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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 783/2024 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23391/2024, emessa il 25.06.2024 e pubblicata il 04.09.2024; avente ad oggetto: riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti ad amianto;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10/04/2025; promossa da
C.F. Parte_1
), in persona del legale Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lupoli ed elettivamente domiciliato in Bologna alla via Milazzo 4/2, presso l'Avvocatura Provinciale dell'Istituto; ricorrente in riassunzione;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Crescenzio n. 2, int. 3, scala b;
resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 11 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono adeguatamente sintetizzati nella ordinanza rescindente, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…)
1. con il ricorso introduttivo della lite, CP_1 chiedeva accertarsi l'esposizione a fibre di amianto in misura superiore al limite di legge, durante l'attività lavorativa svolta nel periodo compreso tra agosto 1988 e dicembre 2012, in prolungamento ad altro periodo di esposizione già riconosciuto con sentenza;
2. l'adito Tribunale di Ravenna accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando l'esposizione qualificata del lavoratore all'amianto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003; il periodo precedente (fino al 31 dicembre 1992) era, invece, coperto dal giudicato;
3. la Corte di appello di Bologna ha respinto l'appello dell' Pt_1
4. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di ne bis in idem, sollevata dall' con riferimento alla sentenza della Controparte_2
Corte di appello di Bologna nr. 1553 del 2011, passata in giudicato, di rigetto di analoga domanda di accertamento dell'esposizione ad amianto;
5. a tale riguardo, la Corte di merito ha precisato che la parte privata, prima dell'odierno giudizio, aveva promosso altre due azioni giudiziarie:
- con una prima domanda, introdotta con ricorso depositato il 9 maggio 2003, aveva chiesto l'accertamento dell'esposizione qualificata all'amianto e i relativi benefici per il periodo dall' «8.8.1988 al deposito del ricorso». La sentenza di primo grado -che aveva parzialmente riconosciuto il diritto era riformata in secondo grado. La Corte di appello, a seguito di CTU, rigettava integralmente la domanda;
- un secondo giudizio, proposto nel 2007, con cui, invece, si accertava
l'esposizione qualificata all'amianto, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa dal 1980 al 5 agosto 1988;
6. la Corte di appello, con la sentenza qui impugnata, ha escluso la sussistenza di un giudicato in relazione all'intero periodo oggetto del primo giudizio (fino a maggio 2003, momento di deposito del ricorso).
pag. 2 di 11 Ha osservato, in proposito, come i presupposti delle due azioni fossero differenti: mentre il primo giudizio era fondato sulle previsioni della legge nr. 257 del 1992, il successivo giudizio era fondato sulle disposizioni della legge nr. 247 del 2007 che aveva esteso i periodi utili per l'esposizione all'amianto fino al 2 ottobre 2003;
7. in definitiva, per la Corte territoriale il primo giudizio doveva ritenersi preclusivo della «nuova» azione limitatamente al periodo «8 agosto 1988/31 dicembre 1992», nonostante la precedente domanda avesse avuto ad oggetto la richiesta di rivalutazione contributiva fino al 9 maggio 2003, in considerazione del fatto che la legge nr. 257 del 1992 non avrebbe consentito la valutazione dell'esposizione dal 1993 in poi;
8. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' con due motivi;
Pt_1
9. la parte in epigrafe ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
10. il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. (…)
11. con il primo motivo, l' deduce la violazione dell'art. 2909 cod. civ. Pt_1
L' contesta la decisione impugnata che ha ritenuto non ostativa, alla Pt_1 riproposizione della domanda, la precedente sentenza, con cui era stato definito un analogo giudizio, con rigetto della domanda di rivalutazione dei contributi per esposizione all'amianto fino al 9 maggio 2003, per il solo fatto che la odierna azione è fondata anche su altre disposizioni di legge sopravvenute a quelle esistenti al momento dell'introduzione del primo giudizio;
12. l' deduce come il giudicato valga a cristallizzare la situazione di fatto Pt_1 oggetto della pronuncia definitiva che non può essere più messa in discussione né da norme successivamente emanate in materia né da uno ius superveniens recante disposizioni retroattive, salvo che il Legislatore espressamente disponga al riguardo. Evidenzia come il giudicato resista anche ad una declaratoria di incostituzionalità della norma applicata. Per il ricorrente, in conclusione, la normativa sopravvenuta richiamata dalla Corte territoriale non aveva in alcun modo inciso sul giudicato, formatosi in relazione al periodo fino al maggio 2003;
13. con il secondo motivo è dedotta la violazione dell'art. 13 della legge nr. 257 del 1992 e dell'art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge nr. 247 del 2007; 14. l' Pt_1 critica, in ogni caso, la ricostruzione della normativa operata dalla Corte di appello, secondo cui solo la legge nr. 247 del 2007 avrebbe esteso i benefici oltre
pag. 3 di 11 il 31 dicembre del 1992; (…) >>.
Esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23391/2024 ha accolto le doglianze dell , così statuendo: “Il Pt_1 decisum non è corretto. Esso si fonda su una errata ricostruzione della normativa di riferimento;
Come già osservato dalla Corte (v. Cass. nr 12185 del 2024 in motiv.) l'art. 1, co 20, della legge nr. 247 del 2007 …. si limita ad introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate;
va, invece, escluso che la possibilità di valutare
l'esposizione all'amianto per periodi successivi al 1992 possa attribuirsi alla legge nr. 257 del 1992.
Il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva resta sempre l'art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 che fa esclusivo riferimento all'esposizione decennale, senza identificare - e limitare – un arco temporale di riferimento”.
A tale fondamentale considerazione, la Suprema Corte ha aggiunto che: «il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 cod. civ., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore»
(Cass. nr. 31904 del 2018 con richiamo a Cass. nr. 18339 del 2003; conf. Cass. nr. 1583 del 2010). La legge nr. 247 del 2007 non sarebbe, perciò, in ogni caso, suscettibile di incidere sulla situazione giuridica già regolata con sentenza passata in giudicato;
(…).
Sulla scorta di questi principi, la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello n. 657/2019, depositata il 27/08/2019 R.G.N.
312/2018, con rinvio della causa a questo stesso Ufficio, in diversa composizione, per riesaminare la fattispecie concreta, in applicazione delle indicazioni date e per provvedere anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
L' , con ricorso depositato telematicamente in data 27/11/2024, ha provveduto Pt_1
a riassumere la controversia innanzi a questa Corte di Merito, chiedendo, in applicazione dei principi di diritto dettati dall'ordinanza rescindente, di: “(…) dichiarare in via preliminare e pregiudiziale , l'inammissibilità di ogni domanda
pag. 4 di 11 promossa da con il ricorso in I grado poiché proposta in violazione CP_1 del principio del ne bis in idem;
in via gradata respingere ogni domanda proposta da per totale CP_1 infondatezza in fatto e diritto;
in ogni caso con vittoria delle spese del giudizio di legittimità e di tutte le altre fasi processuali, nonché con condanna della controparte alla restituzione delle spese di lite ottenute sulla base delle sentenze di I e di II grado. (…)”.
Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito la nullità, CP_3
l'inammissibilità nonché l'assoluta e radicale infondatezza “dell'eccezione di ne bis in idem e di giudicato” sollevata dall , “alla luce delle pronunce di I e II Pt_1 grado”, nonché “l'inammissibilità, la nullità e infondatezza del dedotto ”, Pt_1 chiedendo che questa Corte voglia: “- In via pregiudiziale e preliminare, di rito e di merito, voler dichiarare inammissibile, improcedibile e nullo l'atto di riassunzione (doc. 1), per quanto osservato con la presente costituzione in giudizio;
- Sempre in via pregiudiziale e preliminare, nella non creduta ipotesi che Codesta
Ecc.ma Corte ritenga di una qualche rilevanza l'eccezione e/o i principi di Pt_1 cui all'ordinanza della Suprema Corte, a fronte della quale ha riassunto il Pt_1 giudizio, chiede che alla luce di quanto dedotto in atti e comunque del capo V della presente comparsa, dichiari non infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale e pregiudizialità comunitaria e perciò stesso sospendi al giudizio e rinvii gli atti alla Corte Costituzionale per valute il contrasto con gli artt. 3, 32,
35, 36 e 38 Cost., anche in ordine alla ingiustificata disparità di trattamento e alla lesione dei diritti dell'odierno costituito, con irragionevolezza del dettato normativo di cui all'art. 1, co. 20, 21 e 22 della L. 247/07, se non applicabili a tutti i lavoratori aventi diritto, perché esposti per più di 10 anni a fibre di amianto in concentrazione superiore alle 100 ff/ll anche per effetto della presunzione di cui al nuovo dettato normativo di cui alla L. 247/07, e perché in ogni caso per contrarietà agli artt. 153 e 156 TFUE, oltreché per ingiusta discriminazione ex art. 157 TFUE, e con ogni consequenziale statuizione, - Nel merito, rigettare tutte le avverse istanze, eccezioni e deduzioni in quanto infondate e per quanto dedotto con il suo esteso atto. Il tutto con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
pag. 5 di 11 Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare, ex art. 91 e 92
c.p.c., le spese di lite del presente grado di giudizio e quello di legittimità e dichiarare irripetibili le spese di I e II grado”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta delle risultanze istruttorie già acquisite nei precedenti gradi del giudizio.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va, innanzitutto, ricordato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “L'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, sia qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito , sia nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata”( così, ex multis, Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n.
17261/13; depositata il 12 luglio)
Ciò posto, va preliminarmente osservato che a seguito degli snodi processuali sopra ricordati risulta essersi formato il c.d. giudicato interno in relazione ai seguenti aspetti della vertenza: a) riconoscimento dell'esposizione qualificata (cioè superiore al valore previsto dall'art. 24, comma 3 D. Lgs. 277/91) ad amianto dell'odierno appellato per il periodo 9 maggio 2003/2 ottobre 2003, operato dalla sentenza di prime cure qui gravata, che si va ad aggiungere, assumendone così rilevanza, al periodo ultradecennale di esposizione ad amianto oltre il limite di legge già riconosciuto in favore del medesimo lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 8 della L. 257/1992 con la sentenza del Tribunale di
Ravenna, Sezione Lavoro, n. 230/2008 (cfr. 62 fasc. di primo grado dell'allora ricorrente), passata in giudicato, appresso meglio descritta quanto al suo contenuto;
b) reiezione da parte della sentenza qui gravata delle pretese dell'allora ricorrente per il periodo successivo al 2 ottobre 2003; c) reiezione delle eccezioni di inammissibilità dell'appello proposto dall sollevate dal sig. Pt_1 CP_3 all'atto della sua costituzione in appello.
Quanto al primo aspetto, si osserva, in particolare, che il periodo 9 maggio 2023/2 ottobre 2023 esula dal perimetro dell'exceptio iudicati tempestivamente sollevata dall' sin dalla propria costituzione nel giudizio di primo grado e rispetto a Pt_1 tale riconoscimento, operato dal Tribunale di Ravenna con la sentenza qui gravata, non è dato rinvenire alcuna specifica censura né nell'atto di appello proposto dall' , né nel ricorso in Cassazione proposto dall'Istituto, né tantomeno nello Pt_1 spiegato ricorso in riassunzione, con conseguente formazione del giudicato interno
pag. 6 di 11 al riguardo.
Quanto al secondo aspetto, si rileva che la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
61/2018, pubblicata il 06/04/2018 non risulta esser stata impugnata dal sig.
nella parte in cui ha rigettato le sue pretese per il periodo CP_3 successivo al 02/10/2003, con conseguente formazione del giudicato interno anche sul punto.
Infine, in relazione al terzo aspetto, va rilevato che la sentenza di questa Corte di
Appello n. 657/2019, depositata il 27/08/2019 R.G.N. 312/2018 non risulta esser stata impugnata in Cassazione dal sig. nella parte in cui ha rigettato CP_3 le eccezioni d'inammissibilità dell'appello proposto dall' da lui sollevate in Pt_1 sede di gravame (id. est eccezione d'inammissibilità del gravame dell' per Pt_1 asserita violazione dell'art. 434 c.p.c., per asseverata violazione dell'art. 437 c.p.c. in ragione della protestata novità dell'unico motivo addotto e per manifesta infondatezza ex artt. 348 bis c.p.c. e 436 bis c.p.c.), con conseguente formazione del giudicato interno anche sul punto.
Tanto doverosamente chiarito, sempre in via preliminare, va osservato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto o della contrattazione collettiva, la pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di
Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza
26.05.2021, n. 14691).
Ebbene, svolte queste doverose premesse, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza rescindente, va affermata la fondatezza dell'exceptio iudicati sollevata dall' sin dalla propria costituzione Pt_1 nel giudizio di primo grado, poi, coltivata nei successi gradi del procedimento.
pag. 7 di 11 Al riguardo, va ribadito, e meglio chiarito, in punto di fatto che il sig. in CP_3 precedenza all'odierno giudizio ha proposto due procedimenti giudiziari. Segnatamente con ricorso depositato avanti al Tribunale di Ravenna in data
9/5/20203 l'odierno resistente, unitamente ad altri lavoratori, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la propria esposizione a lavorazioni comportanti l'uso di amianto e comunque la prestazione di attività di lavoro in ambienti dove erano presenti fibre di amianto per tutto il periodo del rapporto di lavoro e comunque per un periodo superiore a 10 anni con conseguente diritto all'applicazione dei benefici di cui all'art. 13, comma 8 della Legge n. 257/1992, individuando il periodo di lavoro oggetto della domanda in quello prestato presso la CABOT dall''8/8/1988 al deposito del ricorso rappresentando inoltre un precedente periodo di lavoro presso la dall'8/9/1980 al 5/8/1988. Pt_2
Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 172/2005 (cfr. doc. 2 fasc. di primo grado
): ha affermato non applicabile alla fattispecie la nuova normativa di cui Pt_1 all'art. 47 d.l. 269/2003 convertito in legge 326 del 24/11/2003 giudicando, pur in assenza di CTU, una esposizione ultradecennale all'amianto sulla base del compendio istruttorio acquisito;
ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva per il periodo in cui i lavoratori avevano prestato attività lavorativa all''interno della stabilimento CABOT di Ravenna. La sentenza è stata quindi impugnata dall' avanti a questa Corte di Appello che con sentenza n. 1153/11, Pt_1 espletata CTU che per il non ha riconosciuto il beneficio del superamento CP_3 della doppia soglia, ha rigettata la sua domanda. In motivazione, quanto alla posizione dell'odierno appellato, è indicato “quanto a non sussiste CP_1 appello incidentale e le prima sentenza riconosceva il beneficio solo per il facere svolto presso l'impresa Cabot in conformità peraltro alla domanda v. conclusioni del ricorso, come del resto precisato dalla difesa degli appellati”. Il CTU, infatti, ha individuato l'esposizione all'amianto superiore al valore previsto dall'art. 24, comma 3 D. Lgs. 277/91 per la durata di anni 4 mesi 4 e giorni 23 sino al
31/12/1992 (valutando il periodo presso la sola CABOT).
Con altra controversia intentata nel 2007 sempre avanti al Tribunale di Ravenna il sig. ha chiesto il riconoscimento della esposizione “qualificata” CP_1 all'amianto nel periodo 8/9/1980 – 5/8/1988 riferito al periodo di lavoro presso la
Benelli s.r.l., da valutarsi quale prolungamento del periodo di esposizione già riconosciuto in favore del predetto lavoratore (l'INAIL, infatti, con certificazione
pag. 8 di 11 del 4/7/2001 aveva già riconosciuto al sig. l'esposizione all'amianto CP_3 superiore al valore previsto dall'art. 24, comma 3 D. Lgs. 277/91 per il periodo dal 8/8/1988 al 31/12/1992). Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 230/2008, passata in giudicato, ha statuito che il sig. era stato esposto per più CP_1 di 10 anni e aveva diritto al riconoscimento della maggiorazione ex art. 13 comma
8 della L. n. 257/92 per i periodi di effettiva esposizione all'amianto subiti nel corso del rapporto entro il 31/12/1992 richiamando i limiti temporali indicati dal
CTU.
Riassumendo, quindi, l'intero periodo ricompreso fra l'8/9/1980 ed il 9/05/2003 risulta integralmente coperto dal c.d. giudicato esterno, rappresentato rispettivamente dalla sentenza n. 1153/11 di questa Corte di Appello e dalla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 230/2008, entrambe passate in giudicato.
Quanto alla portata di tale giudicato, non può che ribadirsi quanto rilevato sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza rescindente, secondo cui l'effetto del giudicato “è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore» (Cass. nr. 31904 del 2018 con richiamo a Cass. nr. 18339 del 2003; conf. Cass. nr. 1583 del 2010), non manifestata nel caso di specie.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, le domande formulate dal sig. con il ricorso introduttivo di CP_1 questo giudizio - sia in via principale, che in via subordinata (quest'ultime coltivate in sede di gravame mediante la proposizione di appello incidentale condizionato)
– per la parte che non è stata già disattesa dal Tribunale di Ravenna con la sentenza qui gravata, risultano inammissibili poiché proposte in violazione del principio del ne bis in idem, fatta eccezione per quelle relative al periodo ricompreso fra il 9 maggio 2003 ed il 2 ottobre 2003, non rientrante nel perimetro dei giudizi precedentemente incardinati dall'odierno appellato. Invero, sotto il profilo di differenti ambiti temporali agiti in due successivi giudizi,
Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016 n. 26922 ha affermato che: “In tema di benefici contributivi per esposizione all'amianto, in presenza di due giudizi che abbiano ad oggetto periodi di lavoro diversi, ancorché relativi al medesimo
pag. 9 di 11 rapporto, il formarsi del giudicato in ordine alla prima controversia non ha effetto preclusivo con riguardo alla seconda, giacché non sussiste coincidenza di oggetto, né, del resto, il giudicato può formarsi (anche) su aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, come
l'esposizione qualificata all'amianto per il periodo successivo all'emanazione della sentenza sul primo periodo”.
Queste considerazioni, portato di consolidati principi generali formatisi in tema di giudicato e che trovano il loro comune fondamento nei principi della certezza del diritto e del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., non appaiono confliggere in alcun modo, né in via diretta, né in via indiretta con gli artt. 3, 32, 35, 36 e 38 Cost., con conseguente manifesta infondatezza della spiegata eccezione di illegittimità costituzionale.
A tanto consegue l'accoglimento (parziale) dell'appello principale proposto dall' e la declaratoria d'inammissibilità dell'appello incidentale condizionato Pt_1 proposto dal lavoratore, il tutto con statuizioni come da dispositivo.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, a fronte dell'esigua fondatezza delle pretese dell'allora ricorrente e della straordinaria complessità delle questioni giuridiche esaminate (oggetto di divergenti valutazioni nei vari gradi del giudizio), ritiene la Corte che sussistano “gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell'art. 92
c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese dei vari gradi del giudizio.
Il sig. , quindi, va condannato a restituire all le spese di lite CP_1 Pt_1 ottenute sulla base delle sentenze di I e di II grado, maggiorate di interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall' , riformando Pt_1 sul punto la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 61/2018 R.S., pubblicata il
06/04/2018, confermata nelle restanti parti, accerta e dichiara che il sig. CP_1
è stato esposto all'amianto in misura superiore al valore previsto dall'art.
[...]
24, comma 3 D. Lgs. 277/91 anche nel periodo ricompreso fra il 9 maggio 2003 ed il 2 ottobre 2003;
pag. 10 di 11 - per l'effetto, condanna l' all'accredito contributivo in favore del sig. Pt_1
anche di tale periodo ai sensi dell'art. 13, comma 8 della L. n. CP_1
257/1992;
- respinge, quanto al resto, le domande proposte dal sig. con il CP_1 ricorso introduttivo del giudizio, in quanto in parte proposte in violazione del principio del ne bis in idem ed in parte infondate;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato proposto dal sig.
; CP_1
- condanna il sig. a restituire all' le spese di lite ottenute sulla CP_1 Pt_1 base delle sentenze di I e di II grado, maggiorate di interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- compensa integralmente le spese dei vari gradi del giudizio fra le parti in causa.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 783/2024 RGA riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23391/2024, emessa il 25.06.2024 e pubblicata il 04.09.2024; avente ad oggetto: riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti ad amianto;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 10/04/2025; promossa da
C.F. Parte_1
), in persona del legale Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lupoli ed elettivamente domiciliato in Bologna alla via Milazzo 4/2, presso l'Avvocatura Provinciale dell'Istituto; ricorrente in riassunzione;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Crescenzio n. 2, int. 3, scala b;
resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 11 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono adeguatamente sintetizzati nella ordinanza rescindente, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…)
1. con il ricorso introduttivo della lite, CP_1 chiedeva accertarsi l'esposizione a fibre di amianto in misura superiore al limite di legge, durante l'attività lavorativa svolta nel periodo compreso tra agosto 1988 e dicembre 2012, in prolungamento ad altro periodo di esposizione già riconosciuto con sentenza;
2. l'adito Tribunale di Ravenna accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando l'esposizione qualificata del lavoratore all'amianto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003; il periodo precedente (fino al 31 dicembre 1992) era, invece, coperto dal giudicato;
3. la Corte di appello di Bologna ha respinto l'appello dell' Pt_1
4. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di ne bis in idem, sollevata dall' con riferimento alla sentenza della Controparte_2
Corte di appello di Bologna nr. 1553 del 2011, passata in giudicato, di rigetto di analoga domanda di accertamento dell'esposizione ad amianto;
5. a tale riguardo, la Corte di merito ha precisato che la parte privata, prima dell'odierno giudizio, aveva promosso altre due azioni giudiziarie:
- con una prima domanda, introdotta con ricorso depositato il 9 maggio 2003, aveva chiesto l'accertamento dell'esposizione qualificata all'amianto e i relativi benefici per il periodo dall' «8.8.1988 al deposito del ricorso». La sentenza di primo grado -che aveva parzialmente riconosciuto il diritto era riformata in secondo grado. La Corte di appello, a seguito di CTU, rigettava integralmente la domanda;
- un secondo giudizio, proposto nel 2007, con cui, invece, si accertava
l'esposizione qualificata all'amianto, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa dal 1980 al 5 agosto 1988;
6. la Corte di appello, con la sentenza qui impugnata, ha escluso la sussistenza di un giudicato in relazione all'intero periodo oggetto del primo giudizio (fino a maggio 2003, momento di deposito del ricorso).
pag. 2 di 11 Ha osservato, in proposito, come i presupposti delle due azioni fossero differenti: mentre il primo giudizio era fondato sulle previsioni della legge nr. 257 del 1992, il successivo giudizio era fondato sulle disposizioni della legge nr. 247 del 2007 che aveva esteso i periodi utili per l'esposizione all'amianto fino al 2 ottobre 2003;
7. in definitiva, per la Corte territoriale il primo giudizio doveva ritenersi preclusivo della «nuova» azione limitatamente al periodo «8 agosto 1988/31 dicembre 1992», nonostante la precedente domanda avesse avuto ad oggetto la richiesta di rivalutazione contributiva fino al 9 maggio 2003, in considerazione del fatto che la legge nr. 257 del 1992 non avrebbe consentito la valutazione dell'esposizione dal 1993 in poi;
8. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' con due motivi;
Pt_1
9. la parte in epigrafe ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;
10. il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. (…)
11. con il primo motivo, l' deduce la violazione dell'art. 2909 cod. civ. Pt_1
L' contesta la decisione impugnata che ha ritenuto non ostativa, alla Pt_1 riproposizione della domanda, la precedente sentenza, con cui era stato definito un analogo giudizio, con rigetto della domanda di rivalutazione dei contributi per esposizione all'amianto fino al 9 maggio 2003, per il solo fatto che la odierna azione è fondata anche su altre disposizioni di legge sopravvenute a quelle esistenti al momento dell'introduzione del primo giudizio;
12. l' deduce come il giudicato valga a cristallizzare la situazione di fatto Pt_1 oggetto della pronuncia definitiva che non può essere più messa in discussione né da norme successivamente emanate in materia né da uno ius superveniens recante disposizioni retroattive, salvo che il Legislatore espressamente disponga al riguardo. Evidenzia come il giudicato resista anche ad una declaratoria di incostituzionalità della norma applicata. Per il ricorrente, in conclusione, la normativa sopravvenuta richiamata dalla Corte territoriale non aveva in alcun modo inciso sul giudicato, formatosi in relazione al periodo fino al maggio 2003;
13. con il secondo motivo è dedotta la violazione dell'art. 13 della legge nr. 257 del 1992 e dell'art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge nr. 247 del 2007; 14. l' Pt_1 critica, in ogni caso, la ricostruzione della normativa operata dalla Corte di appello, secondo cui solo la legge nr. 247 del 2007 avrebbe esteso i benefici oltre
pag. 3 di 11 il 31 dicembre del 1992; (…) >>.
Esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23391/2024 ha accolto le doglianze dell , così statuendo: “Il Pt_1 decisum non è corretto. Esso si fonda su una errata ricostruzione della normativa di riferimento;
Come già osservato dalla Corte (v. Cass. nr 12185 del 2024 in motiv.) l'art. 1, co 20, della legge nr. 247 del 2007 …. si limita ad introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate;
va, invece, escluso che la possibilità di valutare
l'esposizione all'amianto per periodi successivi al 1992 possa attribuirsi alla legge nr. 257 del 1992.
Il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva resta sempre l'art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 che fa esclusivo riferimento all'esposizione decennale, senza identificare - e limitare – un arco temporale di riferimento”.
A tale fondamentale considerazione, la Suprema Corte ha aggiunto che: «il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 cod. civ., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore»
(Cass. nr. 31904 del 2018 con richiamo a Cass. nr. 18339 del 2003; conf. Cass. nr. 1583 del 2010). La legge nr. 247 del 2007 non sarebbe, perciò, in ogni caso, suscettibile di incidere sulla situazione giuridica già regolata con sentenza passata in giudicato;
(…).
Sulla scorta di questi principi, la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di questa Corte di Appello n. 657/2019, depositata il 27/08/2019 R.G.N.
312/2018, con rinvio della causa a questo stesso Ufficio, in diversa composizione, per riesaminare la fattispecie concreta, in applicazione delle indicazioni date e per provvedere anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
L' , con ricorso depositato telematicamente in data 27/11/2024, ha provveduto Pt_1
a riassumere la controversia innanzi a questa Corte di Merito, chiedendo, in applicazione dei principi di diritto dettati dall'ordinanza rescindente, di: “(…) dichiarare in via preliminare e pregiudiziale , l'inammissibilità di ogni domanda
pag. 4 di 11 promossa da con il ricorso in I grado poiché proposta in violazione CP_1 del principio del ne bis in idem;
in via gradata respingere ogni domanda proposta da per totale CP_1 infondatezza in fatto e diritto;
in ogni caso con vittoria delle spese del giudizio di legittimità e di tutte le altre fasi processuali, nonché con condanna della controparte alla restituzione delle spese di lite ottenute sulla base delle sentenze di I e di II grado. (…)”.
Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito la nullità, CP_3
l'inammissibilità nonché l'assoluta e radicale infondatezza “dell'eccezione di ne bis in idem e di giudicato” sollevata dall , “alla luce delle pronunce di I e II Pt_1 grado”, nonché “l'inammissibilità, la nullità e infondatezza del dedotto ”, Pt_1 chiedendo che questa Corte voglia: “- In via pregiudiziale e preliminare, di rito e di merito, voler dichiarare inammissibile, improcedibile e nullo l'atto di riassunzione (doc. 1), per quanto osservato con la presente costituzione in giudizio;
- Sempre in via pregiudiziale e preliminare, nella non creduta ipotesi che Codesta
Ecc.ma Corte ritenga di una qualche rilevanza l'eccezione e/o i principi di Pt_1 cui all'ordinanza della Suprema Corte, a fronte della quale ha riassunto il Pt_1 giudizio, chiede che alla luce di quanto dedotto in atti e comunque del capo V della presente comparsa, dichiari non infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale e pregiudizialità comunitaria e perciò stesso sospendi al giudizio e rinvii gli atti alla Corte Costituzionale per valute il contrasto con gli artt. 3, 32,
35, 36 e 38 Cost., anche in ordine alla ingiustificata disparità di trattamento e alla lesione dei diritti dell'odierno costituito, con irragionevolezza del dettato normativo di cui all'art. 1, co. 20, 21 e 22 della L. 247/07, se non applicabili a tutti i lavoratori aventi diritto, perché esposti per più di 10 anni a fibre di amianto in concentrazione superiore alle 100 ff/ll anche per effetto della presunzione di cui al nuovo dettato normativo di cui alla L. 247/07, e perché in ogni caso per contrarietà agli artt. 153 e 156 TFUE, oltreché per ingiusta discriminazione ex art. 157 TFUE, e con ogni consequenziale statuizione, - Nel merito, rigettare tutte le avverse istanze, eccezioni e deduzioni in quanto infondate e per quanto dedotto con il suo esteso atto. Il tutto con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
pag. 5 di 11 Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, compensare, ex art. 91 e 92
c.p.c., le spese di lite del presente grado di giudizio e quello di legittimità e dichiarare irripetibili le spese di I e II grado”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta delle risultanze istruttorie già acquisite nei precedenti gradi del giudizio.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va, innanzitutto, ricordato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “L'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, sia qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito , sia nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata”( così, ex multis, Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n.
17261/13; depositata il 12 luglio)
Ciò posto, va preliminarmente osservato che a seguito degli snodi processuali sopra ricordati risulta essersi formato il c.d. giudicato interno in relazione ai seguenti aspetti della vertenza: a) riconoscimento dell'esposizione qualificata (cioè superiore al valore previsto dall'art. 24, comma 3 D. Lgs. 277/91) ad amianto dell'odierno appellato per il periodo 9 maggio 2003/2 ottobre 2003, operato dalla sentenza di prime cure qui gravata, che si va ad aggiungere, assumendone così rilevanza, al periodo ultradecennale di esposizione ad amianto oltre il limite di legge già riconosciuto in favore del medesimo lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 8 della L. 257/1992 con la sentenza del Tribunale di
Ravenna, Sezione Lavoro, n. 230/2008 (cfr. 62 fasc. di primo grado dell'allora ricorrente), passata in giudicato, appresso meglio descritta quanto al suo contenuto;
b) reiezione da parte della sentenza qui gravata delle pretese dell'allora ricorrente per il periodo successivo al 2 ottobre 2003; c) reiezione delle eccezioni di inammissibilità dell'appello proposto dall sollevate dal sig. Pt_1 CP_3 all'atto della sua costituzione in appello.
Quanto al primo aspetto, si osserva, in particolare, che il periodo 9 maggio 2023/2 ottobre 2023 esula dal perimetro dell'exceptio iudicati tempestivamente sollevata dall' sin dalla propria costituzione nel giudizio di primo grado e rispetto a Pt_1 tale riconoscimento, operato dal Tribunale di Ravenna con la sentenza qui gravata, non è dato rinvenire alcuna specifica censura né nell'atto di appello proposto dall' , né nel ricorso in Cassazione proposto dall'Istituto, né tantomeno nello Pt_1 spiegato ricorso in riassunzione, con conseguente formazione del giudicato interno
pag. 6 di 11 al riguardo.
Quanto al secondo aspetto, si rileva che la sentenza del Tribunale di Ravenna n.
61/2018, pubblicata il 06/04/2018 non risulta esser stata impugnata dal sig.
nella parte in cui ha rigettato le sue pretese per il periodo CP_3 successivo al 02/10/2003, con conseguente formazione del giudicato interno anche sul punto.
Infine, in relazione al terzo aspetto, va rilevato che la sentenza di questa Corte di
Appello n. 657/2019, depositata il 27/08/2019 R.G.N. 312/2018 non risulta esser stata impugnata in Cassazione dal sig. nella parte in cui ha rigettato CP_3 le eccezioni d'inammissibilità dell'appello proposto dall' da lui sollevate in Pt_1 sede di gravame (id. est eccezione d'inammissibilità del gravame dell' per Pt_1 asserita violazione dell'art. 434 c.p.c., per asseverata violazione dell'art. 437 c.p.c. in ragione della protestata novità dell'unico motivo addotto e per manifesta infondatezza ex artt. 348 bis c.p.c. e 436 bis c.p.c.), con conseguente formazione del giudicato interno anche sul punto.
Tanto doverosamente chiarito, sempre in via preliminare, va osservato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto o della contrattazione collettiva, la pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai Giudici di
Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza
26.05.2021, n. 14691).
Ebbene, svolte queste doverose premesse, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza rescindente, va affermata la fondatezza dell'exceptio iudicati sollevata dall' sin dalla propria costituzione Pt_1 nel giudizio di primo grado, poi, coltivata nei successi gradi del procedimento.
pag. 7 di 11 Al riguardo, va ribadito, e meglio chiarito, in punto di fatto che il sig. in CP_3 precedenza all'odierno giudizio ha proposto due procedimenti giudiziari. Segnatamente con ricorso depositato avanti al Tribunale di Ravenna in data
9/5/20203 l'odierno resistente, unitamente ad altri lavoratori, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la propria esposizione a lavorazioni comportanti l'uso di amianto e comunque la prestazione di attività di lavoro in ambienti dove erano presenti fibre di amianto per tutto il periodo del rapporto di lavoro e comunque per un periodo superiore a 10 anni con conseguente diritto all'applicazione dei benefici di cui all'art. 13, comma 8 della Legge n. 257/1992, individuando il periodo di lavoro oggetto della domanda in quello prestato presso la CABOT dall''8/8/1988 al deposito del ricorso rappresentando inoltre un precedente periodo di lavoro presso la dall'8/9/1980 al 5/8/1988. Pt_2
Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 172/2005 (cfr. doc. 2 fasc. di primo grado
): ha affermato non applicabile alla fattispecie la nuova normativa di cui Pt_1 all'art. 47 d.l. 269/2003 convertito in legge 326 del 24/11/2003 giudicando, pur in assenza di CTU, una esposizione ultradecennale all'amianto sulla base del compendio istruttorio acquisito;
ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva per il periodo in cui i lavoratori avevano prestato attività lavorativa all''interno della stabilimento CABOT di Ravenna. La sentenza è stata quindi impugnata dall' avanti a questa Corte di Appello che con sentenza n. 1153/11, Pt_1 espletata CTU che per il non ha riconosciuto il beneficio del superamento CP_3 della doppia soglia, ha rigettata la sua domanda. In motivazione, quanto alla posizione dell'odierno appellato, è indicato “quanto a non sussiste CP_1 appello incidentale e le prima sentenza riconosceva il beneficio solo per il facere svolto presso l'impresa Cabot in conformità peraltro alla domanda v. conclusioni del ricorso, come del resto precisato dalla difesa degli appellati”. Il CTU, infatti, ha individuato l'esposizione all'amianto superiore al valore previsto dall'art. 24, comma 3 D. Lgs. 277/91 per la durata di anni 4 mesi 4 e giorni 23 sino al
31/12/1992 (valutando il periodo presso la sola CABOT).
Con altra controversia intentata nel 2007 sempre avanti al Tribunale di Ravenna il sig. ha chiesto il riconoscimento della esposizione “qualificata” CP_1 all'amianto nel periodo 8/9/1980 – 5/8/1988 riferito al periodo di lavoro presso la
Benelli s.r.l., da valutarsi quale prolungamento del periodo di esposizione già riconosciuto in favore del predetto lavoratore (l'INAIL, infatti, con certificazione
pag. 8 di 11 del 4/7/2001 aveva già riconosciuto al sig. l'esposizione all'amianto CP_3 superiore al valore previsto dall'art. 24, comma 3 D. Lgs. 277/91 per il periodo dal 8/8/1988 al 31/12/1992). Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 230/2008, passata in giudicato, ha statuito che il sig. era stato esposto per più CP_1 di 10 anni e aveva diritto al riconoscimento della maggiorazione ex art. 13 comma
8 della L. n. 257/92 per i periodi di effettiva esposizione all'amianto subiti nel corso del rapporto entro il 31/12/1992 richiamando i limiti temporali indicati dal
CTU.
Riassumendo, quindi, l'intero periodo ricompreso fra l'8/9/1980 ed il 9/05/2003 risulta integralmente coperto dal c.d. giudicato esterno, rappresentato rispettivamente dalla sentenza n. 1153/11 di questa Corte di Appello e dalla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 230/2008, entrambe passate in giudicato.
Quanto alla portata di tale giudicato, non può che ribadirsi quanto rilevato sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza rescindente, secondo cui l'effetto del giudicato “è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore» (Cass. nr. 31904 del 2018 con richiamo a Cass. nr. 18339 del 2003; conf. Cass. nr. 1583 del 2010), non manifestata nel caso di specie.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, le domande formulate dal sig. con il ricorso introduttivo di CP_1 questo giudizio - sia in via principale, che in via subordinata (quest'ultime coltivate in sede di gravame mediante la proposizione di appello incidentale condizionato)
– per la parte che non è stata già disattesa dal Tribunale di Ravenna con la sentenza qui gravata, risultano inammissibili poiché proposte in violazione del principio del ne bis in idem, fatta eccezione per quelle relative al periodo ricompreso fra il 9 maggio 2003 ed il 2 ottobre 2003, non rientrante nel perimetro dei giudizi precedentemente incardinati dall'odierno appellato. Invero, sotto il profilo di differenti ambiti temporali agiti in due successivi giudizi,
Cassazione civile, sez. VI, 23/12/2016 n. 26922 ha affermato che: “In tema di benefici contributivi per esposizione all'amianto, in presenza di due giudizi che abbiano ad oggetto periodi di lavoro diversi, ancorché relativi al medesimo
pag. 9 di 11 rapporto, il formarsi del giudicato in ordine alla prima controversia non ha effetto preclusivo con riguardo alla seconda, giacché non sussiste coincidenza di oggetto, né, del resto, il giudicato può formarsi (anche) su aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, come
l'esposizione qualificata all'amianto per il periodo successivo all'emanazione della sentenza sul primo periodo”.
Queste considerazioni, portato di consolidati principi generali formatisi in tema di giudicato e che trovano il loro comune fondamento nei principi della certezza del diritto e del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., non appaiono confliggere in alcun modo, né in via diretta, né in via indiretta con gli artt. 3, 32, 35, 36 e 38 Cost., con conseguente manifesta infondatezza della spiegata eccezione di illegittimità costituzionale.
A tanto consegue l'accoglimento (parziale) dell'appello principale proposto dall' e la declaratoria d'inammissibilità dell'appello incidentale condizionato Pt_1 proposto dal lavoratore, il tutto con statuizioni come da dispositivo.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, a fronte dell'esigua fondatezza delle pretese dell'allora ricorrente e della straordinaria complessità delle questioni giuridiche esaminate (oggetto di divergenti valutazioni nei vari gradi del giudizio), ritiene la Corte che sussistano “gravi ed eccezionali ragioni”, ai sensi dell'art. 92
c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese dei vari gradi del giudizio.
Il sig. , quindi, va condannato a restituire all le spese di lite CP_1 Pt_1 ottenute sulla base delle sentenze di I e di II grado, maggiorate di interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall' , riformando Pt_1 sul punto la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 61/2018 R.S., pubblicata il
06/04/2018, confermata nelle restanti parti, accerta e dichiara che il sig. CP_1
è stato esposto all'amianto in misura superiore al valore previsto dall'art.
[...]
24, comma 3 D. Lgs. 277/91 anche nel periodo ricompreso fra il 9 maggio 2003 ed il 2 ottobre 2003;
pag. 10 di 11 - per l'effetto, condanna l' all'accredito contributivo in favore del sig. Pt_1
anche di tale periodo ai sensi dell'art. 13, comma 8 della L. n. CP_1
257/1992;
- respinge, quanto al resto, le domande proposte dal sig. con il CP_1 ricorso introduttivo del giudizio, in quanto in parte proposte in violazione del principio del ne bis in idem ed in parte infondate;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale condizionato proposto dal sig.
; CP_1
- condanna il sig. a restituire all' le spese di lite ottenute sulla CP_1 Pt_1 base delle sentenze di I e di II grado, maggiorate di interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- compensa integralmente le spese dei vari gradi del giudizio fra le parti in causa.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 10.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 11 di 11