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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12100/2024 promossa da: nato a [...], in data [...], di cittadinanza italiana residente in [...] Budrie n. 11/c - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) assistito e rappresentato dal prof. avv. Francesco Pighi (c.f.: ) del Foro di Modena, con domicilio eletto presso il suo C.F._1 studio in Modena, via Tabacchi n. 139
RICORRENTE contro
, nata a San Giovanni in [...] il [...], ed ivi residente in [...] n.4, difesa e rappresentata dall'Avv. Lucia Bertolani del Foro di Bologna, C.F. , C.F._2 presso lo Studio della quale, in Bologna alla Via Tovaglie, 14, elegge domicilio
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18/11/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/08/2024 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1 venisse pronunciata, oltre che la separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 04/09/2005 in San Giovanni in Persiceto (BO), unione dalla quale Controparte_1 nascevano due figli: Francesco, nato in [...] il [...], e , nata in [...] Per_1
(BO) il 26.10.2008.
In data 02/04/2025 veniva emessa la sentenza n. 1261/2025 con cui veniva pronunciata la separazione tra i coniugi, all'esito la causa veniva rimessa sul ruolo affinché il Tribunale si pronunciasse sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con memoria telematicamente depositata, le parti davano atto di aver raggiunto l'accordo tale per cui volevano che la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fosse sottoposta alla medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza del 18/11/2025, le parti, confermata tale volontà, chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/19 70 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Giudice per la separazione e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affido, il collocamento ed il mantenimento dei figli, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04/09/2005 in San Giovanni in Persiceto (BO) tra nato a Bologna, in [...] Parte_1
pagina 2 di 4 13.08.1970 e , nata a San Giovanni in [...] il [...], Controparte_1 iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n.34, parte II, Serie A,
Ufficio 01, anno 2005;
2. recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte e, per l'effetto:
1) affida nata il [...] ad [...] i genitori;
ella trascorrerà la Persona_2 metà del tempo con ciascun genitore nella formula dell'affidamento condiviso, ferma restando la possibilità di scegliere liberamente con quale genitore stare, soprattutto una volta raggiunta la maggiore età anche per;
Per_1
2) dispone che le spese per il mantenimento ordinario dei figli saranno interamente compensate tra i genitori a fronte del loro affidamento condiviso e presenza turnaria presso di loro;
3) dispone che le spese per il mantenimento straordinario dei figli saranno determinate secondo il protocollo del Tribunale di Bologna ripartite al 50% tra i genitori. Le spese saranno documentate e richieste secondo un sistema certo di conteggio e computo, onde evitare ogni tipo di discussione futura;
4) prende atto che le parti hanno concordato a che alcun assegno di mantenimento e/o contributo sarà corrisposto a qualsiasi titolo dai coniugi da parte di uno per l'altra, confermando entrambi di essere economicamente autosufficienti;
5) prende atto che gli assegni familiari INPS e/o Assegno Unico continueranno ad essere percepiti interamente dal solo ing. che si impegna a Parte_1 continuare a versarli nelle due pensioni integrative (polizze "Seconda Pensione"
Amundi) attive dall'ottobre 2018 a favore dei figli e nella esclusiva disponibilità dei figli stessi;
6) prende atto che la sig.ra si impegna a completare la restituzione Controparte_1 della somma di € 2.000,00 dalla stessa prelevata dai libretti di risparmio dei figli mediante versamento di € 50,00 al mese per figlio entro il giorno 15 di ogni mese sulle due pensioni integrative (polizze "Seconda Pensione" Amundi) attive dall'ottobre 2018 a favore degli stessi e nella loro esclusiva disponibilità;
7) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000; pagina 3 di 4 8) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 17.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12100/2024 promossa da: nato a [...], in data [...], di cittadinanza italiana residente in [...] Budrie n. 11/c - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) assistito e rappresentato dal prof. avv. Francesco Pighi (c.f.: ) del Foro di Modena, con domicilio eletto presso il suo C.F._1 studio in Modena, via Tabacchi n. 139
RICORRENTE contro
, nata a San Giovanni in [...] il [...], ed ivi residente in [...] n.4, difesa e rappresentata dall'Avv. Lucia Bertolani del Foro di Bologna, C.F. , C.F._2 presso lo Studio della quale, in Bologna alla Via Tovaglie, 14, elegge domicilio
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18/11/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/08/2024 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1 venisse pronunciata, oltre che la separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 04/09/2005 in San Giovanni in Persiceto (BO), unione dalla quale Controparte_1 nascevano due figli: Francesco, nato in [...] il [...], e , nata in [...] Per_1
(BO) il 26.10.2008.
In data 02/04/2025 veniva emessa la sentenza n. 1261/2025 con cui veniva pronunciata la separazione tra i coniugi, all'esito la causa veniva rimessa sul ruolo affinché il Tribunale si pronunciasse sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con memoria telematicamente depositata, le parti davano atto di aver raggiunto l'accordo tale per cui volevano che la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fosse sottoposta alla medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione.
All'udienza del 18/11/2025, le parti, confermata tale volontà, chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione.
$$$
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/19 70 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Giudice per la separazione e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affido, il collocamento ed il mantenimento dei figli, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 04/09/2005 in San Giovanni in Persiceto (BO) tra nato a Bologna, in [...] Parte_1
pagina 2 di 4 13.08.1970 e , nata a San Giovanni in [...] il [...], Controparte_1 iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n.34, parte II, Serie A,
Ufficio 01, anno 2005;
2. recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte e, per l'effetto:
1) affida nata il [...] ad [...] i genitori;
ella trascorrerà la Persona_2 metà del tempo con ciascun genitore nella formula dell'affidamento condiviso, ferma restando la possibilità di scegliere liberamente con quale genitore stare, soprattutto una volta raggiunta la maggiore età anche per;
Per_1
2) dispone che le spese per il mantenimento ordinario dei figli saranno interamente compensate tra i genitori a fronte del loro affidamento condiviso e presenza turnaria presso di loro;
3) dispone che le spese per il mantenimento straordinario dei figli saranno determinate secondo il protocollo del Tribunale di Bologna ripartite al 50% tra i genitori. Le spese saranno documentate e richieste secondo un sistema certo di conteggio e computo, onde evitare ogni tipo di discussione futura;
4) prende atto che le parti hanno concordato a che alcun assegno di mantenimento e/o contributo sarà corrisposto a qualsiasi titolo dai coniugi da parte di uno per l'altra, confermando entrambi di essere economicamente autosufficienti;
5) prende atto che gli assegni familiari INPS e/o Assegno Unico continueranno ad essere percepiti interamente dal solo ing. che si impegna a Parte_1 continuare a versarli nelle due pensioni integrative (polizze "Seconda Pensione"
Amundi) attive dall'ottobre 2018 a favore dei figli e nella esclusiva disponibilità dei figli stessi;
6) prende atto che la sig.ra si impegna a completare la restituzione Controparte_1 della somma di € 2.000,00 dalla stessa prelevata dai libretti di risparmio dei figli mediante versamento di € 50,00 al mese per figlio entro il giorno 15 di ogni mese sulle due pensioni integrative (polizze "Seconda Pensione" Amundi) attive dall'ottobre 2018 a favore degli stessi e nella loro esclusiva disponibilità;
7) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000; pagina 3 di 4 8) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 17.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4