Art. 4. Adeguamento della disciplina in materia di passaporti 1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) all'alinea, la parola: «rinnovato,» e' soppressa;
2) alla lettera a), le parole: «e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole: «dai rappresentanti diplomatici e consolari» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari come definiti dall' articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;
b) all'articolo 6, primo comma, lettera a), le parole: «, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;
c) il primo comma dell'articolo 9 e' abrogato;
d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia.
2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorita' di polizia, che l'interessato trasmette all'autorita' competente per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5. In caso di impossibilita' o di comprovata difficolta' di presentare la denuncia alle locali autorita' di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento e' resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5.
3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia puo' ottenere il rilascio di un nuovo passaporto»;
e) all'articolo 14 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o piu' Stati o territori esteri nei quali il passaporto e' utilizzato, le autorita' consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2»;
f) all'articolo 15:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto»;
2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) riporta la firma del titolare;
b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea»;
g) all'articolo 16, secondo comma, le parole: «due fotografie di cui una autenticata» sono sostituite dalle seguenti: «una fotografia, autenticata dall'autorita' che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell' articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 »;
h) all'articolo 18, comma 3, le parole: «sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo di cui al comma 1 e' periodicamente aggiornato. Il costo del libretto e' determinato con il decreto di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 »;
i) all'articolo 19, primo comma, la lettera a) e' abrogata;
l) l'articolo 20 e' abrogato;
m) dopo l'articolo 23, le parole: «Disposizioni penali» sono sostituite dalla seguente: «SANZIONI»;
n) all'articolo 24:
1) al primo comma, le parole: «e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato»;
2) al secondo comma, le parole: «da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente,»;
3) al terzo comma, le parole: «da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 5.000» e le parole: «lettere c), d), e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) ed e)»;
o) l'articolo 25 e' abrogato.
2. All'articolo 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 5 , 6 , 14 , 15 , 16 , 18 , 19 , 24 e 25 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 , recante: «Norme sui passaporti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 18 dicembre 1967, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5
Il passaporto e' rilasciato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:
a) in Italia: dai questori;
b) all'estero dagli uffici consolari come definiti dall' articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 .»
«Art. 6
Le domande relative ai passaporti vengono presentate:
a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune;
b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche a consolari. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.».
«Art. 9
Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, puo' sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti gia' rilasciati, o limitarne la validita' territoriale:
a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;
b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno;
c) quando la vita, la liberta', gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.
L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari puo' in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.».
«Art. 14
1. Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.
2. Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto.
3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o piu' Stati o territori esteri nei quali il passaporto e' utilizzato, le autorita' consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2.»
«Art. 15
Il passaporto ordinario:
a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;
b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto.
b-bis) riporta la firma del titolare;
b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea.»
«Art. 16
All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identita', il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale.
Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonche' una fotografia, autenticata dall'autorita' che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell' articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 .».
«Art. 18
1. Per il rilascio del passaporto ordinario e' dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.
2. Il contributo amministrativo e' dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, il contributo di cui al comma 1 e' periodicamente aggiornato.
Il costo del libretto e' determinato con il decreto di cui all'articolo 7-viciesquater, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 .
4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facolta' per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.».
«Art. 19
Nessuna tassa e' dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:
a) (Abrogata)
b) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) dagli indigenti.
Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie e' gratuito.
Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.».
«Art. 24
Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validita' sia stata sospesa ai sensi della presente legge, e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato.
La pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente, era stata negato o ritirato.
La pena e' dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da euro 500 a euro 5.000 se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3, lettere d), ed e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.».
- Si riporta il testo dell' articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , recante: «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, ((e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-viciesquater (Disposizioni in materia di carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia' stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione della presente disposizione. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all' articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed i costi di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica.
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e con applicazione dell' articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile .
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401 .
6. Dall'attuazione dell'articolo 7-vicies ter e del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
a) all'articolo 5:
1) all'alinea, la parola: «rinnovato,» e' soppressa;
2) alla lettera a), le parole: «e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole: «dai rappresentanti diplomatici e consolari» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari come definiti dall' articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 »;
b) all'articolo 6, primo comma, lettera a), le parole: «, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero» sono soppresse;
c) il primo comma dell'articolo 9 e' abrogato;
d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia.
2. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorita' di polizia, che l'interessato trasmette all'autorita' competente per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5. In caso di impossibilita' o di comprovata difficolta' di presentare la denuncia alle locali autorita' di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento e' resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5.
3. Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia puo' ottenere il rilascio di un nuovo passaporto»;
e) all'articolo 14 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o piu' Stati o territori esteri nei quali il passaporto e' utilizzato, le autorita' consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2»;
f) all'articolo 15:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto»;
2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) riporta la firma del titolare;
b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea»;
g) all'articolo 16, secondo comma, le parole: «due fotografie di cui una autenticata» sono sostituite dalle seguenti: «una fotografia, autenticata dall'autorita' che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell' articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 »;
h) all'articolo 18, comma 3, le parole: «sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo di cui al comma 1 e' periodicamente aggiornato. Il costo del libretto e' determinato con il decreto di cui all'articolo 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 »;
i) all'articolo 19, primo comma, la lettera a) e' abrogata;
l) l'articolo 20 e' abrogato;
m) dopo l'articolo 23, le parole: «Disposizioni penali» sono sostituite dalla seguente: «SANZIONI»;
n) all'articolo 24:
1) al primo comma, le parole: «e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato»;
2) al secondo comma, le parole: «da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente,»;
3) al terzo comma, le parole: «da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 5.000» e le parole: «lettere c), d), e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) ed e)»;
o) l'articolo 25 e' abrogato.
2. All'articolo 7-vicies quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 5 , 6 , 14 , 15 , 16 , 18 , 19 , 24 e 25 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 , recante: «Norme sui passaporti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 18 dicembre 1967, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5
Il passaporto e' rilasciato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:
a) in Italia: dai questori;
b) all'estero dagli uffici consolari come definiti dall' articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 .»
«Art. 6
Le domande relative ai passaporti vengono presentate:
a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune;
b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche a consolari. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.».
«Art. 9
Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, puo' sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti gia' rilasciati, o limitarne la validita' territoriale:
a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;
b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno;
c) quando la vita, la liberta', gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.
L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari puo' in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.».
«Art. 14
1. Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.
2. Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto.
3-bis. Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o piu' Stati o territori esteri nei quali il passaporto e' utilizzato, le autorita' consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2.»
«Art. 15
Il passaporto ordinario:
a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;
b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia del volto.
b-bis) riporta la firma del titolare;
b-ter) contiene in apposito microprocessore i dati di cui alla lettera a), a eccezione della residenza del titolare, la fotografia, le impronte digitali e gli ulteriori dati identificativi del titolare richiesti dalla normativa nazionale o dell'Unione europea.»
«Art. 16
All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identita', il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale.
Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonche' una fotografia, autenticata dall'autorita' che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato ai sensi dell' articolo 38, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 .».
«Art. 18
1. Per il rilascio del passaporto ordinario e' dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.
2. Il contributo amministrativo e' dovuto in occasione del rilascio del libretto e va corrisposto non oltre la consegna di esso all'interessato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, il contributo di cui al comma 1 e' periodicamente aggiornato.
Il costo del libretto e' determinato con il decreto di cui all'articolo 7-viciesquater, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 .
4. All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facolta' per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.».
«Art. 19
Nessuna tassa e' dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:
a) (Abrogata)
b) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) dagli indigenti.
Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie e' gratuito.
Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.».
«Art. 24
Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validita' sia stata sospesa ai sensi della presente legge, e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato.
La pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da euro 250 a euro 3.000 se il passaporto, o altro documento equipollente, era stata negato o ritirato.
La pena e' dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da euro 500 a euro 5.000 se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3, lettere d), ed e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.».
- Si riporta il testo dell' articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , recante: «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, ((e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-viciesquater (Disposizioni in materia di carte valori). - 1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo 7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta alle somme gia' stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di previsione del medesimo Ministero. Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identita' elettronica e' riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione della presente disposizione. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all' articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed i costi di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei centri gestione delle stesse e' in facolta' dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla fruizione di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica.
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo' continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e con applicazione dell' articolo 417-bis, commi primo e secondo, del codice di procedura civile .
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401 .
6. Dall'attuazione dell'articolo 7-vicies ter e del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».