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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/07/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5011/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv. ti RI RA del Foro di Torino e Serenella Nicola del Foro di Asti, presso la quale è elettivamente domiciliata in Asti, via S. Martino n. 43
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, via dell'Arsenale n. 21
CONVENUTA
Conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 17.6.2025:
“Voglia il Tribunale accertare e dichiarare l'attrice Parte_1 proprietaria unica ed esclusiva per usucapione ultraventennale del terreno censito nel Comune di ER (AT) censito al locale C.T. al F.11 n.738. Con ordine al Conservatore della trascrizione della presente sentenza.
Il tutto a spese interamente compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(1)
Con atto di citazione ritualmente notificato premettendo Parte_1 di aver posseduto in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico da oltre vent'anni il fondo identificato al catasto terreni del Comune di ER (AT) al foglio 11 particella 738, utilizzandolo come orto e frutteto, promuoveva la presente azione per veder accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto in proprio favore della proprietà esclusiva del bene in forza di usucapione ordinaria ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.; l'azione veniva radicata nei confronti dell in ragione Controparte_1 del fatto che gli intestatari catastali del terreno (nata a CP_2
ER il 3.3.1935) e (nato a [...] il [...]) erano Persona_1 entrambi deceduti (rispettivamente in Asti il 22.5.1995 e in Torino il 2.5.1986) e che, poiché nessuno degli eredi aveva accettato l'eredità da questi morendo dismessa – comprensiva dell'immobile di cui supra - nel termine di cui all'art. 480 c.c., essa doveva essere devoluta allo Stato in conformità con l'art. 586 c.c., così determinando l'insorgere della legittimazione passiva in capo all convenuta. CP_1
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta l'
[...]
, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, CP_1 mancando i decreti di devoluzione e difettando la prova dell'assenza di successibili o della rinuncia degli stessi all'eredità; rilevava inoltre l' convenuta come l'onere della prova del possesso fosse a carico CP_1 dell'attrice, la quale doveva altresì dimostrare che il ventennio si era ininterrottamente compiuto in epoca antecedente il 2007, anno di entrata in vigore della L. 296/2006, che impedisce l'acquisto della proprietà mediante usucapione dei beni derivanti da eredità giacenti in assenza di dichiarazione/denuncia di possesso degli stessi all' ; in Controparte_1 ragione di quanto sopra, chiedeva dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva o, in subordine, di decidere secondo giustizia.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., si procedeva all'escussione dei testi citati da parte attrice e all'udienza del 7.11.2024, a istruttoria orale completata, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo a spese compensate, aderendo la convenuta alla domanda attorea, chiedendo comunque al giudice di pronunciare sentenza per poter annotare sui Pubblici Registri Immobiliari il trasferimento della proprietà. La causa veniva così trattenuta a decisione sulle conclusioni congiunte, in epigrafe trascritte, precisate dalle parti all'udienza del 17.6.2025.
pag. 2 di 4 (2)
La domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
Deve rilavarsi come l' abbia aderito alla domanda di Controparte_1 parte attrice (cfr. verbale udienza 7.11.2024), in tal modo rinunciando alla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva e riconoscendo la fondatezza e veridicità delle allegazioni attoree, che hanno comunque trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi RA RI e all'udienza del 20.6.2024. Testimone_1
Entrambi i testi escussi hanno infatti confermato che parte attrice ha posseduto in modo inequivoco, pacifico e pubblico, continuo ed ininterrotto, il fondo identificato al Catasto Terreni del Comune di ER (AT) al foglio 11 particella 738, utilizzandolo come orto e frutteto, per oltre vent'anni, maturati prima dell'anno 2007 (in particolare, il teste RA RI, in merito alla durata del possesso, ha dichiarato: “Conosco la signora da più di quarant'anni e da quando ho memoria posso dire Pt_1 che ha il possesso del predetto fondo”, cfr. verbale udienza 20.6.2024).
In ragione di quanto sopra, deve essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in capo all'attrice contro la convenuta Parte_1 [...]
la piena ed esclusiva proprietà del fondo per cui è causa, sito CP_1 in ER (AT) e catastalmente censita al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 11, particella 738.
La trascrizione della domanda è automatismo che discende ex lege dall'art. 2651 c.c.; pertanto, in merito ad essa non deve essere resa alcuna pronuncia.
(3)
Si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate tra le parti, in conformità con gli accordi da queste assunti e riferiti all'udienza del 7.11.2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto a titolo originario in forza di usucapione ex art. 1158 c.c. in favore di nata a [...] Parte_1
(CN) il 8.10.1977, c.f. e contro C.F._1 CP_1
, in persona del Direttore pro-tempore, C.F. , della
[...] P.IVA_1
pag. 3 di 4 piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in ER (AT) individuato al Catasto Terreni del Comune di ER (AT) al foglio 11 particella 738; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, in data 1.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Demaria
(Minuta redatta dal G.O.P. dott.ssa Tamara Scavino)
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5011/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv. ti RI RA del Foro di Torino e Serenella Nicola del Foro di Asti, presso la quale è elettivamente domiciliata in Asti, via S. Martino n. 43
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Torino, via dell'Arsenale n. 21
CONVENUTA
Conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 17.6.2025:
“Voglia il Tribunale accertare e dichiarare l'attrice Parte_1 proprietaria unica ed esclusiva per usucapione ultraventennale del terreno censito nel Comune di ER (AT) censito al locale C.T. al F.11 n.738. Con ordine al Conservatore della trascrizione della presente sentenza.
Il tutto a spese interamente compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(1)
Con atto di citazione ritualmente notificato premettendo Parte_1 di aver posseduto in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico da oltre vent'anni il fondo identificato al catasto terreni del Comune di ER (AT) al foglio 11 particella 738, utilizzandolo come orto e frutteto, promuoveva la presente azione per veder accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto in proprio favore della proprietà esclusiva del bene in forza di usucapione ordinaria ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.; l'azione veniva radicata nei confronti dell in ragione Controparte_1 del fatto che gli intestatari catastali del terreno (nata a CP_2
ER il 3.3.1935) e (nato a [...] il [...]) erano Persona_1 entrambi deceduti (rispettivamente in Asti il 22.5.1995 e in Torino il 2.5.1986) e che, poiché nessuno degli eredi aveva accettato l'eredità da questi morendo dismessa – comprensiva dell'immobile di cui supra - nel termine di cui all'art. 480 c.c., essa doveva essere devoluta allo Stato in conformità con l'art. 586 c.c., così determinando l'insorgere della legittimazione passiva in capo all convenuta. CP_1
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta l'
[...]
, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, CP_1 mancando i decreti di devoluzione e difettando la prova dell'assenza di successibili o della rinuncia degli stessi all'eredità; rilevava inoltre l' convenuta come l'onere della prova del possesso fosse a carico CP_1 dell'attrice, la quale doveva altresì dimostrare che il ventennio si era ininterrottamente compiuto in epoca antecedente il 2007, anno di entrata in vigore della L. 296/2006, che impedisce l'acquisto della proprietà mediante usucapione dei beni derivanti da eredità giacenti in assenza di dichiarazione/denuncia di possesso degli stessi all' ; in Controparte_1 ragione di quanto sopra, chiedeva dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva o, in subordine, di decidere secondo giustizia.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., si procedeva all'escussione dei testi citati da parte attrice e all'udienza del 7.11.2024, a istruttoria orale completata, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo a spese compensate, aderendo la convenuta alla domanda attorea, chiedendo comunque al giudice di pronunciare sentenza per poter annotare sui Pubblici Registri Immobiliari il trasferimento della proprietà. La causa veniva così trattenuta a decisione sulle conclusioni congiunte, in epigrafe trascritte, precisate dalle parti all'udienza del 17.6.2025.
pag. 2 di 4 (2)
La domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
Deve rilavarsi come l' abbia aderito alla domanda di Controparte_1 parte attrice (cfr. verbale udienza 7.11.2024), in tal modo rinunciando alla propria eccezione di carenza di legittimazione passiva e riconoscendo la fondatezza e veridicità delle allegazioni attoree, che hanno comunque trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi RA RI e all'udienza del 20.6.2024. Testimone_1
Entrambi i testi escussi hanno infatti confermato che parte attrice ha posseduto in modo inequivoco, pacifico e pubblico, continuo ed ininterrotto, il fondo identificato al Catasto Terreni del Comune di ER (AT) al foglio 11 particella 738, utilizzandolo come orto e frutteto, per oltre vent'anni, maturati prima dell'anno 2007 (in particolare, il teste RA RI, in merito alla durata del possesso, ha dichiarato: “Conosco la signora da più di quarant'anni e da quando ho memoria posso dire Pt_1 che ha il possesso del predetto fondo”, cfr. verbale udienza 20.6.2024).
In ragione di quanto sopra, deve essere dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione in capo all'attrice contro la convenuta Parte_1 [...]
la piena ed esclusiva proprietà del fondo per cui è causa, sito CP_1 in ER (AT) e catastalmente censita al Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 11, particella 738.
La trascrizione della domanda è automatismo che discende ex lege dall'art. 2651 c.c.; pertanto, in merito ad essa non deve essere resa alcuna pronuncia.
(3)
Si ritiene che le spese di lite debbano essere compensate tra le parti, in conformità con gli accordi da queste assunti e riferiti all'udienza del 7.11.2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara l'intervenuto acquisto a titolo originario in forza di usucapione ex art. 1158 c.c. in favore di nata a [...] Parte_1
(CN) il 8.10.1977, c.f. e contro C.F._1 CP_1
, in persona del Direttore pro-tempore, C.F. , della
[...] P.IVA_1
pag. 3 di 4 piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in ER (AT) individuato al Catasto Terreni del Comune di ER (AT) al foglio 11 particella 738; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, in data 1.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Demaria
(Minuta redatta dal G.O.P. dott.ssa Tamara Scavino)
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