Articolo 14 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 gennaio 1992
Art. 14. (Reddito professionale) 1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 49, primo comma, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986 , e' il seguente: "1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992