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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/10/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Camillo Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2917/2024 promossa
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
); (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. ); (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
) e (C.F. ); (C.F. C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7
); (C.F. ) e CodiceFiscale_7 Parte_8 CodiceFiscale_8 Parte_9
(C.F. ; (C.F. CodiceFiscale_9 Parte_10 C.F._10
) e (C.F. )
[...] Parte_11 CodiceFiscale_11 Parte_12
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Alberto M. Tedoldi, come
[...] CodiceFiscale_12 da procura acclusa all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Via
Podgora, n. 12/A, Milano - Email_1
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
, rappresenta e difesa dagli avv.ti Alessandro Villani, Manuela Caccialanza e Controparte_2
CO OR, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata pagina 1 di 17 presso lo studio degli stessi, in Via Fatebenefratelli n. 14, Milano -
. Email_2 Email_3 Email_4 [...]
Email_5
APPELLATA
Oggetto: contratto di mutuo indicizzato al AN ZE.
*
CONCLUSIONI
Per gli appellanti ; ; ; Parte_1 Parte_2 Parte_3
; ; ; Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
; ; ; Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
; . Parte_11 Parte_12
“Nel merito:
1. rilevare, accertare e dichiarare la nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga
interpretato nel senso voluto da del contratto di mutuo, in relazione al calcolo degli CP_1
“INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO”;
2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio
CHF/EURO e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art.
117, comma 7, T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante;
3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito degli appellanti verso la e, per l'effetto, CP_3
condannare , in persona del legale rapp.te p.t., a rimborsare e/o Controparte_1
restituire e/o riaccreditare agli appellanti quanto percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo;
4. in ogni caso, condannare la a rimborsare e/o a risarcire agli appellanti tutte le somme CP_3
addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da del CP_1
contratto di mutuo, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo.
- Vinte le spese del doppio grado di giudizio, anche in relazione alla CTU infra richiesta”.
pagina 2 di 17 Per l'appellata , Controparte_1
“IN VIA PRGIUDIZIALE- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dai Signori Pt_1
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._13 Parte_2 C.F._14
), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_3 C.F._15 Parte_4
), (C.F. ), C.F._16 Parte_5 C.F._17 Parte_6
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._18 Parte_7 C.F._19 Pt_8
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._20 Parte_9 C.F._21 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._22 Parte_11
) e (C.F. ) avverso la C.F._23 Parte_12 C.F._24
Sentenza del Tribunale di Milano n. 6090/2024, Sezione Sesta Civile, G.U. Dott.ssa Rossella Filippi, pubblicata in data 17 giugno 2024 e notificata in data 19 settembre 2024, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
NEL MERITO - Respingere integralmente l'appello promosso e le domande formulate nei confronti di
, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, Controparte_1
confermare integralmente le statuizioni della Sentenza del Tribunale di Milano n. 6090/2024;
IN OGNI CASO - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento e del precedente grado di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Gli appellanti, come indicati in epigrafe, hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n.
6090\2024 del 17 giugno 2024, che ha rigettato tutte le domande svolte dagli stessi nei confronti di e li ha condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro Controparte_1
11.000,00 oltre accessori e spese generali.
B. Il giudizio di primo grado
-Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 [...]
, e , Parte_13 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
e , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
tutti sottoscrittori con di contratti di mutuo fondiario a tasso variabile in euro indicizzato al CP_1
franco ZE, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la detta Banca, chiedendo la declaratoria della nullità degli artt. 4 e 4-bis, nonché degli artt. 7 e 7-bis dei predetti contratti -
pagina 3 di 17 clausole inerenti al calcolo degli interessi sulla somma concessa a mutuo e alle condizioni per l'estinzione anticipata dello stesso – per violazione degli artt. 33 ss. cod. cons., degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1343 e 1418 c.c., oltre che dell'art. 117 TUB.
Gli attori, quale conseguenza di tale declaratoria di nullità, hanno poi chiesto al giudice di primo grado di accertare il minor debito degli attori nei confronti della convenuta e, per l'effetto, di CP_3
condannare la alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza, oltre alla rivalutazione CP_1
monetaria e agli interessi compensativi e moratori.
In particolare, i mutuatari, dopo aver addotto di rientrare nella categoria dei consumatori, hanno evidenziato che l'elevato tecnicismo dei termini contrattuali e la condotta non trasparente della banca non hanno consentito una corretta ponderazione e valutazione da parte degli attori dei termini contrattuali, circostanza da cui deriverebbe la violazione delle norme sopra richiamate, data l'assenza di chiarezza e comprensibilità delle clausole, la contrarietà e buona fede della condotta della banca e il mancato adempimento degli oneri informativi gravanti sulle banche.
Gli attori hanno altresì richiamato il D.lgs. n.72 del 2016 (c.d. decreto mutui), che impone alle banche di predisporre un apposito prospetto informativo personalizzato, onere ritenuto non assolto dai clienti della Banca.
Inoltre, i mutuatari hanno sostenuto le proprie istanze affermando che i contratti in esame, dato il meccanismo di indicizzazione in essi previsto, hanno ad oggetto strumenti finanziari derivati per i quali la legge (117 TUB) prevede, a pena di nullità, obblighi informativi non assolti dalla Banca.
A sostegno delle proprie istanze gli attori hanno richiamato anche il provvedimento dell'AGCM n.
27214 del 2018 che ha sanzionato le clausole in esame per difetto di chiarezza e comprensibilità.
-Si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. Controparte_1
In via pregiudiziale la società convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle posizioni di , Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_6
, poiché essi hanno estinto i rispettivi mutui in data antecedente alla cessione dei
[...] Parte_7
crediti intercorsa tra (a seguire ) e;
in Controparte_1 CP_4 Controparte_1
subordine la società convenuta ha eccepito l'improcedibilità delle domande formulate nei propri confronti a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
La ha ricostruito il meccanismo contrattuale oggetto di giudizio, affermando che si tratta CP_3 semplicemente di un mutuo indicizzato all'andamento del cambio Euro-AN ZZ, pagabile in euro in una misura determinata. con applicazione semestrale del tasso di cambio per determinare gli opportuni conguagli. La ha, quindi, rivendicato la legittimità di tale meccanismo, ritenendolo di CP_3
pagina 4 di 17 facile comprensione, anche in virtù della chiara spiegazione contenuta nelle clausole contrattuali oggetto di giudizio e dei documenti informativi forniti.
Inoltre, ha affermato che la dedotta responsabilità per violazione da parte della banca degli CP_1
obblighi di informativa precontrattuale sarebbe in ogni caso preclusa dalla intervenuta prescrizione.
La banca convenuta ha contestato anche la qualificazione dei contratti in esame come strumenti finanziari derivati, in quanto la sola causa degli stessi è quella tipica del contratto di mutuo.
C. La sentenza di primo grado
Il Tribunale, dopo aver assegnato il termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, all'esito del procedimento di primo grado, svoltosi senza necessità di istruttoria, ha rigettato tutte le domande attoree sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Primariamente, ha accolto l'eccezione sollevata da affermando che i contratti stipulati da CP_1
unitamente a e da sono tutti stati Parte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7
estinti prima della cessione intervenuta tra a . Controparte_5 Controparte_1
Nel merito, relativamente alle posizioni degli altri attori, il primo giudice ha rigettato tutte le domande, richiamandosi in gran parte alla precedente giurisprudenza del Tribunale di Milano, di questa Corte
d'Appello e della Suprema Corte.
Le argomentazioni poste a fondamento della decisione sono così riassumibili:
- la minor convenienza dei tassi di mutuo per i clienti di non deriva dalla condotta della CP_1
banca, ma dal meccanismo di indicizzazione voluto dai clienti, il quale, al momento della sottoscrizione degli accordi, avrebbe procurato loro un vantaggio economico;
- ai mutuatari, come risulta dall'art.10 dei contratti, è stato fornito un apposito e completo prospetto informativo;
- le clausole contrattuali e il documento di sintesi indicano espressamente che i contratti in esame sono mutui a tasso variabile al AN ZZ;
- le clausole censurate descrivono compiutamente i meccanismi di indicizzazione su cui si regge il contratto.
Il Tribunale ha, poi, esplicitamente richiamato una sentenza di questa Corte (n.3342 del 2023), in relazione al valore presuntivo attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione al provvedimento dell'AGCM, la cui statuizione non esclude, dunque, la possibilità per il giudice ordinario di effettuare una valutazione in concreto riguardo alla comprensibilità e alla chiarezza delle clausole.
pagina 5 di 17 Sulla base di tali elementi, il giudice ha in concreto ritenuto le clausole oggetto di causa chiare e comprensibili.
Infine, la sentenza impugnata, conformemente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.23655 del 2021, ha affermato che non è possibile “assimilare il contratto di mutuo, ancorchè indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato”.
Il primo giudice ha poi dichiarato inammissibili, in quanto tardivi, i rilievi svolti da parte attrice, del tutto genericamente e solo in conclusionale, con riferimento ad addotte condotte manipolatrici sul IB poste in essere da parte di gruppi bancari, tra cui la convenuta.
In virtù di tali ragioni il Tribunale ha rigettato tutte le richieste e condannato gli attori al pagamento delle spese di lite.
D. I motivi di impugnazione
Parte appellante articola le proprie difese sulla base di sette motivi di impugnazione.
Con il primo motivo lamenta la tautologica pronuncia di carenza di legittimazione passiva di
con riferimento ad alcuni contratti di mutuo estinti. Controparte_1
Gli appellanti ritengono che il giudice non abbia sufficientemente motivato l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva (relativa alle sole posizioni di Parte_1
, , , non essendo possibile ricostruire dalla Parte_5 Parte_6 Parte_7 motivazione l'iter logico con cui il primo giudice è giunto a tale decisione.
In relazione al merito della censura svolta, gli appellanti evidenziano da un lato che la sola estinzione del credito non comporta anche l'estinzione del rapporto, il quale rimane in essere per quanto riguarda eventuali obblighi risarcitori o restitutori e, dall'altro lato, che in realtà le due banche in questione non sono realmente due soggetti distinti, essendo una società appositamente costituita Controparte_1
da per poter continuare ad operare in Europa in seguito alla Brexit. CP_1
Inoltre, gli appellanti affermano che il rapporto per cui è causa era esistente al momento della cessione, poiché in quel momento era già sorta una lite a riguardo, così come dimostrato dall'esistenza di un procedimento di mediazione in corso tra i mutuatari e . Controparte_5
I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto attengono alle medesime censure, sono strettamente connessi e conseguenziali e ripropongono quanto già sostenuto nel primo grado di giudizio.
pagina 6 di 17 Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'errore prospettico del Giudice di prime cure, che ha giudicato a posteriori, anziché esaminare le clausole dei mutui prima casa secondo il paradigma del mutuatario consumatore mediamente informato al momento della stipula e alla stregua dei principii di chiarezza e piena comprensibilità imposti dal diritto UE e dalla consolidata giurisprudenza della
CGUE.
Gli appellanti ritengono che il Tribunale abbia errato nel ritenere la chiarezza e la comprensibilità delle clausole in esame sulla base di una valutazione ex post e non ex ante. Nel valutare la comprensibilità e la chiarezza delle norme, il Tribunale avrebbe dovuto porsi nella posizione propria di un consumatore – mutuatario mediamente informato, così come imposto dalla CGUE.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta cheil testo delle clausole dei mutui prima casa indicizzati al franco ZE e la loro esplicazione, relativamente agli effetti economico-finanziari-valutari a carico del Consumatore -mutuatario sia intellegibile soltanto con l'ausilio di analisti finanziari e di
CTU: violazione dei principii di chiarezza e comprensibilità in concreto per un consumatore mediamente informato al momento della stipula del mutuo, sanciti dalla Direttiva 93/13 e, recependo questa, dagli artt. 33 ss. cod. cons., nonché dalla consolidata giurisprudenza della CGUE, vincolante per il Giudice nazionale quale Giudice comune europeo (v. Cass., sez. un., 9479/2023), formatasi proprio sui mutui indicizzati al franco ZE.
Ritiene parte appellante che il Tribunale abbia violato il principio di effettività ed equivalenza, oltre che di prevalenza del diritto eurounitario - dal quale discende anche la disciplina consumeristica interna - che impone agli Stati di garantire sufficienti standard di tutela per i soggetti deboli del rapporto negoziale.
Gli appellanti ritengono che tali standard si realizzino, in primis, tramite idonei meccanismi informativi. I contratti in esame avrebbero dovuto, dunque, contenere esemplificazioni numeriche e termini meno ambigui, così da rendere edotti i clienti della banca.
Inoltre, i mutuatari affermano che i negozi per cui è causa hanno prodotto uno squilibrio ingiustificato tra le parti, addossando i rischi di un negativo andamento dei tassi di cambio sul consumatore senza fornire una corretta informazione su tali pericoli.
Gli appellanti hanno censurato la decisione del primo giudice anche laddove ha escluso che la documentazione informativa prodotta da risulti assolutamente generica e inidonea ad CP_1 informare correttamente i mutuatari sui rischi dell'operazione.
Con il quarto motivo viene dedotta laviolazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 33, 34, 35,
36 e 37-bis cod. cons., in relazione agli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE: la Sentenza impugnata si è discostata completamente dal significato e dal riferimento temporale di valutazione dei
pagina 7 di 17 prerequisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole nei contratti con i consumatori, quali intese dal diritto UE e dalla giurisprudenza della CGUE, in modo vincolante e preminente per il Giudice nazionale, secondo il paradigma del consumatore mediamente informato, collocato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità delle clausole e dei meccanismi di determinazione dell'oggetto della prestazione e del corrispettivo, che comporta di per sé un significativo squilibrio nel momento stesso in cui il consumatore non sia stato reso previamente, effettivamente, pienamente e concretamente edotto della portata e delle conseguenze economico- finanziarie, anche di lunga durata, del mutuo fondiario prima casa (ventennale o trentennale a rata fissa) indicizzato al franco ZE.
In estrema sintesi, i mutuatari oltre a riproporre buona parte delle argomentazioni già svolte, valorizzano il provvedimento dell'AGCM secondo il quale le clausole in esame sono prive dei requisiti di chiarezza e comprensibilità, rilevando che lo stesso è stato richiamato e confermato dal Tar Lazio in una recente sentenza.
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano laviolazione e falsa o omessa applicazione degli artt.
34, 35, 36 e 37-bis cod. cons. e violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione alla non pertinente disciplina sulla trasparenza bancaria e sulle comunicazioni periodiche ai mutuatari, la quale non rimuove né sana affatto, tanto meno a posteriori, il difetto di chiarezza e piena comprensibilità in concreto, per un consumatore mediamente informato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto, delle clausole contenenti i meccanismi della doppia indicizzazione dei mutui CP_1
La difesa di parte appellante censura le argomentazioni svolte dal Tribunale riguardo le comunicazioni periodiche effettuate da affermando non solo che esse non sono idonee a sopperire CP_1 all'asimmetria informativa esistente al momento della sottoscrizione del contratto, ma anche che esse risultano comunque incomplete, poiché non contengono alcun riferimento al tasso di cambio.
Con il sesto motivo viene lamentatoil completo non cale in cui il primo Giudice ha fatto cadere il provvedimento di public enforcement dell'AGCM, che fa presumere il difetto di trasparenza e chiarezza dei contratti de quibus, così come statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n.
23655/2021. Il motivo richiama interamente alcuni passaggi del già citato provvedimento dell'AGCM che ha sanzionato le clausole oggetto di causa, oltre a sostenere il valore presuntivo di tale atto amministrativo.
Con il settimo motivo parte appellante deduce, infine,la necessità di fare applicazione degli artt. 34,
35 e 36 cod. cons., in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, degli artt. 1175,
1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1344, 1366, 1375 e 1418 c.c. e degli artt. 21, 23 e 30 TUF e relativi regolamenti Consob, dacché i meccanismi di indicizzazione finanziaria e, soprattutto, valutaria
pagina 8 di 17 contenuti negli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del mutuo implicano un prodotto finanziario derivato CP_1
e, comunque, un'alea, mai doverosamente né effettivamente esplicati ai mutuatari consumatori, nella più completa inosservanza non solo delle norme poste a tutela del consumatore, ma anche di quelle previste a protezione dell'investitore, violando altresì i principii sulla causa contrattuale in concreto, specialmente nei contratti con i consumatori, nonché i doveri di buona fede e correttezza e di diligenza professionale della che ha predisposto i contratti;
in ogni caso la violazione da parte della CP_3
degli artt. 82 e 83 TUE. CP_3
Tale motivo d'appello introduce una censura diversa da quelle contenute nei motivi da 2 a 6, in quanto viene rilevato che il meccanismo di doppia indicizzazione previsto nei contratti di mutuo sottoscritti dagli attori ha dato vita a strumenti finanziari derivati, soggetti alla disciplina del TUF e dei regolamenti CONSOB, che impongono oneri informativi non assolti da CP_1
In particolare, viene evidenziato che i fogli informativi prodotti dalla banca convenuta sono dei moduli prestampati, generici, non riferibili ai contratti conclusi dagli odierni appellanti. Tali carenze, a parere degli appellanti, non sono eliminate nemmeno dalle comunicazioni inviate dalla ai mutuatari in CP_3
corso di ammortamento. Tra le norme in materia di intermediazione finanziaria non rispettate, gli appellati richiamano anche l'art. 30 c.6 del TUF, che impone la previsione del diritto di recesso in caso di contratti collocati dell'intermediario al di fuori della propria sede. Gli appellanti ribadiscono, poi, che le clausole in esame hanno trasformato un contratto commutativo, in un contratto aleatorio atipico, senza che su tale aspetto sia intervenuto alcun accordo, poiché i mutuatari non potevano essere consapevoli di tale circostanza.
E. La posizione assunta dall'appellata CP_1
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello avversario per difetto dei
[...] requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., ritenendo che gli appellanti abbiano introdotto il giudizio di appello senza indicare e circostanziare i singoli motivi di gravame in base ai quali la sentenza dovrebbe essere riformata e quali sarebbero le modifiche richieste alla ricostruzione del giudice di primo grado, contravvenendo così a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.
Nel merito ha chiesto il rigetto di tutti i motivi d'appello e, di conseguenza, la conferma della sentenza impugnata. Prima di confutare le singole censure avanzate dai mutuatari la banca appellata ha evidenziato che:
- sono già intervenute molteplici decisioni riguardanti casi analoghi (“oltre 130 decisioni già prodotte in primo grado e altre 22 sopravvenute nelle more del presente giudizio. Molte di esse sono state pronunciate da questa Corte d'Appello ed una, in particolare, emessa in data 4 maggio 2023, ha deciso dopo giudizio di
pagina 9 di 17 rinvio dalla Cassazione che ha statuito il valore presuntivo del provvedimento dell'AGCM, confermando, comunque, la chiarezza delle clausole”) che hanno ritenuto infondate le pretese dei clienti della banca;
- è di recente intervenuta la sentenza n.1580 del 2025 della Suprema Corte, la quale, oltre a confermare le decisioni già prese da questa Corte d'Appello, ha escluso che i provvedimenti dell'AGCM possano aver valore di presunzione legale nei procedimenti civili di cui all'art.37bis
c.4 del Codice del Consumo;
In relazione ai motivi d'appello, ha quindi confutando le singole questioni poste dagli CP_1
appellanti, svolgendo le seguenti argomentazioni.
In punto di carenza di legittimazione passiva di , con riguardo alle posizioni sopra Controparte_1 indicate, l'appellata sostiene che sia corretta la decisione del primo giudice, in quanto ritiene che la legittimazione passiva, così come quella attiva, dipenda dall'impostazione dei fatti contenuta nella domanda e, nel caso di specie, gli attori hanno dedotto di aver concluso i propri contratti di mutuo con
, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni in favore di tale soggetto e anche di aver CP_4
avviato il procedimento di mediazione nei confronti di tale persona giuridica.
Inoltre, la società appellata evidenzia la correttezza dell'argomentazione svolta dal giudice di primo grado, laddove ha concluso per l'inesistenza di qualsivoglia rapporto tra le parti una volta che il mutuo
è stato estinto.
Con riguardo alla violazione degli obblighi di informativa precontrattuale, e quindi in relazione alle informazioni fornite dalla mutuante ai clienti, la banca ricorda che gli articoli del contratto sono estremamente chiari nel descrivere i meccanismi di funzionamento dello stesso e che, oltre al testo del contratto, è stato fornito anche il “Documento di Sintesi” e il “Foglio informativo”, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Inoltre, relativamente alle comunicazioni effettuate in corso di contratto, la banca smentisce quanto dedotto da controparte, affermando che in tutte le lettere semestrali inviate ai mutuatari è sempre stato indicato l'andamento dei tassi di cambio e di interesse, nonché l'effetto da essi prodotto sul conguaglio semestrale.
Sulla addotta nullità delle clausole per mancanza di chiarezza e comprensibilità, e quindi in relazione all'intellegibilità delle clausole di cui si discute, afferma che il Tribunale, nel ritenere chiare e CP_1
comprensibili le clausole censurate, ha fornito, così come imposto dalla Suprema Corte, una motivazione rafforzata che consente di superare il valore presuntivo del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, il quale, peraltro, come già spiegato in premessa è stato escluso dalla Suprema Corte con la sentenza n.1580 del 2025. La banca appellata richiama poi una delle sentenze di questa Corte
pagina 10 di 17 d'appello, che ha ritenuto sufficientemente chiare le clausole in esame poiché descrivono compiutamente i meccanismi di indicizzazione applicati alla somma mutuata.
Inoltre, chiarisce che, anche qualora le clausole in esame fossero considerate non chiare e CP_1 comprensibili, “la conseguenza che ne deriverebbe non sarebbe in nessun caso la nullità di protezione di cui all'art. 36, bensì, unicamente un'eventuale applicazione delle stesse disposizioni nel senso più favorevole al consumatore”.
La difesa di si è, poi, concentrata sulla sentenza n. 23655/2021 della Corte di Cassazione CP_1
richiamata dalla controparte, rilevando che dei principi in essa contenuti ha fatto corretta applicazione il Tribunale, poiché la Corte di legittimità, con tale provvedimento, ha chiarito che “la clausola ambigua (cioè redatta in modo poco chiaro e comprensibile) può essere dichiarata nulla solo qualora la stessa sia anche vessatoria, ossia quanto determini un significativo squilibrio a carico del consumatore”, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
In merito alla sentenza del TAR Lazio, confermativa del provvedimento dell'AGCM, richiamata dagli appellanti, ha evidenziato la totale genericità delle argomentazioni ivi spese, ritenendo che il CP_1
TAR si sia limitato a recepire quanto affermato dall'autorità garante, senza chiarire in alcun modo come avrebbe dovuto operare la banca per rendere ai mutuatari comprensibili le caratteristiche del contratto in esame. L'appellata rappresenta, inoltre, che la sentenza in commento è antecedente alle decisioni di questa Corte d'Appello con le quali è stata accertata la validità delle clausole in esame. Ha inoltre sottolineato che il provvedimento dell'AGCM valorizzato dai mutuatari - così come la sentenza del TAR Lazio dagli stessi richiamata - è stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza del 26 febbraio 2025. afferma poi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, la decisione del CP_1
Tribunale non ha violato in alcun modo il diritto eurounitario, poiché nessuna sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha mai accertato la nullità delle clausole in esame. Tale Corte si è sempre limitata ad attribuire e demandare al giudice nazionale il giudizio in merito alla comprensibilità
e chiarezza della normativa contrattuale e, conseguentemente, della vessatorietà delle stesse. Pertanto, gli appellanti ritengono che spetti sempre al giudice ordinario valutare la chiarezza delle clausole contrattuali in concreto, senza che alcuna violazione del diritto eurounitario possa essere denunciata.
Con riguardo all'ultimo motivo di appello, quindi in relazione all' addotta natura di strumento finanziario derivato dei contratti di mutuo, ha ritenuto corrette le argomentazioni del CP_1
Tribunale, limitandosi a richiamarle. La banca ha citato infine alcuni precedenti sul punto di questa
Corte (sentenza del primo febbraio 2019) e della Cassazione (SSUU n.5657 del 2023).
pagina 11 di 17 Parte appellata ha preso altresì posizione sulla censura relativa all'addotta nullità delle indicizzazioni dovuta alla manipolazione dei tassi di cambio, ritenendola inammissibile, in quanto trattasi di argomento solamente richiamato nella premessa dell'atto, e comunque infondato, poiché le condotte allegate sono tutt'altro che notorie e pacifiche, oltre ad essere irrilevanti nel caso di specie, in quanto la banca appellata è stata coinvolta in questioni non attinenti all'indice Swiss RA IB (che viene in rilievo nel caso di specie), bensì attinenti al IB UK.
F. Alla prima udienza, il 14 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e il Consigliere Istruttore ha fissato, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 17 settembre 2025, assegnando termine per le note conclusive. All'esito di tale udienza il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
***
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1.Preliminarmente, deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla banca appellata.
Parte appellante ha esplicitamente riferito di censurare tutta la ricostruzione in fatto e in diritto svolta dal Tribunale, e ha formulato, a seguire, le proprie contestazioni relativamente a ciascuna delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, individuando le norme che assume essere state violate. Si deve quindi ritenere che l'appello è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
2. Il primo motivo d'appello ha ad oggetto una questione pregiudiziale, ossia la legittimazione passiva di rispetto ad alcuni dei contratti oggetto di causa, in quanto estinti prima della Controparte_1
cessione in blocco degli stessi da a (odierna appellata). CP_4 Controparte_1
Sul punto si osserva che il Tribunale ha correttamente rilevato che nel caso di specie i crediti in oggetto, derivanti dal contratto di mutuo, si sono estinti nel momento in cui i rispettivi debiti sono stati pagati e pertanto non potevano essere ceduti. Di conseguenza, eventuali azioni risarcitorie o restitutorie, sopravvenute all'estinzione e relative al rapporto sottostante le obbligazioni suddette, non potranno essere rivolte nei confronti del cessionario, e quindi nei confronti di . Ciò in Controparte_1
quanto il contratto di mutuo risulta estinto in data anteriore alla perfezionamento della cessione dei crediti da a , che sono soggetti giuridici distinti. CP_6 Controparte_7
Con riguardo alla sentenza richiamata da parte appellante sul punto (Corte d'Appello Milano, sent. n.
948/2023 del 20/03/2023), essa non è pertinente rispetto al caso di specie, in quanto non si è espressa sul merito della questione, ma incidentalmente ha preso posizione su un errore materiale (contenuto nell'atto di appello, in cui veniva indicata come controparte la cedente - invece che la CP_4
pagina 12 di 17 cessionaria ), ritenendo che tale errore non avesse inficiato il diritto di difesa della Controparte_1
cessionaria - che si era regolarmente costituita in giudizio e aveva potuto svolgere le sue difese, senza assumere alcuna posizione sostanziale in punto di legittimazione passiva - per poi concludere con il rigetto delle domande dei mutuatari.
In considerazione di quanto sopra, il primo motivo di appello è infondato e deve essere disatteso.
3. Quanto ai motivi dal secondo al sesto, essi devono essere valutati congiuntamente in quanto strettamente connessi e conseguenziali, poiché hanno ad oggetto la medesima questione, vale a dire l'addotta non comprensibilità delle clausole contrattuali impugnate e, conseguentemente, la nullità della stesse perché vessatorie.
Occorre innanzitutto ricostruire la disciplina del Codice del Consumo che i mutuatari assumono violata.
Come già chiarito in precedenza da questa Corte (Corte d'Appello di Milano, Sezione I, sentenza n.125 del 2025), le clausole pattuite tra professionista e consumatore “ove redatte in modo non chiaro e comprensibile ai sensi dell'art. 35 Cod. Cons., possono essere dichiarate nulle se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto”. Tale principio trova altresì conferma nella sentenza n.236557\2021 da ultimo n. 1580/2025 della Suprema Corte.
Ebbene, nel caso di specie, indipendentemente dalla comprensibilità del meccanismo negoziale in esame – il quale è sì connotato da un elevato tasso tecnico, ma è allo stesso tempo ben descritto nel contratto – risulta assente qualsiasi squilibrio contrattuale tra le parti.
Per dimostrare l'assenza di tale squilibrio è necessario ricostruire brevemente il meccanismo oggetto dei contratti in esame, che sono mutui fondiari per la prima casa la cui somma capitale è stata prima determinata in RAhi Svizzeri e, successivamente, ai fini del piano di ammortamento, convertita in euro sulla base di un tasso convenzionale. Il piano di ammortamento del contratto prevede, poi, che la somma mutuata venga restituita con rate mensili di importo fisso calcolato in euro e maggiorate sulla base di un tasso di interesse convenzionale, salva l'applicazione semestrale del tasso LIBOR.
In base all'esito di tale operazione vengono poi effettuati dei conguagli da operarsi su un deposito fruttifero, aperto contestualmente alla stipulazione del mutuo, il cui ammontare cresce o diminuisce a seconda dell'andamento effettivo del tasso a cui il mutuo è indicizzato, ossia il LIBOR.
Il medesimo meccanismo di indicizzazione è previsto, poi, anche in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Risulta, dunque, evidente che i mutui in esame, in base all'andamento del tasso LIBOR, avrebbero potuto portare vantaggi per entrambe le parti, sia in relazione alla quantificazione degli interessi, sia in relazione alla somma capitale da restituire per l'estinzione del finanziamento. Si noti, peraltro, che pagina 13 di 17 inizialmente le fluttuazioni di tale indice hanno effettivamente comportato effetti favorevoli ai mutuatari.
Pertanto, gli effetti sfavorevoli verificatesi nei confronti dei consumatori sono conseguenza della normale alea contrattuale e non di uno squilibrio derivante dal meccanismo negoziale, dalla cui assenza discende necessariamente la non vessatorietà delle clausole in esame.
Si noti, ulteriormente, che non assume rilievo il richiamo al provvedimento dell'AGCM svolto dai mutuatari, per un duplice ordine di motivi.
In primis, occorre ricordare che l'art. 37-bis c.4 del Codice del Consumo afferma che, anche a fronte di una statuizione dell'autorità garante, “è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatore e sul risarcimento del danno”. In secundis, la Suprema Corte (Ordinanza della
Corte di Cassazione n.2592 del 29 gennaio 2024) ha messo in dubbio la valenza presuntiva del provvedimento dell'AGCM, ritenendo che non sia necessario che il giudice ordinario offra una motivazione rafforzata per affermare la non vessatorietà delle clausole ritenute invece tali dall'autorità amministrativa. Da ultimo, la Corte di Cassazione (sentenza n.1580 del 2025) ha inoltre escluso che i provvedimenti dell'AGCM possano aver valore di presunzione legale nei procedimenti civili di cui all'art.37bis c.4 del Codice del Consumo.
Occorre poi considerare che anche il Consiglio di Stato si è espresso ritenendo la chiarezza e la comprensibilità per il consumatore medio delle clausole contrattuali in oggetto (CdS 26.2.2025: “Il consumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era in grado di comprendere – da un punto di vista sostanziale – i rischi che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con
l'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell'andamento dei cambi”), e ha riformato la sentenza del Tar Lazio n, 8845\2023 menzionata dagli odierni appellanti, e annullato il provvedimento dell'AGCM.
Tali argomentazioni, unitamente alle valutazioni in fatto svolte precedentemente, impongono di ritenere non vessatorie le pattuizioni oggetto di giudizio.
Infine, occorre verificare se le suddette clausole, sebbene non generino squilibrio tra le parti, possano essere considerate ambigue e, conseguentemente, debbano essere interpretate in senso favorevole al consumatore in virtù del disposto dell'art. 35 del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c.
A tal proposito, la Corte rileva che la maggior parte delle clausole in esame sono solamente connotate da un elevato tasso di tecnicismo, senza che da ciò possa ricavarsi l'ambiguità delle stesse, intendendosi con tale espressione la suscettibilità delle stesse ad essere oggetto di molteplici pagina 14 di 17 interpretazioni. Si noti, infatti, che gli stessi mutuatari non hanno in alcun modo indicato quale diversa interpretazione delle clausole dovrebbe essere accolta da questa Corte.
L'unica espressione contrattuale connotata da incertezza interpretativa è quella di cui all'art. 7 del contratto, nel quale si legge “capitale restituito”, espressione che, astrattamente, potrebbe apparire ambigua in quanto interpretabile sia come “il capitale già restituito” che come il “capitale che viene restituito per estinguere anticipatamente il finanziamento”. Sul punto, tuttavia, ha già fornito adeguata e chiara motivazione questa Corte d'Appello (Corte d'Appello di Milano, Sezione I, sentenza n.125 del
2025), in un procedimento avente ad oggetto contratti formulati in modo identico, affermando che “la clausola disciplina l'ipotesi in cui il mutuatario, sulla base di valutazioni personali, decida di restituire in via anticipata il capitale ancora dovuto alla Banca rispetto a quanto previsto nel piano di ammortamento: è evidente che detta somma deve necessariamente essere intesa come il capitale residuo non ancora rimborsato” e, conseguentemente, stabilendo “che l'unico significato logicamente attribuibile al termine “capitale restituito” contenuto nell'art.7 è quello di capitale nominale ancora da restituire sulla base del senso logico, prima che giuridico del testo negoziale e senza la necessità di particolari attività interpretative”. In altri termini, anche a fronte di un tenore letterale polivalente, non
è logicamente possibile altra interpretazione della clausola in esame se non quella fornita da CP_1
I motivi dedotti sono dunque infondati.
4. Con il settimo motivo d'appello i mutuatari affermano che il meccanismo di doppia indicizzazione, previsto nei contratti di mutuo sottoscritti dagli attori, ha dato vita a strumenti finanziari derivati, soggetti alla disciplina del TUF e dei regolamenti CONSOB, che impongono oneri informativi non assolti da CP_1
Anche tale motivo è infondato.
In merito alla natura di derivato dei contratti in esame, sussiste un pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “non è possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno finanziario, ma viene invece finanziato” ( Cass. n.23655 del 2021).
Tale massima esprime correttamente la differenza causale tra i contratti di mutuo e gli strumenti finanziari derivati, poiché i primi perseguono lo scopo concreto di finanziare il mutuatario, i secondi, invece, hanno la funzione di “coprire” il sottoscrittore rispetto ad un rischio finanziario (c.d. derivati di copertura) o di incrementare il patrimonio di chi li acquista secondo un meccanismo speculativo (c.d. derivati speculativi).
pagina 15 di 17 Il meccanismo contrattuale previsto nel caso di specie ha lo scopo di finanziare i clienti della banca, mentre non comprende in alcun modo funzioni di copertura o speculative;
a nulla, peraltro, rileva quanto affermato dagli appellanti in merito all'alea generata dall'indicizzazione contenuta nel contratto, poiché essa non comporta alcuna modifica causale del contratto, che mantiene la sua funzione di finanziamento.
Per tali ragioni, i negozi oggetto di causa non devono essere ricondotti alla categoria dei derivati, considerazione dalla quale discende l'infondatezza della censura in esame.
Riguardo, infine, alla contestazione attinente alle indicizzazioni e alla addotta manipolazione dei tassi di cambio, richiamata dagli appellanti, si deve ritenere che, a prescindere da ogni valutazione in punto di inammissibilità – comunque eccepita dall'appellata – essa è infondata, in quanto gli scandali indicati dai mutuatari non riguardano il tasso LIBOR, ossia quello applicato ai contratti in esame, ma il IB
UK, cioè il tasso di interesse medio interbancario applicato sulla piazza londinese, quindi applicato alla sterlina (c.d. LIBOR Sterlina) e non, invece, il LIBOR applicato al AN ZZ. Pertanto, anche tale argomento deve essere disatteso.
5. Le spese di lite
La totale soccombenza dei mutuatari comporta la condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di che si liquidano come da dispositivo, in applicazione CP_1
dei parametri medi, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
+ ALTRI nei confronti di , avverso la sentenza n. 6090\2024 del Controparte_1
Tribunale di Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
; Parte_1 Parte_2
; ; ; Parte_3 Parte_4 Parte_5
; ; ; Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
; ; Parte_10 Parte_11 Parte_12
e per l'effetto conferma la sentenza n. 6090\2024 del Tribunale di Milano;
[...]
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento a favore di CP_1
delle spese di giudizio del presente grado, liquidate per compensi in euro
[...]
9.991,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
pagina 16 di 17 3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano,17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Ernesta Occhiuto Domenico Camillo Bonaretti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Camillo Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2917/2024 promossa
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
); (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. ); (C.F. Parte_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
) e (C.F. ); (C.F. C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 Parte_7
); (C.F. ) e CodiceFiscale_7 Parte_8 CodiceFiscale_8 Parte_9
(C.F. ; (C.F. CodiceFiscale_9 Parte_10 C.F._10
) e (C.F. )
[...] Parte_11 CodiceFiscale_11 Parte_12
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Alberto M. Tedoldi, come
[...] CodiceFiscale_12 da procura acclusa all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Via
Podgora, n. 12/A, Milano - Email_1
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
, rappresenta e difesa dagli avv.ti Alessandro Villani, Manuela Caccialanza e Controparte_2
CO OR, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata pagina 1 di 17 presso lo studio degli stessi, in Via Fatebenefratelli n. 14, Milano -
. Email_2 Email_3 Email_4 [...]
Email_5
APPELLATA
Oggetto: contratto di mutuo indicizzato al AN ZE.
*
CONCLUSIONI
Per gli appellanti ; ; ; Parte_1 Parte_2 Parte_3
; ; ; Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
; ; ; Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
; . Parte_11 Parte_12
“Nel merito:
1. rilevare, accertare e dichiarare la nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga
interpretato nel senso voluto da del contratto di mutuo, in relazione al calcolo degli CP_1
“INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO”;
2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio
CHF/EURO e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all'art.
117, comma 7, T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante;
3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito degli appellanti verso la e, per l'effetto, CP_3
condannare , in persona del legale rapp.te p.t., a rimborsare e/o Controparte_1
restituire e/o riaccreditare agli appellanti quanto percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo;
4. in ogni caso, condannare la a rimborsare e/o a risarcire agli appellanti tutte le somme CP_3
addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da del CP_1
contratto di mutuo, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo.
- Vinte le spese del doppio grado di giudizio, anche in relazione alla CTU infra richiesta”.
pagina 2 di 17 Per l'appellata , Controparte_1
“IN VIA PRGIUDIZIALE- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dai Signori Pt_1
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._13 Parte_2 C.F._14
), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_3 C.F._15 Parte_4
), (C.F. ), C.F._16 Parte_5 C.F._17 Parte_6
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._18 Parte_7 C.F._19 Pt_8
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._20 Parte_9 C.F._21 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._22 Parte_11
) e (C.F. ) avverso la C.F._23 Parte_12 C.F._24
Sentenza del Tribunale di Milano n. 6090/2024, Sezione Sesta Civile, G.U. Dott.ssa Rossella Filippi, pubblicata in data 17 giugno 2024 e notificata in data 19 settembre 2024, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
NEL MERITO - Respingere integralmente l'appello promosso e le domande formulate nei confronti di
, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, Controparte_1
confermare integralmente le statuizioni della Sentenza del Tribunale di Milano n. 6090/2024;
IN OGNI CASO - Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento e del precedente grado di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Gli appellanti, come indicati in epigrafe, hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n.
6090\2024 del 17 giugno 2024, che ha rigettato tutte le domande svolte dagli stessi nei confronti di e li ha condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro Controparte_1
11.000,00 oltre accessori e spese generali.
B. Il giudizio di primo grado
-Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 [...]
, e , Parte_13 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
e , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
tutti sottoscrittori con di contratti di mutuo fondiario a tasso variabile in euro indicizzato al CP_1
franco ZE, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la detta Banca, chiedendo la declaratoria della nullità degli artt. 4 e 4-bis, nonché degli artt. 7 e 7-bis dei predetti contratti -
pagina 3 di 17 clausole inerenti al calcolo degli interessi sulla somma concessa a mutuo e alle condizioni per l'estinzione anticipata dello stesso – per violazione degli artt. 33 ss. cod. cons., degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1343 e 1418 c.c., oltre che dell'art. 117 TUB.
Gli attori, quale conseguenza di tale declaratoria di nullità, hanno poi chiesto al giudice di primo grado di accertare il minor debito degli attori nei confronti della convenuta e, per l'effetto, di CP_3
condannare la alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza, oltre alla rivalutazione CP_1
monetaria e agli interessi compensativi e moratori.
In particolare, i mutuatari, dopo aver addotto di rientrare nella categoria dei consumatori, hanno evidenziato che l'elevato tecnicismo dei termini contrattuali e la condotta non trasparente della banca non hanno consentito una corretta ponderazione e valutazione da parte degli attori dei termini contrattuali, circostanza da cui deriverebbe la violazione delle norme sopra richiamate, data l'assenza di chiarezza e comprensibilità delle clausole, la contrarietà e buona fede della condotta della banca e il mancato adempimento degli oneri informativi gravanti sulle banche.
Gli attori hanno altresì richiamato il D.lgs. n.72 del 2016 (c.d. decreto mutui), che impone alle banche di predisporre un apposito prospetto informativo personalizzato, onere ritenuto non assolto dai clienti della Banca.
Inoltre, i mutuatari hanno sostenuto le proprie istanze affermando che i contratti in esame, dato il meccanismo di indicizzazione in essi previsto, hanno ad oggetto strumenti finanziari derivati per i quali la legge (117 TUB) prevede, a pena di nullità, obblighi informativi non assolti dalla Banca.
A sostegno delle proprie istanze gli attori hanno richiamato anche il provvedimento dell'AGCM n.
27214 del 2018 che ha sanzionato le clausole in esame per difetto di chiarezza e comprensibilità.
-Si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. Controparte_1
In via pregiudiziale la società convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle posizioni di , Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_6
, poiché essi hanno estinto i rispettivi mutui in data antecedente alla cessione dei
[...] Parte_7
crediti intercorsa tra (a seguire ) e;
in Controparte_1 CP_4 Controparte_1
subordine la società convenuta ha eccepito l'improcedibilità delle domande formulate nei propri confronti a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
La ha ricostruito il meccanismo contrattuale oggetto di giudizio, affermando che si tratta CP_3 semplicemente di un mutuo indicizzato all'andamento del cambio Euro-AN ZZ, pagabile in euro in una misura determinata. con applicazione semestrale del tasso di cambio per determinare gli opportuni conguagli. La ha, quindi, rivendicato la legittimità di tale meccanismo, ritenendolo di CP_3
pagina 4 di 17 facile comprensione, anche in virtù della chiara spiegazione contenuta nelle clausole contrattuali oggetto di giudizio e dei documenti informativi forniti.
Inoltre, ha affermato che la dedotta responsabilità per violazione da parte della banca degli CP_1
obblighi di informativa precontrattuale sarebbe in ogni caso preclusa dalla intervenuta prescrizione.
La banca convenuta ha contestato anche la qualificazione dei contratti in esame come strumenti finanziari derivati, in quanto la sola causa degli stessi è quella tipica del contratto di mutuo.
C. La sentenza di primo grado
Il Tribunale, dopo aver assegnato il termine per l'espletamento del tentativo di mediazione, all'esito del procedimento di primo grado, svoltosi senza necessità di istruttoria, ha rigettato tutte le domande attoree sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Primariamente, ha accolto l'eccezione sollevata da affermando che i contratti stipulati da CP_1
unitamente a e da sono tutti stati Parte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7
estinti prima della cessione intervenuta tra a . Controparte_5 Controparte_1
Nel merito, relativamente alle posizioni degli altri attori, il primo giudice ha rigettato tutte le domande, richiamandosi in gran parte alla precedente giurisprudenza del Tribunale di Milano, di questa Corte
d'Appello e della Suprema Corte.
Le argomentazioni poste a fondamento della decisione sono così riassumibili:
- la minor convenienza dei tassi di mutuo per i clienti di non deriva dalla condotta della CP_1
banca, ma dal meccanismo di indicizzazione voluto dai clienti, il quale, al momento della sottoscrizione degli accordi, avrebbe procurato loro un vantaggio economico;
- ai mutuatari, come risulta dall'art.10 dei contratti, è stato fornito un apposito e completo prospetto informativo;
- le clausole contrattuali e il documento di sintesi indicano espressamente che i contratti in esame sono mutui a tasso variabile al AN ZZ;
- le clausole censurate descrivono compiutamente i meccanismi di indicizzazione su cui si regge il contratto.
Il Tribunale ha, poi, esplicitamente richiamato una sentenza di questa Corte (n.3342 del 2023), in relazione al valore presuntivo attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione al provvedimento dell'AGCM, la cui statuizione non esclude, dunque, la possibilità per il giudice ordinario di effettuare una valutazione in concreto riguardo alla comprensibilità e alla chiarezza delle clausole.
pagina 5 di 17 Sulla base di tali elementi, il giudice ha in concreto ritenuto le clausole oggetto di causa chiare e comprensibili.
Infine, la sentenza impugnata, conformemente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.23655 del 2021, ha affermato che non è possibile “assimilare il contratto di mutuo, ancorchè indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato”.
Il primo giudice ha poi dichiarato inammissibili, in quanto tardivi, i rilievi svolti da parte attrice, del tutto genericamente e solo in conclusionale, con riferimento ad addotte condotte manipolatrici sul IB poste in essere da parte di gruppi bancari, tra cui la convenuta.
In virtù di tali ragioni il Tribunale ha rigettato tutte le richieste e condannato gli attori al pagamento delle spese di lite.
D. I motivi di impugnazione
Parte appellante articola le proprie difese sulla base di sette motivi di impugnazione.
Con il primo motivo lamenta la tautologica pronuncia di carenza di legittimazione passiva di
con riferimento ad alcuni contratti di mutuo estinti. Controparte_1
Gli appellanti ritengono che il giudice non abbia sufficientemente motivato l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva (relativa alle sole posizioni di Parte_1
, , , non essendo possibile ricostruire dalla Parte_5 Parte_6 Parte_7 motivazione l'iter logico con cui il primo giudice è giunto a tale decisione.
In relazione al merito della censura svolta, gli appellanti evidenziano da un lato che la sola estinzione del credito non comporta anche l'estinzione del rapporto, il quale rimane in essere per quanto riguarda eventuali obblighi risarcitori o restitutori e, dall'altro lato, che in realtà le due banche in questione non sono realmente due soggetti distinti, essendo una società appositamente costituita Controparte_1
da per poter continuare ad operare in Europa in seguito alla Brexit. CP_1
Inoltre, gli appellanti affermano che il rapporto per cui è causa era esistente al momento della cessione, poiché in quel momento era già sorta una lite a riguardo, così come dimostrato dall'esistenza di un procedimento di mediazione in corso tra i mutuatari e . Controparte_5
I motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto attengono alle medesime censure, sono strettamente connessi e conseguenziali e ripropongono quanto già sostenuto nel primo grado di giudizio.
pagina 6 di 17 Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'errore prospettico del Giudice di prime cure, che ha giudicato a posteriori, anziché esaminare le clausole dei mutui prima casa secondo il paradigma del mutuatario consumatore mediamente informato al momento della stipula e alla stregua dei principii di chiarezza e piena comprensibilità imposti dal diritto UE e dalla consolidata giurisprudenza della
CGUE.
Gli appellanti ritengono che il Tribunale abbia errato nel ritenere la chiarezza e la comprensibilità delle clausole in esame sulla base di una valutazione ex post e non ex ante. Nel valutare la comprensibilità e la chiarezza delle norme, il Tribunale avrebbe dovuto porsi nella posizione propria di un consumatore – mutuatario mediamente informato, così come imposto dalla CGUE.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta cheil testo delle clausole dei mutui prima casa indicizzati al franco ZE e la loro esplicazione, relativamente agli effetti economico-finanziari-valutari a carico del Consumatore -mutuatario sia intellegibile soltanto con l'ausilio di analisti finanziari e di
CTU: violazione dei principii di chiarezza e comprensibilità in concreto per un consumatore mediamente informato al momento della stipula del mutuo, sanciti dalla Direttiva 93/13 e, recependo questa, dagli artt. 33 ss. cod. cons., nonché dalla consolidata giurisprudenza della CGUE, vincolante per il Giudice nazionale quale Giudice comune europeo (v. Cass., sez. un., 9479/2023), formatasi proprio sui mutui indicizzati al franco ZE.
Ritiene parte appellante che il Tribunale abbia violato il principio di effettività ed equivalenza, oltre che di prevalenza del diritto eurounitario - dal quale discende anche la disciplina consumeristica interna - che impone agli Stati di garantire sufficienti standard di tutela per i soggetti deboli del rapporto negoziale.
Gli appellanti ritengono che tali standard si realizzino, in primis, tramite idonei meccanismi informativi. I contratti in esame avrebbero dovuto, dunque, contenere esemplificazioni numeriche e termini meno ambigui, così da rendere edotti i clienti della banca.
Inoltre, i mutuatari affermano che i negozi per cui è causa hanno prodotto uno squilibrio ingiustificato tra le parti, addossando i rischi di un negativo andamento dei tassi di cambio sul consumatore senza fornire una corretta informazione su tali pericoli.
Gli appellanti hanno censurato la decisione del primo giudice anche laddove ha escluso che la documentazione informativa prodotta da risulti assolutamente generica e inidonea ad CP_1 informare correttamente i mutuatari sui rischi dell'operazione.
Con il quarto motivo viene dedotta laviolazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 33, 34, 35,
36 e 37-bis cod. cons., in relazione agli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE: la Sentenza impugnata si è discostata completamente dal significato e dal riferimento temporale di valutazione dei
pagina 7 di 17 prerequisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole nei contratti con i consumatori, quali intese dal diritto UE e dalla giurisprudenza della CGUE, in modo vincolante e preminente per il Giudice nazionale, secondo il paradigma del consumatore mediamente informato, collocato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità delle clausole e dei meccanismi di determinazione dell'oggetto della prestazione e del corrispettivo, che comporta di per sé un significativo squilibrio nel momento stesso in cui il consumatore non sia stato reso previamente, effettivamente, pienamente e concretamente edotto della portata e delle conseguenze economico- finanziarie, anche di lunga durata, del mutuo fondiario prima casa (ventennale o trentennale a rata fissa) indicizzato al franco ZE.
In estrema sintesi, i mutuatari oltre a riproporre buona parte delle argomentazioni già svolte, valorizzano il provvedimento dell'AGCM secondo il quale le clausole in esame sono prive dei requisiti di chiarezza e comprensibilità, rilevando che lo stesso è stato richiamato e confermato dal Tar Lazio in una recente sentenza.
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano laviolazione e falsa o omessa applicazione degli artt.
34, 35, 36 e 37-bis cod. cons. e violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione alla non pertinente disciplina sulla trasparenza bancaria e sulle comunicazioni periodiche ai mutuatari, la quale non rimuove né sana affatto, tanto meno a posteriori, il difetto di chiarezza e piena comprensibilità in concreto, per un consumatore mediamente informato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto, delle clausole contenenti i meccanismi della doppia indicizzazione dei mutui CP_1
La difesa di parte appellante censura le argomentazioni svolte dal Tribunale riguardo le comunicazioni periodiche effettuate da affermando non solo che esse non sono idonee a sopperire CP_1 all'asimmetria informativa esistente al momento della sottoscrizione del contratto, ma anche che esse risultano comunque incomplete, poiché non contengono alcun riferimento al tasso di cambio.
Con il sesto motivo viene lamentatoil completo non cale in cui il primo Giudice ha fatto cadere il provvedimento di public enforcement dell'AGCM, che fa presumere il difetto di trasparenza e chiarezza dei contratti de quibus, così come statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n.
23655/2021. Il motivo richiama interamente alcuni passaggi del già citato provvedimento dell'AGCM che ha sanzionato le clausole oggetto di causa, oltre a sostenere il valore presuntivo di tale atto amministrativo.
Con il settimo motivo parte appellante deduce, infine,la necessità di fare applicazione degli artt. 34,
35 e 36 cod. cons., in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, degli artt. 1175,
1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1344, 1366, 1375 e 1418 c.c. e degli artt. 21, 23 e 30 TUF e relativi regolamenti Consob, dacché i meccanismi di indicizzazione finanziaria e, soprattutto, valutaria
pagina 8 di 17 contenuti negli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del mutuo implicano un prodotto finanziario derivato CP_1
e, comunque, un'alea, mai doverosamente né effettivamente esplicati ai mutuatari consumatori, nella più completa inosservanza non solo delle norme poste a tutela del consumatore, ma anche di quelle previste a protezione dell'investitore, violando altresì i principii sulla causa contrattuale in concreto, specialmente nei contratti con i consumatori, nonché i doveri di buona fede e correttezza e di diligenza professionale della che ha predisposto i contratti;
in ogni caso la violazione da parte della CP_3
degli artt. 82 e 83 TUE. CP_3
Tale motivo d'appello introduce una censura diversa da quelle contenute nei motivi da 2 a 6, in quanto viene rilevato che il meccanismo di doppia indicizzazione previsto nei contratti di mutuo sottoscritti dagli attori ha dato vita a strumenti finanziari derivati, soggetti alla disciplina del TUF e dei regolamenti CONSOB, che impongono oneri informativi non assolti da CP_1
In particolare, viene evidenziato che i fogli informativi prodotti dalla banca convenuta sono dei moduli prestampati, generici, non riferibili ai contratti conclusi dagli odierni appellanti. Tali carenze, a parere degli appellanti, non sono eliminate nemmeno dalle comunicazioni inviate dalla ai mutuatari in CP_3
corso di ammortamento. Tra le norme in materia di intermediazione finanziaria non rispettate, gli appellati richiamano anche l'art. 30 c.6 del TUF, che impone la previsione del diritto di recesso in caso di contratti collocati dell'intermediario al di fuori della propria sede. Gli appellanti ribadiscono, poi, che le clausole in esame hanno trasformato un contratto commutativo, in un contratto aleatorio atipico, senza che su tale aspetto sia intervenuto alcun accordo, poiché i mutuatari non potevano essere consapevoli di tale circostanza.
E. La posizione assunta dall'appellata CP_1
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello avversario per difetto dei
[...] requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., ritenendo che gli appellanti abbiano introdotto il giudizio di appello senza indicare e circostanziare i singoli motivi di gravame in base ai quali la sentenza dovrebbe essere riformata e quali sarebbero le modifiche richieste alla ricostruzione del giudice di primo grado, contravvenendo così a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.
Nel merito ha chiesto il rigetto di tutti i motivi d'appello e, di conseguenza, la conferma della sentenza impugnata. Prima di confutare le singole censure avanzate dai mutuatari la banca appellata ha evidenziato che:
- sono già intervenute molteplici decisioni riguardanti casi analoghi (“oltre 130 decisioni già prodotte in primo grado e altre 22 sopravvenute nelle more del presente giudizio. Molte di esse sono state pronunciate da questa Corte d'Appello ed una, in particolare, emessa in data 4 maggio 2023, ha deciso dopo giudizio di
pagina 9 di 17 rinvio dalla Cassazione che ha statuito il valore presuntivo del provvedimento dell'AGCM, confermando, comunque, la chiarezza delle clausole”) che hanno ritenuto infondate le pretese dei clienti della banca;
- è di recente intervenuta la sentenza n.1580 del 2025 della Suprema Corte, la quale, oltre a confermare le decisioni già prese da questa Corte d'Appello, ha escluso che i provvedimenti dell'AGCM possano aver valore di presunzione legale nei procedimenti civili di cui all'art.37bis
c.4 del Codice del Consumo;
In relazione ai motivi d'appello, ha quindi confutando le singole questioni poste dagli CP_1
appellanti, svolgendo le seguenti argomentazioni.
In punto di carenza di legittimazione passiva di , con riguardo alle posizioni sopra Controparte_1 indicate, l'appellata sostiene che sia corretta la decisione del primo giudice, in quanto ritiene che la legittimazione passiva, così come quella attiva, dipenda dall'impostazione dei fatti contenuta nella domanda e, nel caso di specie, gli attori hanno dedotto di aver concluso i propri contratti di mutuo con
, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni in favore di tale soggetto e anche di aver CP_4
avviato il procedimento di mediazione nei confronti di tale persona giuridica.
Inoltre, la società appellata evidenzia la correttezza dell'argomentazione svolta dal giudice di primo grado, laddove ha concluso per l'inesistenza di qualsivoglia rapporto tra le parti una volta che il mutuo
è stato estinto.
Con riguardo alla violazione degli obblighi di informativa precontrattuale, e quindi in relazione alle informazioni fornite dalla mutuante ai clienti, la banca ricorda che gli articoli del contratto sono estremamente chiari nel descrivere i meccanismi di funzionamento dello stesso e che, oltre al testo del contratto, è stato fornito anche il “Documento di Sintesi” e il “Foglio informativo”, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Inoltre, relativamente alle comunicazioni effettuate in corso di contratto, la banca smentisce quanto dedotto da controparte, affermando che in tutte le lettere semestrali inviate ai mutuatari è sempre stato indicato l'andamento dei tassi di cambio e di interesse, nonché l'effetto da essi prodotto sul conguaglio semestrale.
Sulla addotta nullità delle clausole per mancanza di chiarezza e comprensibilità, e quindi in relazione all'intellegibilità delle clausole di cui si discute, afferma che il Tribunale, nel ritenere chiare e CP_1
comprensibili le clausole censurate, ha fornito, così come imposto dalla Suprema Corte, una motivazione rafforzata che consente di superare il valore presuntivo del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM, il quale, peraltro, come già spiegato in premessa è stato escluso dalla Suprema Corte con la sentenza n.1580 del 2025. La banca appellata richiama poi una delle sentenze di questa Corte
pagina 10 di 17 d'appello, che ha ritenuto sufficientemente chiare le clausole in esame poiché descrivono compiutamente i meccanismi di indicizzazione applicati alla somma mutuata.
Inoltre, chiarisce che, anche qualora le clausole in esame fossero considerate non chiare e CP_1 comprensibili, “la conseguenza che ne deriverebbe non sarebbe in nessun caso la nullità di protezione di cui all'art. 36, bensì, unicamente un'eventuale applicazione delle stesse disposizioni nel senso più favorevole al consumatore”.
La difesa di si è, poi, concentrata sulla sentenza n. 23655/2021 della Corte di Cassazione CP_1
richiamata dalla controparte, rilevando che dei principi in essa contenuti ha fatto corretta applicazione il Tribunale, poiché la Corte di legittimità, con tale provvedimento, ha chiarito che “la clausola ambigua (cioè redatta in modo poco chiaro e comprensibile) può essere dichiarata nulla solo qualora la stessa sia anche vessatoria, ossia quanto determini un significativo squilibrio a carico del consumatore”, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
In merito alla sentenza del TAR Lazio, confermativa del provvedimento dell'AGCM, richiamata dagli appellanti, ha evidenziato la totale genericità delle argomentazioni ivi spese, ritenendo che il CP_1
TAR si sia limitato a recepire quanto affermato dall'autorità garante, senza chiarire in alcun modo come avrebbe dovuto operare la banca per rendere ai mutuatari comprensibili le caratteristiche del contratto in esame. L'appellata rappresenta, inoltre, che la sentenza in commento è antecedente alle decisioni di questa Corte d'Appello con le quali è stata accertata la validità delle clausole in esame. Ha inoltre sottolineato che il provvedimento dell'AGCM valorizzato dai mutuatari - così come la sentenza del TAR Lazio dagli stessi richiamata - è stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza del 26 febbraio 2025. afferma poi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, la decisione del CP_1
Tribunale non ha violato in alcun modo il diritto eurounitario, poiché nessuna sentenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea ha mai accertato la nullità delle clausole in esame. Tale Corte si è sempre limitata ad attribuire e demandare al giudice nazionale il giudizio in merito alla comprensibilità
e chiarezza della normativa contrattuale e, conseguentemente, della vessatorietà delle stesse. Pertanto, gli appellanti ritengono che spetti sempre al giudice ordinario valutare la chiarezza delle clausole contrattuali in concreto, senza che alcuna violazione del diritto eurounitario possa essere denunciata.
Con riguardo all'ultimo motivo di appello, quindi in relazione all' addotta natura di strumento finanziario derivato dei contratti di mutuo, ha ritenuto corrette le argomentazioni del CP_1
Tribunale, limitandosi a richiamarle. La banca ha citato infine alcuni precedenti sul punto di questa
Corte (sentenza del primo febbraio 2019) e della Cassazione (SSUU n.5657 del 2023).
pagina 11 di 17 Parte appellata ha preso altresì posizione sulla censura relativa all'addotta nullità delle indicizzazioni dovuta alla manipolazione dei tassi di cambio, ritenendola inammissibile, in quanto trattasi di argomento solamente richiamato nella premessa dell'atto, e comunque infondato, poiché le condotte allegate sono tutt'altro che notorie e pacifiche, oltre ad essere irrilevanti nel caso di specie, in quanto la banca appellata è stata coinvolta in questioni non attinenti all'indice Swiss RA IB (che viene in rilievo nel caso di specie), bensì attinenti al IB UK.
F. Alla prima udienza, il 14 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e il Consigliere Istruttore ha fissato, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 17 settembre 2025, assegnando termine per le note conclusive. All'esito di tale udienza il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
***
La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
1.Preliminarmente, deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla banca appellata.
Parte appellante ha esplicitamente riferito di censurare tutta la ricostruzione in fatto e in diritto svolta dal Tribunale, e ha formulato, a seguire, le proprie contestazioni relativamente a ciascuna delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, individuando le norme che assume essere state violate. Si deve quindi ritenere che l'appello è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
2. Il primo motivo d'appello ha ad oggetto una questione pregiudiziale, ossia la legittimazione passiva di rispetto ad alcuni dei contratti oggetto di causa, in quanto estinti prima della Controparte_1
cessione in blocco degli stessi da a (odierna appellata). CP_4 Controparte_1
Sul punto si osserva che il Tribunale ha correttamente rilevato che nel caso di specie i crediti in oggetto, derivanti dal contratto di mutuo, si sono estinti nel momento in cui i rispettivi debiti sono stati pagati e pertanto non potevano essere ceduti. Di conseguenza, eventuali azioni risarcitorie o restitutorie, sopravvenute all'estinzione e relative al rapporto sottostante le obbligazioni suddette, non potranno essere rivolte nei confronti del cessionario, e quindi nei confronti di . Ciò in Controparte_1
quanto il contratto di mutuo risulta estinto in data anteriore alla perfezionamento della cessione dei crediti da a , che sono soggetti giuridici distinti. CP_6 Controparte_7
Con riguardo alla sentenza richiamata da parte appellante sul punto (Corte d'Appello Milano, sent. n.
948/2023 del 20/03/2023), essa non è pertinente rispetto al caso di specie, in quanto non si è espressa sul merito della questione, ma incidentalmente ha preso posizione su un errore materiale (contenuto nell'atto di appello, in cui veniva indicata come controparte la cedente - invece che la CP_4
pagina 12 di 17 cessionaria ), ritenendo che tale errore non avesse inficiato il diritto di difesa della Controparte_1
cessionaria - che si era regolarmente costituita in giudizio e aveva potuto svolgere le sue difese, senza assumere alcuna posizione sostanziale in punto di legittimazione passiva - per poi concludere con il rigetto delle domande dei mutuatari.
In considerazione di quanto sopra, il primo motivo di appello è infondato e deve essere disatteso.
3. Quanto ai motivi dal secondo al sesto, essi devono essere valutati congiuntamente in quanto strettamente connessi e conseguenziali, poiché hanno ad oggetto la medesima questione, vale a dire l'addotta non comprensibilità delle clausole contrattuali impugnate e, conseguentemente, la nullità della stesse perché vessatorie.
Occorre innanzitutto ricostruire la disciplina del Codice del Consumo che i mutuatari assumono violata.
Come già chiarito in precedenza da questa Corte (Corte d'Appello di Milano, Sezione I, sentenza n.125 del 2025), le clausole pattuite tra professionista e consumatore “ove redatte in modo non chiaro e comprensibile ai sensi dell'art. 35 Cod. Cons., possono essere dichiarate nulle se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto”. Tale principio trova altresì conferma nella sentenza n.236557\2021 da ultimo n. 1580/2025 della Suprema Corte.
Ebbene, nel caso di specie, indipendentemente dalla comprensibilità del meccanismo negoziale in esame – il quale è sì connotato da un elevato tasso tecnico, ma è allo stesso tempo ben descritto nel contratto – risulta assente qualsiasi squilibrio contrattuale tra le parti.
Per dimostrare l'assenza di tale squilibrio è necessario ricostruire brevemente il meccanismo oggetto dei contratti in esame, che sono mutui fondiari per la prima casa la cui somma capitale è stata prima determinata in RAhi Svizzeri e, successivamente, ai fini del piano di ammortamento, convertita in euro sulla base di un tasso convenzionale. Il piano di ammortamento del contratto prevede, poi, che la somma mutuata venga restituita con rate mensili di importo fisso calcolato in euro e maggiorate sulla base di un tasso di interesse convenzionale, salva l'applicazione semestrale del tasso LIBOR.
In base all'esito di tale operazione vengono poi effettuati dei conguagli da operarsi su un deposito fruttifero, aperto contestualmente alla stipulazione del mutuo, il cui ammontare cresce o diminuisce a seconda dell'andamento effettivo del tasso a cui il mutuo è indicizzato, ossia il LIBOR.
Il medesimo meccanismo di indicizzazione è previsto, poi, anche in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Risulta, dunque, evidente che i mutui in esame, in base all'andamento del tasso LIBOR, avrebbero potuto portare vantaggi per entrambe le parti, sia in relazione alla quantificazione degli interessi, sia in relazione alla somma capitale da restituire per l'estinzione del finanziamento. Si noti, peraltro, che pagina 13 di 17 inizialmente le fluttuazioni di tale indice hanno effettivamente comportato effetti favorevoli ai mutuatari.
Pertanto, gli effetti sfavorevoli verificatesi nei confronti dei consumatori sono conseguenza della normale alea contrattuale e non di uno squilibrio derivante dal meccanismo negoziale, dalla cui assenza discende necessariamente la non vessatorietà delle clausole in esame.
Si noti, ulteriormente, che non assume rilievo il richiamo al provvedimento dell'AGCM svolto dai mutuatari, per un duplice ordine di motivi.
In primis, occorre ricordare che l'art. 37-bis c.4 del Codice del Consumo afferma che, anche a fronte di una statuizione dell'autorità garante, “è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatore e sul risarcimento del danno”. In secundis, la Suprema Corte (Ordinanza della
Corte di Cassazione n.2592 del 29 gennaio 2024) ha messo in dubbio la valenza presuntiva del provvedimento dell'AGCM, ritenendo che non sia necessario che il giudice ordinario offra una motivazione rafforzata per affermare la non vessatorietà delle clausole ritenute invece tali dall'autorità amministrativa. Da ultimo, la Corte di Cassazione (sentenza n.1580 del 2025) ha inoltre escluso che i provvedimenti dell'AGCM possano aver valore di presunzione legale nei procedimenti civili di cui all'art.37bis c.4 del Codice del Consumo.
Occorre poi considerare che anche il Consiglio di Stato si è espresso ritenendo la chiarezza e la comprensibilità per il consumatore medio delle clausole contrattuali in oggetto (CdS 26.2.2025: “Il consumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era in grado di comprendere – da un punto di vista sostanziale – i rischi che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con
l'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell'andamento dei cambi”), e ha riformato la sentenza del Tar Lazio n, 8845\2023 menzionata dagli odierni appellanti, e annullato il provvedimento dell'AGCM.
Tali argomentazioni, unitamente alle valutazioni in fatto svolte precedentemente, impongono di ritenere non vessatorie le pattuizioni oggetto di giudizio.
Infine, occorre verificare se le suddette clausole, sebbene non generino squilibrio tra le parti, possano essere considerate ambigue e, conseguentemente, debbano essere interpretate in senso favorevole al consumatore in virtù del disposto dell'art. 35 del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c.
A tal proposito, la Corte rileva che la maggior parte delle clausole in esame sono solamente connotate da un elevato tasso di tecnicismo, senza che da ciò possa ricavarsi l'ambiguità delle stesse, intendendosi con tale espressione la suscettibilità delle stesse ad essere oggetto di molteplici pagina 14 di 17 interpretazioni. Si noti, infatti, che gli stessi mutuatari non hanno in alcun modo indicato quale diversa interpretazione delle clausole dovrebbe essere accolta da questa Corte.
L'unica espressione contrattuale connotata da incertezza interpretativa è quella di cui all'art. 7 del contratto, nel quale si legge “capitale restituito”, espressione che, astrattamente, potrebbe apparire ambigua in quanto interpretabile sia come “il capitale già restituito” che come il “capitale che viene restituito per estinguere anticipatamente il finanziamento”. Sul punto, tuttavia, ha già fornito adeguata e chiara motivazione questa Corte d'Appello (Corte d'Appello di Milano, Sezione I, sentenza n.125 del
2025), in un procedimento avente ad oggetto contratti formulati in modo identico, affermando che “la clausola disciplina l'ipotesi in cui il mutuatario, sulla base di valutazioni personali, decida di restituire in via anticipata il capitale ancora dovuto alla Banca rispetto a quanto previsto nel piano di ammortamento: è evidente che detta somma deve necessariamente essere intesa come il capitale residuo non ancora rimborsato” e, conseguentemente, stabilendo “che l'unico significato logicamente attribuibile al termine “capitale restituito” contenuto nell'art.7 è quello di capitale nominale ancora da restituire sulla base del senso logico, prima che giuridico del testo negoziale e senza la necessità di particolari attività interpretative”. In altri termini, anche a fronte di un tenore letterale polivalente, non
è logicamente possibile altra interpretazione della clausola in esame se non quella fornita da CP_1
I motivi dedotti sono dunque infondati.
4. Con il settimo motivo d'appello i mutuatari affermano che il meccanismo di doppia indicizzazione, previsto nei contratti di mutuo sottoscritti dagli attori, ha dato vita a strumenti finanziari derivati, soggetti alla disciplina del TUF e dei regolamenti CONSOB, che impongono oneri informativi non assolti da CP_1
Anche tale motivo è infondato.
In merito alla natura di derivato dei contratti in esame, sussiste un pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “non è possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno finanziario, ma viene invece finanziato” ( Cass. n.23655 del 2021).
Tale massima esprime correttamente la differenza causale tra i contratti di mutuo e gli strumenti finanziari derivati, poiché i primi perseguono lo scopo concreto di finanziare il mutuatario, i secondi, invece, hanno la funzione di “coprire” il sottoscrittore rispetto ad un rischio finanziario (c.d. derivati di copertura) o di incrementare il patrimonio di chi li acquista secondo un meccanismo speculativo (c.d. derivati speculativi).
pagina 15 di 17 Il meccanismo contrattuale previsto nel caso di specie ha lo scopo di finanziare i clienti della banca, mentre non comprende in alcun modo funzioni di copertura o speculative;
a nulla, peraltro, rileva quanto affermato dagli appellanti in merito all'alea generata dall'indicizzazione contenuta nel contratto, poiché essa non comporta alcuna modifica causale del contratto, che mantiene la sua funzione di finanziamento.
Per tali ragioni, i negozi oggetto di causa non devono essere ricondotti alla categoria dei derivati, considerazione dalla quale discende l'infondatezza della censura in esame.
Riguardo, infine, alla contestazione attinente alle indicizzazioni e alla addotta manipolazione dei tassi di cambio, richiamata dagli appellanti, si deve ritenere che, a prescindere da ogni valutazione in punto di inammissibilità – comunque eccepita dall'appellata – essa è infondata, in quanto gli scandali indicati dai mutuatari non riguardano il tasso LIBOR, ossia quello applicato ai contratti in esame, ma il IB
UK, cioè il tasso di interesse medio interbancario applicato sulla piazza londinese, quindi applicato alla sterlina (c.d. LIBOR Sterlina) e non, invece, il LIBOR applicato al AN ZZ. Pertanto, anche tale argomento deve essere disatteso.
5. Le spese di lite
La totale soccombenza dei mutuatari comporta la condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di che si liquidano come da dispositivo, in applicazione CP_1
dei parametri medi, tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria, della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
+ ALTRI nei confronti di , avverso la sentenza n. 6090\2024 del Controparte_1
Tribunale di Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
; Parte_1 Parte_2
; ; ; Parte_3 Parte_4 Parte_5
; ; ; Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
; ; Parte_10 Parte_11 Parte_12
e per l'effetto conferma la sentenza n. 6090\2024 del Tribunale di Milano;
[...]
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento a favore di CP_1
delle spese di giudizio del presente grado, liquidate per compensi in euro
[...]
9.991,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
pagina 16 di 17 3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano,17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Ernesta Occhiuto Domenico Camillo Bonaretti
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