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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3227/2019 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 4 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 12/11/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 13/11/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. MASOTTI GIULIO ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
03/03/2025 per l'avv. DIONNE ANGELA ha concluso come da nota Controparte_1
depositata in data 26/02/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 14:08 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3227/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3227/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f./p.i. ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MASOTTI GIULIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Romeo Rodriguez Pereira n. 129B, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DIONNE ANGELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terracina (LT), Via Appia n. 128/A, in virtù di delega in calce all'atto passivo allegato al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: assicurazione contro danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la a convenuto in giudizio – Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale – la propria compagnia assicurativa Controparte_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni
[...]
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertato e dichiarato il diritto della Parte_1 all'indennizzo per il furto subito in data 7-8/1/2018, condannare la
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, al pagamento in favore della società attrice della somma di € 50.702,47 pari al valore alla fonte della merce rubata ed in atti descritta, o della diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre al risarcimento del danno per mancato guadagno e/o da ritardo ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora o in subordine legali. Con vittoria delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla procedura di mediazione, oltre rimborso forfetario e accessori di legge”.
La società attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver stipulato, in data
22/05/2017, con la società convenuta polizza “ ” n. 1725800100138, con Controparte_3
decorrenza dal 22/05/2017 al 22/05/2018, tacitamente rinnovabile, avente ad oggetto la copertura incendio, furto e responsabilità civile (all. nn. 01, 02); - di aver constatato, in data 08/01/2018, di aver subìto un furto nei propri locali siti in Latina (LT), Via Selene n. 16, nel periodo compreso tra le ore
13:00 del 06/01/2018 e le ore 7:00 dell'08/01/2018, da parte di ignoti, i quali avevano asportato materiale meccanico e termoidraulico, per un valore complessivo stimato in euro 50.702,47 (come da elenco vd. punto 14, citazione;
all. n. 03), - di aver regolarmente denunciato, in data 08/01/2018, alla compagnia assicuratrice, a mezzo pec, il furto subìto (all. n. 04) e di aver altresì sporto formale denuncia, in data 16/01/2018, presso la Questura di Latina (all. n. 06); - che, in data 30/10/2018, la compagnia assicuratrice aveva denegato la liquidazione del sinistro per mancata consegna di tutta la documentazione afferente al proc.to penale apertosi a seguito della denuncia in parola (all. n. 07); - che, stante il mancato indennizzo dei danni subìti dalla compagnia assicuratrice, in data 05/06/2018, si era trovata costretta a richiedere un mutuo chirografario presso Unicredit Filiale di Latina (all. n.
08), nonché ad incardinare il presente giudizio. costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata il 03/10/2019, contestando integralmente ricostruzione avversaria e, in particolare, la veridicità delle circostanze dedotte da controparte circa l'asserito furto (an), nonché circa il profilo di quantificazione dell'asserito danno (quantum), eccependo l'inoperatività della polizza, ha chiesto la reiezione delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, con la refusione delle spese di lite.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria (all. 10, citazione), concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., il precedente G.I istruiva la causa a mezzo di prove testimoniali e c.t.u. a firma dell'Ing. Fabio Miranda affinché fornisse risposta ai seguenti quesiti: “Sulla base della documentazione in atti e previo accesso sui luoghi di causa: 1) Specifichi se la merce in verifica - considerando soltanto quella per la quale sussista fattura o comunque documentazione comprovante
l'appartenenza a parte attrice, in data anteriore alla sottrazione - rientri tra i beni assicurati a termini di polizza;
2) Verifichi la sussistenza degli adempimenti formali e delle comunicazione effettuate dall'assicurato, a seguito del sinistro, nei confronti della Compagnia;
3) Proceda ad una stima della merce, tenuto conto del deprezzamento determinato dalla normale usura, considerando la data di acquisto come risultante dalla documentazione versata in atti;
”.
Acquisita la relazione peritale in data 10/01/2022, tentata vanamente una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata da questo G.I. subentrato, nelle more al precedente, a far data dall'1/07/2022
(v. verbale di udienza del 21/11/2023), la causa, così istruita, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez.
Unite, 24/03/2006, n. 6572).
Nella fattispecie, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. Cass., III, 02/04/2021, n.9205;
I, 14/06/2018, n.15630; Cass. III, 21/12/2017 n.30656; Cass. n. 17 dell'8/1/1987; Cass. 1081 del
4/3/1978).
Ciò posto, dalla disamina della documentazione complessivamente prodotta dalla parte attrice e dalle condivisibili conclusioni cui è addivenuto l'ausiliario nominato dal Tribunale, si ritiene che la stessa abbia parzialmente assolto all'onus probandi sulla medesima incombente.
Ed invero, nulla quaestio in ordine alla sussistenza della polizza assicurativa per la copertura del rischio di furto stipulata tra le odierne parti in causa e debitamente documentata dalla parte attrice
(vd. all. 01, citazione), e comunque, non contestata dalla parte convenuta (vd. relazione peritale di all. seconda memoria istruttoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., avv. Dionne: “decorrenza Parte_2 dal 22/05/2017 al 22/05/2018”, “il premio è stato pagato regolarmente, come da esame della posizione di apertura sinistro, quindi alla stipula del contratto di polizza”).
Quanto, all'operatività della predetta polizza, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 72 (“COSA
COMPRENDE L'ASSICURAZIONE”, p. 40, polizza), il furto è risarcibile “a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violando le difese esterne mediante: i) rottura, scasso;
ii) uso di chiave false, di grimaldelli o di arnesi simili;
iii) uso fraudolento di chiavi vere purché lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi siano stati denunciati alla competente
Autorità; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia sino alle ore 24 del quinto giorno successivo”.
A tale proposito, risulta per tabulas, dall'attestazione di intervento in estratto ai sensi della legge
241/90 redatta dagli agenti della Squadra Volante - Questura di Latina (all. 05, citazione), che “il giorno 08 gennaio 2018, alle ore 07.30 circa, personale dipendente si recava in via Selene nr.16 presso l'attività commerciale “ , per un sopralluogo di furto.” e che “ignoti Pt_1 Parte_1 malfattori, dopo aver scavalcato la recinzione posta a protezione dell'intera area, dapprima entravano, attraverso il tetto, nel capannone dove è conservato materiale edile, dopodiché mettevano fuori uso l'impianto di videosorveglianza e si introducevano all'interno del negozio forzando la grata
a protezione della porta di ingresso”.
Pertanto, può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'effettivo verificarsi dell'evento lamentato, ovvero il furto dei beni presso i locali della società attorea e, dunque, il diritto dell'attrice a percepire l'agognato indennizzo, il che rende peregrina l'insussistenza della piena operatività della polizza assicurativa.
Tale circostanza ha ricevuto anche pieno conforto dalle escussioni testimoniali rese in corso di giudizio, particolarmente attendibili in quanto rese da soggetti aventi cognizione diretta dello stato dei luoghi.
In particolare, la teste dipendente della società attrice dall'anno 2013, nonché sorella Testimone_1 del socio di maggioranza, e cognata dell'altro socio-amministratore Testimone_2 Parte_3 ha così riferito: “Sul capitolo 8: in data 8.1.2018 mi sono recata in Società alle 8:00. Preciso di arrivare sempre più tardi di mio fratello che apre gli uffici alle 7:00. Quando arrivai sui luoghi constatai che la grata era divelta e la porta antisfondamento era distrutta. Mia madre mi aveva già avvisato, ma non ricordo a che ora;
Sul capitolo 9: Era scassinato anche l'ingresso di un secondo magazzino;
Sul capitolo 10: Era scassinato anche l'ingresso pedonale. Tutte le sere facciamo insieme un giro di ricognizione. In genere andiamo via verso le 18:00/18:30; Sul capitolo 13: il congegno dell'allarme installato sotto il soffitto del magazzino era staccato;
Sul capitolo 14: anche il congegno del gsm non era più presente in loco (era stato asportato) Sul capitolo 16: monitor registratore e telecamere di videosorveglianza erano state asportate” (vd. verbale del 6/05/2021) e l'altro teste,
padre del socio di maggioranza, non avente alcun ruolo all'interno della Testimone_3 compagine societaria attorea, ha precisato di essere “…sopraggiunto sui luoghi l'8.1.2018 dopo essere stato chiamato da mio figlio . Erano le 8:0. Constati che le grate dei magazzini erano Tes_2 scassinate così come l'ingresso pedonale;
Sul capitolo 13, 14, 16: risultava schiuma laddove era prima installata la sirena sotto al soffitto e mancava il registratore;
” (vd. verbale del 6/05/2021).
Acclarata, dunque, la sussistenza dell'an, dall'espletata c.t.u., - le cui conclusioni sono pressoché interamente condivisibili da questo G.I., in quanto scevre da vizi di natura logico - giuridica, essendosi l'Ausiliario scrupolosamente attenuto alla disamina della documentazione in atti, anche mediante raffronto della situazione lamentata da parte attrice e quella riscontrata dalle fatture allegate -, è emerso che “si desume che la merce in elenco all'allegato 11 e presente in citazione rientri nella descrizione soprariportata in quanto consistente essenzialmente in prodotti finiti e pronti alla vendita come caldaie, condizionatori, pannelli solari, utensili domestici, utensili edili, elementi di comando
e di controllo di impianti termici in genere, e così via.” (p. 9, c.t.u.).
Pertanto, accertato che i beni descritti in citazione rientravano tra i beni assicurati a termine di polizza, il C.T.U. acclarava, con riferimento al contratto sottoscritto tra le parti, “sezione furto e rapina”, art. 20 (p. 5) che “In merito alle azioni e comunicazioni da effettuare nei termini di polizza, riportate al suddetto articolo, l'assicurato: - HA ADEMPIUTO PARZIALMENTE alla lettera a) inoltrando una comunicazione a mezzo PEC alla Compagnia assicurativa, il giorno 8 gennaio 2018, come dimostrato dall'allegato n.4 alla citazione. Non si riscontrano la descrizione delle circostanze e
l'indicazione dell'importo approssimativo del danno. In merito alla denuncia da effettuare alle
Autorità competenti, nell'arco delle 24h dalla scoperta del sinistro, parte attrice ha
[...]
in quanto viene avvisata prontamente l'Autorità senza produrre però denuncia CP_4 formale dell'accaduto. A tal proposito, la Questura attesta che il giorno 8 gennaio, alle ore 7:30 circa, personale dipendente si recava sui luoghi di causa. La Questura invitava il sig. a Tes_1
produrre inventario di quanto asportato e di recarsi presso gli uffici della Polizia per sporgere regolare denuncia;
- NON HA ADEMPIUTO alla lettera b) in merito alla fornitura di distinta particolareggiata della merce rubata e copia della denuncia alle Autorità nei successivi 5 giorni: considerato il periodo di tempo misurato in 5 giorni successivi all'8 gennaio, avremo ad ogni modo la scadenza per la presentazione della distinta e della denuncia formale coincidente con il giorno domenica 14 gennaio. La denuncia formale è avvenuta il giorno 16 gennaio alle ore 10:00, come mostrato all'allegato n.6 della citazione;
- HA ADEMPIUTO alla lettera d) in quanto il contraente si è adoperato per il recupero delle cose rubate avvisando la mattina stessa le Autorità e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, punto mai contestato da parte convenuta;
- alla lettera f) elencando le merci con descrizione del singolo articolo, CP_5
fornendo le relative fatture, tenendo a disposizione della Società e dei Periti la documentazione e facilitando le indagini e gli adempimenti necessari (vedasi Relazione del 16/04/2018 Parte_2 allegata alle memorie ex art. 183 6°).” (p. 11, c.t.u.).
Sul punto va preliminarmente detto che, in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'articolo 1915 c.c., comma 2. Il dolo deve essere provato dall'assicuratore, così come il danno subito per effetto dell'omissione colposa, in applicazione del generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. n. 24733/2007;
Trib. Roma n. 22004/2009).
In particolare, la quantificazione operata dall'Ausiliario risulta sostanzialmente ossequiosa di quanto previsto dalle condizioni contrattuali e, segnatamente, dell'art. 19 della polizza (“valutazione del danno”), che prevede che l'ammontare del danno, relativamente alle “MERCI”, è “pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale e il valore del residuo”.
Sul punto, al fine di rispondere al terzo quesito concernente la valutazione del danno, l'ausiliario nominato, “considerato che la merce si presentava imballata in magazzino e pronta alla vendita” ha condivisibilmente “tenuto conto del deprezzamento determinato dalla svalutazione dei singoli prodotti in funzione della loro natura, qualità e della data di acquisto come risultante dalle fatture versate in atti”, precisando, inoltre, che la stima “deve tener conto della svalutazione commerciale del bene in funzione della sua natura e della data di acquisto” e che “In merito alla stima della merce,
è stata applicata una svalutazione in percentuale dovuta non all'usura, che si ritiene assente in quanto trattasi di prodotti destinati alla vendita al dettaglio, ma alla commerciabilità del bene, specie quello tecnologico, che nel corso degli anni può perdere il suo valore in funzione della crescita dell'innovazione tecnico-scientifica (materiali, performance, ingombri, estetica, ecc..).”.
In ragione di quanto sopra, l'ausiliario nominato ha così concluso, quantificando il valore della merce asseritamente sottratta nella misura pari ad euro 21.264,90 (“Il TOTALE STIMATO, applicato il deprezzamento, è pari ad € 21.264,90 (colonna R Allegato n. 5)”, vd. p. 18, c.t.u.), stima che, sulla scorta delle superiori argomentazioni e delle risposte fornite dal CTU ai rispettivi c.t.p. (cui per brevità si rimanda), può ritenersi corretta e congrua.
Conclusivamente, la domanda attorea merita parziale accoglimento con riconoscimento in favore della parte attrice dell'indennizzo per l'evento dannoso garantito con la polizza sottoscritta così come quantificato dal C.T.U., pari ad euro 21.264,90, maggiorato di i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Va poi rammentato che, in tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore, assolvendo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato. Ne deriva che l'importo così dovuto è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore (cfr. recentemente Cassazione civile sez. III,
08/06/2023, n.16229).
Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno per mancato guadagno promossa da parte attrice, essendo la stessa totalmente lacunosa di opportuna allegazione, a nulla rilevando, sul punto, la documentazione volta ad attestare la stipula di mutuo, posto che non è evincibile alcun legame tra la sottoscrizione di predetta pattuizione con la finalità alla medesima sottesa, ovvero far fronte all'acquisto di merce analoga a quella oggetto di furto (all. 08, citazione).
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00), tenuto conto del comportamento processuale della compagnia assicurativa convenuta, la quale ha rifiutato senza un giustificato motivo la ponderata proposta conciliativa formulata ad hoc da questo G.I. in ragione dei risultati della c.t.u. e delle domande delle parti, con inevitabile allungamento dei tempi processuali (vd. verbale ud. 21/11/2023, 25/01/2024).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, possono invece essere poste definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, in ragione dell'esito complessivo del giudizio. Alcuna refusione è, infine, dovuta all'attrice per le spese di mediazione non avendo quest'ultima allegato la fattura da cui evincere i relativi importi sostenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al versamento in favore dell'attrice della somma di euro 21.264,90, maggiorato di i.v.a., interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna altresì la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro
7.616,00 per compensi di avvocato, euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
c) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 4/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 4/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini