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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 275/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 AT CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720259001546711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720259001546711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Voglia l'adita Corte di Giustizia Tributaria, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato:
- dichiarare nullo o annullare, siccome illegittimo – per tutte le ragioni esposte in narrativa - l'impugnato provvedimento, ovvero lo dichiari infondato.
Con vittoria delle spese di giudizio
Resistente Regione Calabria:
Voglia l'On. le Commissione adita, contrariis reiectis, così statuire:
1) Inammissibile nel merito
2) Infondato su prescrizione
3) Condannare alle spese di soccombenza a nostro favore a carico del contribuente oppure a carico di AdR
Resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione:
in via preliminare e assorbente dichiarare:
l'inammissibilità del ricorso per violazione ex art. 14, co. 6 bis;
l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 18, 19, comma 3 e 21 del D. lgs n. 546/92; la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine alle questioni inerenti la sola attività dell'ente impositore;
rigettare l'istanza di sospensione, in quanto priva dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora;
nel merito dichiarare: la legittimità dell'atto opposto e prodotto dall'Agente della riscossione respingendo la domanda di parte ricorrente e, comunque, manlevando l'ente esattore dalle conseguenze del giudizio nella misura in cui sarà appurata la non riferibilità a questi delle ragioni di annullamento dell'atto opposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio le controparti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Eccepiva anzitutto la violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem, osservando che il Giudice di Pace di Petilia Policastro, con la sentenza n. 79/2022, depositata il 30/03/22, sulla domanda proposta dall'istante, aveva dichiarato la perdita di possesso e di proprietà dell'autovettura targata Targa_1, a far data dal 2010, per essere, di fatto, la stessa nella piena disponibilità di tale Nominativo_1.
Eccepiva poi "la tardività della cartella di pagamento impugnata, con conseguente decadenza del diritto alla riscossione dei relativi crediti".
Rilevava poi che era maturato il relativo termine prescrizionale.
Si costituiva la Regione Calabria, contestando quanto osservato da controparte.
Eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rilevando di essere carente di legittimazione passiva con riferimento a tutte le contestazioni mosse in sede di ricorso avverso l'atto impugnato.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, ad esito della pubblica udienza, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
La tassa automobilistica è una tassa di possesso che è dovuta dai proprietari dei veicoli iscritti al Pubblico
Registro Automobilistico (PRA), dagli usufruttuari, dagli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
Nel caso in esame, il contribuente appare privo di legittimazione passiva in relazione all'avviso di che trattasi, posto che il competente Giudice di Pace, con l'allegata sentenza, ha dichiarato che, a far tempo dall'anno
2010, il ricorrente medesimo ha perso il possesso e la proprietà dell'autovettura in discussione, essendo la stessa rimasta nell'esclusiva disponibilità di una terza persona.
In ogni caso, il credito - risalente alle annualità 2011 e 2012 - sarebbe estinto per prescrizione.
In tema di tasse automobilistiche, infatti, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935
c.c. (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 21915 del 2 agosto 2024).
La natura della causa e la qualità delle parti giustificano l'integrale compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUCCI LUCA, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 275/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 AT CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720259001546711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720259001546711000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Voglia l'adita Corte di Giustizia Tributaria, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato:
- dichiarare nullo o annullare, siccome illegittimo – per tutte le ragioni esposte in narrativa - l'impugnato provvedimento, ovvero lo dichiari infondato.
Con vittoria delle spese di giudizio
Resistente Regione Calabria:
Voglia l'On. le Commissione adita, contrariis reiectis, così statuire:
1) Inammissibile nel merito
2) Infondato su prescrizione
3) Condannare alle spese di soccombenza a nostro favore a carico del contribuente oppure a carico di AdR
Resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione:
in via preliminare e assorbente dichiarare:
l'inammissibilità del ricorso per violazione ex art. 14, co. 6 bis;
l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 18, 19, comma 3 e 21 del D. lgs n. 546/92; la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in ordine alle questioni inerenti la sola attività dell'ente impositore;
rigettare l'istanza di sospensione, in quanto priva dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora;
nel merito dichiarare: la legittimità dell'atto opposto e prodotto dall'Agente della riscossione respingendo la domanda di parte ricorrente e, comunque, manlevando l'ente esattore dalle conseguenze del giudizio nella misura in cui sarà appurata la non riferibilità a questi delle ragioni di annullamento dell'atto opposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio le controparti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Eccepiva anzitutto la violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem, osservando che il Giudice di Pace di Petilia Policastro, con la sentenza n. 79/2022, depositata il 30/03/22, sulla domanda proposta dall'istante, aveva dichiarato la perdita di possesso e di proprietà dell'autovettura targata Targa_1, a far data dal 2010, per essere, di fatto, la stessa nella piena disponibilità di tale Nominativo_1.
Eccepiva poi "la tardività della cartella di pagamento impugnata, con conseguente decadenza del diritto alla riscossione dei relativi crediti".
Rilevava poi che era maturato il relativo termine prescrizionale.
Si costituiva la Regione Calabria, contestando quanto osservato da controparte.
Eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rilevando di essere carente di legittimazione passiva con riferimento a tutte le contestazioni mosse in sede di ricorso avverso l'atto impugnato.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Instauratosi il contraddittorio, la causa, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, ad esito della pubblica udienza, è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
La tassa automobilistica è una tassa di possesso che è dovuta dai proprietari dei veicoli iscritti al Pubblico
Registro Automobilistico (PRA), dagli usufruttuari, dagli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
Nel caso in esame, il contribuente appare privo di legittimazione passiva in relazione all'avviso di che trattasi, posto che il competente Giudice di Pace, con l'allegata sentenza, ha dichiarato che, a far tempo dall'anno
2010, il ricorrente medesimo ha perso il possesso e la proprietà dell'autovettura in discussione, essendo la stessa rimasta nell'esclusiva disponibilità di una terza persona.
In ogni caso, il credito - risalente alle annualità 2011 e 2012 - sarebbe estinto per prescrizione.
In tema di tasse automobilistiche, infatti, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, e la prescrizione triennale del credito erariale inizia a decorrere dalla scadenza dei sessanta giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto, in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935
c.c. (cfr. Cass., Sez. 5, sentenza n. 21915 del 2 agosto 2024).
La natura della causa e la qualità delle parti giustificano l'integrale compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.