Art. 1.
Con i decreti da emanarsi a norma del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e successive modificazioni, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dovranno essere modificate per adeguare la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alle direttive emanate ed alle decisioni e raccomandazioni adottate dai competenti organi delle Comunita' europee, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nell' articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e successive modificazioni.
Con i decreti da emanarsi a norma del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e successive modificazioni, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dovranno essere modificate per adeguare la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alle direttive emanate ed alle decisioni e raccomandazioni adottate dai competenti organi delle Comunita' europee, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nell' articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e successive modificazioni.