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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa UL De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1513/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI DONATELLA e elettivamente domiciliati in VIA
FESTAZ, 31 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. LOCATELLI DONATELLA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo disporre la data di udienza per la comparizione avanti il designando giudice relatore per l'adempimento di quanto prescritto dall'art.473-bis.51, c.p.c. e che l'Ill.mo
Tribunale in composizione collegiale voglia accogliere le seguenti
conclusioni
pagina 1 di 10 1. omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra formulate, da intendersi qui integralmente trascritte,
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti;
2. ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato e trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di omologazione a margine dell'atto di matrimonio.
3. dare atto che i ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione e che fanno acquiescenza alla stessa.
Condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e la facoltà di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio ovunque lo ritengano opportuno.
2) Ciascuno dei due coniugi, siccome entrambi economicamente autosufficienti, dichiara e riconosce all'altro coniuge che non sussistono i presupposti per farsi luogo alla corresponsione di assegno di mantenimento a proprio favore.
3) I coniugi autorizzano sin d'ora l'espatrio temporaneo della figlia minore con ciascuno dei genitori.
4) La casa familiare, sita in Aosta, viale della Pace 32, è
attribuita in via esclusiva, con tutti gli arredi che la compongono,
alla signora . Parte_2
5) Il signor ha già provveduto ad asportare tutti i Parte_1
propri effetti personali e tutti i beni mobili di sua proprietà
esclusiva dalla casa familiare.
6) La figlia è affidata ad entrambi i genitori con Persona_1
fissazione della residenza anagrafica della medesima presso la madre,
pagina 2 di 10 in Aosta, Viale della Pace 32.
7) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse afferenti la figlia, tenendo conto dei suoi bisogni,
capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione allorquando la figlia è con ciascuno di loro.
8) Tempi e modalità di frequentazione tra padre e figlia, attesa l'età della minore, potranno essere concordati liberamente tra di essi.
9) Il signor si impegna a versare alla signora Parte_1
entro e non oltre il giorno 1° di ogni mese, Parte_2
l'importo di euro 250,00 (= euro duecentocinquantavirgolazero), a titolo di contributo al mantenimento della figlia medesima, fino al raggiungimento, da parte della figlia, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo;
tale, importo è rivalutabile annualmente, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dal mese dell'anno successivo a quello della pronuncia della sentenza di omologazione dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi.
10) Entrambi i genitori sono altresì tenuti, fino al raggiungimento da parte della figlia UL, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del 50% ciascuno tutte le spese extra-assegno, cosi come individuate e disciplinate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di
Aosta del 22 febbraio 2019 che le parti dichiarano di conoscere, e precisamente:
“* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
pagina 3 di 10 tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; [omissis] c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
”
“* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
”
“* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale”
(sportiva e di istruzione) “all'anno e relativi accessori;
[omissis]
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese;
”
“* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; [omissis] c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
[omissis] e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico,
tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.”
“* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite pagina 4 di 10 specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
”.
“* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.”
“Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori”.
11) Così come previsto dall'art. 7 del Protocollo sopra citato,
ciascuno dei genitori, ove le predette spese extra-assegno per ogni singolo capitolo (scolastico o extrascolastico o medico) siano superiori a euro 300,00, si obbliga a mettere a disposizione del genitore che materialmente provvederà alla spesa l'importo corrispondente alla propria quota almeno 5 giorni prima dell'esborso,
e ciò al fine di evitare di onerare uno dei due genitori ad anticipare integralmente un tale importo. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
12) La detrazione delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e la detrazione per la figlia sarà effettuata nelle stesse proporzioni tra le parti, ove possibile, tenuto conto della normativa in vigore. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi, ciascun genitore si obbliga a tempestivamente richiedere e pagina 5 di 10 a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali
(fatture e ricevute) relativi a spese detraibili/deducibili, così da poter utilizzare i predetti documenti per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
13) Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche,
sanitarie o di altro genere sostenute per i figli vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso fra gli stessi.
14) L'assegno unico universale (o diversamente denominato) per la figlia a carico verrà percepito a decorrere dal 2025 nella misura del
100% dalla signora , che ne curerà annualmente la relativa Parte_2
istanza presso l'INPS.
15) Gli autoveicoli utilizzati dai coniugi sono correttamente a loro intestati e nulla ciascuno ha da pretendere dall'altro.
16) I coniugi dichiarano di mantenere in comunione, per la quota del
50% ciascuno le unità immobiliari seguenti:
a) appartamento al piano terzo, composto di ingresso, cucina,
soggiorno, tre camere, bagno e due balconi, con annessa cantina al piano interrato,
unità immobiliare censita a C.F. al Foglio 43 particella 269 sub. 33,
Zona Cens. 1, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 5,5 vani,
Superficie Catastale Totale 107mq., Totale escluse aree scoperte 105
mq., Rendita euro 994,18, Indirizzo: Viale della Pace n. 32, Piano
S1-3
b) autorimessa al piano secondo sotterraneo,
censita a C.F. al Foglio 43 particella 184 sub. 40, Zona Cens. 1,
Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 13 mq., Superficie Catastale 18
pagina 6 di 10 mq., Rendita euro 94,00, Indirizzo Corso Ventisei Febbraio n. 62/B,
Piano S2.
17) I coniugi si obbligano a corrispondere, per la quota del 50%
ciascuno, versando entro le scadenze le rispettive somme sul conto corrente n. [...] presso Banca NU s.p.a.
i ratei dei seguenti mutui ipotecari:
a) mutuo fondiario n. 001-01464770 stipulato con contratto in data
20.11.2014 a rogito notaio dott. di Verres-Aosta Persona_2
Repertorio n. 48337 Raccolta n. 23566, registrato in Aosta il
29.02.2016 al n. 357 S1T e trascritto in Aosta il 24.11.2014 ai nn.
10519 Registro generale e 1471 Registro particolare, con la Banca
NU s.p.a.;
b) mutuo n.
2.51.B6.A021 stipulato con contratto in data 26.02.2016 a rogito notaio dott. di Verres-Aosta Repertorio n. Persona_2
50754 Raccolta n. 25459, registrato in Aosta il 29.02.2016 al n. 357
S1T e trascritto in Aosta il 01.03.2016 ai nn. 1940 Registro generale e 220 Registro particolare, con la FINAOSTA s.p.a..
18) I coniugi dichiarano di mantenere in comunione al 50% ciascuno le quote del Fondo NU Best AN (riferimento 9073345)
sottoscritte in data 17.02.2021 per originari euro 30.000,00, la polizza di Assicurazione n. 03001813396 stipulata in Controparte_1
data 17.02.2021 con nonché il conto corrente Controparte_2
bancario n. [...] presso la Banca NU
s.p.a..
19) Quanto depositato sui conti correnti, conto titoli e conto deposito, accesi personalmente da ciascuno dei coniugi, rimarrà di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari.
20) Le parti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione pagina 7 di 10 degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati.
21) Compenso e spese legali saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
22) I coniugi ricorrenti si danno reciprocamente atto che ogni altra e diversa questione patrimoniale, non disciplinata nel ricorso è già
stata definita in separata sede e di non avere altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
23) I coniugi dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione e di fare acquiescenza alla stessa.
24) Resta inteso che sia qualora, all'udienza di comparizione dei ricorrenti avanti al Presidente (o Giudice suo delegato) del
Tribunale adito, il tentativo di conciliazione dei coniugi dovesse avere esito favorevole, sia qualora uno dei due coniugi non si presentasse a detta udienza o in tal sede dichiarasse di non aderire alle condizioni di separazione di cui al presente ricorso, sia in caso di mancata emissione di sentenza di omologa delle condizioni di separazione, verrà meno e sarà privo di qualsiasi effetto ogni accordo tra le parti di cui alle precedenti clausole riportate nel ricorso.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui pagina 8 di 10 all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse del figlio e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
codice fiscale nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_3
18.12.1976
e codice fiscale nata a Parte_2 CodiceFiscale_4
Palmeira Das IS (Brasile) il 11.08.1978
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 4 novembre 2006 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Saint Christophe al n.5
parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte pagina 9 di 10 comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAINT
CHRISTOPHE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio dell'11/2/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa UL De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1513/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI DONATELLA e elettivamente domiciliati in VIA
FESTAZ, 31 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. LOCATELLI DONATELLA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo disporre la data di udienza per la comparizione avanti il designando giudice relatore per l'adempimento di quanto prescritto dall'art.473-bis.51, c.p.c. e che l'Ill.mo
Tribunale in composizione collegiale voglia accogliere le seguenti
conclusioni
pagina 1 di 10 1. omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra formulate, da intendersi qui integralmente trascritte,
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti;
2. ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato e trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di omologazione a margine dell'atto di matrimonio.
3. dare atto che i ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione e che fanno acquiescenza alla stessa.
Condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e la facoltà di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio ovunque lo ritengano opportuno.
2) Ciascuno dei due coniugi, siccome entrambi economicamente autosufficienti, dichiara e riconosce all'altro coniuge che non sussistono i presupposti per farsi luogo alla corresponsione di assegno di mantenimento a proprio favore.
3) I coniugi autorizzano sin d'ora l'espatrio temporaneo della figlia minore con ciascuno dei genitori.
4) La casa familiare, sita in Aosta, viale della Pace 32, è
attribuita in via esclusiva, con tutti gli arredi che la compongono,
alla signora . Parte_2
5) Il signor ha già provveduto ad asportare tutti i Parte_1
propri effetti personali e tutti i beni mobili di sua proprietà
esclusiva dalla casa familiare.
6) La figlia è affidata ad entrambi i genitori con Persona_1
fissazione della residenza anagrafica della medesima presso la madre,
pagina 2 di 10 in Aosta, Viale della Pace 32.
7) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse afferenti la figlia, tenendo conto dei suoi bisogni,
capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per quel che concerne le questioni di ordinaria amministrazione allorquando la figlia è con ciascuno di loro.
8) Tempi e modalità di frequentazione tra padre e figlia, attesa l'età della minore, potranno essere concordati liberamente tra di essi.
9) Il signor si impegna a versare alla signora Parte_1
entro e non oltre il giorno 1° di ogni mese, Parte_2
l'importo di euro 250,00 (= euro duecentocinquantavirgolazero), a titolo di contributo al mantenimento della figlia medesima, fino al raggiungimento, da parte della figlia, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo;
tale, importo è rivalutabile annualmente, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dal mese dell'anno successivo a quello della pronuncia della sentenza di omologazione dell'accordo di separazione consensuale dei coniugi.
10) Entrambi i genitori sono altresì tenuti, fino al raggiungimento da parte della figlia UL, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del 50% ciascuno tutte le spese extra-assegno, cosi come individuate e disciplinate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di
Aosta del 22 febbraio 2019 che le parti dichiarano di conoscere, e precisamente:
“* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)
pagina 3 di 10 tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; [omissis] c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
”
“* spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b)
tasse universitarie delle università private e università pubbliche,
dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
”
“* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale”
(sportiva e di istruzione) “all'anno e relativi accessori;
[omissis]
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese;
”
“* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; [omissis] c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
[omissis] e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico,
tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.”
“* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite pagina 4 di 10 specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c)
trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
”.
“* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali.”
“Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori”.
11) Così come previsto dall'art. 7 del Protocollo sopra citato,
ciascuno dei genitori, ove le predette spese extra-assegno per ogni singolo capitolo (scolastico o extrascolastico o medico) siano superiori a euro 300,00, si obbliga a mettere a disposizione del genitore che materialmente provvederà alla spesa l'importo corrispondente alla propria quota almeno 5 giorni prima dell'esborso,
e ciò al fine di evitare di onerare uno dei due genitori ad anticipare integralmente un tale importo. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
12) La detrazione delle spese straordinarie sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e la detrazione per la figlia sarà effettuata nelle stesse proporzioni tra le parti, ove possibile, tenuto conto della normativa in vigore. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi, ciascun genitore si obbliga a tempestivamente richiedere e pagina 5 di 10 a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali
(fatture e ricevute) relativi a spese detraibili/deducibili, così da poter utilizzare i predetti documenti per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
13) Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche,
sanitarie o di altro genere sostenute per i figli vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso fra gli stessi.
14) L'assegno unico universale (o diversamente denominato) per la figlia a carico verrà percepito a decorrere dal 2025 nella misura del
100% dalla signora , che ne curerà annualmente la relativa Parte_2
istanza presso l'INPS.
15) Gli autoveicoli utilizzati dai coniugi sono correttamente a loro intestati e nulla ciascuno ha da pretendere dall'altro.
16) I coniugi dichiarano di mantenere in comunione, per la quota del
50% ciascuno le unità immobiliari seguenti:
a) appartamento al piano terzo, composto di ingresso, cucina,
soggiorno, tre camere, bagno e due balconi, con annessa cantina al piano interrato,
unità immobiliare censita a C.F. al Foglio 43 particella 269 sub. 33,
Zona Cens. 1, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 5,5 vani,
Superficie Catastale Totale 107mq., Totale escluse aree scoperte 105
mq., Rendita euro 994,18, Indirizzo: Viale della Pace n. 32, Piano
S1-3
b) autorimessa al piano secondo sotterraneo,
censita a C.F. al Foglio 43 particella 184 sub. 40, Zona Cens. 1,
Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 13 mq., Superficie Catastale 18
pagina 6 di 10 mq., Rendita euro 94,00, Indirizzo Corso Ventisei Febbraio n. 62/B,
Piano S2.
17) I coniugi si obbligano a corrispondere, per la quota del 50%
ciascuno, versando entro le scadenze le rispettive somme sul conto corrente n. [...] presso Banca NU s.p.a.
i ratei dei seguenti mutui ipotecari:
a) mutuo fondiario n. 001-01464770 stipulato con contratto in data
20.11.2014 a rogito notaio dott. di Verres-Aosta Persona_2
Repertorio n. 48337 Raccolta n. 23566, registrato in Aosta il
29.02.2016 al n. 357 S1T e trascritto in Aosta il 24.11.2014 ai nn.
10519 Registro generale e 1471 Registro particolare, con la Banca
NU s.p.a.;
b) mutuo n.
2.51.B6.A021 stipulato con contratto in data 26.02.2016 a rogito notaio dott. di Verres-Aosta Repertorio n. Persona_2
50754 Raccolta n. 25459, registrato in Aosta il 29.02.2016 al n. 357
S1T e trascritto in Aosta il 01.03.2016 ai nn. 1940 Registro generale e 220 Registro particolare, con la FINAOSTA s.p.a..
18) I coniugi dichiarano di mantenere in comunione al 50% ciascuno le quote del Fondo NU Best AN (riferimento 9073345)
sottoscritte in data 17.02.2021 per originari euro 30.000,00, la polizza di Assicurazione n. 03001813396 stipulata in Controparte_1
data 17.02.2021 con nonché il conto corrente Controparte_2
bancario n. [...] presso la Banca NU
s.p.a..
19) Quanto depositato sui conti correnti, conto titoli e conto deposito, accesi personalmente da ciascuno dei coniugi, rimarrà di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari.
20) Le parti si esonerano reciprocamente dall'onere della produzione pagina 7 di 10 degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e della documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e mobili registrati.
21) Compenso e spese legali saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
22) I coniugi ricorrenti si danno reciprocamente atto che ogni altra e diversa questione patrimoniale, non disciplinata nel ricorso è già
stata definita in separata sede e di non avere altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
23) I coniugi dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione e di fare acquiescenza alla stessa.
24) Resta inteso che sia qualora, all'udienza di comparizione dei ricorrenti avanti al Presidente (o Giudice suo delegato) del
Tribunale adito, il tentativo di conciliazione dei coniugi dovesse avere esito favorevole, sia qualora uno dei due coniugi non si presentasse a detta udienza o in tal sede dichiarasse di non aderire alle condizioni di separazione di cui al presente ricorso, sia in caso di mancata emissione di sentenza di omologa delle condizioni di separazione, verrà meno e sarà privo di qualsiasi effetto ogni accordo tra le parti di cui alle precedenti clausole riportate nel ricorso.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui pagina 8 di 10 all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse del figlio e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato dimidiare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
codice fiscale nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_3
18.12.1976
e codice fiscale nata a Parte_2 CodiceFiscale_4
Palmeira Das IS (Brasile) il 11.08.1978
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 4 novembre 2006 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Saint Christophe al n.5
parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte pagina 9 di 10 comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAINT
CHRISTOPHE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio dell'11/2/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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