Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: somministrazione.
Fra:
in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Fabrizio Badò
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via
Oslavia, n. 12, come da mandato in atti;
- Appellante –
-
contro
-
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Baruchello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Genova, Salita Santa
Caterina, n. 1/2, come da mandato in atti;
- Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1
in accoglimento dell'impugnazione formulata, annullare e riformare,
integralmente, la sentenza del Tribunale di Genova del 10-
13.11.2023, n. 2778/2023 (R.g.n. 1041/2021), notificata a mezzo PEC
il 21.11.2023, segnatamente:
• nella parte in cui ha accertato e dichiarato la responsabilità
esclusiva di nella causazione del fatto Parte_1
illecito occorso, ed ha, quindi, condannato Parte_1
al pagamento, in favore della dell'importo di € Controparte_2
26.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, oltre
le spese di lite liquidate in € 6.713,00 per compensi professionali,
oltre IVA, c.p.a. e 15% a titolo di rimborso forfettario spese
generali ed in € 545,00 per esborsi, e, per l'effetto;
• respingere ogni avversa domanda rassegnata dalla CP_2
, in quanto infondata in fatto e in diritto ed all'effetto,
[...]
ancora;
• in considerazione dell'intervenuto pagamento spontaneo in data
29.11.2023, da parte di della somma di Euro Parte_1
39.731,54, in favore della condannare la Controparte_2
predetta in persona del legale rappresentate Controparte_2
pro tempore, al pagamento, in favore di in Parte_1
restituzione, della predetta somma di Euro 39.731,54 oltre interessi
legali dalla data di versamento del 29.11.2023 (doc. 3, già allegato
al momento dell'iscrizione al ruolo del presente procedimento di
gravame), sino al saldo effettivo;
• Con vittoria di spese, anche generali, del doppio grado di
giudizio”;
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello,
2 contrariis reiectis,
a) rigettare integralmente l'avversario appello, in quanto
inammissibile e/o improcedibile e/o infondato per le ragioni esposte
in narrativa ovvero in ogni caso, e comunque condannare
[...]
(oggi anche ) – per i fatti e titoli di cui Parte_1 Parte_2
in atti – a pagare a la somma di Euro 26.700,00, Controparte_1
oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) in ogni caso, con il favore delle spese di entrambi gradi di
giudizio, incluso rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge,
nulla escluso od eccettuato.”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 29/01/2021, CP_2
(oggi conveniva in giudizio, nanti il
[...] Controparte_1
Tribunale di Genova, deducendo che: Parte_1
- in data 14/11/2018, il proprio correntista Persona_1
era stato contattato da un proprio incaricato per avere conferma di due ordini di bonifico, per complessivi Euro 26.700,00, impartiti il giorno prima tramite home banking a favore di alcuni soggetti residenti in [...], a lui totalmente sconosciuti;
- il correntista si era accorto che la propria utenza telefonica mobile, gestita da e associata al servizio home banking Parte_2
per la ricezione del c.d. “codice dispositivo”, non funzionava, e che non era possibile revocare le operazioni;
- il correntista aveva sporto denuncia, rappresentando che la compagnia telefonica gli aveva comunicato che terzi estranei avevano ottenuto a sua insaputa la sostituzione della sua SIM card;
- pertanto, il proprio cliente era stato vittima della truffa informatica nota come SIM Swap che consiste, dapprima, nella duplicazione della scheda SIM del correntista in modo che risulti
3 bloccata mentre, invece, resta attiva come scheda SIM duplicata dai truffatori sempre abbinata al numero telefonico del correntista;
in seguito, nella conseguente captazione da parte degli autori della truffa del messaggio sms della banca recante il c.d. codice dispositivo, indispensabile per eseguire bonifici online;
- la responsabilità del pregiudizio economico subito dal proprio correntista era da imputarsi, a titolo contrattuale, a Parte_1
, in quanto quest'ultima aveva consentito l'accesso non
[...]
autorizzato di terzi sulla linea telefonica del correntista bloccando la scheda SIM sulla base di richieste non provenienti dal cliente;
- aveva corrisposto al proprio correntista la somma indebitamente sottrattagli, divenendo, in tal modo, cessionaria, o, comunque,
surrogandosi nel credito sussistenza nei confronti di Parte_1
[...]
Pertanto, l'allora chiedeva l'accertamento della Controparte_2
responsabilità contrattuale di e la Parte_1
conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di Euro 26.700,00,
con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado , Parte_1
eccependo:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo a
, non essendosi perfezionata alcuna cessione del Controparte_2
credito tra la ed il suo correntista e, parimenti, non CP_2
sussistendo gli estremi di una surrogazione ex art. 1201 c.c., in quanto, la cessione prodotta non era stata notificata al debitore ceduto ed era priva della firma della CP_2
- nel merito, l'insussistenza di ogni responsabilità per la causazione del danno subito dal correntista, dovendosi attribuire
4 efficienza causale, esclusiva o concorrente, alla condotta di quest'ultimo, per aver violato gli obblighi di diligente conservazione dei codici statici di accesso al servizio home banking
e alla condotta della , per non aver sufficientemente garantito CP_2
la sicurezza del proprio sistema informatico.
Pertanto, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda avversaria e, in subordine, la riduzione dell'eventuale condanna ex art. 1227
c.c., in ragione del concorso di responsabilità con il correntista e la Banca.
3. Con sentenza n. 2778 del 13/11/2023, il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda dell'allora Controparte_2
condannava al pagamento, in favore Parte_1
dell'attrice, della somma di Euro 26.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di formulata da Controparte_2 Parte_1
in quanto la mancata notifica non rilevava ai fini della legittimazione ad agire, mentre il problema dell'assenza della sottoscrizione della sola Banca poteva dirsi superato dall'avvenuta produzione del documento da parte della stessa. CP_2
In ogni caso, il Tribunale rilevava l'avvenuta conoscenza della cessione del credito in capo a in occasione Parte_1
della procedura di conciliazione stragiudiziale dinanzi al
, affermando, inoltre, che la validità della cessione di CP_3
credito dedotta in giudizio rendeva superflua la verifica dei presupposti della surrogazione della nel credito del CP_2
correntista.
5 Nel merito, il Tribunale affermava la responsabilità di
[...]
per il danno subito dal correntista di Parte_1 CP_2
[...]
Sulla base del riparto dell'onere probatorio tra creditore e debitore in materia contrattuale.
Al riguardo, il Tribunale rilevava che:
- provata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il correntista truffato e , la Banca cessionaria aveva allegato Parte_1
che aveva bloccato la SIM del proprio Parte_1
correntista senza l'autorizzazione di quest'ultimo con conseguente captazione indebita del codice OTP, allegando, inoltre, di aver adottato un sistema di autenticazione sufficientemente sicuro;
- di contro, la convenuta non aveva specificamente contestato l'avvenuto blocco della SIM, limitandosi a contestare la sicurezza del sistema informatico adottato dalla Banca, dovendosi, pertanto,
affermare l'esclusiva efficacia causale della condotta della
Compagnia telefonica nella produzione del danno patito dal correntista.
4.In data 15/12/2023, proponeva appello Parte_1
avverso detta sentenza, formulando un motivo di impugnazione e domanda di restituzione della somma di Euro 39.731,54, pari alla complessiva condanna stabilita dalla sentenza di primo grado,
versata a controparte in esecuzione della stessa.
Unico motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato a ritenere sussistente un inadempimento di natura contrattuale a carico di nei Parte_1
confronti dell'odierna e a non valutare l'esclusiva Controparte_1
o concorrente responsabilità di quest'ultima e del correntista nella causazione del danno.
6 Ciò in quanto, secondo l'appellante:
- l'avvenuta cessione del credito in favore della non aveva CP_2
instaurato un rapporto contrattuale tra quest'ultima e la Compagnia
telefonica, con conseguente onere della prova del danno a carico di
; CP_1
- la responsabilità di era stata affermata Parte_1
solo sulla base delle asserzioni di controparte che, in realtà, erano state compiutamente contestate dalla Compagnia telefonica, la quale aveva evidenziato la carenza di sicurezza del sistema informatico della Banca e la condotta negligente del correntista nella custodia delle proprie credenziali di accesso all'home banking come circostanze che avevano determinato, in via esclusiva (o quantomeno concorrente), il danno;
- l'odierna non aveva provato la responsabilità di CP_1 [...]
nella causazione del danno patito dal proprio Parte_1
correntista e il Tribunale aveva errato nel non licenziare C.T.U. sul sistema informatico bancario, nonostante fosse stata richiesta dalla controparte stessa.
5.Si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la nullità della notifica dell'appello per essere stato notificato a – soggetto non più esistente – e Controparte_2
non a , con conseguente passaggio in giudicato della Controparte_1
sentenza di primo grado.
Nel merito, l'appellata eccepiva l'infondatezza dell'appello avversario assumendo la correttezza della sentenza di primo grado per essere pacifica, nel caso di specie, la natura contrattuale della responsabilità della nei confronti del Parte_3
correntista e, quindi, della surrogatasi nel credito di CP_2
quest'ultimo.
7 Al riguardo, l'appellata deduceva che:
- la Compagnia telefonica non aveva impugnato la parte della decisione del Tribunale in cui era accertata l'intervenuta cessione del credito dal correntista alla Banca;
- il danno subito dal correntista derivava da una truffa denominata
“SIM swap”, consistente nella captazione sia delle credenziali di accesso al conto corrente, sia del codice dispositivo OTP mediante cambio di intestazione dell'utenza telefonica, nella quale risulta determinante la sostituzione della SIM operata da Parte_1
, la quale ha, per legge, l'obbligo di verificare l'identità
[...]
del richiedente al momento di tale operazione;
- come dimostrato nel giudizio di primo grado, non era intervenuta alcuna violazione del sistema informatico della banca.
6.All'udienza del 5/12/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
7.In primo luogo, non è fondata l'eccezione di tardività dell'appello per nullità della notifica, formulata da per le Controparte_1
seguenti ragioni.
Come osservato dall'appellata, la notifica dell'appello è stata effettuata a – soggetto non più esistente – e Controparte_2
non a , il soggetto incorporante in virtù di fusione Controparte_1
per incorporazione.
Tale notifica deve considerarsi nulla e non inesistente (cfr. mutatis
mutandis Cassazione civile , sez. I , 18/05/2023 , n. 13685Cass.
Civ., Sez. Trib., 9/08/2022, n. 24579), essendo l'inesistenza
8 giuridica una tipologia di vizio atipica, residuale e non sanabile,
riscontrabile solo nei casi in cui la consegna dell'atto sia avvenuta a persona che non ha alcun collegamento con il destinatario.
Infatti, risulta che la notifica del gravame è stata correttamente effettuata al procuratore costituito in primo grado ai sensi dell'art. 170 c.p.c., se pur nei confronti di un soggetto estinto,
sussistendo, pertanto, un collegamento tra il soggetto notificato e il corretto destinatario dell'atto che esclude l'incertezza soggettiva, a nulla rilevando il fatto che l'appellante ha ricevuto la notifica della sentenza di primo grado dal soggetto succeduto a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
Di conseguenza, l'avvenuta costituzione in giudizio di CP_1
ha sanato la nullità della notifica dell'appello, che deve
[...]
ritenersi tempestiva, essendo intervenuta nel rispetto del termine
ex art. 325 c.p.c. .
8.Passando al merito l'appello è infondato e la Corte intende confermare un proprio precedente espresso nel giugno del 2024 in relazione ad analoga truffa avvenuta negli stessi giorni (5 novembre
2018).fra un altro correntista, la e Controparte_2 Parte_2
Nel momento in cui il correntista ha ceduto il Persona_1
Part proprio credito, basato sulla responsabilità contrattuale della con cui il aveva il rapporto contrattuale relativo alla sua Per_1
SIM telefonica, la banca appellata è subentrata nella posizione e negli oneri probatori del cedente.
Per quanto riguarda la truffa del SIM Swap, quale è pacificamente quella oggetto di causa, il meccanismo della truffa opera su due fasi.
9 La prima riguarda la captazione dei codici di identificazione o presso il correntista ingannandolo, il cosiddetto phishing, o con una intromissione illecita nel sistema informatico della banca o nel traffico telefonico dati/telefonico del correntista.
Nel presente caso non è stato possibile ricostruire come sia stata realizzata questa prima fase e mancano elementi che indichino una colpa del correntista o della banca.
La seconda fase della truffa, essenziale per la sua riuscita, è
quella dello scambio della SIM.I Truffatori riescono ad ottenere dal
Part gestore telefonico, in questo caso la , un duplicato della SIM
del correntista bersaglio della truffa ed intercettando poi i codici inviati dalla banca per completare il pagamento.
Vi è stata la migrazione del numero di cellulare del correntista su altra SIM, con conseguente blocco della SIM posseduta da quest'ultimo, avvenuta presumibilmente nel medesimo contesto temporale, considerata la mancata contestazione di tale circostanza da parte di limitatasi a contestarne Parte_1
l'efficacia causale.
I due bonifici sono stati disposti mediante l'utilizzo di altra
SIM rispetto a quella posseduta precedentemente dal correntista,
come attestato dal file “log”, prodotto dalla sub doc. 12 in CP_2
primo grado, dal quale si evince che i due bonifici de quibus sono stati disposti da un indirizzo IP diverso da quello segnato nelle operazioni precedenti.
E' quindi certa la colpa dell'appellante per la Parte_2
sostituzione della SIM Card perché senza questa sostituzione la truffa non avrebbe potuto compiersi.
L'appello deve pertanto essere respinto.
10 Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 7.800,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
(Euro 2.000,00 per la fase di studio, Euro 1.200,00 per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase della trattazione, Euro
3.000,00 per la fase della decisione) .
Occorre dichiarare ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da contro la sentenza del Parte_2
Tribunale di Genova n. 2778 del 13/11/2023, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna a rifondere a le spese Parte_2 Controparte_1
legali del giudizio di appello liquidate in in Euro 7.800,00 per
compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 13 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
11 Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni
12