentenza di primo grado affetta da vizio di extrapetizione in violazione dell'art. 112 c.pc. avendo il Tribunale disposto la condanna in solido di in assenza di domande svolte nei suoi CP_1
confronti.
Secondo gli appellanti il ricorso in riassunzione era stato erroneamente notificato personalmente a che aveva rinunciato all'eredità paterna in data CP_1
23.12.2020 come risultante da atto di rinuncia all'eredità depositato con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione del 22.03.21 da;
con Parte_1 conseguente difetto di legittimazione passiva dello stesso e non avendo l'attore riproposto in sede di precisazione delle conclusioni alcuna domanda nei suoi confronti .
Censurano la sentenza impugnata in quanto, nonostante la domanda attorea fosse rivolta nei confronti della sola anche in qualità di erede del marito Parte_1 Per_1
, aveva disposto la condanna in solido anche di estraneo al
[...] CP_1
giudizio non rivestendo al momento della notifica del ricorso in riassunzione la qualità di chiamato all'eredità del defunto padre per avervi già rinunciato.
2.2 Violazione degli artt. 1453, 1455 e 1465 c.c. per errata declaratoria di risoluzione del contratto del 15.01.15 per aliud pro alio, per l'insussistenza di un aliud pro alio; per l'insussistenza di alcun inadempimento imputabile ai venditori e per l'omessa applicazione del principio “res perit domino”. Chiedono la riforma della sentenza impugnata non sussistendo alcun inadempimento da parte dei venditori e ciò in quanto la revoca dell'agibilità dell'immobile, oggetto della compravendita per cui è causa , da parte del era stata la Controparte_3
conseguenza non di un colpevole inadempimento dei coniugi ( che avevano CP_1 trascorso le vacanze nell'immobile in questione per quattordici anni) bensì causata dell'evento naturale (smottamento) del 30.04.2018.
La frana in questione aveva interessato il sottosuolo di proprietà del CP_3
e, secondo gli appellanti, gli effetti dannosi propagati alla proprietà
[...] superficiaria dovevano gravare solo sull'appellato ( ) in virtù del principio CP_2
“res perit domino”; aggiungevano che non era stato verificato se le modifiche apportate all'immobile da parte dell'acquirente ( costruzione abusiva di due muri a chiusura della veranda esterna, scasso della roccia per realizzare degli scalini all'esterno dell'abitazione in corrispondenza della volta della grotta sottostante) avessero contribuito al peggioramento delle condizioni del sito;
inoltre non erano state considerate le omissioni dello che non si era attenuto alle CP_2
prescrizioni sindacali volte a porre rimedio alla revoca dell'agibilità disposta dal
. CP_3
Lamentano gli appellanti che senza la verifica degli interventi e dei costi necessari per rispristinare l'agibilità dell'immobile de quo non è possibile innanzitutto qualificare il vizio come grave o come facilmente eliminabile;
inoltre denunciano il comportamento dell'appellato che, dopo l'ordinanza del non aveva posto in CP_3 essere alcuna opera per poter ripristinate l'agibilità dell'immobile, né aveva fatto valere alcuna responsabilità ex art 2051 c.c. nei confronti del Controparte_3
proprietario del sottosuolo.
Sostengono che la sopravvenuta e temporanea inagibilità dell'immobile non poteva essere imputabile ai venditori essendo conseguenza di un evento naturale e di forza maggiore avvenuto a distanza di tre anni dall'acquisto da parte di su cui CP_2
incombe, ex art 1465 c.c. , il rischio di dover sopportare il perimento della cosa di sua esclusiva proprietà superficiaria ( in virtù del principio “res perit domino”); aggiungendo che, in ogni caso, anche qualora il vizio dell'immobile fosse stato esistente al momento della vendita, nessuna responsabilità può essere ascritta ai venditori essendone del tutto ignari e comunque l'azione di annullamento del contratto ex artt 1427 e 1429 c.c. ( per errore essenziale sull'oggetto) non proposta dall'acquirente , era ormai prescritta.
2.3 in subordine: errata statuizione sulle conseguenze restitutorie della risoluzione circa il debito di valore anziché di valuta (tanto più per la rivalutazione monetaria dal 15.01.15 dei 500 euro di spese di ATP); circa
l'omissione dei ripristini da imporre allo sia per le modifiche di fatto CP_2
(superfetazioni edilizie abusive del fabbricato), sia per i gravami di diritto
(ipoteca trentennale accesa dallo ). CP_2
In via subordinata censurano la sentenza del Tribunale di primo grado che ha erroneamente qualificato come debito di valore l'obbligazione restitutoria di rimborso del prezzo in conseguenza della risoluzione del contratto, con conseguente applicazione della rivalutazione monetaria sull'importo di € 78.000 corrisposto dall'acquirente.
Secondo parte appellante, riportando la giurisprudenza di legittimità sul punto, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria ha natura di debito di valuta come tale non soggetto a rivalutazione monetaria;
inoltre si denuncia che il dispositivo della sentenza ha fatto decorrere la rivalutazione dalla data della compravendita (
15.01.15) mentre nella motivazione il dies a quo è quello della domanda giudiziale.
Aggiungono gli appellanti che la rivalutazione monetaria e gli interessi sono stati concessi dal Primo Giudice anche sull'importo di € 500,00 con decorrenza dal
15.01.15 per spese sostenute da nel procedimento di ATP (R.G. CP_2
3008/2018) diversi anni dopo la vendita.
Lamentano poi la mancata considerazione da parte della sentenza impugnata degli obblighi ripristinatori gravanti su autore di abusi edilizi e di modifiche CP_2 all'immobile, e dell'ipoteca trentennale iscritta sullo stesso.
2.4 Sull' assenza di provvisoria esecuzione della sentenza Gli appellanti sostengono che la sentenza di primo Grado avendo deciso la risoluzione del contratto ha valore costitutivo ed è necessario il passaggio in giudicato affinchè possa essere messa in esecuzione;
di conseguenza avendo la già dovuto sborsare le spese legali di primo grado al legale avversario, con Parte_1
questo motivo censurano la sentenza che ha omesso di precisare che la stessa non è provvisoriamente esecutiva.
3. Nella sua comparsa di costituzione contesta Controparte_2
illimitatamente il gravame in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto;
evidenzia l'erroneità della sentenza relativamente alla domanda restitutoria formulata in primo grado dall'appellato che riguardava tutte le somme pagate per l'acquisto dell'immobile in questione quantificate in € 125.580, 56, mentre i il Tribunale aveva riconosciuto la minor somma di € 78.000 pari al solo prezzo della vendita.
Propone, in considerazione dell'irreparabile pregiudizio che deriverebbe in caso di accoglimento dell'avverso gravame relativo alla rivalutazione monetaria ( vedendosi in tal caso lo restituito il prezzo di vendita maggiorato dei soli interessi, CP_2
liquidati in via equitativa, del tutto insufficienti al ristoro del grave danno economico subito con l'accollo del mutuo) appello incidentale condizionato.
Sostiene, contrariamente a quanto asserito dal Primo Giudice, di aver sia allegato ( nella richiesta di restituzione) sia provato il pagamento degli interessi sul mutuo, avendo depositato tanto i piani di ammortamento ( sovrabbondanti in termini di prova in caso di deposito del titolo contrattuale contenente la disciplina di calcolo degli interessi) quanto il riepilogo delle rate già pagate dall'appellato alla data dell'introduzione del giudizio;
per cui,nel caso di specie, i piani di ammortamento unitamente al contratto di mutuo comprovano l'importo da restituirsi in favore dell'acquirente in conseguenza della risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore ex art 1495 c.c.
Chiede il rimborso delle rate di mutuo nel loro complesso avendo l'appellato contratto il mutuo solo per pagare l'immobile de quo evidenziando che l'importo erogato dalla banca era defluito direttamente ai venditori, non avendo il mutuatario conseguito alcuna effettiva disponibilità della somma mutuata. Ritenuta assodata la prova della debenza degli interessi di mutuo e la prova del loro effettivo pagamento da parte dell'appellato, chiede che ne venga disposta la restituzione integrale , condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale in riferimento alla rivalutazione del prezzo di vendita da restituirsi all'acquirente a seguito dell'annullamento dell'atto di vendita.
Non oppone nulla in ordine al rilievo dell'appellante principale che sulla somma di €
500 siano dovuti gli interessi non dal 15.01.15 bensì da luglio 2018.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 26.11.2024, la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione sulle conclusioni dalle stesse rassegnate ed in epigrafe riportate.
Gli appellanti formulano nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.24 , ribadita nelle memorie di replica, richiesta di discussione orale della causa che il
Collegio ritiene di disattendere essendo la modalità della trattazione orale superflua ai fini della decisione potendo gli approfondimenti indicati essere congruamente ed esaustivamente esposti e vagliati negli scritti difensivi della parti.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato, condividendo la Corte la decisione del Tribunale di L'Aquila.
5.1 Quanto al primo motivo di appello il Collegio ritiene prive di fondamento le censure degli appellanti in ordine all'omessa pronuncia del difetto di legittimazione passiva di , sebbene la statuizione meriti riforma sul punto in CP_1
considerazione della avvenuta costituzione nel presente grado di giudizio di tale parte processuale, per i motivi di seguito esposti.
Giova al riguardo rammentare che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17445/19; Cass. n.21227/14) qualora in caso di morte di una parte si proceda, come avvenuto nel caso de quo, “alla notifica individuale nei confronti dei singoli chiamati all'eredità, la riattivazione del processo ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo è idonea ad instaurare validamente il rapporto processuale tra il notificante ed il destinatario della notifica (a prescindere che intervenga entro ovvero oltre l'anno dall'evento interruttivo), se quest'ultimo riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Sovvengono al riguardo ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall'evento interruttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi. D'altronde, il chiamato all'eredità può restare tale per 10 anni
(prescrivendosi per l'appunto in 10 anni il suo diritto di accettare l'eredità) ed è conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata (il che per l'appunto avviene mediante la legittimatio ad causam del semplice chiamato).
Infine, sarebbe contrario ai principi del giusto processo (oltre che a evidenti ragioni di economia processuale) affermare che la parte non colpita dall'evento interruttivo debba iniziare un sub-procedimento (quale quello previsto dagli artt. 481 c.c. e 749
c.p.c.) affinché l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti ovvero rinuncia all'eredità; -in ogni caso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto di citazione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio,
l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato”.
Pertanto il Primo Giudice, sulla base del quadro processuale disponibile al momento della decisione, ha correttamente applicato l'insegnamento della Suprema Corte laddove ha ritenuto coerede ( contumace) e quindi titolare della CP_1
situazione giuridica soggettiva passiva con ogni conseguenza anche in relazione al vincolo di solidarietà per le obbligazioni del de cuius , e ciò in quanto, per far valere l'intervenuta rinuncia all'eredità paterna, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio dipendendo il venir meno della qualità di erede da una libera scelta dell'interessato non ancora esternata alla data della notificazione dell'atto di riassunzione (Cass. n.
21287/11) .
Né l'allora attore ha rinunciato ad alcuna pretesa nei confronti di tale parte, limitandosi a rimettersi alla decisione del giudice.
Il Tribunale quindi nel ritenere valido l'atto di riassunzione nei confronti di CP_1
non è incorso in alcuna violazione di legge “ potendosi presumere dal
[...] rapporto di filiazione , costituente titolo per la successione legittima ai sensi dell'art. 565 e segg. c.c., lo stato di fatto legittimante la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., e non evincendosi dagli atti circostanze ostative all'acquisto dell'eredità” (Cass. n. 21227/14), essendo invece onere dell'appellante eccepire e dimostrare nel giudizio in riassunzione che il titolo a succedere era venuto a mancare: di conseguenza, non essendosi costituito in giudizio, correttamente il Primo giudice l'ha ritenuto coerede e dichiarato la contumacia.
Tale statuizione nondimeno deve essere rivalutata all'attuale stato degli atti, posto che nel presente grado di giudizio si è costituito allegando e CP_1 comprovando (facendo propria la stessa documentazione prodotta in primo grado dalla madre che comunque afferendo alla legittimazione è sempre producibile anche in appello) il difetto della sua qualità di erede del padre, circostanza che impone, come pur richiesto, la declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva.
5.2 Quanto alla risoluzione del contratto di compravendita del 15.01.15 disposta dal
Tribunale, contestata dagli appellanti non sussistendo l'aliud pro alio, la Corte ritiene condivisibile la sentenza impugnata e il percorso argomentativo del primo Giudice fondato sugli esiti della relazione peritale svolta in sede di ATP fra le medesime parti che non hanno posto alcuna osservazione in relazione alle conclusioni espresse dal
CTU, Ing. Per_5
Non sussistono pertanto ragioni per discostarsi dalle conclusioni della predetta relazione peritale che risulta puntuale ed esaustiva rispetto ai quesiti posti, svolta mediante documentazione offerta dalle parti, sopralluoghi, documentazione fotografica, rilievi tecnici, accertamenti ed esami effettuati sui luoghi e sulle strutture e finiture del fabbricato , avvalendosi di due ausiliari, con applicazione di criteri tecnici e metodologici di settore non contrastati dalle parti che non hanno neppure effettuato osservazioni.
Il CTU ha evidenziato che “le pareti dell'edificio sono in muratura. Nella porzione visibile della muratura, sul lato Nord, si nota come la muratura sia poggiata direttamente su roccia, senza alcuna fondazione tipo trave in c.a..(pag 10 Ctu) e la struttura portante costruita “da semplice muratura in pietrame, priva di fondazione in c.a.” (pag. 80 CTU) ; il CTU ha rilevato la presenza di cavità sotterranea, che consiste in una piccola grotta, probabilmente di origine antropica, posizionata in parte sotto l'area esterna all'edificio sul lato Est, in parte al di sotto dell'edificio stesso, in corrispondenza del locale cucina” ( pag 7) distinguendosi “al di sotto dell'edificio, sulla volta della cavità, chiaramente alcune linee di frattura, che interessano trasversalmente l'intera cavità, che possono rappresentare futuri piani di scorrimento del materiale roccioso” (pag. 10 ctu)
All'esito delle indagini effettuate, il CTU constatava (pag. 80 e seg.relazione) che “
Il sito in questione, a causa della presenza di roccia e brecce calcaree molto fratturate in superficie, presenta una tendenza all'instabilità dei versanti sub verticali dell'anfiteatro generato dalla presenza di una cava di estrazione. Tale instabilità è correlata all'intensa fratturazione superficiale della roccia, ed ha generato il crollo del fronte della cavità posto al di sotto dell'edificio di proprietà della parte ricorrente.
Sig. in data 1° maggio 2018. L'esame del sito e delle condizioni Controparte_2 delle rocce costituenti la cavità, in relazione alla posizione rispetto all'edificio ed alla proprietà del Sig. , hanno consentito di evidenziare condizioni di rischio CP_2
legate a piani di scorrimento del fronte roccioso sul lato Est in corrispondenza con il limite di proprietà della società Gran Sasso Acqua S.p.A., che, a causa della presenza di fratture, presenta un elevato rischio di ulteriori crolli in corrispondenza proprio dei piani di scorrimenti generati dalle frattura. Le modalità di collasso saranno simili a quelle già avutesi il 1° maggio 2018. Considerata la conformazione del sito, non è comunque prevedibile, al momento, né al caratterizzazione spaziale del possibile crollo, né la sua collocazione temporale, potendo avvenire in qualsiasi istante in funzione delle condizioni climatiche, di gelo e disgelo e di progressione del quadro lesionativo presente nella roccia molto fratturata.”
Per il CTU “la pericolosità del sito è quindi reale, ed è principalmente derivante dalla possibilità di ulteriori crolli dei piani di scorrimento così come rilevati, che potrebbero, in un futuro non chiaramente definibile in termini temporali, interessare soprattutto la porzione esterna all'edificio di proprietà , con rischio CP_2
eventuale per le persone che si dovessero trovare a transitare in detta area. Con il passare del tempo, tali condizioni di rischio poterebbero estendersi (probabilmente con tempistica lunga) anche alla porzione Sud Est dell'edificio posto al di sopra della cavità.”, specificando che “tali condizioni di rischio possono rapidamente mutare in funzione dell'evoluzione delle condizioni di scorrimento del fonte Est della volta stessa, per cui, a priori, neppure un rischio che nell'immediato appare poco probabile, possa giungere ad una maggiore probabilità di rischio di collasso” .
In considerazione delle risultanze della CTU che ha evidenziato difetti dell'immobile de quo , incidenti sulla stabilità dello stesso e con il rischio per l'incolumità delle persone ,non può esserci dubbio che la compravendita oggetto di causa costituisca vendita di aliud pro alio, essendo il bene inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale per il quale è stato venduto secondo l'insegnamento della giusirprudenza di legittimità che ha chiarito (Cass. 10045/18) come “in tema di vendita, è configurabile la consegna di "aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile”; per cui il bene venduto (Cass n. 17611/2015) “ si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico- sociale della "res" venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta ( Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10916 del 18/05/2011). " In tema di vendita — recita sempre questa S.C.
- , è configurabile la consegna di "aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto"
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26953 del 11/1112008 )
Seguendo l'insegnamento della Suprema Corte è evidente che, nel caso di specie, i difetti dell'immobile riscontrati dal CTU, che ne hanno compromesso l'agibilità riguardando la stabilità dell'edificio e le sue pertinenze e rappresentando un pericolo per le persone che vi dovessero abitare o trovarsi nei suoi pressi ne impediscono la destinazione funzionale, il godimento e l'utilizzo in condizioni di sicurezza .
Si aggiunga che anche le opere, invocate dagli appellanti , per la messa in sicurezza del sito e il ripristino dell'agibilità dell'immobile (da eseguirsi da parte dell'appellato), non valgono ad escludere l'inadempimento dei venditori per “ aliud pro alio” ( qualificando il vizio come eliminabile e non grave) e ciò in quanto, considerate le risultanze della CTU (che ha rilevato, come anzidetto, la pericolosità del luogo, esposto al rischio di ulteriori crolli), tali opere appaiono gravose oltre che difficilmente risolutive del problema di stabilità dell'edificio: pertanto tale questione
( come anche l'altra , tardivamente posta dagli appellanti in primo grado solo nella comparsa conclusionale, del ripristino dell'immobile con l'eliminazione delle modifiche apportate da , di cui non è stata riscontrata l'incidenza sulla CP_2 stabilità dell'immobile de quo) non appaiono dirimenti al fine di limitare la gravità dei difetti evidenziati tali da integrare l'aliud pro alio, postulando l'immobile importanti interventi al fine di assicurare la stabilità dell'edificio e delle pertinenze senza pericolo per le persone.
Né possono gi appellanti sottrarsi alle obbligazioni del venditore sull'assunto che l'immobile in questione sia posto su terreno di proprietà del e Parte_2
ciò non solo perché anche in caso di vendita separata trovano applicazione le medesime norme della vendita, ma considerando che le condizioni e le caratteristiche geomorfologiche del terreno sottostante non possono ritenersi sconosciute dai venditori essendo emerso dalla stessa CTU ( pag 10 , 23) la presenza di un tubo nella cavità sotterranea utilizzato per scaricare le acque dell'edificio oltre a ristrutturazioni effettuate nel 2001 (pag 69 CTU e all 21. fasc. primo grado appellato) dagli stessi venditori che, pertanto ,non potranno non essere considerati inadempimenti rispetto all'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto conforme alla sua destinazione, con applicazione della normativa in tema di risoluzione per inadempimento ex art 1453 e ss c.c.
5.3 Infondato è anche il terzo motivo di appello.
La sentenza, non fatta oggetto di impugnazione specifica sul punto, ha espressamente liquidato l'importo di € 78.500,00 a titolo risarcitorio e non di restituzione del prezzo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1627/22, Cass. 7948/20)
“L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa”: pertanto vanno applicati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno sia gli interessi compensativi sia la rivalutazione monetaria dalla data della stipula del contratto risolto (15.01.15) come correttamente indicato nel dispositivo della sentenza impugnata, mentre per l'importo di € 500 relativo alle spese sostenute per l'ATP risulta pacifico fra le parti che interessi e rivalutazione decorrano dal 2018.
Quanto alle conseguenze negative derivanti dall'iscrizione di ipoteca e dalle modifiche apportate dall'appellato sul bene compravenduto nell'osservarsi che esse non appaiono di ostacolo alla declaratoria della risoluzione del contratto, si rileva ulteriormente come in primo grado tali evenienze siano state indicate dalla attuale parte appellante solo per inferirne la impossibilità di “annullare” la compravendita ma non è stata richiesta in quella sede l'emissione di provvedimenti restitutori o ripristinatori ex art. 1458 c.1 c.c., in ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, sicché la relativa domanda, proposta solo in appello, non può che essere dichiarata inammissibile (Cass.28722/22, Cass.2562/09). 6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, (ferma la necessità di dichiarare, ad oggi, il difetto di legittimazione passiva di ,per i motivi in precedenza esposti) ritenuta assorbita ogni CP_1 altra questione compreso l'appello incidentale condizionato e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori superflui ai fini della decisione.
7. Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante al Parte_1 pagamento in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile complessità media) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione. Nei rapporti tra e ricorrono i presupposti per l'integrale CP_1 Controparte_2 compensazione delle spese di lite, avendo l'appellante documentato, con la sua costituzione in giudizio avvenuta solo nel presente grado, il proprio difetto di legittimazione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di;
CP_1
2) RIGETTA nel resto l'appello;
3) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_3
delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 8.470 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
4) COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti tra e CP_1
. Controparte_2 5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 24.2.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 537 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) ed ivi residente in [...], in proprio e quale erede C.F._1
del marito , deceduto a Gorizia il 10.10.2020 e Persona_1 CP_1 nato a [...] l'[...] (C.F.: ) residente a [...]C.F._2
d'Isonzo (GO) via Gorizia n. 27, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Monai come in atti
-APPELLANTI-
CONTRO
nato in [...] e residente a [...](C.F.: Controparte_2
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giusi Galgani e C.F._3
Giuseppe Aliotta, come in atti
-APPELLATO –
APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 178/2023 pubblicata in data 15.03.2023. Conclusioni delle parti:
Per gli appellanti: L'avv. Carlo Monai, per gli appellanti principali, sottolinea la necessità che sia fissata udienza di discussione orale della causa innanzi all'Ill.mo
Collegio per la particolare complessità della vertenza rispetto a chi debba subire le conseguenze del perimento, sia pure parziale, della cosa venduta (incidenza del principio “res perit domino”); rispetto alla rilevanza delle questioni se davvero si sia trattato di una vendita di aliud pro alio;
se vi sia o meno inadempimento contrattuale e se esso, in subordine, sia imputabile a colpa del venditore. In ultimo e quale estrema ratio, si dovranno discutere le conseguenze risarcitorie e ripristinatorie che la risoluzione del contratto dovrebbe produrre circa le azioni apportate dall'acquirente sia in chiave giuridica (iscrizione di ipoteca!), o fattuale o naturale (nuove opere e trasformazioni strutturali eseguite dall'acquirente) e sul concorso colposo del creditore circa l'inosservanza dell'ordinanza contingibile e urgente del CP_3 che impose allo di mettere in sicurezza il sito al fine di
[...] CP_2
ripristinare l'agibilità dell'immobile. In ogni caso, gli appellanti così
CONCLUDONO :Nel merito, quanto al sig. : riformarsi integralmente CP_1
la sentenza impugnata e dichiararsene la nullità per nullità della vocatio per difetto originario della legittimazione passiva risalente al 1.12.2020; dichiararsi l'estraneità al giudizio del sig. e condannarsi il sig. alla integrale CP_1 Controparte_2
rifusione delle spese per la propria difesa in appello;
in subordine, si associa alle conclusioni della madre.
Per la sig.ra : in integrale riforma della sentenza impugnata, Parte_1
respingersi integralmente le domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate, con condanna del sig. alla rifusione delle spese di lite di primo e di Controparte_2
secondo grado, anche relative al procedimento per ATP n. 3008/2018 R.G. e per il
CTP ing. , con condanna alla restituzione dei 9.359,30 euro Persona_2
pagati il 19.4.2023 per il rimborso delle spese pretese ex adverso, con interessi sino al saldo. In via estremamente gradata: condannarsi il sig. , ove venga per CP_2
qualsivoglia motivo confermato lo scioglimento del contratto di compravendita del
15.1.2015, a ripristinare preliminarmente l'immobile nello status quo ante rimuovendo le opere da egli realizzate, e quindi con l'eliminazione dei due muri di chiusura della veranda;
con il ripristino delle pareti finestrate come erano al tempo della vendita e col ritombamento della scala in pietra esterna e il consolidamento della superficie rocciosa, nonché con condanna a cancellare l'ipoteca dallo stesso iscritta, preventivamente alla trascrizione ai RR.II. della sentenza. Respingersi in ogni caso l'appello incidentale avversario.
Spese legali rifuse.
In via istruttoria: si chiede, senza inversione del relativo onere probatorio, siano ammesse le istanze di prova proposte nella memoria di parte convenuta depositata ex art. 183, c. VI n. 2, c.p.c., con parziale revoca dell'ordinanza di rigetto delle stesse istanze del 16.9.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 28.01.2020 adiva il Tribunale di Controparte_2
L'Aquila esponendo di aver acquistato in data 15.01.2015 ( atto per Notar Per_3
rep. 89853, racc. 23677) dai coniugi e
[...] Persona_1 Parte_1
l'immobile di civile abitazione sito in L'Aquila loc. San Vittorino SS 80 n. 189 al prezzo di € 78.000, stipulando all'uopo un mutuo ipotecario con MPS s.p.a, sostenendo i costi per le pratiche amministrative, per le migliorie e gli adeguamenti necessari per adattare l'immobile alle proprie esigenze.
Aggiungeva che in data 01.05.2018 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di
L'Aquila intervenivano, a seguito di una frana verificatasi nella notte, per un sopralluogo sull'area di sedime del fabbricato de quo rilevando un generale dissesto statico e riscontrando anche l'esistenza di una cavità naturale che si sviluppava nel sottosuolo dell'abitazione, per cui ne disponevano l'evacuazione a scopo precauzionale;
seguiva ordinanza del Comune di L'Aquila del 08.05.2018 che dichiarava inagibile l'abitazione acquistata dall'attore e l'immediato divieto di accesso e permanenza nell'abitazione e nelle relative aree di pertinenza.
Precisava di aver tempestivamente informato dell'accaduto i venditori ed incaricato tecnici geologi e strutturisti di verificare la reale situazione del manufatto in relazione all'area su cui era ubicato;
all'esito degli accertamenti geologico-strutturali effettuati che avevano riscontrato un generale disequilibrio statico dell'area e la pericolosità geomorfologica del sito e non avendo trovato alcun riscontro da parte dei venditori, l'attore promuoveva ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art
696 e 696 bis c.p.c. all'esito del quale il CTU incaricato (Ing. ) Persona_4 riscontrava che circa la metà della superficie dell'immobile fosse edificata sopra una cavità di una grotta naturale e sorretta solo da uno strato di terra di ca 40 cm. di spessore e la possibilità di ulteriori crolli reale con rischio per le persone.
Successivamente l'attore instaurava il presente giudizio al fine di sentir dichiarare, accertato che l'immobile de quo è carente del requisito di agibilità-abitabilità essenziale per la compravendita di immobile di civile abitazione per cause preesistenti al perfezionamento dell'atto concretizzandosi ,di conseguenza, una vendita di aliud pro alio, risolto l'atto notarile del 15.01.2015 per inadempimento dei venditori con condanna di questi ultimi al risarcimento del danno.
Si costituivano i coniugi e contestando quanto ex Persona_1 Parte_1
adverso prospettato in fatto ed in diritto non potendo i venditori della proprietà superficiaria assumersi la responsabilità per gli effetti sull'immobile degli smottamenti del sottosuolo di proprietà del Comune di L'Aquila.
Dopo l'interruzione del processo dichiarato con ordinanza del 07.12.20 a seguito del decesso del convenuto , con atto di citazione in riassunzione Persona_1
conveniva in giudizio in proprio e quale coerede di Controparte_2 Parte_1
BE TI e , in qualità di coerede, al fine di sentir dichiarare la CP_1
risoluzione ex art 1453 c.c. ( per alio pro aliud) del contratto di compravendita stipulato del 15.01.15 e per l'effetto la condanna dei convenuti , in solido fra loro , al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di € 139.096,67 oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
Si costituiva in giudizio per riassunzione contestando la domanda e Parte_1 chiedendone il rigetto;
non si costituiva in giudizio e all'udienza del CP_1
16.09.21 veniva dichiarato contumace. Respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, acquisito il fascicolo relativo al procedimento per ATP, all'udienza del 01.12.22, precisate le conclusioni , la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex articolo
190 c.p.c.
1.1Il Tribunale di L'Aquila con la sentenza n.178/23 pubblicata il 15.03..2023 affrontava preliminarmente la questione sulla posizione processuale di CP_1
, non costituito in giudizio, che considerava coerede e quindi titolare della
[...]
situazione giuridica soggettiva passiva, riportando la giurisprudenza di legittimità sul punto, dando atto che non assumeva alcun rilevanza le deduzione dell'altro coerede circa l'avvenuta rinuncia all'eredità paterna del predetto . Parte_1
Dopo aver precisato che l'oggetto del contratto per cui è causa consiste non nella compravendita di “proprietà superficiaria” bensì di “proprietà separata” ( che si acquista a titolo derivativo senza limiti temporali trattandosi di ordinario acquisto di proprietà piena ma spazialmente limitato alla porzione di edificio realizzata al di sopra o sotto il fondo) relativo all'immobile di proprietà dei convenuti posto sul fondo di proprietà del Comune di L'Aquila, il Primo Giudice affrontava in primis la questione, lamentata dall'attore, del rischio di crollo dell'abitazione de quo e della relativa qualificazione giuridica.
Al riguardo veniva considerata dal Tribunale utilizzabile in giudizio la relazione di
CTU redatta dall'Ing. nell'ambito del procedimento per ATP (rubricato con Per_5
R.G. 3008/2018) essendo stata legittimamente acquisita agli atti con ordinanza del
16.09.21 ed avendo al giudizio per ATP partecipato le stesse parti del presente giudizio.
Nel merito, il Primo Giudice riteneva condivisibili le conclusioni del CTU in quanto le operazioni peritali si erano svolte nel contraddittorio e basate su accertamenti tecnici adeguati rispetto alle problematiche poste dalle parti.
La CTU aveva evidenziato il collocamento dell'immobile su una “cava di estrazione” caratterizzata da intensa fratturazione superficiale della roccia che, esprimendo tendenza all'instabilità ,aveva generato il crollo del fronte della cavità posto sotto l'edificio di proprietà del Sig. e l'elevato rischio di ulteriori CP_2 crolli ,pur non potendone prevedere il momento in cui si verificherà né le modalità di propagazione;
inoltre il Tribunale riteneva dirimente la circostanza che “la pericolosità del sito è reale e principalmente derivante dalla possibilità di ulteriori crolli” che potrebbero interessare soprattutto la porzione esterna dell'immobile ( con rischio per le persone presenti nell'area) e nel tempo anche la porzione sud est dell'edificio posto sopra la cavità.
L'elaborato peritale, aggiungeva il Primo Giudice, aveva acclarato che la struttura portante era costituita da semplice muratura in pietrame (priva di fondazione in cemento armato) e che il lato ovest dell'edificio era posto direttamente sulla roccia senza struttura di fondazione in cemento armato.
I vizi riscontrati nell'immobile oggetto di compravendita, riguardando la stabilità dell'edificio stesso e mettendo a rischio anche l'incolumità delle persone che vi abitano, impedendo l'utilizzo e il godimento dell'immobile stesso e ledendo la tranquillità della vita familiare, integravano, secondo il Primo Giudice, il c.d. aliud pro alio riportando la giurisprudenza di legittimità sul punto;
inoltre la gravità dell'inadempimento da parte dei venditori determinava, per la sentenza impugnata, la risoluzione del contratto per cui è causa ex art 1455 c.c.
Riguardo la quantificazione del risarcimento del danno ( domanda avanzata dall'attore nei confronti dei convenuti), il Primo Giudice riteneva , stante l'intervenuta risoluzione del contratto, sicuramente dovuta la restituzione del prezzo pari ad € 78.000 pagato dallo per l'acquisto dell'immobile de quo;
non CP_2 venivano riconosciuti in favore dell'attore, difettando la prova dell'intervenuto pagamento, né l'importo di € 7.450,00 per spese notarili né € 640 per spese di istruttoria mutuo, e neppure € 1661,60 ed € 8.702,64 a titolo di premi di polizza incendio fabbricati.
Non veniva riconosciuta neppure la somma di € 76.266,56 pari alle rate di mutuo ancora dovute in quanto era insussistente il lamentato danno, avendo l'attore conseguito la disponibilità della somma mutuata ( mentre danno patrimoniale poteva ritenersi l'esborso degli interessi di cui però non vi era stata né allegazione né prova). Quanto alle spese relative al giudizio ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. risultava corrisposto solo l'importo di € 500.
Pertanto il Tribunale in accoglimento parziale della domanda attrice dichiarava risolto il contratto di compravendita stipulato in data 15.01.15 fra il Sig. ( CP_2
acquirente) e i Sigg.ri e con condanna dei convenuti Parte_1 Persona_1
e ) in solido fra loro a corrispondere in favore Parte_1 CP_1 dell'attore l'importo di € 78.500,00 a cui andavano aggiunti gli interessi compensativi ( lucro cessante) e la rivalutazione monetaria (danno emergente) trattandosi di debito di valore, che può essere disposta anche d'ufficio , secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata , non rappresentando un accessorio del credito bensì il danno causato dal decorso del tempo.
Ai fini della rivalutazione monetaria (da calcolarsi dalla data della domanda sino alla pubblicazione della sentenza) il Primo Giudice faceva riferimento al coefficiente di
1,998% ( trovando applicazione gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai); mentre per la liquidazione degli interessi compensativi ( da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata e con il metodo c.d. scalare ) dalla data dell'inadempimento (15.01.15) sino alla data di pubblicazione della sentenza, il
Primo Giudice, riferendosi al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, riteneva di determinarli in via equitativa ( calcolati ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio quali ad es. titoli di Stato) nella misura del 1,42% ( pari al rendimento annuo medio annuo nel periodo dei predetti titoli).
Riguardo le spese, stante la soccombenza parziale dell'attore che si era visto rigettare alcune domande risarcitorie, venivano parzialmente compensate nella misura del
50% con condanna di alla rifusione del restante 50% in favore di Parte_1 parte attrice, liquidate in € 7.050,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A (4%) e
I.V.A. (22%); nulla era liquidato in relazione alla posizione processuale di CP_1
non costituitosi in giudizio.
[...] 2. Avverso la sentenza n. 178/2023 del Tribunale di L'Aquila hanno proposto appello , in proprio e quale erede del marito , Parte_1 Persona_1
e , per i seguenti motivi: CP_1
2.1 Violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione della sentenza in relazione alla statuizione di condanna in solido del Sig. in CP_1
assenza di domande attoree nei confronti di costui;
difetto di legittimazione passiva della sig. e sua totale estraneità al giudizio per aver CP_1
rinunciato all'eredità del padre sig. prima della notifica del Persona_1
ricorso in riassunzione.
Con il primo motivo gli appellanti contestano la sentenza di primo grado affetta da vizio di extrapetizione in violazione dell'art. 112 c.pc. avendo il Tribunale disposto la condanna in solido di in assenza di domande svolte nei suoi CP_1
confronti.
Secondo gli appellanti il ricorso in riassunzione era stato erroneamente notificato personalmente a che aveva rinunciato all'eredità paterna in data CP_1
23.12.2020 come risultante da atto di rinuncia all'eredità depositato con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione del 22.03.21 da;
con Parte_1 conseguente difetto di legittimazione passiva dello stesso e non avendo l'attore riproposto in sede di precisazione delle conclusioni alcuna domanda nei suoi confronti .
Censurano la sentenza impugnata in quanto, nonostante la domanda attorea fosse rivolta nei confronti della sola anche in qualità di erede del marito Parte_1 Per_1
, aveva disposto la condanna in solido anche di estraneo al
[...] CP_1
giudizio non rivestendo al momento della notifica del ricorso in riassunzione la qualità di chiamato all'eredità del defunto padre per avervi già rinunciato.
2.2 Violazione degli artt. 1453, 1455 e 1465 c.c. per errata declaratoria di risoluzione del contratto del 15.01.15 per aliud pro alio, per l'insussistenza di un aliud pro alio; per l'insussistenza di alcun inadempimento imputabile ai venditori e per l'omessa applicazione del principio “res perit domino”. Chiedono la riforma della sentenza impugnata non sussistendo alcun inadempimento da parte dei venditori e ciò in quanto la revoca dell'agibilità dell'immobile, oggetto della compravendita per cui è causa , da parte del era stata la Controparte_3
conseguenza non di un colpevole inadempimento dei coniugi ( che avevano CP_1 trascorso le vacanze nell'immobile in questione per quattordici anni) bensì causata dell'evento naturale (smottamento) del 30.04.2018.
La frana in questione aveva interessato il sottosuolo di proprietà del CP_3
e, secondo gli appellanti, gli effetti dannosi propagati alla proprietà
[...] superficiaria dovevano gravare solo sull'appellato ( ) in virtù del principio CP_2
“res perit domino”; aggiungevano che non era stato verificato se le modifiche apportate all'immobile da parte dell'acquirente ( costruzione abusiva di due muri a chiusura della veranda esterna, scasso della roccia per realizzare degli scalini all'esterno dell'abitazione in corrispondenza della volta della grotta sottostante) avessero contribuito al peggioramento delle condizioni del sito;
inoltre non erano state considerate le omissioni dello che non si era attenuto alle CP_2
prescrizioni sindacali volte a porre rimedio alla revoca dell'agibilità disposta dal
. CP_3
Lamentano gli appellanti che senza la verifica degli interventi e dei costi necessari per rispristinare l'agibilità dell'immobile de quo non è possibile innanzitutto qualificare il vizio come grave o come facilmente eliminabile;
inoltre denunciano il comportamento dell'appellato che, dopo l'ordinanza del non aveva posto in CP_3 essere alcuna opera per poter ripristinate l'agibilità dell'immobile, né aveva fatto valere alcuna responsabilità ex art 2051 c.c. nei confronti del Controparte_3
proprietario del sottosuolo.
Sostengono che la sopravvenuta e temporanea inagibilità dell'immobile non poteva essere imputabile ai venditori essendo conseguenza di un evento naturale e di forza maggiore avvenuto a distanza di tre anni dall'acquisto da parte di su cui CP_2
incombe, ex art 1465 c.c. , il rischio di dover sopportare il perimento della cosa di sua esclusiva proprietà superficiaria ( in virtù del principio “res perit domino”); aggiungendo che, in ogni caso, anche qualora il vizio dell'immobile fosse stato esistente al momento della vendita, nessuna responsabilità può essere ascritta ai venditori essendone del tutto ignari e comunque l'azione di annullamento del contratto ex artt 1427 e 1429 c.c. ( per errore essenziale sull'oggetto) non proposta dall'acquirente , era ormai prescritta.
2.3 in subordine: errata statuizione sulle conseguenze restitutorie della risoluzione circa il debito di valore anziché di valuta (tanto più per la rivalutazione monetaria dal 15.01.15 dei 500 euro di spese di ATP); circa
l'omissione dei ripristini da imporre allo sia per le modifiche di fatto CP_2
(superfetazioni edilizie abusive del fabbricato), sia per i gravami di diritto
(ipoteca trentennale accesa dallo ). CP_2
In via subordinata censurano la sentenza del Tribunale di primo grado che ha erroneamente qualificato come debito di valore l'obbligazione restitutoria di rimborso del prezzo in conseguenza della risoluzione del contratto, con conseguente applicazione della rivalutazione monetaria sull'importo di € 78.000 corrisposto dall'acquirente.
Secondo parte appellante, riportando la giurisprudenza di legittimità sul punto, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria ha natura di debito di valuta come tale non soggetto a rivalutazione monetaria;
inoltre si denuncia che il dispositivo della sentenza ha fatto decorrere la rivalutazione dalla data della compravendita (
15.01.15) mentre nella motivazione il dies a quo è quello della domanda giudiziale.
Aggiungono gli appellanti che la rivalutazione monetaria e gli interessi sono stati concessi dal Primo Giudice anche sull'importo di € 500,00 con decorrenza dal
15.01.15 per spese sostenute da nel procedimento di ATP (R.G. CP_2
3008/2018) diversi anni dopo la vendita.
Lamentano poi la mancata considerazione da parte della sentenza impugnata degli obblighi ripristinatori gravanti su autore di abusi edilizi e di modifiche CP_2 all'immobile, e dell'ipoteca trentennale iscritta sullo stesso.
2.4 Sull' assenza di provvisoria esecuzione della sentenza Gli appellanti sostengono che la sentenza di primo Grado avendo deciso la risoluzione del contratto ha valore costitutivo ed è necessario il passaggio in giudicato affinchè possa essere messa in esecuzione;
di conseguenza avendo la già dovuto sborsare le spese legali di primo grado al legale avversario, con Parte_1
questo motivo censurano la sentenza che ha omesso di precisare che la stessa non è provvisoriamente esecutiva.
3. Nella sua comparsa di costituzione contesta Controparte_2
illimitatamente il gravame in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto;
evidenzia l'erroneità della sentenza relativamente alla domanda restitutoria formulata in primo grado dall'appellato che riguardava tutte le somme pagate per l'acquisto dell'immobile in questione quantificate in € 125.580, 56, mentre i il Tribunale aveva riconosciuto la minor somma di € 78.000 pari al solo prezzo della vendita.
Propone, in considerazione dell'irreparabile pregiudizio che deriverebbe in caso di accoglimento dell'avverso gravame relativo alla rivalutazione monetaria ( vedendosi in tal caso lo restituito il prezzo di vendita maggiorato dei soli interessi, CP_2
liquidati in via equitativa, del tutto insufficienti al ristoro del grave danno economico subito con l'accollo del mutuo) appello incidentale condizionato.
Sostiene, contrariamente a quanto asserito dal Primo Giudice, di aver sia allegato ( nella richiesta di restituzione) sia provato il pagamento degli interessi sul mutuo, avendo depositato tanto i piani di ammortamento ( sovrabbondanti in termini di prova in caso di deposito del titolo contrattuale contenente la disciplina di calcolo degli interessi) quanto il riepilogo delle rate già pagate dall'appellato alla data dell'introduzione del giudizio;
per cui,nel caso di specie, i piani di ammortamento unitamente al contratto di mutuo comprovano l'importo da restituirsi in favore dell'acquirente in conseguenza della risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore ex art 1495 c.c.
Chiede il rimborso delle rate di mutuo nel loro complesso avendo l'appellato contratto il mutuo solo per pagare l'immobile de quo evidenziando che l'importo erogato dalla banca era defluito direttamente ai venditori, non avendo il mutuatario conseguito alcuna effettiva disponibilità della somma mutuata. Ritenuta assodata la prova della debenza degli interessi di mutuo e la prova del loro effettivo pagamento da parte dell'appellato, chiede che ne venga disposta la restituzione integrale , condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale in riferimento alla rivalutazione del prezzo di vendita da restituirsi all'acquirente a seguito dell'annullamento dell'atto di vendita.
Non oppone nulla in ordine al rilievo dell'appellante principale che sulla somma di €
500 siano dovuti gli interessi non dal 15.01.15 bensì da luglio 2018.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 26.11.2024, la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c nuova formulazione sulle conclusioni dalle stesse rassegnate ed in epigrafe riportate.
Gli appellanti formulano nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.24 , ribadita nelle memorie di replica, richiesta di discussione orale della causa che il
Collegio ritiene di disattendere essendo la modalità della trattazione orale superflua ai fini della decisione potendo gli approfondimenti indicati essere congruamente ed esaustivamente esposti e vagliati negli scritti difensivi della parti.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato, condividendo la Corte la decisione del Tribunale di L'Aquila.
5.1 Quanto al primo motivo di appello il Collegio ritiene prive di fondamento le censure degli appellanti in ordine all'omessa pronuncia del difetto di legittimazione passiva di , sebbene la statuizione meriti riforma sul punto in CP_1
considerazione della avvenuta costituzione nel presente grado di giudizio di tale parte processuale, per i motivi di seguito esposti.
Giova al riguardo rammentare che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17445/19; Cass. n.21227/14) qualora in caso di morte di una parte si proceda, come avvenuto nel caso de quo, “alla notifica individuale nei confronti dei singoli chiamati all'eredità, la riattivazione del processo ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo è idonea ad instaurare validamente il rapporto processuale tra il notificante ed il destinatario della notifica (a prescindere che intervenga entro ovvero oltre l'anno dall'evento interruttivo), se quest'ultimo riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ai sensi dell'art. 110 c.p.c.. Sovvengono al riguardo ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall'evento interruttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell'accettazione o della rinuncia all'eredità di questi ultimi. D'altronde, il chiamato all'eredità può restare tale per 10 anni
(prescrivendosi per l'appunto in 10 anni il suo diritto di accettare l'eredità) ed è conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata (il che per l'appunto avviene mediante la legittimatio ad causam del semplice chiamato).
Infine, sarebbe contrario ai principi del giusto processo (oltre che a evidenti ragioni di economia processuale) affermare che la parte non colpita dall'evento interruttivo debba iniziare un sub-procedimento (quale quello previsto dagli artt. 481 c.c. e 749
c.p.c.) affinché l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetti ovvero rinuncia all'eredità; -in ogni caso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell'atto di citazione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio,
l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all'eredità ha l'agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l'eredità, mentre la parte non colpita dall'evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l'effettiva ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato”.
Pertanto il Primo Giudice, sulla base del quadro processuale disponibile al momento della decisione, ha correttamente applicato l'insegnamento della Suprema Corte laddove ha ritenuto coerede ( contumace) e quindi titolare della CP_1
situazione giuridica soggettiva passiva con ogni conseguenza anche in relazione al vincolo di solidarietà per le obbligazioni del de cuius , e ciò in quanto, per far valere l'intervenuta rinuncia all'eredità paterna, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio dipendendo il venir meno della qualità di erede da una libera scelta dell'interessato non ancora esternata alla data della notificazione dell'atto di riassunzione (Cass. n.
21287/11) .
Né l'allora attore ha rinunciato ad alcuna pretesa nei confronti di tale parte, limitandosi a rimettersi alla decisione del giudice.
Il Tribunale quindi nel ritenere valido l'atto di riassunzione nei confronti di CP_1
non è incorso in alcuna violazione di legge “ potendosi presumere dal
[...] rapporto di filiazione , costituente titolo per la successione legittima ai sensi dell'art. 565 e segg. c.c., lo stato di fatto legittimante la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., e non evincendosi dagli atti circostanze ostative all'acquisto dell'eredità” (Cass. n. 21227/14), essendo invece onere dell'appellante eccepire e dimostrare nel giudizio in riassunzione che il titolo a succedere era venuto a mancare: di conseguenza, non essendosi costituito in giudizio, correttamente il Primo giudice l'ha ritenuto coerede e dichiarato la contumacia.
Tale statuizione nondimeno deve essere rivalutata all'attuale stato degli atti, posto che nel presente grado di giudizio si è costituito allegando e CP_1 comprovando (facendo propria la stessa documentazione prodotta in primo grado dalla madre che comunque afferendo alla legittimazione è sempre producibile anche in appello) il difetto della sua qualità di erede del padre, circostanza che impone, come pur richiesto, la declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva.
5.2 Quanto alla risoluzione del contratto di compravendita del 15.01.15 disposta dal
Tribunale, contestata dagli appellanti non sussistendo l'aliud pro alio, la Corte ritiene condivisibile la sentenza impugnata e il percorso argomentativo del primo Giudice fondato sugli esiti della relazione peritale svolta in sede di ATP fra le medesime parti che non hanno posto alcuna osservazione in relazione alle conclusioni espresse dal
CTU, Ing. Per_5
Non sussistono pertanto ragioni per discostarsi dalle conclusioni della predetta relazione peritale che risulta puntuale ed esaustiva rispetto ai quesiti posti, svolta mediante documentazione offerta dalle parti, sopralluoghi, documentazione fotografica, rilievi tecnici, accertamenti ed esami effettuati sui luoghi e sulle strutture e finiture del fabbricato , avvalendosi di due ausiliari, con applicazione di criteri tecnici e metodologici di settore non contrastati dalle parti che non hanno neppure effettuato osservazioni.
Il CTU ha evidenziato che “le pareti dell'edificio sono in muratura. Nella porzione visibile della muratura, sul lato Nord, si nota come la muratura sia poggiata direttamente su roccia, senza alcuna fondazione tipo trave in c.a..(pag 10 Ctu) e la struttura portante costruita “da semplice muratura in pietrame, priva di fondazione in c.a.” (pag. 80 CTU) ; il CTU ha rilevato la presenza di cavità sotterranea, che consiste in una piccola grotta, probabilmente di origine antropica, posizionata in parte sotto l'area esterna all'edificio sul lato Est, in parte al di sotto dell'edificio stesso, in corrispondenza del locale cucina” ( pag 7) distinguendosi “al di sotto dell'edificio, sulla volta della cavità, chiaramente alcune linee di frattura, che interessano trasversalmente l'intera cavità, che possono rappresentare futuri piani di scorrimento del materiale roccioso” (pag. 10 ctu)
All'esito delle indagini effettuate, il CTU constatava (pag. 80 e seg.relazione) che “
Il sito in questione, a causa della presenza di roccia e brecce calcaree molto fratturate in superficie, presenta una tendenza all'instabilità dei versanti sub verticali dell'anfiteatro generato dalla presenza di una cava di estrazione. Tale instabilità è correlata all'intensa fratturazione superficiale della roccia, ed ha generato il crollo del fronte della cavità posto al di sotto dell'edificio di proprietà della parte ricorrente.
Sig. in data 1° maggio 2018. L'esame del sito e delle condizioni Controparte_2 delle rocce costituenti la cavità, in relazione alla posizione rispetto all'edificio ed alla proprietà del Sig. , hanno consentito di evidenziare condizioni di rischio CP_2
legate a piani di scorrimento del fronte roccioso sul lato Est in corrispondenza con il limite di proprietà della società Gran Sasso Acqua S.p.A., che, a causa della presenza di fratture, presenta un elevato rischio di ulteriori crolli in corrispondenza proprio dei piani di scorrimenti generati dalle frattura. Le modalità di collasso saranno simili a quelle già avutesi il 1° maggio 2018. Considerata la conformazione del sito, non è comunque prevedibile, al momento, né al caratterizzazione spaziale del possibile crollo, né la sua collocazione temporale, potendo avvenire in qualsiasi istante in funzione delle condizioni climatiche, di gelo e disgelo e di progressione del quadro lesionativo presente nella roccia molto fratturata.”
Per il CTU “la pericolosità del sito è quindi reale, ed è principalmente derivante dalla possibilità di ulteriori crolli dei piani di scorrimento così come rilevati, che potrebbero, in un futuro non chiaramente definibile in termini temporali, interessare soprattutto la porzione esterna all'edificio di proprietà , con rischio CP_2
eventuale per le persone che si dovessero trovare a transitare in detta area. Con il passare del tempo, tali condizioni di rischio poterebbero estendersi (probabilmente con tempistica lunga) anche alla porzione Sud Est dell'edificio posto al di sopra della cavità.”, specificando che “tali condizioni di rischio possono rapidamente mutare in funzione dell'evoluzione delle condizioni di scorrimento del fonte Est della volta stessa, per cui, a priori, neppure un rischio che nell'immediato appare poco probabile, possa giungere ad una maggiore probabilità di rischio di collasso” .
In considerazione delle risultanze della CTU che ha evidenziato difetti dell'immobile de quo , incidenti sulla stabilità dello stesso e con il rischio per l'incolumità delle persone ,non può esserci dubbio che la compravendita oggetto di causa costituisca vendita di aliud pro alio, essendo il bene inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale per il quale è stato venduto secondo l'insegnamento della giusirprudenza di legittimità che ha chiarito (Cass. 10045/18) come “in tema di vendita, è configurabile la consegna di "aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile”; per cui il bene venduto (Cass n. 17611/2015) “ si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico- sociale della "res" venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta ( Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10916 del 18/05/2011). " In tema di vendita — recita sempre questa S.C.
- , è configurabile la consegna di "aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto"
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26953 del 11/1112008 )
Seguendo l'insegnamento della Suprema Corte è evidente che, nel caso di specie, i difetti dell'immobile riscontrati dal CTU, che ne hanno compromesso l'agibilità riguardando la stabilità dell'edificio e le sue pertinenze e rappresentando un pericolo per le persone che vi dovessero abitare o trovarsi nei suoi pressi ne impediscono la destinazione funzionale, il godimento e l'utilizzo in condizioni di sicurezza .
Si aggiunga che anche le opere, invocate dagli appellanti , per la messa in sicurezza del sito e il ripristino dell'agibilità dell'immobile (da eseguirsi da parte dell'appellato), non valgono ad escludere l'inadempimento dei venditori per “ aliud pro alio” ( qualificando il vizio come eliminabile e non grave) e ciò in quanto, considerate le risultanze della CTU (che ha rilevato, come anzidetto, la pericolosità del luogo, esposto al rischio di ulteriori crolli), tali opere appaiono gravose oltre che difficilmente risolutive del problema di stabilità dell'edificio: pertanto tale questione
( come anche l'altra , tardivamente posta dagli appellanti in primo grado solo nella comparsa conclusionale, del ripristino dell'immobile con l'eliminazione delle modifiche apportate da , di cui non è stata riscontrata l'incidenza sulla CP_2 stabilità dell'immobile de quo) non appaiono dirimenti al fine di limitare la gravità dei difetti evidenziati tali da integrare l'aliud pro alio, postulando l'immobile importanti interventi al fine di assicurare la stabilità dell'edificio e delle pertinenze senza pericolo per le persone.
Né possono gi appellanti sottrarsi alle obbligazioni del venditore sull'assunto che l'immobile in questione sia posto su terreno di proprietà del e Parte_2
ciò non solo perché anche in caso di vendita separata trovano applicazione le medesime norme della vendita, ma considerando che le condizioni e le caratteristiche geomorfologiche del terreno sottostante non possono ritenersi sconosciute dai venditori essendo emerso dalla stessa CTU ( pag 10 , 23) la presenza di un tubo nella cavità sotterranea utilizzato per scaricare le acque dell'edificio oltre a ristrutturazioni effettuate nel 2001 (pag 69 CTU e all 21. fasc. primo grado appellato) dagli stessi venditori che, pertanto ,non potranno non essere considerati inadempimenti rispetto all'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto conforme alla sua destinazione, con applicazione della normativa in tema di risoluzione per inadempimento ex art 1453 e ss c.c.
5.3 Infondato è anche il terzo motivo di appello.
La sentenza, non fatta oggetto di impugnazione specifica sul punto, ha espressamente liquidato l'importo di € 78.500,00 a titolo risarcitorio e non di restituzione del prezzo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1627/22, Cass. 7948/20)
“L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa”: pertanto vanno applicati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno sia gli interessi compensativi sia la rivalutazione monetaria dalla data della stipula del contratto risolto (15.01.15) come correttamente indicato nel dispositivo della sentenza impugnata, mentre per l'importo di € 500 relativo alle spese sostenute per l'ATP risulta pacifico fra le parti che interessi e rivalutazione decorrano dal 2018.
Quanto alle conseguenze negative derivanti dall'iscrizione di ipoteca e dalle modifiche apportate dall'appellato sul bene compravenduto nell'osservarsi che esse non appaiono di ostacolo alla declaratoria della risoluzione del contratto, si rileva ulteriormente come in primo grado tali evenienze siano state indicate dalla attuale parte appellante solo per inferirne la impossibilità di “annullare” la compravendita ma non è stata richiesta in quella sede l'emissione di provvedimenti restitutori o ripristinatori ex art. 1458 c.1 c.c., in ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, sicché la relativa domanda, proposta solo in appello, non può che essere dichiarata inammissibile (Cass.28722/22, Cass.2562/09). 6. Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, (ferma la necessità di dichiarare, ad oggi, il difetto di legittimazione passiva di ,per i motivi in precedenza esposti) ritenuta assorbita ogni CP_1 altra questione compreso l'appello incidentale condizionato e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori superflui ai fini della decisione.
7. Al rigetto dell'appello, consegue la condanna dell'appellante al Parte_1 pagamento in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile complessità media) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione. Nei rapporti tra e ricorrono i presupposti per l'integrale CP_1 Controparte_2 compensazione delle spese di lite, avendo l'appellante documentato, con la sua costituzione in giudizio avvenuta solo nel presente grado, il proprio difetto di legittimazione.
7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA il difetto di legittimazione passiva di;
CP_1
2) RIGETTA nel resto l'appello;
3) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_3
delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 8.470 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
4) COMPENSA integralmente le spese di lite nei rapporti tra e CP_1
. Controparte_2 5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_3 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 24.2.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono